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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/12/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 553/2025 + 870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel.est
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 553/2025 e 870/2025, promosse in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 786/2025, pubblicata il 29/01/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Logozzo, Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonio Briguglio e dell'Avv. Alessandra Siracusano, presso lo studio dei quali ultimi elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele Mercanti n.51, giusta delega in atti;
APPELLANTE nella causa RG 553/2025 e APPELLATA nella causa RG
870/2025 -
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2 legale in Milano, via Caldera n. 21, con il patrocinio dell'Avv. Luca Angeleri, elettivamente domiciliata in Pavia, Corso Mazzini n 3, giusta delega in atti;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE nella causa RG 553/2025
e APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE nella causa RG 870/2025-
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Roma, Via L. Boccherini, con il patrocinio dell'Avv. Nicola
pagina 1 di 18 PA elettivamente domiciliata in Roma alla Via Topino n.13 presso lo studio del predetto avvocato, giusta delega in atti;
- APPELLANTE PRINCIPALE nella causa RG 870/2025 e APPELLATA nella causa
RG. 553 /2025 -
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_4 tempore, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte nr.31, con il patrocinio dell'Avv.
BE TI e dell'Avv. Paolo Patron, elettivamente domiciliata in Milano, Via Galleria del Corso n.1 presso lo studio del predetto avvocato, giusta delega in atti;
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE nelle cause RG. 553/25 e RG
870/25-
C.F. ), con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria Parte_4 P.IVA_5
n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rimasta contumace.
- APPELLATA, NON COSTITUITA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 786/2025, pubblicata il
29/01/2025. Causa rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del Consigliere
Istruttore in data 28.10.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
- in via principale, condannare a rimborsare ad l'importo di CP_1 Parte_1
Euro 2.180,35 corrisposto a titolo di spese per l'espletata CTU;
- in via subordinata, nel caso di rigetto dell'appello principale, compensare le spese del presente secondo grado di giudizio, essendo state risolte solo da ultimo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15/04/2025, le questioni giuridiche di cui è causa;
-in ogni caso, rigettare l'appello incidentale proposto da per la riforma della CP_1 sentenza impugnata in punto di: i) debenza degli interessi sulla somma oggetto di ripetizione al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., anziché al tasso di cui al co. 1 dell'art. 1284 cit.; ii) condanna delle società fornitrici al pagamento delle spese processuali del primo grado e alla refusione in favore di delle spese poste a suo carico per l'espletata CTU.” CP_1
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli: pagina 2 di 18 in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.
786/2025 Tribunale di Milano, formulata dalla difesa di in quanto Parte_1 infondata, ingiustificata e priva dei presupposti di legge;
in via principale:
-respingere gli appelli avversari in quanto infondati per tutti i motivi già dedotti in atti, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata;
in via incidentale:
i) in parziale riforma della sentenza impugnata condannare al pagamento Controparte_2 degli interessi legali, ex art 1284 comma 1 c.c., dalla messa in mora alla domanda giudiziale
e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, sulle somme già oggetto di condanna e pari ad euro 3.803.618,46;
ii) in parziale riforma della sentenza impugnata condannare al Parte_3 pagamento degli interessi legali, ex art 1284 comma 1 c.c., dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, sulle somme già oggetto di condanna e pari ad euro 4.355.563,90, come da sentenza
n.786/2025, così per come emendata da ordinanza di correzione di errore materiale n. cronol.
1064/2025 del 28 febbraio 2025;
iii) in parziale riforma della sentenza impugnata condannare al pagamento Parte_2 dell'importo di euro 2.933,53 a titolo di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa Con sull'energia elettrica, pari alla differenza tra l'importo chiesto da - euro 43.630,31 - e
l'importo oggetto di condanna – euro 40.696,78 – oltre interessi legali, ex art 1284 comma 1
c.c., dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, sulla somma di euro 43.630,31; in ogni caso: con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi dedotti riformare la sentenza
n.786/2025 pubbl. il 29.01.2025 Repert. n. 824/2025 del 30.01.2025, emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano a definizione del giudizio rubricato con RG n. 2035/2022 e non notificata nella parte in cui ha condannato in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in favore della del complessivo CP_1 importo di euro € 44.361,06 oltre gli interessi, con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versato dall'appellante in ottemperanza all'impugnata sentenza. Condannare la G.S.
pagina 3 di 18 condannare a rimborsare ad l'importo di euro 2.180,35 corrisposto a titolo CP_1 Parte_2 di spese dell'espletata CTU;
Con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott.ssa
SC IN n. 786 del 30 gennaio 2025, corretta con provvedimento del 28.2.2025, notificata il 7.3.2025, e in accoglimento dei motivi di cui alla comparsa con appello incidentale di , accogliere la impugnazione di e rigettare ogni Parte_3 Parte_3 domanda proposta da contro , ivi compreso l'appello incidentale, CP_1 Parte_3 in quanto infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a per i titoli dedotti in giudizio;
Parte_3 CP_1
-in subordine, ridurre le pretese avversarie in forza di quanto osservato in atti, in particolare della eccepita prescrizione, totale o in subordine parziale, di ogni pretesa azionata da . CP_1
- per l'effetto, condannare (C.F. ), con sede in Milano, Via Caldera 21, CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a la somma Parte_3 di Euro 4.760.810,34, maggiorata degli interessi dal 14.3.2025 al saldo effettivo, in subordine, con gli interessi dalla notificazione della domanda di restituzione avanzata da Parte_3
di cui alla comparsa con appello incidentale di fino al saldo effettivo;
[...] Parte_3 in via di ulteriore subordine, condannare a restituire a , la somma che CP_1 Parte_3 risulterà versata in eccedenza a qualsiasi titolo rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a ., con gli interessi dal 14.3.2025 al saldo effettivo, in Parte_3 CP_1 subordine dalla notificazione della domanda di restituzione fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (di qui innanzi anche solo agiva nei confronti di CP_1
(di qui innanzi anche solo ), (di qui innanzi Parte_3 Pt_3 Parte_2 anche solo , (di qui innanzi anche solo e (di qui Pt_2 Parte_1 Pt_1 Parte_4
Part innanzi anche solo ) allegando l'esistenza di rapporti di somministrazione di energia pagina 4 di 18 elettrica rispettivamente intercorsi tra le società SSC s.r.l., , e CP_1 CP_3 [...]
Con
– tutte fuse in e le società di somministrazione sopra evocate in giudizio. Parte_5
Con In particolare, domandava all'adito Tribunale - previo accertamento dell'indebito pagamento delle somme richieste a titolo di addizionale sull'accisa – la condanna di:
- alla restituzione della somma di € 4.362.431,16; Pt_3
- alla restituzione della somma di € 43.630,31; Pt_2
Part
- alla restituzione della somma di € 15.402,12;
- alla restituzione della somma di € 3.801.887,21 Pt_1
o di quelle diverse somme risultanti di giustizia, oltre gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.
Costituitesi in giudizio le società somministranti resistevano all'avversa pretesa, negandone i presupposti giuridici e più in particolare, chiedevano:
Con
- quanto ad in via principale il rigetto della domanda di e, in via subordinata, la Pt_1 riduzione della pretesa nel quantum da € 3.801.887,21 ad € 2.901.694,59;
- quanto ad l'accertamento della mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Pt_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 IV comma L. 428/1990; il rigetto della domanda Con di giacché improcedibile ed inammissibile;
in via gradata e sempre in rito, ove ritenuto il potere di disapplicazione d'ufficio della norma impositiva, accertare e dichiarare insussistente il relativo potere e per l'effetto rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile e infondata. Per l'ipotesi di superamento delle suddette eccezioni, il mutamento del rito e la concessione dei termini per memorie ex art. 183
VI° comma c.p.c.; nel merito dichiararsi la pretesa infondata;
- quanto ad , previa valutazione delle questioni di costituzionalità sollevate in Pt_3 comparsa di risposta, il rigetto delle avverse pretese o, in via subordinata, la riduzione in virtù dell'eccepita prescrizione;
Part
- quanto ad , in via preliminare la sospensione del giudizio in pendenza della decisione sulle questioni di costituzionalità, nel merito il rigetto dell'avversa pretesa con esclusione delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010 e delle somme erroneamente calcolate;
accertarsi la legittimità dell'addebito con infondatezza della domanda nel merito atteso che non poteva darsi corso a disapplicazione nell'ambito di una controversia tra singoli con conseguente dichiarazione del difetto di titolarità ad Part causam di ; in ogni caso il rigetto delle avverse eccezioni ed istanze anche pagina 5 di 18 istruttorie. In via subordinata in caso di accoglimento dell'avversa domanda, accertarsi l'applicabilità della Direttiva 2008/118CE con ogni conseguenza di legge, ivi compreso Part il diritto di di sentir dichiarare la responsabilità dello Stato per omessa Part legiferazione nel periodo in contestazione, nonché il diritto di di essere risarcita per una somma pari ad € 15.402,12 nonché per gli interessi riconosciuti.
