Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 197
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per irregolarità nella formazione

    L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è fondata in ordine ai vizi attinenti alla fase esecutiva della riscossione, quali l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione maturata in fase di riscossione, giacché competente a risponderne è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le censure sul merito della pretesa e sulla motivazione dell'atto sono ascrivibili all'ente impositore. La ricorrente ha già proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo fondato sulle medesime cartelle, conclusasi con sentenza sfavorevole passata in giudicato. Non sono riproponibili le medesime eccezioni già disattese. L'avviso di accertamento prodromico non è stato impugnato nei termini, rendendo inammissibili le censure dirette ai presupposti dell'imposizione. Per gli atti della riscossione, la mancata indicazione della qualifica del funzionario sottoscrittore non determina nullità quando l'atto consenta l'immediata riferibilità all'ente emittente e al relativo ufficio.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di motivazione e trasparenza

    La mancata allegazione non comporta nullità quando il contenuto essenziale della pretesa sia comunque conoscibile al contribuente, specie se destinatario di precedenti atti o se l'atto impugnato riporta in modo completo gli estremi e gli elementi sostanziali del credito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento

    L'avviso di accertamento prodromico è definitivo, con conseguente inammissibilità delle censure dirette ai presupposti dell'imposizione, incluso il metodo di determinazione della base imponibile.

  • Rigettato
    Contestazione della ricostruzione della base imponibile

    L'avviso di accertamento prodromico è definitivo, con conseguente inammissibilità delle censure dirette ai presupposti dell'imposizione, incluso il metodo di determinazione della base imponibile.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è fondata in ordine ai vizi attinenti alla fase esecutiva della riscossione, quali l'omessa notifica degli atti presupposti, giacché competente a risponderne è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La ricorrente ha già proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo fondato sulle medesime cartelle, conclusasi con sentenza sfavorevole passata in giudicato.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione a riscuotere le imposte

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione documenta la notifica, successiva alle cartelle, di atti interruttivi non impugnati, divenuti definitivi. Gli atti interruttivi ritualmente notificati interrompono il termine, facendolo decorrere ex novo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 197
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 197
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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