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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
ON FA, OR
SALVO MICHELE, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3256/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Lombardia-Um-Sede Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259014228560000 GIOCHI-LOTTERIE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259014228560000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259014228560000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4367/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 0682025 9014228560/00 emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La contribuente esponeva di aver avviato un'attività di impresa individuale nel gennaio 2017, cessata dopo circa dieci mesi per la scarsa redditività, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese. A fronte di ciò, dichiarava di aver conseguito ricavi effettivi pari a € 12.990,49, regolarmente documentati.
L'intimazione di pagamento traeva origine da un'attività accertativa condotta dall'Ufficio in relazione all'imposta unica scommesse e all'IVA per l'anno 2017.
La ricorrente proponeva plurimi motivi di gravame, come di seguito esposti.
Con il primo motivo la ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per irregolarità nella formazione, rilevando che il provvedimento era stato sottoscritto dal responsabile del procedimento senza indicazione della qualifica, impedendo l'identificabilità del soggetto firmatario.
Con il secondo motivo veniva dedotta la violazione dell'obbligo di motivazione e di trasparenza, atteso che l'Ufficio non aveva allegato gli atti richiamati nell'intimazione di pagamento, rendendo impossibile una piena conoscenza della pretesa tributaria.
Con il terzo motivo, la ricorrente denunciava il difetto di motivazione del provvedimento, evidenziando come l'Agenzia non avesse esplicitato le ragioni del presunto mancato pagamento delle imposte né fornito elementi idonei a comprendere la quantificazione del tributo richiesto.
Nel merito, la ricorrente contestava la ricostruzione della base imponibile operata dall'Ufficio, rilevando che l'Amministrazione aveva proceduto a una determinazione induttiva utilizzando la raccolta media della
Provincia in cui era ubicato il punto gioco per l'anno 2017.
Tale criterio, a dire della contribuente, costituiva una metodologia forfettaria e presuntiva inadeguata, poiché:
- non teneva conto della reale durata dell'attività, limitata a circa dieci mesi;
- era del tutto sganciato dalle somme effettivamente percepite, pari a € 12.990,49;
- conduceva a una ricostruzione artificiosa dei ricavi, non rispecchiante la reale capacità contributiva.
Con ulteriore motivo, la ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo che l'assenza di tale notifica comportava l'illegittimità derivata dell'intimazione impugnata.
Infine, la ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione a riscuotere le imposte, affermando che, trattandosi di tributi quali IVA, IMU, ICI e TARI, il termine prescrizionale sarebbe pari a cinque anni decorrenti dalla notifica della cartella.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, formulando in sede di controdeduzioni, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio in quanto i vizi dedotti attenevano alla fase esecutiva del rapporto di competenza dell'Agenzia delle Entrate riscossione. L'Agenzia faceva, inoltre, presente che la parte ricorrente aveva già promosso opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo, già contestandolo l'omessa notifica e l'intervenuta prescrizione delle cartelle ad esso sottese.
Il giudizio sull'opposizione al fermo amministrativo con censura in quella sede dell'omessa notifica e della prescrizione delle cartelle sottese, di competenza della Corte di giustizia tributaria, si era concluso con sentenza n. 575/2025, sfavorevole alla contribuente. Pertanto—secondo la resistente—le eccezioni riproposte nel presente giudizio costituivano mera reiterazione di quelle già esaminate e decise con la pronuncia citata.
Quanto, poi, al calcolo delle somme dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse, l'ADM evidenziava che il relativo avviso di accertamento, prodromico alla fase esecutiva, non era stato impugnato nei termini di legge ed era, quindi, divenuto definitivo;
ne conseguiva la inammissibilità di ogni impugnazione che mirasse, in questa sede, a rimettere in discussione i presupposti dell'attività accertativa.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale rilevava, in primo luogo, l'esistenza del giudizio definito con esito sfavorevole alla ricorrente in relazione all'opposizione al preavviso di fermo amministrativo concernente le medesime cartelle poste a fondamento dell'odierna intimazione.