In particolare, la convenuta costituitasi in giudizio: Pt_1
- escludeva l'indebito oggettivo, ritenendo l'addizionale parte del prezzo contrattuale e tributo previsto dalla legge;
- deduceva la mancata prova del pagamento degli importi indicati nelle fatture allegate alla citazione;
- rilevava l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare una norma interna per contrasto con una direttiva nell'ambito di una controversia tra privati, sostenendo comunque l'assenza di un effettivo contrasto tra la normativa interna e il diritto dell'Unione europea;
- osservava che le somme derivanti dalla riscossione delle addizionali provinciali assolvevano a specifiche funzioni stabilite dal legislatore. Inoltre, ricordava che il termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE da parte dello Stato italiano era scaduto il 1° aprile 2010, per cui le somme versate per il periodo precedente dovevano considerarsi irripetibili;
- infine, affermava che, stante la buona fede del fornitore, anche in caso di accoglimento della domanda dell'attore, le spese di lite avrebbero dovuto essere integralmente compensate tra le parti e gli interessi computati solo a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
costituitasi in giudizio in sintesi deduceva: Parte_2
- l'improcedibilità e inammissibilità della domanda, in quanto l'art. 29, comma 4, della
L. 428/1990 impone, a pena di inammissibilità, la preventiva presentazione di un'istanza all'Ufficio Tributario competente;
- l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva europea nelle controversie tra privati;
- l'inesistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito, poiché i pagamenti erano dovuti in base a un contratto valido e alla normativa vigente;
- l'assenza di contrasto tra diritto interno e diritto dell'Unione, poiché le addizionali provinciali perseguivano una finalità specifica stabilita dalla legge;
pagina 6 di 18 - l'estinzione del diritto di ripetizione per intervenuta prescrizione.
Si costituiva altresì la società la quale, in sintesi, deduceva: Parte_3
- l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria dell'attrice, poiché mancava la prova della trasmissione delle diffide stragiudiziali, non essendo state prodotte le ricevute di consegna in formato elettronico “.eml” o “.msg”;
- la mancata prova, da parte dell'attrice, dell'avvenuto pagamento delle fatture allegate alla citazione;
- l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva europea nelle controversie tra privati;
- l'assenza, comunque, di un contrasto tra la normativa interna e il diritto dell'Unione europea, poiché le addizionali provinciali sull'accisa non costituivano un tributo autonomo e svolgevano specifiche funzioni stabilite dal legislatore.
Part Si era, infine, costituita in giudizio la società , la quale deduceva che:
- il giudice nazionale non può disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva europea nelle controversie tra privati;
- lo Stato italiano avrebbe dovuto adeguarsi alla direttiva 2008/118/CE entro il 1° aprile
2010, con conseguente irripetibilità dei pagamenti dell'addizionale effettuati prima di tale data;
- non era stata fornita prova del pagamento degli importi indicati nelle fatture allegate alla citazione;
- la costituzione in giudizio era resa necessaria dall'art. 14, comma 4, T.U.A., come interpretato dalla giurisprudenza, e pertanto, in caso di accoglimento della domanda, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate;
- in ogni caso, per la buona fede della convenuta, gli interessi avrebbero dovuto decorrere solo dalla data della domanda giudiziale.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, depositate le memorie istruttorie ed esperita la CTU, la causa veniva decisa con la sentenza 786/2025 del 29 gennaio 2025, n.824, Con con la quale il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di condannando, per quanto Part rileva nella presente sede, (nel cui ambito non si è costituita né alcuna delle parti ha svolto domande nei confronti della suddetta), la resistente al pagamento della somma di euro Pt_1
3.803.618,46, l pagamento della somma di euro 40.696,78 ed al pagamento della Pt_2 Pt_3 somma di euro 3.782.275,78, oltre interessi al tasso legale dal giorno delle rispettive messe in pagina 7 di 18 mora al saldo effettivo, compensando interamente le spese legali tra le parti e ponendo le spese di C.T.U. a carico di tutte le parti in causa nella misura di 1/5 ciascuna.
Con ordinanza n. 1064/2025 del 28.02.2025, il Tribunale disponeva la correzione della sentenza Con oggi gravata, condannando il fornitore al pagamento in favore di della somma “di Pt_3 euro 4.355.563,90 oltre agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal 13.2.2020 sino al soddisfo”.
In particolare, con la sentenza in esame, il giudice ha affrontato innanzitutto la questione relativa all'an della pretesa, cioè la problematica inerente alla sussistenza del diritto alla restituzione dell'indebito affermando che, se anche le direttive europee non producono effetti diretti nei rapporti tra privati (effetto orizzontale), ciò non impedisce al singolo cittadino di far valere l'illegittimità di un'imposta che gli era stata indebitamente trasferita, di talché andava riconosciuto nella specie a favore di il legittimo ricorso all'art. 2033 c.c. CP_1
In merito al quantum debeatur, il primo giudice ha ritenuto che l'attrice avesse fornito una prova adeguata dei pagamenti effettuati, mentre le convenute, dal canto loro, si erano limitate a contestare genericamente la mancanza di documentazione a supporto delle somme richieste in ripetizione.
Con riguardo poi alla determinazione esatta dell'ammontare delle singole obbligazioni restitutorie, il primo Giudice faceva proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso dell'istruttoria, ritenuta priva di vizi logici, ben motivata e coerente, anche alla luce delle risposte fornite dal consulente del Tribunale alle osservazioni critiche sollevate sia dal consulente tecnico di parte attrice che da quello delle convenute.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di , il Tribunale Parte_2 ha rilevato il difetto di formulazione di una vera e propria eccezione processuale, atteso che non solo non era stato fatto alcun specifico riferimento al termine prescrizionale applicabile, ma difettava anche l'indicazione del dies a quo e del momento nel quale si sarebbe verificata l'estinzione, dovendosi in ogni caso rilevare che il termine prescrizionale da applicare era quello Con decennale e che aveva comprovato di aver interrotto il termine (riferito ai pagamenti effettuati nell'anno 2010, post 5.2.2010) con raccomanda del 5.2.2020.
Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata da , parimenti il Tribunale Pt_3
l'ha respinta giacché vi era stato un atto utile ai fini interruttivi attraverso la spedizione, in data
13.2.2020, di PEC da parte dell'attrice all'indirizzo della convenuta, risultando del tutto infondate le contestazioni sollevate da con riguardo al formato di produzione dei file di Pt_3 pagina 8 di 18 invio delle PEC, attesa la mancata contestazione, sotto il profilo sostanziale, dell'eventuale non conformità delle copie prodotte agli originali.
Da ultimo, con riferimento alla fattura n. 1100083990 del 10.6.2011, il Tribunale ne Pt_3 riteneva comprovato il relativo pagamento risultando verosimile quanto accertato dal CTU in merito all'erronea registrazione in contabilità (numero indicato in in luogo di P.IVA_6 quello corretto del 1100080399).
Da qui le statuizioni già sopra richiamate.
Il giudizio in appello
Avverso tale decisione, ed con atti di citazione notificati rispettivamente il Pt_1 Pt_2
25.02.2025 e il 20.03.2025, hanno proposto distinti appelli: le cause venivano iscritte rispettivamente ai numeri di RG 553/2025 e RG 870/2025 che, su istanza delle parti, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza, venivano riunite ex art. 335 c.p.c. all'udienza del
15.7.2025.
Con Si costituivano in giudizio e contestando gli avversi gravami e proponendo a propria Pt_3 volta appello incidentale.
All'udienza del 15.7.2025 il difensore di rinunciava all'istanza di inibitoria formulata ex Pt_1 art. 283 c.p.c. e la Corte rinviava per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del
28.10.2025, in trattazione scritta, con indicazione dei termini di legge ex art. 352 c.p.c. per deposito di conclusioni e memorie conclusionali.
