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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2408/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alexander Beecroft,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Della Barile,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da note scritte del 7-15.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1 con ricorso depositato il 13.3.2025 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dalla moglie, alle condizioni ivi indicate, Controparte_1
anche concernenti il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento delle due figlie minori della coppia e (nate Per_1 Per_2
rispettivamente il 16.4.2012 e il 3.8.2015);
con comparsa di risposta del 10.7.2025 si è costituita in giudizio la convenuta, prestando adesione alla domanda di separazione personale, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
con successive note scritte le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della propria separazione personale e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Bogliasco (GE) il 19.12.2009 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori e e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1 Per_2
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
2 PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_2
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Chiavari (GE), Corso Italia 45/15, di proprietà comune dei coniugi, ove la Sig.ra e le figlie continueranno a vivere e risiedere, viene assegnata alla Controparte_1
Sig.ra nell'interesse delle figlie e e sino all'indipendenza economica CP_1 Per_1 Per_2
delle stesse. Resta inteso, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 – sexies c.c., che il diritto della signora al godimento della casa familiare verrà meno nel caso in cui CP_1
l'assegnataria non abiti o cessi di abitare nella casa stessa o instauri una convivenza con eventuali nuovi partners ai quali dovesse legarsi sentimentalmente.
3. Le figlie minori , di anni 13 e , di anni 10, verranno affidate in via condivisa ai Per_1 Per_2
genitori e la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali, quindi, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie minori, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun genitore.
I genitori si impegnano ad avvalersi del reciproco aiuto nonché a prestarsi la più ampia collaborazione in funzione dell'attuazione di detto progetto, dando atto che verranno coadiuvati nella gestione del figlio anche dai parenti.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e ogni qual volta lo vorrà, previo Per_1 Per_2
accordo con le figlie stesse e/o con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle figlie, e, comunque quantomeno, salvo diverso accordo tra i coniugi:
- dal giovedì pomeriggio fino alla domenica mattina quando le riaccompagnerà a casa della madre;
i coniugi concordano fin d'ora che se il sabato sera esce con gli amici, per Per_1
comodità, potrà, se lo desidera, restare a dormire dalla madre previo accordo anche con il padre;
3 - i tempi del fermo scolastico in corso d'anno in occasione delle principali festività (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo Ognissanti, Immacolata, Festa della Liberazione, festa del
Lavoro e della Repubblica) verranno alternati tra i genitori di anno in anno;
- nel corso del fermo scolastico estivo, ciascun genitore godrà di n. 2 settimane, anche non consecutive, esclusive con i figli, e i periodi saranno da individuarsi e reciprocamente comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
- il periodo del fermo scolastico natalizio verrà diviso tra i genitori, di talché ogni genitore avrà
i figli con sé dalla fine delle lezioni alle ore 12.00 del 30 dicembre, quando subentrerà l'altro fino all'inizio della scuola, e così di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza di tali periodi tra i genitori. Si conviene, in ogni caso, che il genitore che non avrà con sé le figlie il giorno di
Natale potrà tenerle con sé il giorno della viglia o di Santo Stefano;
- l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua sia goduto in via esclusiva da un genitore secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, con la previsione che tale periodo non spetterà al genitore che avrà già goduto del periodo natalizio che comprende il giorno di
Natale.
- i figli trascorrano un'ulteriore settimana esclusiva con l'uno o con l'altro genitore, secondo l'alternanza annuale, nel periodo invernale in occasione del fermo e/o rallentamento didattico per eventualmente recarsi sulle nevi o altre località turistica.
5. il Signor , entro il giorno 7 di ogni mese, verserà per contributo nel Parte_1
mantenimento delle figlie una somma mensile pari a euro 200,00 (pari ad euro 100 a figlia), somma da rivalutarsi annualmente su base Istat.
6. le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, nei modi e nei termini di cui al verbale di riunione 15.9.2016 della Sezione IV Civile del Tribunale di
Genova.
7. i genitori percepiranno l'Assegno Unico Universale nella misura del 50% ciascuno.
8. i coniugi danno atto che non occorre liquidare un assegno di separazione in favore degli stessi perché entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere con le personali capacità di reddito e lavoro al proprio mantenimento.
4 9. i coniugi concordano che l'autoveicolo Volkswagen Golf, targato EX093RJ, che i coniugi avevano acquistato in costanza di matrimonio, resterà alla Sig.ra alla quale è già CP_1
intestato nella misura del 50% mentre il restante 50% è intestato al padre della stessa, e per tale ragione quest'ultima corrisponderà al Sig. la somma di euro 3.000,00 mediante Pt_1
bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente tratto su AN DO & C. , IBAN IT60U
03332 01400 0000 0096 8268 entro la data dell'udienza fissata per il 23 ottobre 2025.
10. I Signori e , ove occorra, prestano sin d'ora reciproco Controparte_1 Parte_1
consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio nonché per quelli delle figlie minori, documenti che, per queste ultime, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo tra i genitori.
11. I Coniugi dichiarano, dandosene reciprocamente atto, di nulla aver più l'uno dall'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, anche se mai prima d'ora fatto valere, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito, e che nulla tra essi rimane da decidere, rivendicare o dividere.
