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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 7878/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.05.2025
Oggi, 29.05.2025, dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro
Pagano e del MOT dott. Italo De Felice, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Gaetano Colonnese, il quale si riporta ai propri scritti, contestando quelli di controparte e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni;
- per il Condominio resistente, l'avv. Emilio Concilio, il quale si riporta alla memoria di costituzione e ne chiede l'accoglimento.
È presente, ai fini della pratica forense, il dott. Persona_1
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1
N.R.G. 7878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 7878/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni, vertente
TRA
(P. Iva – C.F , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Gaetano Colonnese e dall'Avv. Maria Lisa Gregorio in virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in AG NO (SA)
al Corso Europa n.55;
RICORRENTE
E
C.F.: , sito in Via Bellini di AG NO (SA) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Concilio, giusta procura allegata e delibera assembleare del 12.02.2025, ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in AG NO (SA) Corso Europa 25, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29/05/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. la premetteva di essere Parte_1 proprietaria dell'immobile sito in AG NO (SA) alla via Bellini snc, identificato al catasto Fabbricati AG NO (SA) – Provincia di Salerno foglio 5, particella 218, sub
11, nei cui locali svolgeva la propria attività commerciale, facente parte del Controparte_1
di via Bellini n. 5, costituito da un piano terra, adibito a deposito e vendita della Parte_1
, un primo piano con abitazioni, un ampio terrazzo centrale prospiciente il lato sud e
[...]
copertura a tetto sulle abitazioni.
1.1. Esponeva che da diverso tempo si erano verificati problemi di infiltrazione nei locali di sua proprietà che avevano arrecato svariati danni sia alla struttura dell'immobile che al materiale
CP_ CP_ presente, come da relazione tecnica a firma Geom. Persona_2
1.2. Aggiungeva che in data 09/08/2021 aveva depositato, innanzi al Tribunale Civile di Salerno ricorso ex art. 696 bis c.p.c., al fine di veder riconosciuta ed accertata la sussistenza del nesso causale tra evento e danni e veder determinati l'ammontare di tutti i danni subiti dall'immobile di proprietà della società ricorrente.
1.3. Riferiva che a seguito della regolare costituzione della controparte, il nominato CTU, Ing.
dopo aver descritto i luoghi di causa ed effettuato i sopralluoghi anche con Persona_3
l'aiuto di una termocamera, aveva accertato la sussistenza e persistenza delle lamentate infiltrazioni e, con riferimento al terrazzo la loro riconducibilità causale al CP_4
; aveva quindi indicato in complessivi euro € 20.996,10 il costo delle opere CP_1 necessarie ad eliminare la causa di infiltrazione all'interno degli ambienti deposito, provenienti dalla terrazza condominiale, di cui euro 5.000,00 per i lavori di rispristino all'interno della proprietà . Pt_1
1.4. Aggiungeva che, con pec del 7 settembre 2022, il resistente aveva manifestato CP_1
l'intenzione di intraprendere i lavori individuati dal CTU, senza tuttavia dar seguito all'impegno.
1.5. Tenuto conto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e degli esiti dell'espletata CTU, rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere integralmente il presente ricorso e per l'effetto 2)Condannare il CP_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, sito alla via Bellini N. 5 – 84098
[...]
AG NO (SA), al pagamento, a titolo di risarcimento di danni per le causali di cui in narrativa, in favore società in persona del legale rapp.te p.t., della Parte_1 somma di € 20.996,10 (Euro ventimilanovecentonovantasei/10), fatto salvo il criterio di ripartizioni delle spese in base alle tabelle millesimali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo ovvero ad altra somma, maggiore o minore,
3 ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare il in persona dell'Amministratore pro Controparte_1
tempore, sito alla via Bellini N. 5 – 84098 AG NO (SA), al pagamento di spese e
competenze professionali del presente giudizio nonché al pagamento di spese e competenze professionali del giudizio recante R.G.N. 6499/2021 del Tribunale Civile di Salerno (SA), tutte
con attribuzione ai sottoscritti difensori, antistatari”.
2. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 23.01.2025 il Tribunale, preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente. CP_1
3. Con successiva comparsa del 25.03.2025 si costituiva il che, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente e passiva del resistente, atteso che parte ricorrente si dichiarava proprietaria dei locali ad uso deposito ed ufficio presenti nel fabbricato condominiale in Via Bellini senza fornire idonea prova del titolo, omettendo, altresì, di precisare che la presunta responsabilità per la mancata manutenzione dello stabile in oggetto era da ascriversi a tutti i condomini proprietari, compresa la stessa ricorrente.