I motivi di appello principale e incidentale
nell'atto di appello censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.: sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da Con
non avendo considerato che il pagamento dell'addizionale era dovuto in forza di un titolo contrattuale valido ed efficace intervenuto inter partes, trattandosi di una componente del prezzo della fornitura;
2. violazione e falsa applicazione di norme e principi del diritto dell'Unione: assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE: secondo l'appellante la pagina 9 di 18 sentenza sarebbe errata per avere il primo Giudice disapplicato, in una controversia tra privati, una norma interna per incompatibilità con una direttiva europea (c.d. inefficacia orizzontale delle direttive);
3. in subordine, erronea quantificazione del quantum debeatur: la “ripetizione” delle accise provinciali non sarebbe dovuta per gli importi corrisposti nel periodo gennaio/marzo 2010; l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel riconoscere come dovuti gli importi corrisposti a titolo di addizionale per le mensilità antecedenti al 1° aprile 2010, trattandosi di mensilità in ordine alla cui debenza la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario, non essendo ancora entrata in vigore la direttiva;
4. in ogni caso, illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva posto le spese dell'espletata CTU a carico di tutte le parti nella misura di 1/5 ciascuna, anziché Con a carico della sola l'appellante sostiene che le spese della CTU avrebbero dovuto Con essere addebitate tutte a avendo quest'ultima prodotto una documentazione di difficile consultazione, rendendo così necessario l'espletamento della CTU.
nell'autonomo atto di appello principale, ha chiesto la riforma della Parte_2 sentenza impugnata, deducendo plurimi motivi di gravame, che possono così sintetizzarsi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.: illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio dell'onere probatorio. Il pagamento delle somme era stato effettuato dall'utilizzatore in base al regolamento contrattuale valido ed efficace tra utente e fornitore e, quindi, non potrebbe rivestire il carattere di indebito;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE. Carenza di motivazione: sostiene l'appellante che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non presenterebbe i caratteri di “tributo autonomo”, trattandosi di un inasprimento di un'imposta già esistente e cioè dell'accisa sull'energia, di cui condividerebbe la natura. Dunque, rispetto ad essa, non sarebbe necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica” richiesto dalla direttiva europea (2008/118/CE) e conseguentemente non sussisterebbe alcun contrasto tra la normativa interna e quella unionale;
3. assoluta inconferenza e non deducibilità nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE alla stregua della recentissima sentenza n. 316/22 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione
pagina 10 di 18 Europea in data 11.04.2024: in estrema sintesi, secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe violato il principio che governa i rapporti tra diritto dell'Unione e diritto nazionale, secondo cui quest'ultimo può essere disapplicato ove incompatibile con una direttiva non recepita (o mal recepita) soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati (efficacia solo verticale delle direttive) e non invece nei rapporti tra privati (inefficacia orizzontale delle direttive);
4. illegittimità della sentenza impugnata relativamente alla statuizione con la quale il
Tribunale aveva posto le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio a carico di Con tutte le parti nella misura di 1/5 ciascuna anziché a carico esclusivo di secondo l'appellante la carente istruzione della causa, che aveva reso necessaria la CTU disposta, Con sarebbe imputabile unicamente a che, in relazione a ciò, dovrebbe essere condannata al pagamento integrale di tutte le spese inerenti alla disposta CTU.
Con con le comparse di costituzione e risposta e l'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. del
16.05.2025 e del 18.06.2025 si costituiva nei due giudizi, poi riuniti, contestando nel merito le avversarie deduzioni e impugnando a propria volta la sentenza per i seguenti motivi:
1. erronea quantificazione del quantum debeatur: con riguardo alle somme richieste in Con ripetizione a l'appellante incidentale ritiene dovuti ulteriori € 2.933,53 rispetto Pt_2
a quanto riconosciuto in sentenza (i.e. € 40.696,78). Ciò in quanto, come rilevato in sede di CTU dal consulente di parte, “in forza di quanto versato in atti, le somme richieste in ripetizione al fornitore a titolo di addizionale provinciale alle Parte_2 accise sull'energia elettrica per il 2010 ammontavano ad euro 43.630,31”.
2. violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2033 c.c. e 1284 c.c.: mancato riconoscimento degli interessi nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa Con ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di condanna al pagamento, sulle somme oggetto di ripetizione, degli interessi nella misura maggiore prevista per le transazioni commerciali ex art. D.lgs. n. 231/02, quantomeno dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
.
3. violazione e/o erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. per erronea compensazione delle spese di lite: l'appellante incidentale, infine, contesta il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo la decisione del giudice ingiustificata, e richiede altresì il rimborso della quota delle spese poste a suo carico per l'espletata CTU.
pagina 11 di 18 con le comparse di costituzione e risposta del 27.03.2025 e del Parte_3
25.04.2025 si costituiva nei due giudizi, poi riuniti, contestando nel merito le avversarie deduzioni ed impugnando la sentenza per i seguenti motivi di appello incidentale:
1. inapplicabilità delle Direttive Europee nei rapporti tra privati, individuazione dello
Stato italiano quale unico e diretto destinatario dell'azione di restituzione: l'appellante incidentale contesta la decisione del giudice di primo grado, ritenendo erronea l'applicazione della direttiva 2008/118/CEE ai rapporti tra privati. Secondo , tale Pt_3 direttiva non può fondare l'esercizio di un'azione restitutoria nei confronti del fornitore di energia elettrica, ma solo nei confronti dello Stato;
2. omessa e/o carente disamina e valutazione di documenti – erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c: l'appellante incidentale sostiene che mancherebbe la prova dell'effettivo Con pagamento da parte di delle somme chieste in restituzione. Invero, l'attrice in primo grado non avrebbe prodotto documentazione bancaria comprovante gli avvenuti pagamenti, ma solo fatture e “voucher” ovvero dichiarazioni unilaterali redatti dalla Con stessa
3. errata decisione in punto rigetto dell'eccezione di prescrizione – errata valutazione di documenti: ripropone l'eccezione di prescrizione del credito restitutorio già Pt_3 formulata in primo grado. In particolare, contesta l'efficacia interruttiva delle PEC Con prodotte da sostenendo che non sarebbero idonee al fine processuale in oggetto.
Secondo , infatti, non erano stati depositati i file di consegna in formato Pt_3
Contr Contr elettronico (. o . ) e i fatti allegati risultavano contestati;
4. errata valutazione di documenti e pronuncia apparente: secondo il giudice di Pt_3 primo grado avrebbe erroneamente considerato come pagata la fattura n. 1100080399, sebbene in contabilità la medesima fattura risultasse registrata con il n. 1100080389;
5. errata e carente motivazione circa la decorrenza degli interessi: secondo il Pt_3 giudice avrebbe erroneamente riconosciuto la decorrenza degli interessi dal giorno della messa in mora anziché dal giorno della domanda giudiziale e, in ogni caso, Pt_3 contesta la debenza degli interessi moratori per assenza di colpa del fornitore.
&&&
Part Così ricostruiti i motivi di doglianza delle parti, preliminarmente, occorre rilevare che , costituita in primo grado, è contumace nel presente giudizio.
pagina 12 di 18 Con
nelle note d'udienza depositate in data 27 ottobre 2025, ha dichiarato di non aver notificato Part ad l'appello incidentale: tale omissione, tuttavia, non pregiudica la regolare instaurazione del contraddittorio, atteso che nessuna delle doglianze svolte nella presente sede da alcuna delle Part parti attiene alla posizione di , con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni che attengono alla posizione perfettamente scindibile della medesima.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è la ben nota questione concernente la debenza in restituzione delle somme corrisposte alle aziende erogatrici di energia elettrica dall'utilizzatore finale a titolo di addizionale provinciale sulle accise per gli anni 2010 e 2011.
La questione è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza, anche di questa Corte, in plurime occasioni e in diverse sedi e la tematica sottesa presuppone la disamina della domanda sotto i distinti profili dell'an e del quantum.
Per quanto attiene al primo dei due profili richiamati, non può che farsi riferimento alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 43/25 che ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza 1 gennaio 2012), commi
1 lett. c) e 2, sotto il profilo del “mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento della UE”, sollevata dal Tribunale di Udine in relazione all'art. 117 primo comma Cost.
Con la predetta sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/1988 come convertito e sostituito, per violazione dell'art. 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.
L'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della addizionale sulle accise – in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale – comporta l'obbligo per il Giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE.
Il venir meno, nei rapporti tra RA e fornitore della causa giustificatrice del prelievo erariale, comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà a propria volta rivalersi nei confronti dello Stato) nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
pagina 13 di 18 Pertanto, priva di rilievo in questa sede - per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens ed accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava - è qualsiasi ulteriore questione sulla legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, e sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 (cfr. sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13742 del 22.5.2025 secondo la quale, in tema di rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica a titolo di rivalsa tale imposta poi dichiarata in contrasto con il diritto euro unitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 lett.
c) e 2, DL 511/1988).