Con riferimento alla dedotta estinzione per prescrizione, AER rappresentava che, successivamente alla notifica delle cartelle, erano stati notificati alla contribuente diversi atti della riscossione, i quali non erano stati impugnati ed erano, pertanto, divenuti definitivi, con conseguente interruzione e/o impedimento della maturazione della prescrizione.
Quanto, infine, ai vizi formali dedotti, AER richiamava ampia giurisprudenza di legittimità e di merito sulla irrilevanza, ai fini della validità dell'atto, della mancata indicazione della qualifica del responsabile del procedimento e della omessa sottoscrizione dell'intimazione di pagamento, nonché sull'insussistenza del vizio di difetto di motivazione e della necessità di allegare copia integrale delle cartelle richiamate, ove il contenuto essenziale della pretesa risulti comunque conoscibile al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato. Sulla legittimazione passiva e sulla ripartizione di competenze tra Ente impositore e Agente della riscossione risulta fondata l'eccezione, sollevata dall'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli (ADM), di difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti alla fase esecutiva della riscossione (quali l'omessa notifica degli atti presupposti e i profili inerenti la prescrizione maturata in fase di riscossione), giacché competente a risponderne è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), quale soggetto deputato alla riscossione coattiva. Viceversa, i profili che attengono alla pretesa impositiva
(motivazione, metodo di determinazione della base imponibile, legittimità dell'atto impositivo presupposto) restano ascrivibili all'ente impositore.
Tale riparto è conforme a un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'agente della riscossione risponde dei vizi propri della riscossione (notifica della cartella/ingiunzione, intimazione, preavviso di fermo, pignoramento), mentre l'ente creditore risponde della fondatezza del credito e dei vizi del relativo atto impositivo (tra le molte, Cass., sez. V, nn. 761/2020; 22939/2017; v. anche Cass., sez. un.,
n. 16412/2007, in punto di riparto funzionale). Pertanto le doglianze inerenti alla fase esecutiva sono scrutinabili nei confronti di AER;
mentre le censure sul merito della pretesa e sulla motivazione dell'atto sono scrutinabili nei confronti di ADM.
Ciò premesso e, tenuto conto che sia ADM che AER risultano essersi costituite, si procede ad esaminare i relativi motivi di impugnazione.
Risulta documentalmente che la ricorrente ha già proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo fondato sulle medesime cartelle;
tale giudizio si è concluso con sentenza n. 575/2025 sfavorevole alla ricorrente. In applicazione dei principi sul giudicato e sull'efficacia preclusiva del giudicato in relazione al medesimo rapporto e ai medesimi presupposti fattuali e giuridici, non sono riproponibili, nel presente giudizio, le medesime eccezioni già disattese con decisione passata in giudicato (cfr. Cass., sez. un., nn. 13916/2006; 13452/2017; Cass., sez. V, n. 21395/2021, secondo cui il giudicato su atti della riscossione spieganti effetti sul medesimo credito tributario ha efficacia preclusiva in successivi giudizi tra le stesse parti). ADM ha, inoltre, dedotto – e non risulta efficacemente contestato – che l'avviso di accertamento prodromico non è stato impugnato nei termini. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, una volta cristallizzato il titolo impositivo, non è più consentito rimetterne in discussione i presupposti in sede di impugnazione di atti della riscossione (cartella, intimazione, preavviso di fermo), potendosi sindacare solo vizi propri di tali atti (ex multis, Cass., 2743/25; Cass. 21599/25). In ordine ai vizi formali dell'intimazione: sottoscrizione, qualifica del responsabile, motivazione e allegazioni (nel merito formale) si osserva che per gli atti della riscossione (tra cui l'intimazione ex art. 50, D.P.R. 602/1973), la mancata indicazione della qualifica del funzionario sottoscrittore e, più in generale, la sottoscrizione con firma meccanografica/digitale proveniente dall'ufficio competente non determinano nullità, quando l'atto consenta l'immediata riferibilità all'ente emittente e al relativo ufficio, nonché l'identificabilità del responsabile tramite gli elementi organizzativi e l'intestazione (tra le altre Cass., sez. V, nn. 22810/2015). Quanto all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati l'art. 7, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) impone la motivazione degli atti e, quando richiamati, l'allegazione degli atti presupposti necessari a consentire al contribuente una compiuta conoscenza della pretesa. Tuttavia, la mancata allegazione non comporta nullità quando il contenuto essenziale della pretesa sia comunque conoscibile al contribuente, specie se destinatario di precedenti atti (cartelle, avvisi) ovvero se l'atto impugnato riporta in modo completo gli estremi e gli elementi sostanziali del credito (Cass., sez. V, nn. 23546/2019). La ricorrente censura il criterio induttivo adottato dall'Ufficio, che avrebbe fatto ricorso alla raccolta media provinciale del settore giochi per il 2017, senza considerare le somme effettivamente percepite nel periodo di effettiva attività.