3.1. Evidenziava, altresì, che per la medesima vicenda era stato intrapreso un nuovo giudizio,
sempre ex art.696bis dinanzi il Tribunale di Salerno iscritto al nrg 7828/2024 e che la stessa relazione del ctu ing. aveva riconosciuto in favore della ricorrente il solo danno pari ad Per_3
€.5000,00, atteso che tutte le altre voci di spesa erano riferite agli interventi che il CP_1
intero dovrebbe porre in essere per eliminare il problema infiltrativo riscontrato nell'unità immobiliare periziata.
3.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione per le circostanze sopra evidenziate;
2)
Rigettare integralmente la richiesta avanzata poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché priva di supporto probatorio, con vittoria di spese e distrazione”.
7. Revocata la declaratoria di contumacia, istruita la causa mediante acquisizioni documentali ed acquisizione del fascicolo collegato di ATP contenente l'espletata CTU, all'udienza del
29.05.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dal d.lgs. n.
149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
4 2. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevata dal . CP_1
2.1. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale, con la conseguenza che chi agisce non deve fornire prova rigorosa della proprietà, non trattandosi di rivendica;
la prova della proprietà può dunque essere acquisita senza ricorso al principio della probatio diabolica.
Sul punto, parte ricorrente ha depositato in allegato al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. visura catastale da cui emerge la proprietà dell'immobile facente parte del resistente e visura storica CP_1
societaria da cui si ricava che ivi è effettivamente allocata la sede aziendale.
Non da ultimo, il convenuto ha comunque riconosciuto il fatto posto dalla ricorrente CP_1
a fondamento della domanda, avendo articolato una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, imputando la mancata manutenzione dello stabile in oggetto a tutti i condomini proprietari, compresa la stessa ricorrente;
difesa che rende superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.
2.2. Dal lato passivo, cioè dalla parte del danneggiante, la legittimazione spetta al CP_1
resistente, ossia a colui che abbia la custodia della cosa e che, pertanto, avrebbe potuto evitare il danno sol che avesse provveduto a mantenere la cosa in buono stato e comunque in condizioni tali da non recare danno ad altri.
2.3. Da ultimo, la sola proposizione di altro separato successivo giudizio, come lamentata da parte resistente, non impedisce la presente decisione.
3. Venendo al merito la domanda si presenta fondata e va accolta, seppur nei limiti di seguito indicati.
3.1. Va valutata, innanzitutto, la prova documentale prodotta dalla società ricorrente ossia il verbale di intervento della Polizia Municipale di AG NO del 13.08.2019.
Gli Agenti, chiamati dal legale rappresentante della danno atto della Parte_1 presenza di “evidenti macchie di umidità” all'interno del locale deposito, allegando alla relazione documentazione fotografica (cft. allegato n. 9 al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.).
3.2. Parimenti, si rimanda alla CTP a firma Geom. Per. Ind. con allegata Persona_2
documentazione fotografica, a riprova della presenza di infiltrazioni riconducibili, in parte, al
Condominio.
3.3. Dirimente, infine, gli esiti della CTU espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: l'Ing. nominato quale ausiliario, previa effettuazione degli opportuni Persona_3
5 sopralluoghi, con l'ausilio di termocamera ha riscontrato la presenza delle lamentate infiltrazioni e la loro attuale persistenza.
Nello specifico, dopo aver evidenziato che il fabbricato è in stato conservativo CP_4
pessimo, risentendo di una manutenzione inesistente negli anni, ha così descritto lo stato dei luoghi: “…le indagini peritali hanno acclarato che le doglianze del ricorrente hanno ragione di essere in quanto le infiltrazioni lamentate esistono e sono, allo stato, attive. Particolarmente invasiva risulta essere quella proveniente dal terrazzo condominiale e dalla facciata esterna su
Via Bellini che, di fatto, interessa tre diversi ambienti del deposito della ditta Parte_1
. Per il terrazzo investigato, lo scrivente ha ritenuto di non eseguire prove
[...] CP_4 distruttive per comprendere la stratigrafia posta in opera all'epoca della costruzione, ma si è limitato ad eseguire indagine termografica che ha chiarito in modo esaustivo ciò che si verifica per tale superficie. Trattandosi di un'opera edilizia i cui caratteri tipologici ed i materiali usati fanno risalire la sua realizzazione agli inizi degli anni 30, deve intendersi che il pacchetto impermeabilizzante realizzato all'epoca fosse composto da un miscuglio di sabbia e bitume, che chiaramente oggi non garantisce più la tenuta agli agenti atmosferici. Le opere di manutenzione eseguite negli anni, consistenti in vari “rappezzi” di guaina impermeabile operati al di sopra
della pavimentazione, non hanno risolto le problematiche infiltrative che, come detto,
coinvolgono anche le pareti perimetrali degli stessi locali ispezionati, dove gli intonaci esterni risultano deteriorati…”.
