Articolo 14 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
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14 aprile 1987
Art. 14. 1. Il personale stagionale assunto, ai sensi dell' articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265 , nell'anno di entrata in vigore della presente legge, nonche' nei cinque anni immediatamente precedenti, per la lavorazione, del tabacco in foglia o per lavori delle saline, e' inquadrato, con le modalita' e nei limiti stabiliti dai commi successivi, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposite graduatorie da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie medesime. Tali criteri devono tenere conto dell'eta', dello stato di famiglia e dei periodi lavorativi complessivamente prestati come stagionali negli anni indicati al comma 1, nonche' prevedere detrazioni di punteggio per i titolari di pensione di vecchiaia (V.O.) o di invalidita' (I.O.).
3. L'inquadramento e' attuato mediante nomina in prova nella qualifica funzionale e profilo professionale che competono in relazione all'attivita' lavorativa svolta dagli interessati nell'ultimo periodo di occupazione in uno degli organi delle seguenti direzioni compartimentali o saline, per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:
a) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni (agenzia locale): posti n. 7;
b) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona (agenzia di Carpane'): posti n. 4;
c) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma (agenzia di Pontecorvo): posti n. 3;
d) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce: agenzie di Capo di Leuca (Lucugnano) e di Lecce (Spongano); magazzini di Galatina e Maglie: posti n. 236;
e) salina di Margherita di Savoia: posti n. 8;
f) salina di Cagliari (reparto Carloforte): posti n. 1.
4. Nell'ambito della direzione compartimentale di Lecce, i posti destinati all'inquadramento sono attribuiti nell'arco di 3 anni, nella misura di 83 per ognuno dei primi due anni e di 70 per il terzo anno, aumentati, in ciascuno degli anni sopra considerati, dei posti conseguenti a vacanze per cessazioni di servizio determinatesi, presso gli organi della citata direzione, nel profilo di agente qualificato di produzione.
5. In ciascuno degli anni interessati, nella predetta sede di Lecce, i posti non attribuiti per inquadramento sono utilizzati con l'assunzione, come stagionali, a turno di nominativi compresi nella prevista graduatoria, con l'osservanza della modalita' stabilite dall' articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265 .
6. Dopo completati gli inquadramenti di cui alla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non puo' piu' procedere ad assunzioni di manodopera stagionale ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 265 del 1955 .
Nota all'art. 14:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 265/1955 (Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) e' il seguente:
"Art. 2. - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonche' per i lavori stagionali delle saline.
Il personale assunto in base al precedente comma puo' essere mantenuto in servizio per un periodo, non eccedente, di regola, i centottanta giorni. Tuttavia, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, puo' essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo che in nessun caso puo' superare i novanta giorni.
All'anzidetto personale e' attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della categoria nella quale sono inquadrati, per le corrispondenti mansioni, gli operai di ruolo".
Entrata in vigore il 14 aprile 1987