Nel caso concreto, tuttavia, tale scrutinio non è consentito poiché, per quanto detto. l'avviso di accertamento
è definitivo, con conseguente inammissibilità delle censure dirette ai presupposti dell'imposizione (incluso il metodo di determinazione della base imponibile). La ricorrente invoca, inoltre, la prescrizione quinquennale per taluni tributi;
AER documenta la notifica, successiva alle cartelle, di atti interruttivi non impugnati (es. intimazioni, comunicazioni, preavvisi), divenuti definitivi ed è principio pacifico che gli atti interruttivi ritualmente notificati interrompono il termine, facendolo decorrere ex novo (artt. 2943 e 2945 c.c.; Cass., sez. un., n. 23397/2016, in tema di termini e atti interruttivi).
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese al carico del soccombente che si liquidano in euro 6000 oltre accessori di legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
ON FA, OR
SALVO MICHELE, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3256/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Lombardia-Um-Sede Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259014228560000 GIOCHI-LOTTERIE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259014228560000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259014228560000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4367/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 0682025 9014228560/00 emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La contribuente esponeva di aver avviato un'attività di impresa individuale nel gennaio 2017, cessata dopo circa dieci mesi per la scarsa redditività, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese. A fronte di ciò, dichiarava di aver conseguito ricavi effettivi pari a € 12.990,49, regolarmente documentati.
L'intimazione di pagamento traeva origine da un'attività accertativa condotta dall'Ufficio in relazione all'imposta unica scommesse e all'IVA per l'anno 2017.
La ricorrente proponeva plurimi motivi di gravame, come di seguito esposti.
Con il primo motivo la ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per irregolarità nella formazione, rilevando che il provvedimento era stato sottoscritto dal responsabile del procedimento senza indicazione della qualifica, impedendo l'identificabilità del soggetto firmatario.
Con il secondo motivo veniva dedotta la violazione dell'obbligo di motivazione e di trasparenza, atteso che l'Ufficio non aveva allegato gli atti richiamati nell'intimazione di pagamento, rendendo impossibile una piena conoscenza della pretesa tributaria.
Con il terzo motivo, la ricorrente denunciava il difetto di motivazione del provvedimento, evidenziando come l'Agenzia non avesse esplicitato le ragioni del presunto mancato pagamento delle imposte né fornito elementi idonei a comprendere la quantificazione del tributo richiesto.
Nel merito, la ricorrente contestava la ricostruzione della base imponibile operata dall'Ufficio, rilevando che l'Amministrazione aveva proceduto a una determinazione induttiva utilizzando la raccolta media della
Provincia in cui era ubicato il punto gioco per l'anno 2017.