Né rileva alcuna ulteriore questione sulla conformità o meno dell'art. 6 cit. alla direttiva n.
2008/118/CE e quindi neanche sulla sopravvivenza del tributo fino al 1°aprile 2010 (data in cui avrebbero avuto effetto le disposizioni attuative della direttiva del 2008).
Con Dall'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto di alla restituzione di quanto rispettivamente corrisposto a tale titolo alle società di somministrazione qui in causa.
Sempre con riguardo al profilo dell'an della pretesa, deve poi osservarsi quanto segue per ciò che attiene al rapporto di G.S. con la società fornitrice : Pt_3
- quanto alla dedotta mancanza di prova dei pagamenti (secondo motivo di appello incidentale Con di ), il rilievo è infondato. ha comprovato, a mezzo produzione delle fatture e dei Pt_3 voucher di pagamento, gli addebiti delle somme qui richieste in restituzione (cfr. docc.4,6,9, 12 Con e 16 del fascicolo di primo grado prodotti da . A fronte di ciò, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, nessuna specifica contestazione è stata svolta dalle controparti. Né vi è traccia, a contrariis, di lettere di messa in mora, solleciti o citazioni in giudizio da parte di a tutela del proprio credito. Sicché tutto ciò comprova l'intervenuto pagamento delle Pt_3
Con somme delle quali ha chiesto la restituzione;
- quanto alla sollevata eccezione di intervenuta prescrizione del credito (terzo motivo di appello incidentale di , il motivo è parimenti infondato: agli atti risultano versate le Parte_3 comunicazioni trasmesse dall'odierna creditrice a mezzo PEC in data 13 febbraio 2020 Con (docc.20-22 prodotti da nel fascicolo di primo grado), delle quali la parte attrice ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna. Ne consegue che il termine decennale di prescrizione risulta pagina 14 di 18 essere stato validamente interrotto. Di tali comunicazioni, non contestate nel loro contenuto e/o nella conformità all'originale, ha contestato le modalità informatiche di produzione, Pt_3 circostanza peraltro priva di rilievo in assenza di una specifica prescrizione normativa;
- quanto alla dedotta errata valutazione della fattura n. 1100080399 (quarto motivo di appello incidentale di ), deve osservarsi che, anche in questo caso, in mancanza di una Parte_3 contestazione puntuale da parte della difesa di circa la materiale ricezione del Pt_3 pagamento, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la fattura regolarmente saldata, Con nonostante l'erronea registrazione in contabilità da parte di con il n. 100080389 (sub. doc. Con 16 prodotto da nel giudizio di primo grado) e, in ogni caso, conformemente alla valutazione espressa dal CTU.
Sempre con riguardo al profilo dell'an della pretesa, deve poi osservarsi quanto segue per ciò che attiene al rapporto di G.S. con la società fornitrice Pt_2
In primo luogo, va rilevato che, nella presente sede, non ha richiamato l'eccezione di Pt_2 prescrizione sviluppata in primo grado, sicché sul punto si è formato il giudicato.
Quanto alle somme dovute in restituzione, e per quanto attiene al motivo di appello incidentale Con sviluppato da non può che condividersi il buon ritenere del Tribunale che, nel determinare Con l'ammontare della pretesa di ha fatto riferimento alle risultanze della CTU (rassegnate anche in risposta alle osservazioni dei ctp) dalle quali non vi è alcun motivo di discostarsi: è infatti emerso, sulla base dell'accurata perizia di natura contabile svolta in primo grado, un importo dovuto da pari ad euro 40.696,78 (cfr. prospetto a pagina 25 della CTU). Dalla Pt_2 relazione risulta inoltre che il CTU è pervenuto alla suddetta conclusione dopo aver preso in esame le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte, accogliendole, seppur parzialmente, laddove ritenute fondate e compatibili con il quadro contabile ricostruito. Non si ravvisano elementi idonei a far ritenere che il consulente tecnico d'ufficio abbia commesso errori nella determinazione delle somme, né sono state formulate contestazioni puntuali e tecnicamente motivate in ordine alla metodologia seguita o ai criteri applicati.
Con Alla luce di quanto sopra esposto, sussiste dunque, nella specie, il diritto di di ottenere il rimborso delle somme versate indebitamente a titolo di addizionale sull'accisa, come determinate nella sentenza impugnata relativamente al periodo di cui è causa, alle società fornitrici di energia ed . Pt_1 Pt_2 Pt_3
Con Da ultimo va peraltro rilevato che l'appello incidentale introdotto da merita accoglimento con riferimento alla doglianza concernente la liquidazione degli interessi dovuti sulle somme pagina 15 di 18 capitali, erroneamente liquidati dal Tribunale al tasso legale previsto dall'art. 1284 co.1 c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale.
In particolare, il giudice di prime cure ha escluso l'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., osservando come tale norma sarebbe stata introdotta per finalità - tutela della posizione del creditore a fronte dell'inadempimento del debitore e penalizzazione degli intenti dilatori con riguardo a condotte di resistenza infondata e pretestuosa del debitore - estranee alla fattispecie oggetto di giudizio.
La decisione del Tribunale non è tuttavia condivisibile ponendosi in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, al quale questa Corte intende prestare continuità, secondo cui il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c., trova applicazione per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (di recente cfr. Cass. 23/10/2025 n.
28199; Cass. 22/03/2025 n. 7677; Cass. 3/01/2023 n. 61).
Quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, va così disposto:
Con
- sulla somma capitale di € 3.803.618,46 dovuta da a favore di devono decorrere Pt_1 gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di costituzione in mora (12.02.2020) fino alla proposizione della domanda giudiziale (19.01.2022) e gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
Con
- sulla somma capitale di € 4.355.563,90 dovuta da a favore di devono Pt_3 decorrere gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di costituzione in mora (13.02.2020) fino alla proposizione della domanda giudiziale
(19.01.2022) e gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
Con
- sulla somma capitale di € 40.696,78 dovuta da a devono decorrere gli interessi Pt_2 legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di costituzione in mora
(05.02.2020) fino alla proposizione della domanda giudiziale (19.01.2022) e gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale (19.01.2022) sino all'effettivo soddisfo.
pagina 16 di 18 Infine, quanto alle doglianze mosse dalle appellanti principali e incidentali in ordine al riparto delle spese di CTU, addebitate in primo grado a carico di tutte le parti nella misura di 1/5, la
Corte osserva quanto segue.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al Giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. Sez. 1, 10/6/2020 n. 11068, Rv 657898
– 01 e nello stesso senso Corte d'appello di Milano, Sez. III, n. 2896/2025).
Venendo alla fattispecie che qui occupa, va osservato che l'espletamento della consulenza è risultato funzionale al fine di valutare la fondatezza delle domande ed eccezioni di tutte le parti, sicché appare corretto quanto statuito dal giudice nella sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, va osservato che, trattandosi di questione controversa ed essendo intervenuta soltanto in corso di causa la pronunzia di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, si rinvengono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Stante il rigetto degli appelli principali e incidentali proposti dalle società fornitrici, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle società appellanti principali e incidentali ed dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo Pt_1 Pt_3 Pt_2 unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 553/2025 e
870/2025 sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 786/2025, pubblicata il 29/01/2025, così provvede:
1. rigetta gli appelli principali proposti da e da e Parte_1 Parte_2
l'appello incidentale proposto da Parte_3
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, per quanto di CP_1 ragione, così dispone:
- con riguardo al rapporto con la decorrenza sulla somma di € Parte_1
3.803.618,46 degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora pagina 17 di 18 (12.02.2020) fino alla domanda giudiziale (19.01.2022) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo;
- con riguardo al rapporto con la decorrenza sulla somma di € Parte_3
4.355.563,90 (come da sentenza n. 786/2025, così per come emendata da ordinanza di correzione di errore materiale n. cronol. 1064/2025 del 28 febbraio 2025), degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora (13.02.2020) fino alla domanda giudiziale (19.01.2022) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo;
- con riguardo al rapporto con la decorrenza sulla somma di € Parte_2
40.696,78, degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora
(5.2.2020) fino alla domanda giudiziale (19.01.2022) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
5. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle società
[...]
ed dell'ulteriore importo Parte_1 Parte_2 Parte_3 corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 04/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel.est
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 553/2025 e 870/2025, promosse in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 786/2025, pubblicata il 29/01/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Logozzo, Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonio Briguglio e dell'Avv. Alessandra Siracusano, presso lo studio dei quali ultimi elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele Mercanti n.51, giusta delega in atti;
APPELLANTE nella causa RG 553/2025 e APPELLATA nella causa RG
870/2025 -
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2 legale in Milano, via Caldera n. 21, con il patrocinio dell'Avv. Luca Angeleri, elettivamente domiciliata in Pavia, Corso Mazzini n 3, giusta delega in atti;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE nella causa RG 553/2025
e APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE nella causa RG 870/2025-
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Roma, Via L. Boccherini, con il patrocinio dell'Avv. Nicola
pagina 1 di 18 PA elettivamente domiciliata in Roma alla Via Topino n.13 presso lo studio del predetto avvocato, giusta delega in atti;
- APPELLANTE PRINCIPALE nella causa RG 870/2025 e APPELLATA nella causa
RG. 553 /2025 -
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_4 tempore, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte nr.31, con il patrocinio dell'Avv.
