CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1465 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tisato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Sartori del foro di
Venezia, in Venezia, S. Polo n. 2988 PEC
. Email_1 Email_2 pecavvocati.it appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmatteo Boscarini (C.F.
) del Foro di Treviso e Alessia Lazzaretto del C.F._3
Foro di Vicenza (C.F. ) con domicilio anche C.F._4 telematico eletto presso lo studio dell'avv. G. Boscarini in
Montebelluna Via Buzzati n.4 – fax 0423249436, PEC - Email_3
Email_4 appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 1170/2023 del Tribunale di
Vicenza pubblicata il 20.06.2023, notificata a mezzo pec il
28.06.2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza qui gravata, siano rigettate le domande svolte dal nei Controparte_1 confronti dell'appellante;
2. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti avvocati.
In via istruttoria si insiste nell'istanza di acquisizione formulata all'udienza del 24.02.2022 (e in precedenza all'udienza del
18.05.2021) ovvero l'acquisizione del fascicolo dei procedimenti penali indicati dall'informativa della procura di Treviso del 9.03.2020
(procedim. n. 2258/2018 RGNR mod 21 e procedim. n. 1662/19
RGNR mod. 21) e in particolare della CTU esplicata nel secondo di tali procedimenti, comprensivi dei fascicoli degli eventuali successivi gradi di giudizio.
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1170/2023 depositata il
20.06.2023 dal Tribunale di Vicenza nella causa RG 2302/2018.
NEL MERITO Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, rigettare l'appello proposto da per i motivi tutti dedotti e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 1170/2023 depositata il 20.06.2023 dal
Tribunale di Vicenza nella causa RG 2302/2018.
IN OGNI CASO spese e onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfetario tasse di registrazione sentenza, interamente rifusi.
Svolgimento del processo
1. e convenivano dinanzi al Controparte_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza per ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni subiti, a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., quantificati in € 366.750,00 per il e € 127.080,00 per CP_1
l' oltre interessi di legge. A sostegno della domanda, gli Pt_2 attori deducevano che: a) nella primavera del 2013, il , in CP_1 qualità di socio e amministratore delegato della società
[...]
decideva di effettuare una serie di investimenti Parte_3 aziendali, da finanziare mediante un prestito personale infruttifero a favore della società stessa;
b) per ottenere la liquidità necessaria, il prevedeva di vendere parte del proprio pacchetto CP_1 azionario di , consistente in 15.000 azioni (vd. doc. 4 Parte_4
), così da evitare l'indebitamento dell'impresa con istituti CP_1 di credito;
l'attore, di conseguenza, in accordo con il Parte_1 responsabile di area di circa una trentina di sportelli di , Parte_4 che lo aveva rassicurato sulle celeri tempistiche di vendita, sottoscriveva in data 29.07.2013 mandato a vendere n.
3.000 titoli e in data 05.11.2013 mandato a vendere altri n.
6.000 titoli (vd. doc.
5 e 6 ), firmati dall'assistente del CP_1 Parte_1 [...]
, in modo da ottenere, tramite tali operazioni, il realizzo di Per_1 oltre € 355.000,00; c) tuttavia le azioni non venivano vendute nei tempi previsti e nel febbraio 2014 il proponeva al Parte_1
una soluzione “ponte” che consisteva nella sottoscrizione CP_1 da parte della società di un mutuo Parte_3 chirografario per € 500.000,00 a scadenza 60 mesi, con contestuale patto di ritenzione e compensazione avente ad oggetto i titoli del di cui al deposito 2037517 (docc. 7 e 8 ), previa CP_1 CP_1 revoca dei precedenti mandati di vendita delle azioni (doc. 9); d) la soluzione prospettata dal aveva lo scopo di garantire Parte_1 nell'immediato alla società la liquidità necessaria, e, in prospettiva,
l'obiettivo di restituzione della somma ottenuta tramite il finanziamento mediante la vendita dei titoli di Parte_5
; l'operazione veniva presentata dal responsabile di zona
[...] di come un rimedio provvisorio e a breve termine, Parte_4 poiché nel frattempo sarebbe intervenuta la smobilitazione delle azioni e il finanziamento sarebbe stato integralmente riassorbito dalla cessione compensativa dei titoli;
e) inoltre, nella primavera del 2014, il insieme a , funzionario di Pt_1 Controparte_2 filiale, si recava presso al fine di proporre Parte_3
l'acquisto di nuove azioni di in occasione Parte_4 dell'imminente aumento del capitale sociale dell'Istituto Bancario, prospettando tale operazione come elemento acceleratore della cessione delle azioni e garantendo che la successiva vendita dei titoli del sarebbe avvenuta nel giro di poco tempo;
su CP_1 suggerimento del l'acquisto delle azioni veniva fatto dalla Parte_1 moglie di , , che deteneva un numero più CP_1 Parte_2 esiguo di titoli;
f) in data 27.10.2014 il sottoscriveva un CP_1 nuovo mandato a vendere per il realizzo di 8.000 azioni (doc. 12
), che tuttavia non trovava esecuzione poiché agli inizi del CP_1
2015 veniva grandemente ridotto il valore dei titoli di;
Parte_4 egli, pertanto, sottoscriveva un nuovo finanziamento con un diverso istituto di credito, con il quale estingueva il precedente finanziamento stipulato con così liberando dalla Parte_4 garanzia le azioni, e tuttavia, a quel momento, il pacchetto azionario, nel quale il assumeva di aver capitalizzato i risparmi di CP_1 una vita, aveva perduto ogni valore;
g) sussisteva la responsabilità extracontrattuale del he, in qualità di funzionario di Banca Parte_1 di fiducia, prometteva, suggeriva, determinava ed otteneva che gli attori eseguissero investimenti ed operazioni per loro dannosi, e in particolare sussisteva colpa grave nell'operato del convenuto poiché egli, in ragione della qualifica professionale rivestita, era stato perfettamente consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'incertezza dell'operazione consigliata, e determinava, per quel che ora interessa, il a revocare, nel febbraio 2014, l'ordine CP_1 di vendita delle azioni, che di seguito perdevano ogni valore.