Tale criterio, a dire della contribuente, costituiva una metodologia forfettaria e presuntiva inadeguata, poiché:
- non teneva conto della reale durata dell'attività, limitata a circa dieci mesi;
- era del tutto sganciato dalle somme effettivamente percepite, pari a € 12.990,49;
- conduceva a una ricostruzione artificiosa dei ricavi, non rispecchiante la reale capacità contributiva.
Con ulteriore motivo, la ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo che l'assenza di tale notifica comportava l'illegittimità derivata dell'intimazione impugnata.
Infine, la ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione a riscuotere le imposte, affermando che, trattandosi di tributi quali IVA, IMU, ICI e TARI, il termine prescrizionale sarebbe pari a cinque anni decorrenti dalla notifica della cartella.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, formulando in sede di controdeduzioni, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio in quanto i vizi dedotti attenevano alla fase esecutiva del rapporto di competenza dell'Agenzia delle Entrate riscossione. L'Agenzia faceva, inoltre, presente che la parte ricorrente aveva già promosso opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo, già contestandolo l'omessa notifica e l'intervenuta prescrizione delle cartelle ad esso sottese.
Il giudizio sull'opposizione al fermo amministrativo con censura in quella sede dell'omessa notifica e della prescrizione delle cartelle sottese, di competenza della Corte di giustizia tributaria, si era concluso con sentenza n. 575/2025, sfavorevole alla contribuente. Pertanto—secondo la resistente—le eccezioni riproposte nel presente giudizio costituivano mera reiterazione di quelle già esaminate e decise con la pronuncia citata.
Quanto, poi, al calcolo delle somme dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse, l'ADM evidenziava che il relativo avviso di accertamento, prodromico alla fase esecutiva, non era stato impugnato nei termini di legge ed era, quindi, divenuto definitivo;
ne conseguiva la inammissibilità di ogni impugnazione che mirasse, in questa sede, a rimettere in discussione i presupposti dell'attività accertativa.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale rilevava, in primo luogo, l'esistenza del giudizio definito con esito sfavorevole alla ricorrente in relazione all'opposizione al preavviso di fermo amministrativo concernente le medesime cartelle poste a fondamento dell'odierna intimazione.
Con riferimento alla dedotta estinzione per prescrizione, AER rappresentava che, successivamente alla notifica delle cartelle, erano stati notificati alla contribuente diversi atti della riscossione, i quali non erano stati impugnati ed erano, pertanto, divenuti definitivi, con conseguente interruzione e/o impedimento della maturazione della prescrizione.
Quanto, infine, ai vizi formali dedotti, AER richiamava ampia giurisprudenza di legittimità e di merito sulla irrilevanza, ai fini della validità dell'atto, della mancata indicazione della qualifica del responsabile del procedimento e della omessa sottoscrizione dell'intimazione di pagamento, nonché sull'insussistenza del vizio di difetto di motivazione e della necessità di allegare copia integrale delle cartelle richiamate, ove il contenuto essenziale della pretesa risulti comunque conoscibile al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato. Sulla legittimazione passiva e sulla ripartizione di competenze tra Ente impositore e Agente della riscossione risulta fondata l'eccezione, sollevata dall'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli (ADM), di difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti alla fase esecutiva della riscossione (quali l'omessa notifica degli atti presupposti e i profili inerenti la prescrizione maturata in fase di riscossione), giacché competente a risponderne è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), quale soggetto deputato alla riscossione coattiva. Viceversa, i profili che attengono alla pretesa impositiva
(motivazione, metodo di determinazione della base imponibile, legittimità dell'atto impositivo presupposto) restano ascrivibili all'ente impositore.
Tale riparto è conforme a un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'agente della riscossione risponde dei vizi propri della riscossione (notifica della cartella/ingiunzione, intimazione, preavviso di fermo, pignoramento), mentre l'ente creditore risponde della fondatezza del credito e dei vizi del relativo atto impositivo (tra le molte, Cass., sez. V, nn. 761/2020; 22939/2017; v. anche Cass., sez. un.,
n. 16412/2007, in punto di riparto funzionale). Pertanto le doglianze inerenti alla fase esecutiva sono scrutinabili nei confronti di AER;
mentre le censure sul merito della pretesa e sulla motivazione dell'atto sono scrutinabili nei confronti di ADM.