BE TI e dell'Avv. Paolo Patron, elettivamente domiciliata in Milano, Via Galleria del Corso n.1 presso lo studio del predetto avvocato, giusta delega in atti;
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE nelle cause RG. 553/25 e RG
870/25-
C.F. ), con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria Parte_4 P.IVA_5
n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rimasta contumace.
- APPELLATA, NON COSTITUITA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 786/2025, pubblicata il
29/01/2025. Causa rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del Consigliere
Istruttore in data 28.10.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
- in via principale, condannare a rimborsare ad l'importo di CP_1 Parte_1
Euro 2.180,35 corrisposto a titolo di spese per l'espletata CTU;
- in via subordinata, nel caso di rigetto dell'appello principale, compensare le spese del presente secondo grado di giudizio, essendo state risolte solo da ultimo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15/04/2025, le questioni giuridiche di cui è causa;
-in ogni caso, rigettare l'appello incidentale proposto da per la riforma della CP_1 sentenza impugnata in punto di: i) debenza degli interessi sulla somma oggetto di ripetizione al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., anziché al tasso di cui al co. 1 dell'art. 1284 cit.; ii) condanna delle società fornitrici al pagamento delle spese processuali del primo grado e alla refusione in favore di delle spese poste a suo carico per l'espletata CTU.” CP_1
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli: pagina 2 di 18 in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.
786/2025 Tribunale di Milano, formulata dalla difesa di in quanto Parte_1 infondata, ingiustificata e priva dei presupposti di legge;
in via principale:
-respingere gli appelli avversari in quanto infondati per tutti i motivi già dedotti in atti, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata;
in via incidentale:
i) in parziale riforma della sentenza impugnata condannare al pagamento Controparte_2 degli interessi legali, ex art 1284 comma 1 c.c., dalla messa in mora alla domanda giudiziale
e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, sulle somme già oggetto di condanna e pari ad euro 3.803.618,46;
ii) in parziale riforma della sentenza impugnata condannare al Parte_3 pagamento degli interessi legali, ex art 1284 comma 1 c.c., dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, sulle somme già oggetto di condanna e pari ad euro 4.355.563,90, come da sentenza
n.786/2025, così per come emendata da ordinanza di correzione di errore materiale n. cronol.
1064/2025 del 28 febbraio 2025;
iii) in parziale riforma della sentenza impugnata condannare al pagamento Parte_2 dell'importo di euro 2.933,53 a titolo di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa Con sull'energia elettrica, pari alla differenza tra l'importo chiesto da - euro 43.630,31 - e
l'importo oggetto di condanna – euro 40.696,78 – oltre interessi legali, ex art 1284 comma 1
c.c., dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, sulla somma di euro 43.630,31; in ogni caso: con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi dedotti riformare la sentenza
n.786/2025 pubbl. il 29.01.2025 Repert. n. 824/2025 del 30.01.2025, emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano a definizione del giudizio rubricato con RG n. 2035/2022 e non notificata nella parte in cui ha condannato in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in favore della del complessivo CP_1 importo di euro € 44.361,06 oltre gli interessi, con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versato dall'appellante in ottemperanza all'impugnata sentenza. Condannare la G.S.
pagina 3 di 18 condannare a rimborsare ad l'importo di euro 2.180,35 corrisposto a titolo CP_1 Parte_2 di spese dell'espletata CTU;
Con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott.ssa
SC IN n. 786 del 30 gennaio 2025, corretta con provvedimento del 28.2.2025, notificata il 7.3.2025, e in accoglimento dei motivi di cui alla comparsa con appello incidentale di , accogliere la impugnazione di e rigettare ogni Parte_3 Parte_3 domanda proposta da contro , ivi compreso l'appello incidentale, CP_1 Parte_3 in quanto infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a per i titoli dedotti in giudizio;
Parte_3 CP_1
-in subordine, ridurre le pretese avversarie in forza di quanto osservato in atti, in particolare della eccepita prescrizione, totale o in subordine parziale, di ogni pretesa azionata da . CP_1
- per l'effetto, condannare (C.F. ), con sede in Milano, Via Caldera 21, CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a la somma Parte_3 di Euro 4.760.810,34, maggiorata degli interessi dal 14.3.2025 al saldo effettivo, in subordine, con gli interessi dalla notificazione della domanda di restituzione avanzata da Parte_3
di cui alla comparsa con appello incidentale di fino al saldo effettivo;
[...] Parte_3 in via di ulteriore subordine, condannare a restituire a , la somma che CP_1 Parte_3 risulterà versata in eccedenza a qualsiasi titolo rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a ., con gli interessi dal 14.3.2025 al saldo effettivo, in Parte_3 CP_1 subordine dalla notificazione della domanda di restituzione fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (di qui innanzi anche solo agiva nei confronti di CP_1
(di qui innanzi anche solo ), (di qui innanzi Parte_3 Pt_3 Parte_2 anche solo , (di qui innanzi anche solo e (di qui Pt_2 Parte_1 Pt_1 Parte_4
Part innanzi anche solo ) allegando l'esistenza di rapporti di somministrazione di energia pagina 4 di 18 elettrica rispettivamente intercorsi tra le società SSC s.r.l., , e CP_1 CP_3 [...]
Con
– tutte fuse in e le società di somministrazione sopra evocate in giudizio. Parte_5
Con In particolare, domandava all'adito Tribunale - previo accertamento dell'indebito pagamento delle somme richieste a titolo di addizionale sull'accisa – la condanna di:
- alla restituzione della somma di € 4.362.431,16; Pt_3
- alla restituzione della somma di € 43.630,31; Pt_2
Part
- alla restituzione della somma di € 15.402,12;
- alla restituzione della somma di € 3.801.887,21 Pt_1
o di quelle diverse somme risultanti di giustizia, oltre gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.
Costituitesi in giudizio le società somministranti resistevano all'avversa pretesa, negandone i presupposti giuridici e più in particolare, chiedevano:
Con
- quanto ad in via principale il rigetto della domanda di e, in via subordinata, la Pt_1 riduzione della pretesa nel quantum da € 3.801.887,21 ad € 2.901.694,59;
- quanto ad l'accertamento della mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Pt_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 IV comma L. 428/1990; il rigetto della domanda Con di giacché improcedibile ed inammissibile;
in via gradata e sempre in rito, ove ritenuto il potere di disapplicazione d'ufficio della norma impositiva, accertare e dichiarare insussistente il relativo potere e per l'effetto rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile e infondata. Per l'ipotesi di superamento delle suddette eccezioni, il mutamento del rito e la concessione dei termini per memorie ex art. 183
VI° comma c.p.c.; nel merito dichiararsi la pretesa infondata;
- quanto ad , previa valutazione delle questioni di costituzionalità sollevate in Pt_3 comparsa di risposta, il rigetto delle avverse pretese o, in via subordinata, la riduzione in virtù dell'eccepita prescrizione;
Part
- quanto ad , in via preliminare la sospensione del giudizio in pendenza della decisione sulle questioni di costituzionalità, nel merito il rigetto dell'avversa pretesa con esclusione delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010 e delle somme erroneamente calcolate;
accertarsi la legittimità dell'addebito con infondatezza della domanda nel merito atteso che non poteva darsi corso a disapplicazione nell'ambito di una controversia tra singoli con conseguente dichiarazione del difetto di titolarità ad Part causam di ; in ogni caso il rigetto delle avverse eccezioni ed istanze anche pagina 5 di 18 istruttorie. In via subordinata in caso di accoglimento dell'avversa domanda, accertarsi l'applicabilità della Direttiva 2008/118CE con ogni conseguenza di legge, ivi compreso Part il diritto di di sentir dichiarare la responsabilità dello Stato per omessa Part legiferazione nel periodo in contestazione, nonché il diritto di di essere risarcita per una somma pari ad € 15.402,12 nonché per gli interessi riconosciuti.