1.1. si costituiva chiedendo l'integrale rigetto Parte_1 della domanda degli attori. Precisava che il suo primo incontro con il risaliva a gennaio 2014, mentre la decisione del suddetto CP_1 cliente di vendere le azioni in due tranches, rispettivamente di 3.000
e 6.000, era avvenuta in data anteriore. Deduceva, inoltre, che, proprio in occasione di tale incontro, aveva illustrato al le CP_1 ragioni della dilazione dei tempi per lo smobilizzo delle azioni, ossia che, a seguito delle ispezioni della BCE e della Banca d'Italia, era stata inibita a la possibilità di usufruire del fondo Parte_4 denominato “fondo riacquisto azioni proprie”, tramite il quale Pt_4 acquistava e liquidava gli azionisti che ne formulavano
[...] richiesta, sicché, a seguito all'intervenuta inibizione, la poteva Pt_4 ottemperare alla vendita di azioni dei propri azionisti solo incrociandole con nuove sottoscrizioni. Il convenuto, inoltre, sosteneva di non aver mai prospettato all'attore la sicurezza della conclusione dell'operazione in termini brevi e che, nel suo ruolo di responsabile, non era mai venuto conoscenza della situazione finanziaria dell'istituto bancario, avendo lui stesso aderito alla sottoscrizione di nuove azioni in occasione dell'aumento di capitale del 2014 (vd. doc. 2 . Infine, precisava il che, Parte_1 Parte_1 proprio in ragione della necessità di liquidità del per CP_1 finanziare la sua azienda, gli aveva prospettato alcune soluzioni alternative percorribili, tra cui la possibilità di procedere con un finanziamento chirografario a favore della società, operazione alla quale l'attore aveva aderito spontaneamente, ponendo a garanzia le sue azioni.
1.2. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto la domanda del , qualificata la pretesa azionata come CP_1 attinente a responsabilità ex artt. 2043 e 1337 c.c., ed ha ritenuto scorretta la condotta tenuta dal nei confronti dell'attore in Parte_1 ragione della violazione degli obblighi di trasparenza e dell'omissione di informazioni di cui era in possesso, in qualità di operatore qualificato del settore bancario e responsabile di diverse filiali di
, nonché per la violazione dei doveri di correttezza e Parte_4 buona fede nella fase delle trattative. Il Tribunale ha rilevato che la sussistenza della responsabilità del convenuto era dimostrata dalla documentazione allegata e dalle prove testimoniali, in particolare dalla testimonianza di (verbale ud. 18.02.2020) e Testimone_1 dalla registrazione audio dell'incontro in data 7.05.2015, allegata dagli attori, che conteneva dichiarazioni confessorie provenienti dal e dalla quale si evinceva la consapevolezza dello stesso Parte_1 della situazione di criticità in cui versava la Banca, circostanza sottaciuta al cliente (docc. 19 e 20 ). Il Tribunale ha CP_1 ritenuto sussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta e il danno, sulla base del principio del più probabile che non, essendo sufficientemente dimostrato che il non avrebbe revocato CP_1 in data 25.02.2014 la vendita di 9.000 azioni, se il non gli Parte_1 avesse prospettato con sicurezza lo smobilizzo delle stesse azioni all'esito della ricapitalizzazione della società, dopo avergli proposto la stipula del mutuo chirografario. Il Tribunale ha quindi condannato il l risarcimento di € 77.300,00, oltre a interessi dalla data Parte_1 di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, somma liquidata facendo ricorso ai criteri ex art. 1226 c.c., considerando equa la liquidazione del danno patito nella misura del realizzo di metà delle azioni del (4.500) al valore di € 39,40 cadauna e CP_1 detraendo l'importo di € 100.000,00 già percepito dallo stesso come liquidazione parziale proveniente dal fondo indennizzo risparmiatori
(FIR).