12. Spese legali compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 18, parte II, serie C, anno 2009), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alexander Beecroft,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Della Barile,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da note scritte del 7-15.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1 con ricorso depositato il 13.3.2025 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dalla moglie, alle condizioni ivi indicate, Controparte_1
anche concernenti il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento delle due figlie minori della coppia e (nate Per_1 Per_2
rispettivamente il 16.4.2012 e il 3.8.2015);
con comparsa di risposta del 10.7.2025 si è costituita in giudizio la convenuta, prestando adesione alla domanda di separazione personale, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
con successive note scritte le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della propria separazione personale e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Bogliasco (GE) il 19.12.2009 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori e e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1 Per_2
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
2 PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_2
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Chiavari (GE), Corso Italia 45/15, di proprietà comune dei coniugi, ove la Sig.ra e le figlie continueranno a vivere e risiedere, viene assegnata alla Controparte_1
Sig.ra nell'interesse delle figlie e e sino all'indipendenza economica CP_1 Per_1 Per_2
delle stesse. Resta inteso, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 – sexies c.c., che il diritto della signora al godimento della casa familiare verrà meno nel caso in cui CP_1
l'assegnataria non abiti o cessi di abitare nella casa stessa o instauri una convivenza con eventuali nuovi partners ai quali dovesse legarsi sentimentalmente.
3. Le figlie minori , di anni 13 e , di anni 10, verranno affidate in via condivisa ai Per_1 Per_2
genitori e la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali, quindi, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie minori, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun genitore.
I genitori si impegnano ad avvalersi del reciproco aiuto nonché a prestarsi la più ampia collaborazione in funzione dell'attuazione di detto progetto, dando atto che verranno coadiuvati nella gestione del figlio anche dai parenti.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e ogni qual volta lo vorrà, previo Per_1 Per_2
accordo con le figlie stesse e/o con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle figlie, e, comunque quantomeno, salvo diverso accordo tra i coniugi:
- dal giovedì pomeriggio fino alla domenica mattina quando le riaccompagnerà a casa della madre;
i coniugi concordano fin d'ora che se il sabato sera esce con gli amici, per Per_1
comodità, potrà, se lo desidera, restare a dormire dalla madre previo accordo anche con il padre;
3 - i tempi del fermo scolastico in corso d'anno in occasione delle principali festività (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo Ognissanti, Immacolata, Festa della Liberazione, festa del
Lavoro e della Repubblica) verranno alternati tra i genitori di anno in anno;
- nel corso del fermo scolastico estivo, ciascun genitore godrà di n. 2 settimane, anche non consecutive, esclusive con i figli, e i periodi saranno da individuarsi e reciprocamente comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
- il periodo del fermo scolastico natalizio verrà diviso tra i genitori, di talché ogni genitore avrà
i figli con sé dalla fine delle lezioni alle ore 12.00 del 30 dicembre, quando subentrerà l'altro fino all'inizio della scuola, e così di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza di tali periodi tra i genitori. Si conviene, in ogni caso, che il genitore che non avrà con sé le figlie il giorno di
Natale potrà tenerle con sé il giorno della viglia o di Santo Stefano;
- l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua sia goduto in via esclusiva da un genitore secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, con la previsione che tale periodo non spetterà al genitore che avrà già goduto del periodo natalizio che comprende il giorno di
Natale.
- i figli trascorrano un'ulteriore settimana esclusiva con l'uno o con l'altro genitore, secondo l'alternanza annuale, nel periodo invernale in occasione del fermo e/o rallentamento didattico per eventualmente recarsi sulle nevi o altre località turistica.
5. il Signor , entro il giorno 7 di ogni mese, verserà per contributo nel Parte_1
mantenimento delle figlie una somma mensile pari a euro 200,00 (pari ad euro 100 a figlia), somma da rivalutarsi annualmente su base Istat.
6. le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, nei modi e nei termini di cui al verbale di riunione 15.9.2016 della Sezione IV Civile del Tribunale di
Genova.
7. i genitori percepiranno l'Assegno Unico Universale nella misura del 50% ciascuno.
8. i coniugi danno atto che non occorre liquidare un assegno di separazione in favore degli stessi perché entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere con le personali capacità di reddito e lavoro al proprio mantenimento.
4 9. i coniugi concordano che l'autoveicolo Volkswagen Golf, targato EX093RJ, che i coniugi avevano acquistato in costanza di matrimonio, resterà alla Sig.ra alla quale è già CP_1
intestato nella misura del 50% mentre il restante 50% è intestato al padre della stessa, e per tale ragione quest'ultima corrisponderà al Sig. la somma di euro 3.000,00 mediante Pt_1
bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente tratto su AN DO & C. , IBAN IT60U
03332 01400 0000 0096 8268 entro la data dell'udienza fissata per il 23 ottobre 2025.
10. I Signori e , ove occorra, prestano sin d'ora reciproco Controparte_1 Parte_1
consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio nonché per quelli delle figlie minori, documenti che, per queste ultime, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo tra i genitori.
11. I Coniugi dichiarano, dandosene reciprocamente atto, di nulla aver più l'uno dall'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, anche se mai prima d'ora fatto valere, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito, e che nulla tra essi rimane da decidere, rivendicare o dividere.
12. Spese legali compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 18, parte II, serie C, anno 2009), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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