Con motivazione congrua – che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina dello stato dei luoghi e delle indagini eseguite – ha quindi ricondotto causalmente tali infiltrazioni
(provenienti dal terrazzo al resistente, correttamente escludendo CP_4 CP_1
quelle riconducibili a cattiva manutenzione dei proprietari dei singoli appartamenti;
il CTU ha quindi distinto tra i costi necessari per il ripristino del locale di parte ricorrente, danneggiato dalle infiltrazioni, e quelli per i lavori da eseguire sulle parti condominiali dell'immobile.
3.4. Per tali evidenze, complessivamente valutate, va quindi affermata la responsabilità del resistente per le infiltrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., essendo stata CP_1
dedotta e provata un'omessa custodia e una non corretta manutenzione dell'immobile.
4. Si tratta a questo punto di procedere alla liquidazione dei danni subiti da porsi a carico del resistente. CP_1
4.1. Va premesso che parte ricorrente – sia nelle conclusioni del ricorso che a verbale della prima udienza che in sede di discussione non ha chiesto la condanna del all'esecuzione dei CP_1
6 lavori ancorchè necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni sussistenti, né ha chiesto di potersi lei sostituire al nell'esecuzione di tali lavori. CP_1
La ha infatti insistito – rassegnando specifiche conclusioni – nell'ottenimento Parte_1 dell'intero importo quantificato dal CTU in euro 20.996,10.
Sul punto la difesa del è fondata: non vi è dubbio, difatti, che il terrazzo di copertura CP_1
dello stabile condominiale – se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà – appartiene a tutti i condomini.
Non è possibile, pertanto, trattandosi di interventi da eseguire spettanti al Condominio, liquidare in favore della ricorrente somme occorrenti per tali lavori, non essendo la stessa legittimata ad eseguirli (in quanto, si ripete, attinenti a parti comuni dell'edificio condominiale).
4.2. Va accolta, pertanto, la sola domanda di risarcimento (sempre in forma specifica monetaria) relativa agli interventi da eseguirsi nei locali della società ricorrente: opere necessarie ad eliminare causa e conseguenze delle infiltrazioni all'interno degli ambienti deposito, provenienti dalla terrazza condominiale, il cui importo è stato congruamente quantificato dal CTU in €
5.000,00, che rappresenta il danno subito ed al cui pagamento va condannato il CP_1 resistente (cft. voce: “Ripristino danni al deposito”).
4.3. A parte ricorrente dovranno, inoltre, essere corrisposti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato, (corrispondete a quello risultante dalla "devalutazione"), in base agli indici ISTAT, alla data del 12.08.2019 (intervento della Polizia Locale), quale momento del verificarsi dell'evento dannoso, di quello testè liquidato all'attualità, e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione,
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
5. Quanto alle spese di lite, comprensive anche di quelle dell'ATP ex art. 969 bis c.p.c., queste seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori tra minimi e medi parametrati al decisum di cui al DM 55/14, ponendole a carico del resistente, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi CP_1
antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 7878/2024, R.G., instaurato dalla
[...]
disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede: Parte_1
7 1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna il C.F.: sito Controparte_1 P.IVA_2
in Via Bellini di AG NO (SA), in persona del legale amministratore p.t., al pagamento, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni, della somma di € 5.000,00 già rivalutata ad oggi, oltre agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data del 12.08.19 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato sino al saldo;
2. Condanna il resistente, in persona dell'Amm.re p.t., al pagamento delle spese di CP_1
lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano: A) per il procedimento di ATP ex art. 969 bis c.p.c., in € 286,00 per esborsi ed € 1.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
B) per il presente giudizio in € 264,00 per esborsi ed €
1.800,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto in sede di ATP 696 bis c.p.c., a definitivo carico del resistente;
dispone la distrazione di tutte le predette spese di lite CP_1
in favore degli Avv.ti Gaetano Colonnese Avv. Maria Lisa Gregorio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 29.05.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
8
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 7878/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.05.2025
Oggi, 29.05.2025, dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro
Pagano e del MOT dott. Italo De Felice, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Gaetano Colonnese, il quale si riporta ai propri scritti, contestando quelli di controparte e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni;
- per il Condominio resistente, l'avv. Emilio Concilio, il quale si riporta alla memoria di costituzione e ne chiede l'accoglimento.