Il Tribunale ha rigettato, invece, la domanda di per Parte_2 assenza del nesso causale tra il comportamento omissivo contestato al in materia di informativa e il danno patito dall'attrice. Parte_1
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si è costituito chiedendo rigettarsi il gravame Controparte_1 con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
3. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 28.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del
07.05.2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, che erroneamente ha ritenuto integrata, mediante la sua condotta, la violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ex art. 1337 c.c. Rimarca l'appellante che il primo incontro con il era avvenuto nel gennaio 2014, CP_1 come confermato anche dalla testimonianza resa da , Testimone_1
e, di conseguenza, non gli può essere attribuita alcuna responsabilità in ordine alla prima richiesta di smobilizzo delle azioni risalente al
2013. Inoltre, il Tribunale avrebbe equivocato quanto emerso dalle risultanze probatorie, erroneamente affermando che l'appellante fosse a conoscenza della situazione di criticità di e che Parte_4 avesse omesso di rappresentare al il margine di incertezza CP_1 circa le operazioni richieste. Adduce l'appellante che, quando era stato contatto dal per avere spiegazioni circa la mancata CP_1 vendita delle azioni, gli aveva spiegato, con trasparenza, che la motivazione consisteva nell'impossibilità, da parte di , Parte_4 di utilizzare il fondo per l'acquisto di azioni proprie, secondo quanto disposto dai criteri dettati dalla BCE. Il fatto che il divieto di utilizzo di tale fondo fosse stato reso noto al pubblico successivamente all'esito delle attività di vigilanza di BCE e Banca d'Italia, ad avviso dell'appellante, non costituisce prova della conoscenza da parte sua della situazione di difficoltà di , dal momento che non Parte_4 si trattava di una sanzione imposta alla banca, ma di una situazione determinatisi in conseguenza di nuove normative europee;
inoltre la circostanza non era mai stata allegata dall'attore e pertanto non era utilizzabile a fini probatori. Rimarca il che l'asserita Parte_1 conoscenza dello stato di crisi della Banca non emerge nemmeno dalla conversazione registrata e trascritta prodotta dal CP_1
(vd. docc. 19 e 20 ), ribadisce in ogni caso la CP_1 contestazione in merito all'autenticità di detta registrazione e rileva che la conversazione registrata non contiene alcuna frase di portata confessoria da parte sua. Sotto ulteriore profilo, l'appellante afferma che il Tribunale ha valorizzato unicamente la testimonianza resa da
, omettendo di considerare le dichiarazioni degli altri Testimone_1 testimoni, , e , che Testimone_2 Controparte_2 S_ avevano confermato quanto da lui sostenuto. Ad avviso dell'appellante, inoltre, la testimonianza della , sorella CP_1 dell'attore e odierno appellato, non può essere considerata attendibile, poiché le dichiarazioni da ella rese risultano in contrasto con quelle degli altri testimoni. L'appellante lamenta anche l'omessa considerazione della documentazione dallo stesso prodotta in primo grado (in particolare i docc. 3, 4, 6, 9, 10 e 11), volta a dimostrare che in base alle indagini penali solo i soggetti in posizione apicale di avevano un'effettiva conoscenza della situazione di Parte_4 difficoltà dell'Istituto di credito, mentre i funzionari e i dipendenti, tra cui il erano stati tenuti all'oscuro della reale situazione Parte_1 finanziaria della mediante rassicurazioni rivelatesi poi false. Pt_4
L'appellante chiede che vengano acquisiti i fascicoli penali indicati dall'informativa della Procura di Treviso del 9.03.2020 e, infine, lamenta l'omessa considerazione del fatto che lui stesso, insieme alla moglie, aveva sottoscritto l'aumento di capitale del luglio 2014, acquistando le azioni di nuova emissione di , e ciò ad Parte_4 ulteriore riprova che non era a conoscenza della situazione di crisi in cui versava l' . Pt_6
5. Il motivo non è fondato.
5.1. In primo luogo osserva il Collegio che la circostanza relativa alla data del primo incontro tra il e il (gennaio CP_1 Parte_1
2014) non rileva ai fini del decidere nel senso invocato, poiché le condotte colpose addebitate all'appellante ex art. 1337 c.c. riguardano la proposta di finanziamento, con contestuale revoca del mandato di vendita delle azioni, risalente a febbraio 2014, e non fatti anteriori.
5.2. Quanto alle altre doglianze, ritiene questa Corte che la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale sia stata corretta e condivisibile.
Occorre premettere che la concatenazione temporale degli eventi come descritta nella sentenza impugnata non è posta in discussione e in ogni caso trova riscontro nella documentazione prodotta e nelle deposizioni dei testi escussi. In particolare, in sintesi e per quello che ora più interessa, l'odierno appellato, per ottenere la liquidità necessaria per procedere ad acquisto immobiliare per la società
prima richiedeva la vendita di 9.000 azioni (in Parte_3 data 29.7.2013 quanto a n.
3.000 azioni -doc.
5- e in data
5.11.2013 quanto a n.
6.000 azioni -doc. 6 -) e successivamente, in data 25-2-2014, chiedeva la cancellazione degli ordini di vendita del
2013, poiché dette azioni venivano poste a garanzia del mutuo chirografario concesso alla suddetta società di Parte_3 euro 500.000,00, con scadenza a 60 mesi.