Ciò premesso e, tenuto conto che sia ADM che AER risultano essersi costituite, si procede ad esaminare i relativi motivi di impugnazione.
Risulta documentalmente che la ricorrente ha già proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo fondato sulle medesime cartelle;
tale giudizio si è concluso con sentenza n. 575/2025 sfavorevole alla ricorrente. In applicazione dei principi sul giudicato e sull'efficacia preclusiva del giudicato in relazione al medesimo rapporto e ai medesimi presupposti fattuali e giuridici, non sono riproponibili, nel presente giudizio, le medesime eccezioni già disattese con decisione passata in giudicato (cfr. Cass., sez. un., nn. 13916/2006; 13452/2017; Cass., sez. V, n. 21395/2021, secondo cui il giudicato su atti della riscossione spieganti effetti sul medesimo credito tributario ha efficacia preclusiva in successivi giudizi tra le stesse parti). ADM ha, inoltre, dedotto – e non risulta efficacemente contestato – che l'avviso di accertamento prodromico non è stato impugnato nei termini. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, una volta cristallizzato il titolo impositivo, non è più consentito rimetterne in discussione i presupposti in sede di impugnazione di atti della riscossione (cartella, intimazione, preavviso di fermo), potendosi sindacare solo vizi propri di tali atti (ex multis, Cass., 2743/25; Cass. 21599/25). In ordine ai vizi formali dell'intimazione: sottoscrizione, qualifica del responsabile, motivazione e allegazioni (nel merito formale) si osserva che per gli atti della riscossione (tra cui l'intimazione ex art. 50, D.P.R. 602/1973), la mancata indicazione della qualifica del funzionario sottoscrittore e, più in generale, la sottoscrizione con firma meccanografica/digitale proveniente dall'ufficio competente non determinano nullità, quando l'atto consenta l'immediata riferibilità all'ente emittente e al relativo ufficio, nonché l'identificabilità del responsabile tramite gli elementi organizzativi e l'intestazione (tra le altre Cass., sez. V, nn. 22810/2015). Quanto all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati l'art. 7, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) impone la motivazione degli atti e, quando richiamati, l'allegazione degli atti presupposti necessari a consentire al contribuente una compiuta conoscenza della pretesa. Tuttavia, la mancata allegazione non comporta nullità quando il contenuto essenziale della pretesa sia comunque conoscibile al contribuente, specie se destinatario di precedenti atti (cartelle, avvisi) ovvero se l'atto impugnato riporta in modo completo gli estremi e gli elementi sostanziali del credito (Cass., sez. V, nn. 23546/2019). La ricorrente censura il criterio induttivo adottato dall'Ufficio, che avrebbe fatto ricorso alla raccolta media provinciale del settore giochi per il 2017, senza considerare le somme effettivamente percepite nel periodo di effettiva attività.
Nel caso concreto, tuttavia, tale scrutinio non è consentito poiché, per quanto detto. l'avviso di accertamento
è definitivo, con conseguente inammissibilità delle censure dirette ai presupposti dell'imposizione (incluso il metodo di determinazione della base imponibile). La ricorrente invoca, inoltre, la prescrizione quinquennale per taluni tributi;
AER documenta la notifica, successiva alle cartelle, di atti interruttivi non impugnati (es. intimazioni, comunicazioni, preavvisi), divenuti definitivi ed è principio pacifico che gli atti interruttivi ritualmente notificati interrompono il termine, facendolo decorrere ex novo (artt. 2943 e 2945 c.c.; Cass., sez. un., n. 23397/2016, in tema di termini e atti interruttivi).
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese al carico del soccombente che si liquidano in euro 6000 oltre accessori di legge.