È presente, ai fini della pratica forense, il dott. Persona_1
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1
N.R.G. 7878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 7878/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni, vertente
TRA
(P. Iva – C.F , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Gaetano Colonnese e dall'Avv. Maria Lisa Gregorio in virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in AG NO (SA)
al Corso Europa n.55;
RICORRENTE
E
C.F.: , sito in Via Bellini di AG NO (SA) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Concilio, giusta procura allegata e delibera assembleare del 12.02.2025, ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in AG NO (SA) Corso Europa 25, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29/05/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. la premetteva di essere Parte_1 proprietaria dell'immobile sito in AG NO (SA) alla via Bellini snc, identificato al catasto Fabbricati AG NO (SA) – Provincia di Salerno foglio 5, particella 218, sub
11, nei cui locali svolgeva la propria attività commerciale, facente parte del Controparte_1
di via Bellini n. 5, costituito da un piano terra, adibito a deposito e vendita della Parte_1
, un primo piano con abitazioni, un ampio terrazzo centrale prospiciente il lato sud e
[...]
copertura a tetto sulle abitazioni.
1.1. Esponeva che da diverso tempo si erano verificati problemi di infiltrazione nei locali di sua proprietà che avevano arrecato svariati danni sia alla struttura dell'immobile che al materiale
CP_ CP_ presente, come da relazione tecnica a firma Geom. Persona_2
1.2. Aggiungeva che in data 09/08/2021 aveva depositato, innanzi al Tribunale Civile di Salerno ricorso ex art. 696 bis c.p.c., al fine di veder riconosciuta ed accertata la sussistenza del nesso causale tra evento e danni e veder determinati l'ammontare di tutti i danni subiti dall'immobile di proprietà della società ricorrente.
1.3. Riferiva che a seguito della regolare costituzione della controparte, il nominato CTU, Ing.
dopo aver descritto i luoghi di causa ed effettuato i sopralluoghi anche con Persona_3
l'aiuto di una termocamera, aveva accertato la sussistenza e persistenza delle lamentate infiltrazioni e, con riferimento al terrazzo la loro riconducibilità causale al CP_4
; aveva quindi indicato in complessivi euro € 20.996,10 il costo delle opere CP_1 necessarie ad eliminare la causa di infiltrazione all'interno degli ambienti deposito, provenienti dalla terrazza condominiale, di cui euro 5.000,00 per i lavori di rispristino all'interno della proprietà . Pt_1
1.4. Aggiungeva che, con pec del 7 settembre 2022, il resistente aveva manifestato CP_1
l'intenzione di intraprendere i lavori individuati dal CTU, senza tuttavia dar seguito all'impegno.
1.5. Tenuto conto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e degli esiti dell'espletata CTU, rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere integralmente il presente ricorso e per l'effetto 2)Condannare il CP_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, sito alla via Bellini N. 5 – 84098
[...]
AG NO (SA), al pagamento, a titolo di risarcimento di danni per le causali di cui in narrativa, in favore società in persona del legale rapp.te p.t., della Parte_1 somma di € 20.996,10 (Euro ventimilanovecentonovantasei/10), fatto salvo il criterio di ripartizioni delle spese in base alle tabelle millesimali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo ovvero ad altra somma, maggiore o minore,
3 ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare il in persona dell'Amministratore pro Controparte_1
tempore, sito alla via Bellini N. 5 – 84098 AG NO (SA), al pagamento di spese e
competenze professionali del presente giudizio nonché al pagamento di spese e competenze professionali del giudizio recante R.G.N. 6499/2021 del Tribunale Civile di Salerno (SA), tutte
con attribuzione ai sottoscritti difensori, antistatari”.
2. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 23.01.2025 il Tribunale, preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente. CP_1
3. Con successiva comparsa del 25.03.2025 si costituiva il che, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente e passiva del resistente, atteso che parte ricorrente si dichiarava proprietaria dei locali ad uso deposito ed ufficio presenti nel fabbricato condominiale in Via Bellini senza fornire idonea prova del titolo, omettendo, altresì, di precisare che la presunta responsabilità per la mancata manutenzione dello stabile in oggetto era da ascriversi a tutti i condomini proprietari, compresa la stessa ricorrente.