5.3. Il primo Giudice ha ritenuto provata la condotta scorretta tenuta da nei confronti del imputando al Parte_1 CP_1 primo, rispetto alle richieste di smobilizzo delle azioni del secondo, condotte omissive circa le informazioni di cui era in possesso, quale operatore qualificato nel settore bancario e creditizio, con mansione di responsabile delle filiali di una zona estesa, Asolo-Montebelluna-
Belluno. Nello specifico, il benché consapevole della Parte_1 difficoltà di vendita delle azioni del cliente, quantomeno per le quantità richieste (superiore a 1.000 azioni), non lo informava compiutamente di tale situazione, ossia non gli rappresentava, in sostanza, l'impossibilità di vendere le azioni nella loro totalità. Inoltre il dopo avere rassicurato il cliente sulla sicura e pronta Parte_1 vendita delle sue azioni una volta eseguita la ricapitalizzazione della banca prevista per l'estate 2014, gli proponeva un finanziamento per la società di euro 500.000,00 garantito da Parte_3 quelle stesse azioni rimaste invendute, i cui precedenti ordini di vendita, pertanto, contestualmente venivano revocati dal , CP_1
e ciò, si ripete, senza renderlo edotto che l'operazione presentava margini di incertezza e di rischio.
5.4. Le argomentazioni difensive dell'appellante sono dirette a sostenere, in buona sostanza, che egli non fosse a conoscenza delle criticità di e fosse convinto che la ricapitalizzazione, Parte_4 prevista per l'estate 2014, avrebbe “salvato” la banca.
Osserva il Collegio che risultano invece sufficientemente dimostrati in causa i comportamenti colposi imputati all'appellante dal
Tribunale, e ciò non solo in base alla testimonianza di
[...]
, ma anche a quella, in particolare, del suo collega Tes_1 S_ . Dalla testimonianza di quest'ultimo (udienza del 24.02.2022)
[...]
è emerso che fosse nota la situazione finanziaria di ai Parte_4 funzionari. Il suddetto teste, in risposta al capitolo 21 articolato dall'odierno appellato ( “Vero che nel periodo 2013/2015 i funzionari ed in particolare i capi area erano a conoscenza che Parte_4 aveva problemi di vecchi crediti deteriorati da coprire e, quindi, aveva la necessità di recuperare denaro per rappresentare un patrimonio netto che rientrasse nei parametri di legge e imponevano di spingere i clienti all'investimento in azioni e/o obbligazioni della
Banca facendo loro presente che era sicuro e che nel tempo avrebbero ulteriormente aumentato di valore”) così dichiarava: “sub
21) che ci fosse una situazione patrimoniale in bilico era di conoscenza quasi pubblica, io ero gestore di portafogli e posso dire che davanti alla richiesta di vendita di azioni da parte del cliente ci interfacciavamo con il direttore di filiale, passaggio che in precedenza non veniva fatto;
non avevo rapporto diretto con i capi area quindi nulla so dire in ordine alla imposizione di acquisto di azioni e obbligazioni della banca;
ADR ho lavorato in Parte_4 fino a febbraio 2014. Posso dire che sicuramente c'era una spinta commerciale a proporre azioni e obbligazioni della banca, che ci arrivava dalla direzione di filiale, non ricordo il nome del direttore.
Preciso che non era il convenuto , perché era Parte_1 capoarea”.
D'altronde, come rimarcato nella sentenza impugnata, era stato lo stesso nel costituirsi in primo grado, ad allegare la Parte_1 circostanza che la non poteva più utilizzare il fondo per Pt_4
l'acquisto di azioni proprie, in quanto la BCE e Banca d'Italia avevano inibito la possibilità di utilizzo del c.d. fondo riacquisto azioni proprie,
e pertanto la vendita delle azioni “vecchie” – richiesta nel 2013 dal
– sarebbe stata possibile solamente incrociandola con la CP_1 sottoscrizione di nuove azioni emittende. Tale informazione, tuttavia, come pure ammesso dal era stata resa nota al Parte_1 pubblico solamente all'esito delle attività di vigilanza di BCE e Banca
d'Italia, al termine degli accertamenti presso che nel Parte_4
2014 erano ancora in corso, ed invece il ne era a Parte_1 conoscenza ben prima, proprio in ragione del suo ruolo nell'istituto di credito, in base a quanto da egli stesso allegato, dal momento che, si ribadisce, ora sostiene di avere reso edotto in allora, ossia prima dell'operazione “ponte” del febbraio 2014, il cliente della suddetta inibizione.
Invece, non è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado che il fosse stato compiutamente informato dall'appellante dei CP_1 margini di incertezza, e anche di allerta, certamente significativi, che la peculiare situazione finanziaria della in quel momento stava Pt_4 univocamente ad indicare. Anzi, è dimostrato in causa che il rassicurò il circa la possibilità di smobilizzo delle Parte_1 CP_1 azioni a partire da settembre-ottobre 2014, e in ogni caso entro fine anno 2014.