In particolare, la convenuta costituitasi in giudizio: Pt_1
- escludeva l'indebito oggettivo, ritenendo l'addizionale parte del prezzo contrattuale e tributo previsto dalla legge;
- deduceva la mancata prova del pagamento degli importi indicati nelle fatture allegate alla citazione;
- rilevava l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare una norma interna per contrasto con una direttiva nell'ambito di una controversia tra privati, sostenendo comunque l'assenza di un effettivo contrasto tra la normativa interna e il diritto dell'Unione europea;
- osservava che le somme derivanti dalla riscossione delle addizionali provinciali assolvevano a specifiche funzioni stabilite dal legislatore. Inoltre, ricordava che il termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE da parte dello Stato italiano era scaduto il 1° aprile 2010, per cui le somme versate per il periodo precedente dovevano considerarsi irripetibili;
- infine, affermava che, stante la buona fede del fornitore, anche in caso di accoglimento della domanda dell'attore, le spese di lite avrebbero dovuto essere integralmente compensate tra le parti e gli interessi computati solo a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
costituitasi in giudizio in sintesi deduceva: Parte_2
- l'improcedibilità e inammissibilità della domanda, in quanto l'art. 29, comma 4, della
L. 428/1990 impone, a pena di inammissibilità, la preventiva presentazione di un'istanza all'Ufficio Tributario competente;
- l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva europea nelle controversie tra privati;
- l'inesistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito, poiché i pagamenti erano dovuti in base a un contratto valido e alla normativa vigente;
- l'assenza di contrasto tra diritto interno e diritto dell'Unione, poiché le addizionali provinciali perseguivano una finalità specifica stabilita dalla legge;
pagina 6 di 18 - l'estinzione del diritto di ripetizione per intervenuta prescrizione.
Si costituiva altresì la società la quale, in sintesi, deduceva: Parte_3
- l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria dell'attrice, poiché mancava la prova della trasmissione delle diffide stragiudiziali, non essendo state prodotte le ricevute di consegna in formato elettronico “.eml” o “.msg”;
- la mancata prova, da parte dell'attrice, dell'avvenuto pagamento delle fatture allegate alla citazione;
- l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva europea nelle controversie tra privati;
- l'assenza, comunque, di un contrasto tra la normativa interna e il diritto dell'Unione europea, poiché le addizionali provinciali sull'accisa non costituivano un tributo autonomo e svolgevano specifiche funzioni stabilite dal legislatore.
Part Si era, infine, costituita in giudizio la società , la quale deduceva che:
- il giudice nazionale non può disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva europea nelle controversie tra privati;
- lo Stato italiano avrebbe dovuto adeguarsi alla direttiva 2008/118/CE entro il 1° aprile
2010, con conseguente irripetibilità dei pagamenti dell'addizionale effettuati prima di tale data;
- non era stata fornita prova del pagamento degli importi indicati nelle fatture allegate alla citazione;
- la costituzione in giudizio era resa necessaria dall'art. 14, comma 4, T.U.A., come interpretato dalla giurisprudenza, e pertanto, in caso di accoglimento della domanda, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate;
- in ogni caso, per la buona fede della convenuta, gli interessi avrebbero dovuto decorrere solo dalla data della domanda giudiziale.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, depositate le memorie istruttorie ed esperita la CTU, la causa veniva decisa con la sentenza 786/2025 del 29 gennaio 2025, n.824, Con con la quale il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di condannando, per quanto Part rileva nella presente sede, (nel cui ambito non si è costituita né alcuna delle parti ha svolto domande nei confronti della suddetta), la resistente al pagamento della somma di euro Pt_1
3.803.618,46, l pagamento della somma di euro 40.696,78 ed al pagamento della Pt_2 Pt_3 somma di euro 3.782.275,78, oltre interessi al tasso legale dal giorno delle rispettive messe in pagina 7 di 18 mora al saldo effettivo, compensando interamente le spese legali tra le parti e ponendo le spese di C.T.U. a carico di tutte le parti in causa nella misura di 1/5 ciascuna.
Con ordinanza n. 1064/2025 del 28.02.2025, il Tribunale disponeva la correzione della sentenza Con oggi gravata, condannando il fornitore al pagamento in favore di della somma “di Pt_3 euro 4.355.563,90 oltre agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal 13.2.2020 sino al soddisfo”.
In particolare, con la sentenza in esame, il giudice ha affrontato innanzitutto la questione relativa all'an della pretesa, cioè la problematica inerente alla sussistenza del diritto alla restituzione dell'indebito affermando che, se anche le direttive europee non producono effetti diretti nei rapporti tra privati (effetto orizzontale), ciò non impedisce al singolo cittadino di far valere l'illegittimità di un'imposta che gli era stata indebitamente trasferita, di talché andava riconosciuto nella specie a favore di il legittimo ricorso all'art. 2033 c.c. CP_1
In merito al quantum debeatur, il primo giudice ha ritenuto che l'attrice avesse fornito una prova adeguata dei pagamenti effettuati, mentre le convenute, dal canto loro, si erano limitate a contestare genericamente la mancanza di documentazione a supporto delle somme richieste in ripetizione.
Con riguardo poi alla determinazione esatta dell'ammontare delle singole obbligazioni restitutorie, il primo Giudice faceva proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso dell'istruttoria, ritenuta priva di vizi logici, ben motivata e coerente, anche alla luce delle risposte fornite dal consulente del Tribunale alle osservazioni critiche sollevate sia dal consulente tecnico di parte attrice che da quello delle convenute.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di , il Tribunale Parte_2 ha rilevato il difetto di formulazione di una vera e propria eccezione processuale, atteso che non solo non era stato fatto alcun specifico riferimento al termine prescrizionale applicabile, ma difettava anche l'indicazione del dies a quo e del momento nel quale si sarebbe verificata l'estinzione, dovendosi in ogni caso rilevare che il termine prescrizionale da applicare era quello Con decennale e che aveva comprovato di aver interrotto il termine (riferito ai pagamenti effettuati nell'anno 2010, post 5.2.2010) con raccomanda del 5.2.2020.
Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata da , parimenti il Tribunale Pt_3
l'ha respinta giacché vi era stato un atto utile ai fini interruttivi attraverso la spedizione, in data
13.2.2020, di PEC da parte dell'attrice all'indirizzo della convenuta, risultando del tutto infondate le contestazioni sollevate da con riguardo al formato di produzione dei file di Pt_3 pagina 8 di 18 invio delle PEC, attesa la mancata contestazione, sotto il profilo sostanziale, dell'eventuale non conformità delle copie prodotte agli originali.
Da ultimo, con riferimento alla fattura n. 1100083990 del 10.6.2011, il Tribunale ne Pt_3 riteneva comprovato il relativo pagamento risultando verosimile quanto accertato dal CTU in merito all'erronea registrazione in contabilità (numero indicato in in luogo di P.IVA_6 quello corretto del 1100080399).
Da qui le statuizioni già sopra richiamate.
Il giudizio in appello
Avverso tale decisione, ed con atti di citazione notificati rispettivamente il Pt_1 Pt_2
25.02.2025 e il 20.03.2025, hanno proposto distinti appelli: le cause venivano iscritte rispettivamente ai numeri di RG 553/2025 e RG 870/2025 che, su istanza delle parti, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza, venivano riunite ex art. 335 c.p.c. all'udienza del
15.7.2025.
Con Si costituivano in giudizio e contestando gli avversi gravami e proponendo a propria Pt_3 volta appello incidentale.
All'udienza del 15.7.2025 il difensore di rinunciava all'istanza di inibitoria formulata ex Pt_1 art. 283 c.p.c. e la Corte rinviava per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del
28.10.2025, in trattazione scritta, con indicazione dei termini di legge ex art. 352 c.p.c. per deposito di conclusioni e memorie conclusionali.