3.1. Evidenziava, altresì, che per la medesima vicenda era stato intrapreso un nuovo giudizio,
sempre ex art.696bis dinanzi il Tribunale di Salerno iscritto al nrg 7828/2024 e che la stessa relazione del ctu ing. aveva riconosciuto in favore della ricorrente il solo danno pari ad Per_3
€.5000,00, atteso che tutte le altre voci di spesa erano riferite agli interventi che il CP_1
intero dovrebbe porre in essere per eliminare il problema infiltrativo riscontrato nell'unità immobiliare periziata.
3.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione per le circostanze sopra evidenziate;
2)
Rigettare integralmente la richiesta avanzata poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché priva di supporto probatorio, con vittoria di spese e distrazione”.
7. Revocata la declaratoria di contumacia, istruita la causa mediante acquisizioni documentali ed acquisizione del fascicolo collegato di ATP contenente l'espletata CTU, all'udienza del
29.05.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dal d.lgs. n.
149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
4 2. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevata dal . CP_1
2.1. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale, con la conseguenza che chi agisce non deve fornire prova rigorosa della proprietà, non trattandosi di rivendica;
la prova della proprietà può dunque essere acquisita senza ricorso al principio della probatio diabolica.
Sul punto, parte ricorrente ha depositato in allegato al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. visura catastale da cui emerge la proprietà dell'immobile facente parte del resistente e visura storica CP_1
societaria da cui si ricava che ivi è effettivamente allocata la sede aziendale.
Non da ultimo, il convenuto ha comunque riconosciuto il fatto posto dalla ricorrente CP_1
a fondamento della domanda, avendo articolato una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, imputando la mancata manutenzione dello stabile in oggetto a tutti i condomini proprietari, compresa la stessa ricorrente;
difesa che rende superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.
2.2. Dal lato passivo, cioè dalla parte del danneggiante, la legittimazione spetta al CP_1
resistente, ossia a colui che abbia la custodia della cosa e che, pertanto, avrebbe potuto evitare il danno sol che avesse provveduto a mantenere la cosa in buono stato e comunque in condizioni tali da non recare danno ad altri.
2.3. Da ultimo, la sola proposizione di altro separato successivo giudizio, come lamentata da parte resistente, non impedisce la presente decisione.
3. Venendo al merito la domanda si presenta fondata e va accolta, seppur nei limiti di seguito indicati.
3.1. Va valutata, innanzitutto, la prova documentale prodotta dalla società ricorrente ossia il verbale di intervento della Polizia Municipale di AG NO del 13.08.2019.
Gli Agenti, chiamati dal legale rappresentante della danno atto della Parte_1 presenza di “evidenti macchie di umidità” all'interno del locale deposito, allegando alla relazione documentazione fotografica (cft. allegato n. 9 al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.).
3.2. Parimenti, si rimanda alla CTP a firma Geom. Per. Ind. con allegata Persona_2
documentazione fotografica, a riprova della presenza di infiltrazioni riconducibili, in parte, al
Condominio.
3.3. Dirimente, infine, gli esiti della CTU espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: l'Ing. nominato quale ausiliario, previa effettuazione degli opportuni Persona_3
5 sopralluoghi, con l'ausilio di termocamera ha riscontrato la presenza delle lamentate infiltrazioni e la loro attuale persistenza.
Nello specifico, dopo aver evidenziato che il fabbricato è in stato conservativo CP_4
pessimo, risentendo di una manutenzione inesistente negli anni, ha così descritto lo stato dei luoghi: “…le indagini peritali hanno acclarato che le doglianze del ricorrente hanno ragione di essere in quanto le infiltrazioni lamentate esistono e sono, allo stato, attive. Particolarmente invasiva risulta essere quella proveniente dal terrazzo condominiale e dalla facciata esterna su
Via Bellini che, di fatto, interessa tre diversi ambienti del deposito della ditta Parte_1
. Per il terrazzo investigato, lo scrivente ha ritenuto di non eseguire prove
[...] CP_4 distruttive per comprendere la stratigrafia posta in opera all'epoca della costruzione, ma si è limitato ad eseguire indagine termografica che ha chiarito in modo esaustivo ciò che si verifica per tale superficie. Trattandosi di un'opera edilizia i cui caratteri tipologici ed i materiali usati fanno risalire la sua realizzazione agli inizi degli anni 30, deve intendersi che il pacchetto impermeabilizzante realizzato all'epoca fosse composto da un miscuglio di sabbia e bitume, che chiaramente oggi non garantisce più la tenuta agli agenti atmosferici. Le opere di manutenzione eseguite negli anni, consistenti in vari “rappezzi” di guaina impermeabile operati al di sopra
della pavimentazione, non hanno risolto le problematiche infiltrative che, come detto,
coinvolgono anche le pareti perimetrali degli stessi locali ispezionati, dove gli intonaci esterni risultano deteriorati…”.