Detta ultima circostanza risulta dalla registrazione dell'incontro del
7.02.2015 prodotta dal (minuto 4:15 registrazione, doc. CP_1
19 “ : tanto sapevamo che: luglio abbiamo sottoscritto CP_1
l'aumento e settembre ottobre avremmo, qua mi ricordo le sue parole: guardi, settembre ottobre molto probabile che le vendiamo, entro fine anno proprio non ci son problemi;
io lo Parte_1 confermo”) e il teste ha confermato che “le voci di Testimone_2 cui alla registrazione audio (doc. 19) appartengono ai seguenti soggetti: , , e Controparte_1 Testimone_1 Testimone_2
” (viene sentito l'audio doc. 19 fino al minuto Parte_1
1.30): confermo”.
L'autenticità della registrazione è stata genericamente contestata dall'appellante, e anche a tale riguardo ritiene il Collegio che siano condivisibili la valutazione del primo Giudice e il percorso argomentativo sul punto della sentenza impugnata. In particolare il
Tribunale ha evidenziato, quanto alla registrazione audio relativa a colloquio tenutosi presso la in data 7.5.2015 Parte_3
(doc. 19) e relativa trascrizione (doc. 20), che “i testi
[...]
e riconoscevano entrambi, previo Tes_1 Testimone_2 ascolto della registrazione, le voci di , Controparte_1 Tes_1
, e (cfr. verbale udienza
[...] Testimone_2 Parte_1
18.2.2020) - contenente dichiarazioni confessorie provenienti dal
n relazione a detta operazione nonché alla consapevolezza Parte_1 del medesimo della situazione di criticità in cui versava la che Pt_4
è stata sottaciuta o comunque non rappresentata in modo trasparente al cliente dall'operatore professionale titolare di informazioni privilegiate” (pag. 13 e 14 sentenza impugnata).
In definitiva, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, allo stesso non si addebita che egli “sapesse già – a differenza del mercato, degli organi di vigilanza e del resto del mondo - che Pt_4 sarebbe “fallita” (meglio, posta in liquidazione coatta
[...] amministrativa) quattro anni dopo” (così memoria di replica), ma che avesse fornito al cliente informazioni parziali e non trasparenti nel senso precisato. D'altronde, è lo stesso ad ammettere Parte_1 di aver spiegato al che probabilmente sarebbe stato più CP_1 facile vendere le azioni dopo l'aumento di capitale previsto per l'estate del 2014, inducendolo così a procrastinare la vendita delle stesse, in quanto temporaneamente bloccate nello smobilizzo.
6. Con il secondo motivo, rubricato “impugnazione del capo 1; la quantificazione del danno”, l'appellante lamenta l'erronea statuizione circa l'esistenza del danno e anche l'errata quantificazione dello stesso, effettuata in via equitativa ex art. 1226 c.c. da parte del primo Giudice. Ad avviso dell'appellante, il Giudice ha ritenuto che il danno subito dal consistesse nella mancata vendita delle CP_1 azioni in suo possesso, a causa della condotta omissiva del Parte_1 considerando, tuttavia, come condotta imputabile a quest'ultimo, in violazione dell'art. 1337 c.c., quella di aver omesso di informare il cliente dei rischi connessi all'operazione di finanziamento con contestuale revoca del mandato a vendere le azioni. L'appellante sostiene che l'accertamento di un eventuale danno debba valutarsi con riferimento alla fattispecie nella sua interezza, e non limitandosi al fatto che il non avesse ottenuto la liquidazione delle CP_1 azioni in seguito alla richiesta del 2.10.2014, circostanza che l'appellante ritiene non collegata al finanziamento. L'appellante deduce, inoltre, che il Giudice ha giustamente riconosciuto che «la concreta fattibilità dello smobilizzo di azioni in ogni caso sarebbe dipesa anche dalle determinazioni di , estranee alla Parte_4 sfera di controllo del convenuto» (vd. pag. 17 sentenza), ma ha errato, poi, nel considerare sussistente la sua responsabilità, poiché non era a lui imputabile ciò che era estraneo alla sua sfera di controllo, e neppure il Tribunale ha individuato in che misura potesse indicarsi il concorso delle suddette determinazioni della Pt_4 rispetto all'evento indicato come presumibilmente atteso (smobilizzo di 1.000 azioni in base a quanto avvenuto per altri clienti). A tale riguardo il lamenta altresì la contraddittorietà del percorso Parte_1 argomentativo della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha ritenuto che, in base all'esame della documentazione in atti e alle testimonianze, potesse ragionevolmente presumersi che, “laddove gli ordini di vendita del avessero avuto corso, egli avrebbe CP_1 smobilizzato quantomeno 1.000 azioni, per ciascuno dei due ordini di vendita risalenti al 2013 (quindi 2.000 azioni in totale).
Realizzando quindi, con pressoché grado di certezza, euro 78.800,00 da tale vendita -il tutto tenuto conto del trattamento in concreto riservato dalla banca ad altri clienti” (pag. 17 della sentenza impugnata). Di seguito, tuttavia, in ragione del fatto che lo smobilizzo delle azioni dipendeva “anche” dalle determinazioni della il primo Giudice ha equitativamente liquidato il danno patito Pt_4 nella misura del realizzo della metà delle azioni detenute dal
, ossia in numero di 4.500, al valore di euro 39,40 CP_1 cadauna, e quindi per la complessiva somma di euro 177.300,00, da cui aveva detratto euro 100.000,00 già percepiti dal in CP_1 relazione alla medesima vicenda, come dato atto dall'attore in comparsa conclusionale.