I motivi di appello principale e incidentale
nell'atto di appello censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.: sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da Con
non avendo considerato che il pagamento dell'addizionale era dovuto in forza di un titolo contrattuale valido ed efficace intervenuto inter partes, trattandosi di una componente del prezzo della fornitura;
2. violazione e falsa applicazione di norme e principi del diritto dell'Unione: assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE: secondo l'appellante la pagina 9 di 18 sentenza sarebbe errata per avere il primo Giudice disapplicato, in una controversia tra privati, una norma interna per incompatibilità con una direttiva europea (c.d. inefficacia orizzontale delle direttive);
3. in subordine, erronea quantificazione del quantum debeatur: la “ripetizione” delle accise provinciali non sarebbe dovuta per gli importi corrisposti nel periodo gennaio/marzo 2010; l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel riconoscere come dovuti gli importi corrisposti a titolo di addizionale per le mensilità antecedenti al 1° aprile 2010, trattandosi di mensilità in ordine alla cui debenza la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario, non essendo ancora entrata in vigore la direttiva;
4. in ogni caso, illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva posto le spese dell'espletata CTU a carico di tutte le parti nella misura di 1/5 ciascuna, anziché Con a carico della sola l'appellante sostiene che le spese della CTU avrebbero dovuto Con essere addebitate tutte a avendo quest'ultima prodotto una documentazione di difficile consultazione, rendendo così necessario l'espletamento della CTU.
nell'autonomo atto di appello principale, ha chiesto la riforma della Parte_2 sentenza impugnata, deducendo plurimi motivi di gravame, che possono così sintetizzarsi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.: illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio dell'onere probatorio. Il pagamento delle somme era stato effettuato dall'utilizzatore in base al regolamento contrattuale valido ed efficace tra utente e fornitore e, quindi, non potrebbe rivestire il carattere di indebito;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE. Carenza di motivazione: sostiene l'appellante che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non presenterebbe i caratteri di “tributo autonomo”, trattandosi di un inasprimento di un'imposta già esistente e cioè dell'accisa sull'energia, di cui condividerebbe la natura. Dunque, rispetto ad essa, non sarebbe necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica” richiesto dalla direttiva europea (2008/118/CE) e conseguentemente non sussisterebbe alcun contrasto tra la normativa interna e quella unionale;
3. assoluta inconferenza e non deducibilità nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE alla stregua della recentissima sentenza n. 316/22 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione
pagina 10 di 18 Europea in data 11.04.2024: in estrema sintesi, secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe violato il principio che governa i rapporti tra diritto dell'Unione e diritto nazionale, secondo cui quest'ultimo può essere disapplicato ove incompatibile con una direttiva non recepita (o mal recepita) soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra la pubblica amministrazione e i privati (efficacia solo verticale delle direttive) e non invece nei rapporti tra privati (inefficacia orizzontale delle direttive);
4. illegittimità della sentenza impugnata relativamente alla statuizione con la quale il
Tribunale aveva posto le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio a carico di Con tutte le parti nella misura di 1/5 ciascuna anziché a carico esclusivo di secondo l'appellante la carente istruzione della causa, che aveva reso necessaria la CTU disposta, Con sarebbe imputabile unicamente a che, in relazione a ciò, dovrebbe essere condannata al pagamento integrale di tutte le spese inerenti alla disposta CTU.
Con con le comparse di costituzione e risposta e l'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. del
16.05.2025 e del 18.06.2025 si costituiva nei due giudizi, poi riuniti, contestando nel merito le avversarie deduzioni e impugnando a propria volta la sentenza per i seguenti motivi:
1. erronea quantificazione del quantum debeatur: con riguardo alle somme richieste in Con ripetizione a l'appellante incidentale ritiene dovuti ulteriori € 2.933,53 rispetto Pt_2
a quanto riconosciuto in sentenza (i.e. € 40.696,78). Ciò in quanto, come rilevato in sede di CTU dal consulente di parte, “in forza di quanto versato in atti, le somme richieste in ripetizione al fornitore a titolo di addizionale provinciale alle Parte_2 accise sull'energia elettrica per il 2010 ammontavano ad euro 43.630,31”.
2. violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2033 c.c. e 1284 c.c.: mancato riconoscimento degli interessi nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa Con ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di condanna al pagamento, sulle somme oggetto di ripetizione, degli interessi nella misura maggiore prevista per le transazioni commerciali ex art. D.lgs. n. 231/02, quantomeno dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
.
3. violazione e/o erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. per erronea compensazione delle spese di lite: l'appellante incidentale, infine, contesta il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo la decisione del giudice ingiustificata, e richiede altresì il rimborso della quota delle spese poste a suo carico per l'espletata CTU.
pagina 11 di 18 con le comparse di costituzione e risposta del 27.03.2025 e del Parte_3
25.04.2025 si costituiva nei due giudizi, poi riuniti, contestando nel merito le avversarie deduzioni ed impugnando la sentenza per i seguenti motivi di appello incidentale:
1. inapplicabilità delle Direttive Europee nei rapporti tra privati, individuazione dello
Stato italiano quale unico e diretto destinatario dell'azione di restituzione: l'appellante incidentale contesta la decisione del giudice di primo grado, ritenendo erronea l'applicazione della direttiva 2008/118/CEE ai rapporti tra privati. Secondo , tale Pt_3 direttiva non può fondare l'esercizio di un'azione restitutoria nei confronti del fornitore di energia elettrica, ma solo nei confronti dello Stato;
2. omessa e/o carente disamina e valutazione di documenti – erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c: l'appellante incidentale sostiene che mancherebbe la prova dell'effettivo Con pagamento da parte di delle somme chieste in restituzione. Invero, l'attrice in primo grado non avrebbe prodotto documentazione bancaria comprovante gli avvenuti pagamenti, ma solo fatture e “voucher” ovvero dichiarazioni unilaterali redatti dalla Con stessa
3. errata decisione in punto rigetto dell'eccezione di prescrizione – errata valutazione di documenti: ripropone l'eccezione di prescrizione del credito restitutorio già Pt_3 formulata in primo grado. In particolare, contesta l'efficacia interruttiva delle PEC Con prodotte da sostenendo che non sarebbero idonee al fine processuale in oggetto.
Secondo , infatti, non erano stati depositati i file di consegna in formato Pt_3
Contr Contr elettronico (. o . ) e i fatti allegati risultavano contestati;
4. errata valutazione di documenti e pronuncia apparente: secondo il giudice di Pt_3 primo grado avrebbe erroneamente considerato come pagata la fattura n. 1100080399, sebbene in contabilità la medesima fattura risultasse registrata con il n. 1100080389;
5. errata e carente motivazione circa la decorrenza degli interessi: secondo il Pt_3 giudice avrebbe erroneamente riconosciuto la decorrenza degli interessi dal giorno della messa in mora anziché dal giorno della domanda giudiziale e, in ogni caso, Pt_3 contesta la debenza degli interessi moratori per assenza di colpa del fornitore.
&&&
Part Così ricostruiti i motivi di doglianza delle parti, preliminarmente, occorre rilevare che , costituita in primo grado, è contumace nel presente giudizio.
pagina 12 di 18 Con
nelle note d'udienza depositate in data 27 ottobre 2025, ha dichiarato di non aver notificato Part ad l'appello incidentale: tale omissione, tuttavia, non pregiudica la regolare instaurazione del contraddittorio, atteso che nessuna delle doglianze svolte nella presente sede da alcuna delle Part parti attiene alla posizione di , con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni che attengono alla posizione perfettamente scindibile della medesima.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è la ben nota questione concernente la debenza in restituzione delle somme corrisposte alle aziende erogatrici di energia elettrica dall'utilizzatore finale a titolo di addizionale provinciale sulle accise per gli anni 2010 e 2011.
La questione è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza, anche di questa Corte, in plurime occasioni e in diverse sedi e la tematica sottesa presuppone la disamina della domanda sotto i distinti profili dell'an e del quantum.
Per quanto attiene al primo dei due profili richiamati, non può che farsi riferimento alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 43/25 che ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza 1 gennaio 2012), commi
1 lett. c) e 2, sotto il profilo del “mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento della UE”, sollevata dal Tribunale di Udine in relazione all'art. 117 primo comma Cost.
Con la predetta sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/1988 come convertito e sostituito, per violazione dell'art. 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.
L'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della addizionale sulle accise – in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale – comporta l'obbligo per il Giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE.
Il venir meno, nei rapporti tra RA e fornitore della causa giustificatrice del prelievo erariale, comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà a propria volta rivalersi nei confronti dello Stato) nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
pagina 13 di 18 Pertanto, priva di rilievo in questa sede - per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens ed accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava - è qualsiasi ulteriore questione sulla legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, e sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 (cfr. sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13742 del 22.5.2025 secondo la quale, in tema di rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica a titolo di rivalsa tale imposta poi dichiarata in contrasto con il diritto euro unitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 lett.
c) e 2, DL 511/1988).
