Art. 5.
E' stabilito per l'esercizio finanziario 1959-60, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , e delle leggi 2 luglio 1949, numero 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , il limite d'impegno di lire 610.000.000 di cui:
1) lire 40.000.000 per la concessione:
a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato decreto n. 261;
b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 320.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953 n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607 , ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione, degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ;
4) lire 150.000.000 per la costruzione, col sistema della concessione, di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione e la ricostruzione di quelli danneggiati o distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 , prorogata con la legge 1 ottobre 1951, n. 1141 , ed ulteriormente prorogata a tutto l'esercizio 1959-60 con la legge 28 marzo 1957, n. 222 .
E' stabilito per l'esercizio finanziario 1959-60, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , e delle leggi 2 luglio 1949, numero 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , il limite d'impegno di lire 610.000.000 di cui:
1) lire 40.000.000 per la concessione:
a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato decreto n. 261;
b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 320.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953 n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607 , ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione, degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ;
4) lire 150.000.000 per la costruzione, col sistema della concessione, di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione e la ricostruzione di quelli danneggiati o distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 , prorogata con la legge 1 ottobre 1951, n. 1141 , ed ulteriormente prorogata a tutto l'esercizio 1959-60 con la legge 28 marzo 1957, n. 222 .