L'appellante ritiene che tale presunzione non abbia alcun fondamento giuridico e fattuale, poiché il si era doluto CP_1 della mancata liquidazione delle azioni già nel 2013, e detta mancata liquidazione, in ogni caso, non era a lui imputabile.
Infine, contesta il mancato assolvimento, da parte dello stesso
, dell'onere di dimostrare il valore delle azioni. CP_1
7. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.
7.1. La doglianza non merita accoglimento nella parte in cui si deduce la mancanza di prova del valore delle azioni, poiché, invece, lo stesso nella comparsa conclusionale di primo grado, Parte_1 affermava che ciascuna azione valeva circa 40,00 euro e, in ogni caso, la teste ha esattamente indicato il valore preso come CP_1 riferimento dal Tribunale (euro 39,40 per ciascuna).
7.2. Le censure colgono, invece, nel segno in relazione alla denuncia di illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente e sufficientemente dimostrato il danno subito dall'odierno appellato, procedendo, peraltro, alla sua quantificazione con criteri parimenti contraddittori.
Il pregiudizio lamentato, come ribadisce l'appellato anche nel presente grado, “è quello generato da quella stessa operazione finanziaria in capo al (solo) signor , persona fisica Controparte_1 che in tale qualità ha agito, in quanto, revocando il mandato a vendere le azioni -nelle quali aveva capitalizzato il proprio risparmio- ha certamente perduto ogni possibilità di venderle integralmente o in pacchetti inferiori” (cfr. comparsa di costituzione d'appello del
). CP_1
Pertanto, secondo la prospettazione dell'appellato accolta dal
Tribunale (e in disparte in rilievo che solo nel presente grado il sembra ipotizzare inammissibilmente il danno in termini di Parte_1
“perdita della possibilità”, ovvero di chance), si adduce che, in conseguenza della revoca degli ordini di vendita delle azioni finalizzata alla concessione del mutuo avvenuta nel febbraio 2014,
l'odierno appellato non ha più venduto le medesime azioni
“integralmente o in pacchetti inferiori”, e non ne aveva ottenuto la liquidazione in seguito alla sua richiesta del 2.10.2014.
7.3. Il percorso decisionale del primo Giudice sul punto si sviluppa attraverso tre passaggi argomentativi: i) il primo è tratto da una presunzione ritenuta ragionevole, ossia sul rilievo che per altri risparmiatori, in base alle testimonianze e alla documentazione acquisita, nel periodo in considerazione (2013-2014) era avvenuto lo smobilizzo di 1.000 azioni, sicché, “con pressocché grado di certezza”, il avrebbe potuto smobilizzare quantomeno CP_1
1.000 azioni per ciascun ordine di vendita, così realizzando euro
78.800,00; ii) il secondo riguarda una considerazione sulla “concreta fattibilità” dello smobilizzo delle azioni, che sarebbe dipesa “anche dalle determinazioni di , estranee alla sfera di controllo Parte_4 del convenuto”, sicché “l'effettivo realizzo delle azioni sarebbe in ogni caso dipeso da scelte, politiche commerciali e disponibilità nell'esclusivo potere e controllo di ” (pag. 17 della Parte_4 sentenza impugnata); iii) il terzo inerisce al criterio di liquidazione del danno, che, in via equitativa e tenuto conto della considerazione sub ii), è stato determinato “nella misura del realizzo della metà delle azioni detenute dal , ossia n. 4.500, al valore di euro 39,40 CP_1 cadauna, e quindi per la complessiva somma di euro 177.300,00”, con successiva detrazione di euro 100.000,00 già percepiti dal
“in relazione alla medesima vicenda”. CP_1
7.4. I tre passaggi in cui si snoda l'iter motivazionale sono tra loro contraddittori ed inidonei a sostenere giuridicamente e logicamente il convincimento espresso dal Tribunale sulla sussistenza e dimostrazione del danno subito dal in conseguenza della CP_1 revoca degli ordini della vendita delle azioni “indotta” dalla condotta omissiva e non trasparente del in tesi causativa della Parte_1 mancata successiva vendita delle stesse azioni.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nell'accertamento del nesso causale, la condotta alternativa lecita va messa in relazione all'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato.
Nella specie, il danno lamentato è costituito dal mancato smobilizzo delle 9.000 azioni, sicché l'indagine causale va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia occorre chiedersi, mediante il cd. giudizio controfattuale, se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con la condotta alternativa dedotta (cfr. da ultimo Cass. 25825/2024).
