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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ZIANI ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Gorizia alla via Mazzini n. 8, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
STRICCA FEDERICO in TRIESTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste alla via Donizetti n. 1, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 31.5.2024, , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con l'8.7.2006 dal quale erano nati CP_1
Per_ i figli il 23.12.2007, il 15.12.2009 e il 25.7.2013, per le ragioni Per_2 Per_3 indicate nell'atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della separazione personale dal coniuge, oltre, tra l'altro, l'adozione dei seguenti provvedimenti accessori: addebito della separazione al coniuge, affidamento condiviso dei figli minori con esercizio del diritto di visita padre - figli come articolato in ricorso, previsione di un contributo al mantenimento per i figli minori della somma complessiva di euro 1.200,00, previsione di un contributo al mantenimento della moglie per la somma di euro 1.200,00.
In data 25.7.2024 si costituiva , che, nulla opponendo alla CP_1 richiesta di separazione, chiedeva, tra l'altro, l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori: pronunciare l'addebito della separazione a carico di controparte, affido condiviso dei figli minori con visite padre-figli come articolate in memoria, contributo al mantenimento di euro 250,00 per ciascun figlio e pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuna parte.
Le parti, antecedentemente alla celebrazione della prima udienza, rappresentando il raggiungimento di un accordo, chiedevano alcuni rinvii per la formalizzazione dello stesso.
Con note del 26.2.2025 entrambe le parti depositavano un accordo dalle stesse personalmente sottoscritto.
All'udienza del 9.4.2025, le parti confermavano le conclusioni del predetto accordo chiedendone il loro accoglimento e la causa veniva trattenuta dal
Giudice delegato per la decisione, che si riservava di riferire al Collegio. (cfr verbale del 9.4.2025)
10 Garantito il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda di divorzio avanzata congiuntamente dalle parti in sede di accordo personalmente sottoscritto e depositato in data 26.2.2025, attesa la sua tardività.
Tanto premesso, la domanda avente ad oggetto la richiesta di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità della situazione rappresentata negli atti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.p.c..
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo, depositato telematicamente in data 26.2.2025, sottoscritto personalmente dalle parti e confermato all'udienza del 9.4.2025. Tale accordo, trascritto in epigrafe, deve intendersi qui integralmente riportato.
Non apparendo, pertanto, gli accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura del giudizio e il suo esito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda di divorzio proposta dalle parti, per le ragioni esposte in parte motiva.
• pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi;
11 • manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di GORIZIA (numero 49, parte 2, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 5/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ZIANI ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Gorizia alla via Mazzini n. 8, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
STRICCA FEDERICO in TRIESTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste alla via Donizetti n. 1, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1
2
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 31.5.2024, , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con l'8.7.2006 dal quale erano nati CP_1
Per_ i figli il 23.12.2007, il 15.12.2009 e il 25.7.2013, per le ragioni Per_2 Per_3 indicate nell'atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della separazione personale dal coniuge, oltre, tra l'altro, l'adozione dei seguenti provvedimenti accessori: addebito della separazione al coniuge, affidamento condiviso dei figli minori con esercizio del diritto di visita padre - figli come articolato in ricorso, previsione di un contributo al mantenimento per i figli minori della somma complessiva di euro 1.200,00, previsione di un contributo al mantenimento della moglie per la somma di euro 1.200,00.
In data 25.7.2024 si costituiva , che, nulla opponendo alla CP_1 richiesta di separazione, chiedeva, tra l'altro, l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori: pronunciare l'addebito della separazione a carico di controparte, affido condiviso dei figli minori con visite padre-figli come articolate in memoria, contributo al mantenimento di euro 250,00 per ciascun figlio e pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuna parte.
Le parti, antecedentemente alla celebrazione della prima udienza, rappresentando il raggiungimento di un accordo, chiedevano alcuni rinvii per la formalizzazione dello stesso.
Con note del 26.2.2025 entrambe le parti depositavano un accordo dalle stesse personalmente sottoscritto.
All'udienza del 9.4.2025, le parti confermavano le conclusioni del predetto accordo chiedendone il loro accoglimento e la causa veniva trattenuta dal
Giudice delegato per la decisione, che si riservava di riferire al Collegio. (cfr verbale del 9.4.2025)
10 Garantito il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda di divorzio avanzata congiuntamente dalle parti in sede di accordo personalmente sottoscritto e depositato in data 26.2.2025, attesa la sua tardività.
Tanto premesso, la domanda avente ad oggetto la richiesta di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità della situazione rappresentata negli atti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.p.c..
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo, depositato telematicamente in data 26.2.2025, sottoscritto personalmente dalle parti e confermato all'udienza del 9.4.2025. Tale accordo, trascritto in epigrafe, deve intendersi qui integralmente riportato.
Non apparendo, pertanto, gli accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura del giudizio e il suo esito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda di divorzio proposta dalle parti, per le ragioni esposte in parte motiva.
• pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi;
11 • manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di GORIZIA (numero 49, parte 2, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 5/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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