Né rileva alcuna ulteriore questione sulla conformità o meno dell'art. 6 cit. alla direttiva n.
2008/118/CE e quindi neanche sulla sopravvivenza del tributo fino al 1°aprile 2010 (data in cui avrebbero avuto effetto le disposizioni attuative della direttiva del 2008).
Con Dall'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto di alla restituzione di quanto rispettivamente corrisposto a tale titolo alle società di somministrazione qui in causa.
Sempre con riguardo al profilo dell'an della pretesa, deve poi osservarsi quanto segue per ciò che attiene al rapporto di G.S. con la società fornitrice : Pt_3
- quanto alla dedotta mancanza di prova dei pagamenti (secondo motivo di appello incidentale Con di ), il rilievo è infondato. ha comprovato, a mezzo produzione delle fatture e dei Pt_3 voucher di pagamento, gli addebiti delle somme qui richieste in restituzione (cfr. docc.4,6,9, 12 Con e 16 del fascicolo di primo grado prodotti da . A fronte di ciò, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, nessuna specifica contestazione è stata svolta dalle controparti. Né vi è traccia, a contrariis, di lettere di messa in mora, solleciti o citazioni in giudizio da parte di a tutela del proprio credito. Sicché tutto ciò comprova l'intervenuto pagamento delle Pt_3
Con somme delle quali ha chiesto la restituzione;
- quanto alla sollevata eccezione di intervenuta prescrizione del credito (terzo motivo di appello incidentale di , il motivo è parimenti infondato: agli atti risultano versate le Parte_3 comunicazioni trasmesse dall'odierna creditrice a mezzo PEC in data 13 febbraio 2020 Con (docc.20-22 prodotti da nel fascicolo di primo grado), delle quali la parte attrice ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna. Ne consegue che il termine decennale di prescrizione risulta pagina 14 di 18 essere stato validamente interrotto. Di tali comunicazioni, non contestate nel loro contenuto e/o nella conformità all'originale, ha contestato le modalità informatiche di produzione, Pt_3 circostanza peraltro priva di rilievo in assenza di una specifica prescrizione normativa;
- quanto alla dedotta errata valutazione della fattura n. 1100080399 (quarto motivo di appello incidentale di ), deve osservarsi che, anche in questo caso, in mancanza di una Parte_3 contestazione puntuale da parte della difesa di circa la materiale ricezione del Pt_3 pagamento, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la fattura regolarmente saldata, Con nonostante l'erronea registrazione in contabilità da parte di con il n. 100080389 (sub. doc. Con 16 prodotto da nel giudizio di primo grado) e, in ogni caso, conformemente alla valutazione espressa dal CTU.
Sempre con riguardo al profilo dell'an della pretesa, deve poi osservarsi quanto segue per ciò che attiene al rapporto di G.S. con la società fornitrice Pt_2
In primo luogo, va rilevato che, nella presente sede, non ha richiamato l'eccezione di Pt_2 prescrizione sviluppata in primo grado, sicché sul punto si è formato il giudicato.
Quanto alle somme dovute in restituzione, e per quanto attiene al motivo di appello incidentale Con sviluppato da non può che condividersi il buon ritenere del Tribunale che, nel determinare Con l'ammontare della pretesa di ha fatto riferimento alle risultanze della CTU (rassegnate anche in risposta alle osservazioni dei ctp) dalle quali non vi è alcun motivo di discostarsi: è infatti emerso, sulla base dell'accurata perizia di natura contabile svolta in primo grado, un importo dovuto da pari ad euro 40.696,78 (cfr. prospetto a pagina 25 della CTU). Dalla Pt_2 relazione risulta inoltre che il CTU è pervenuto alla suddetta conclusione dopo aver preso in esame le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte, accogliendole, seppur parzialmente, laddove ritenute fondate e compatibili con il quadro contabile ricostruito. Non si ravvisano elementi idonei a far ritenere che il consulente tecnico d'ufficio abbia commesso errori nella determinazione delle somme, né sono state formulate contestazioni puntuali e tecnicamente motivate in ordine alla metodologia seguita o ai criteri applicati.
Con Alla luce di quanto sopra esposto, sussiste dunque, nella specie, il diritto di di ottenere il rimborso delle somme versate indebitamente a titolo di addizionale sull'accisa, come determinate nella sentenza impugnata relativamente al periodo di cui è causa, alle società fornitrici di energia ed . Pt_1 Pt_2 Pt_3
Con Da ultimo va peraltro rilevato che l'appello incidentale introdotto da merita accoglimento con riferimento alla doglianza concernente la liquidazione degli interessi dovuti sulle somme pagina 15 di 18 capitali, erroneamente liquidati dal Tribunale al tasso legale previsto dall'art. 1284 co.1 c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale.
In particolare, il giudice di prime cure ha escluso l'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., osservando come tale norma sarebbe stata introdotta per finalità - tutela della posizione del creditore a fronte dell'inadempimento del debitore e penalizzazione degli intenti dilatori con riguardo a condotte di resistenza infondata e pretestuosa del debitore - estranee alla fattispecie oggetto di giudizio.
La decisione del Tribunale non è tuttavia condivisibile ponendosi in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, al quale questa Corte intende prestare continuità, secondo cui il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c., trova applicazione per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (di recente cfr. Cass. 23/10/2025 n.
28199; Cass. 22/03/2025 n. 7677; Cass. 3/01/2023 n. 61).
Quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, va così disposto:
Con
- sulla somma capitale di € 3.803.618,46 dovuta da a favore di devono decorrere Pt_1 gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di costituzione in mora (12.02.2020) fino alla proposizione della domanda giudiziale (19.01.2022) e gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
Con
- sulla somma capitale di € 4.355.563,90 dovuta da a favore di devono Pt_3 decorrere gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di costituzione in mora (13.02.2020) fino alla proposizione della domanda giudiziale
(19.01.2022) e gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
Con
- sulla somma capitale di € 40.696,78 dovuta da a devono decorrere gli interessi Pt_2 legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di costituzione in mora
(05.02.2020) fino alla proposizione della domanda giudiziale (19.01.2022) e gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale (19.01.2022) sino all'effettivo soddisfo.
pagina 16 di 18 Infine, quanto alle doglianze mosse dalle appellanti principali e incidentali in ordine al riparto delle spese di CTU, addebitate in primo grado a carico di tutte le parti nella misura di 1/5, la
Corte osserva quanto segue.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al Giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. Sez. 1, 10/6/2020 n. 11068, Rv 657898
– 01 e nello stesso senso Corte d'appello di Milano, Sez. III, n. 2896/2025).
Venendo alla fattispecie che qui occupa, va osservato che l'espletamento della consulenza è risultato funzionale al fine di valutare la fondatezza delle domande ed eccezioni di tutte le parti, sicché appare corretto quanto statuito dal giudice nella sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, va osservato che, trattandosi di questione controversa ed essendo intervenuta soltanto in corso di causa la pronunzia di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, si rinvengono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Stante il rigetto degli appelli principali e incidentali proposti dalle società fornitrici, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle società appellanti principali e incidentali ed dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo Pt_1 Pt_3 Pt_2 unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 553/2025 e
870/2025 sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 786/2025, pubblicata il 29/01/2025, così provvede:
1. rigetta gli appelli principali proposti da e da e Parte_1 Parte_2
l'appello incidentale proposto da Parte_3
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, per quanto di CP_1 ragione, così dispone:
- con riguardo al rapporto con la decorrenza sulla somma di € Parte_1
3.803.618,46 degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora pagina 17 di 18 (12.02.2020) fino alla domanda giudiziale (19.01.2022) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo;
- con riguardo al rapporto con la decorrenza sulla somma di € Parte_3
4.355.563,90 (come da sentenza n. 786/2025, così per come emendata da ordinanza di correzione di errore materiale n. cronol. 1064/2025 del 28 febbraio 2025), degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora (13.02.2020) fino alla domanda giudiziale (19.01.2022) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo;
- con riguardo al rapporto con la decorrenza sulla somma di € Parte_2
40.696,78, degli interessi legali, ex art. 1284 c.c. comma 1, dalla costituzione in mora
(5.2.2020) fino alla domanda giudiziale (19.01.2022) e degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. da questa sino al saldo effettivo;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
5. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle società
[...]
ed dell'ulteriore importo Parte_1 Parte_2 Parte_3 corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 04/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott.ssa Laura Sara Tragni
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