In applicazione di detto principio, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'effettivo realizzo delle azioni dipendeva da scelte della
, e dunque da fattori estranei alla sfera di controllo e Parte_4 decisionale del è incompatibile con la riconducibilità Parte_1 causale di quel pregiudizio alla condotta di quest'ultimo, proprio perché, in base al cd. giudizio controfattuale di cui sopra, esso avrebbe potuto comunque verificarsi, anche qualora gli ordini di vendita del 2013 non fossero stati revocati, dipendendo, si ripete, la sua verificazione o meno da “determinazioni” della Parte_4
Pertanto non può sostenersi, come ora assume l'appellato e come in buona sostanza affermato dal Tribunale, che l'estraneità alla sfera di controllo e decisionale del della concreta fattibilità della Pt_1 vendita delle azioni abbia inciso solo sulle modalità di quantificazione del danno, ossia determinando solo, in base al parametro dell'equità, il dimezzamento, a fini risarcitori, del numero di azioni vendibili.
Invece difetta in radice, in base al giudizio controfattuale, il nesso causale tra la condotta imputata al e l'evento di danno Parte_1 lamentato.
7.5. Sotto ulteriore profilo e per quanto occorra, va aggiunto, per un verso, che non è compiutamente spiegato nella sentenza impugnata in base a quali dati certi, univoci e concordanti sia stata tratta la presunzione che anche il , come altri risparmiatori, CP_1 avrebbe potuto smobilizzare quantomeno 2.000 azioni senza l'operazione “ponte”, peraltro per un importo – euro 78.800,00 - inferiore a quello “già percepito per lo stesso titolo” dal FIR che lo stesso odierno appellato aveva indicato da porre in detrazione dal dovuto. Infatti il Tribunale, a tale riguardo, si limita genericamente a richiamare le testimonianze e i documenti acquisiti, senza altra precisazione, che invero neppure fornisce l'appellato negli atti difensivi di questo grado in replica alle censure del Parte_1
Neppure il Tribunale ha individuato sulla base di dati oggettivi di riscontro se e in che misura potesse ipotizzarsi un eventuale
“concorso” decisionale del rispetto alle suddette Parte_1 determinazioni della Banca in ordine all'evento indicato come presumibilmente atteso (smobilizzo di 1.000 azioni come asseritamente avvenuto per altri clienti nel periodo 2013-2014).
Per altro verso, il Tribunale ha di seguito obliterato la supposta presunzione, con un salto logico incoerente con la premessa, in quanto ha liquidato in via equitativa il danno nella misura del realizzo della metà delle azioni (4.500) detenute dall'appellato, in insanabile contrasto con la precedente affermazione secondo cui doveva
“ragionevolmente presumersi” che, ove gli ordini di vendita del avessero “avuto corso”, egli avrebbe ottenuto la CP_1 smobilizzazione quanto meno di 2.000 azioni. Come già evidenziato, infine, l'importo così ottenibile - euro 78.800,00 per il valore di 2.000 azioni – sarebbe in ogni caso risultato inferiore a quello “già percepito per lo stesso titolo” dal FIR (euro 100.000,00) che lo stesso odierno appellato aveva indicato da porre in detrazione dal dovuto, con il conseguente integrale azzeramento del credito risarcitorio azionato.
8. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono,
l'appello va accolto nel senso precisato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da
[...]
nei confronti di condannando CP_1 Parte_1
l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
9. Considerato l'esito complessivo della lite e nello specifico valutata la soccombenza anche dell'appellante, in ordine al capo della sentenza censurato con il primo motivo di gravame, le spese di lite del doppio grado sono compensate per metà e l'appellato
[...]
va condannato al pagamento delle residue spese in favore CP_1 dell'appellante liquidate per tale frazione come Parte_1 in dispositivo (quanto al primo grado per quattro fasi secondo valori medi dello scaglione di riferimento - da euro 52.000,01 a euro
260.000,00- la metà di euro 14.103,00; quanto al secondo grado per tre fasi secondo valori medi dello stesso scaglione di riferimento
– la metà di euro 9.991,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, alla difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n.1170/2023 del Tribunale di Vicenza, così provvede: 1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di e condanna Controparte_1 Parte_1
l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante Controparte_1 di quanto eventualmente pagato in esecuzione Parte_1 della sentenza impugnata;
2) compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 residue spese, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro
7.051,50 per compensi, nonché, quanto al secondo grado, in complessivi euro 4.995,50 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1465 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tisato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Sartori del foro di
Venezia, in Venezia, S. Polo n. 2988 PEC
. Email_1 Email_2 pecavvocati.it appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmatteo Boscarini (C.F.
) del Foro di Treviso e Alessia Lazzaretto del C.F._3
Foro di Vicenza (C.F. ) con domicilio anche C.F._4 telematico eletto presso lo studio dell'avv. G. Boscarini in
Montebelluna Via Buzzati n.4 – fax 0423249436, PEC - Email_3
Email_4 appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 1170/2023 del Tribunale di
Vicenza pubblicata il 20.06.2023, notificata a mezzo pec il
28.06.2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza qui gravata, siano rigettate le domande svolte dal nei Controparte_1 confronti dell'appellante;
2. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti avvocati.