Con motivazione congrua – che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina dello stato dei luoghi e delle indagini eseguite – ha quindi ricondotto causalmente tali infiltrazioni
(provenienti dal terrazzo al resistente, correttamente escludendo CP_4 CP_1
quelle riconducibili a cattiva manutenzione dei proprietari dei singoli appartamenti;
il CTU ha quindi distinto tra i costi necessari per il ripristino del locale di parte ricorrente, danneggiato dalle infiltrazioni, e quelli per i lavori da eseguire sulle parti condominiali dell'immobile.
3.4. Per tali evidenze, complessivamente valutate, va quindi affermata la responsabilità del resistente per le infiltrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., essendo stata CP_1
dedotta e provata un'omessa custodia e una non corretta manutenzione dell'immobile.
4. Si tratta a questo punto di procedere alla liquidazione dei danni subiti da porsi a carico del resistente. CP_1
4.1. Va premesso che parte ricorrente – sia nelle conclusioni del ricorso che a verbale della prima udienza che in sede di discussione non ha chiesto la condanna del all'esecuzione dei CP_1
6 lavori ancorchè necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni sussistenti, né ha chiesto di potersi lei sostituire al nell'esecuzione di tali lavori. CP_1
La ha infatti insistito – rassegnando specifiche conclusioni – nell'ottenimento Parte_1 dell'intero importo quantificato dal CTU in euro 20.996,10.
Sul punto la difesa del è fondata: non vi è dubbio, difatti, che il terrazzo di copertura CP_1
dello stabile condominiale – se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà – appartiene a tutti i condomini.
Non è possibile, pertanto, trattandosi di interventi da eseguire spettanti al Condominio, liquidare in favore della ricorrente somme occorrenti per tali lavori, non essendo la stessa legittimata ad eseguirli (in quanto, si ripete, attinenti a parti comuni dell'edificio condominiale).
4.2. Va accolta, pertanto, la sola domanda di risarcimento (sempre in forma specifica monetaria) relativa agli interventi da eseguirsi nei locali della società ricorrente: opere necessarie ad eliminare causa e conseguenze delle infiltrazioni all'interno degli ambienti deposito, provenienti dalla terrazza condominiale, il cui importo è stato congruamente quantificato dal CTU in €
5.000,00, che rappresenta il danno subito ed al cui pagamento va condannato il CP_1 resistente (cft. voce: “Ripristino danni al deposito”).
4.3. A parte ricorrente dovranno, inoltre, essere corrisposti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato, (corrispondete a quello risultante dalla "devalutazione"), in base agli indici ISTAT, alla data del 12.08.2019 (intervento della Polizia Locale), quale momento del verificarsi dell'evento dannoso, di quello testè liquidato all'attualità, e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione,
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
5. Quanto alle spese di lite, comprensive anche di quelle dell'ATP ex art. 969 bis c.p.c., queste seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori tra minimi e medi parametrati al decisum di cui al DM 55/14, ponendole a carico del resistente, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi CP_1
antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 7878/2024, R.G., instaurato dalla
[...]
disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede: Parte_1
7 1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna il C.F.: sito Controparte_1 P.IVA_2
in Via Bellini di AG NO (SA), in persona del legale amministratore p.t., al pagamento, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni, della somma di € 5.000,00 già rivalutata ad oggi, oltre agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data del 12.08.19 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato sino al saldo;
2. Condanna il resistente, in persona dell'Amm.re p.t., al pagamento delle spese di CP_1
lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano: A) per il procedimento di ATP ex art. 969 bis c.p.c., in € 286,00 per esborsi ed € 1.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
B) per il presente giudizio in € 264,00 per esborsi ed €
1.800,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto in sede di ATP 696 bis c.p.c., a definitivo carico del resistente;
dispone la distrazione di tutte le predette spese di lite CP_1
in favore degli Avv.ti Gaetano Colonnese Avv. Maria Lisa Gregorio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 29.05.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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