In via istruttoria si insiste nell'istanza di acquisizione formulata all'udienza del 24.02.2022 (e in precedenza all'udienza del
18.05.2021) ovvero l'acquisizione del fascicolo dei procedimenti penali indicati dall'informativa della procura di Treviso del 9.03.2020
(procedim. n. 2258/2018 RGNR mod 21 e procedim. n. 1662/19
RGNR mod. 21) e in particolare della CTU esplicata nel secondo di tali procedimenti, comprensivi dei fascicoli degli eventuali successivi gradi di giudizio.
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1170/2023 depositata il
20.06.2023 dal Tribunale di Vicenza nella causa RG 2302/2018.
NEL MERITO Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, rigettare l'appello proposto da per i motivi tutti dedotti e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 1170/2023 depositata il 20.06.2023 dal
Tribunale di Vicenza nella causa RG 2302/2018.
IN OGNI CASO spese e onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfetario tasse di registrazione sentenza, interamente rifusi.
Svolgimento del processo
1. e convenivano dinanzi al Controparte_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza per ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni subiti, a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., quantificati in € 366.750,00 per il e € 127.080,00 per CP_1
l' oltre interessi di legge. A sostegno della domanda, gli Pt_2 attori deducevano che: a) nella primavera del 2013, il , in CP_1 qualità di socio e amministratore delegato della società
[...]
decideva di effettuare una serie di investimenti Parte_3 aziendali, da finanziare mediante un prestito personale infruttifero a favore della società stessa;
b) per ottenere la liquidità necessaria, il prevedeva di vendere parte del proprio pacchetto CP_1 azionario di , consistente in 15.000 azioni (vd. doc. 4 Parte_4
), così da evitare l'indebitamento dell'impresa con istituti CP_1 di credito;
l'attore, di conseguenza, in accordo con il Parte_1 responsabile di area di circa una trentina di sportelli di , Parte_4 che lo aveva rassicurato sulle celeri tempistiche di vendita, sottoscriveva in data 29.07.2013 mandato a vendere n.
3.000 titoli e in data 05.11.2013 mandato a vendere altri n.
6.000 titoli (vd. doc.
5 e 6 ), firmati dall'assistente del CP_1 Parte_1 [...]
, in modo da ottenere, tramite tali operazioni, il realizzo di Per_1 oltre € 355.000,00; c) tuttavia le azioni non venivano vendute nei tempi previsti e nel febbraio 2014 il proponeva al Parte_1
una soluzione “ponte” che consisteva nella sottoscrizione CP_1 da parte della società di un mutuo Parte_3 chirografario per € 500.000,00 a scadenza 60 mesi, con contestuale patto di ritenzione e compensazione avente ad oggetto i titoli del di cui al deposito 2037517 (docc. 7 e 8 ), previa CP_1 CP_1 revoca dei precedenti mandati di vendita delle azioni (doc. 9); d) la soluzione prospettata dal aveva lo scopo di garantire Parte_1 nell'immediato alla società la liquidità necessaria, e, in prospettiva,
l'obiettivo di restituzione della somma ottenuta tramite il finanziamento mediante la vendita dei titoli di Parte_5
; l'operazione veniva presentata dal responsabile di zona
[...] di come un rimedio provvisorio e a breve termine, Parte_4 poiché nel frattempo sarebbe intervenuta la smobilitazione delle azioni e il finanziamento sarebbe stato integralmente riassorbito dalla cessione compensativa dei titoli;
e) inoltre, nella primavera del 2014, il insieme a , funzionario di Pt_1 Controparte_2 filiale, si recava presso al fine di proporre Parte_3
l'acquisto di nuove azioni di in occasione Parte_4 dell'imminente aumento del capitale sociale dell'Istituto Bancario, prospettando tale operazione come elemento acceleratore della cessione delle azioni e garantendo che la successiva vendita dei titoli del sarebbe avvenuta nel giro di poco tempo;
su CP_1 suggerimento del l'acquisto delle azioni veniva fatto dalla Parte_1 moglie di , , che deteneva un numero più CP_1 Parte_2 esiguo di titoli;
f) in data 27.10.2014 il sottoscriveva un CP_1 nuovo mandato a vendere per il realizzo di 8.000 azioni (doc. 12
), che tuttavia non trovava esecuzione poiché agli inizi del CP_1
2015 veniva grandemente ridotto il valore dei titoli di;
Parte_4 egli, pertanto, sottoscriveva un nuovo finanziamento con un diverso istituto di credito, con il quale estingueva il precedente finanziamento stipulato con così liberando dalla Parte_4 garanzia le azioni, e tuttavia, a quel momento, il pacchetto azionario, nel quale il assumeva di aver capitalizzato i risparmi di CP_1 una vita, aveva perduto ogni valore;
g) sussisteva la responsabilità extracontrattuale del he, in qualità di funzionario di Banca Parte_1 di fiducia, prometteva, suggeriva, determinava ed otteneva che gli attori eseguissero investimenti ed operazioni per loro dannosi, e in particolare sussisteva colpa grave nell'operato del convenuto poiché egli, in ragione della qualifica professionale rivestita, era stato perfettamente consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'incertezza dell'operazione consigliata, e determinava, per quel che ora interessa, il a revocare, nel febbraio 2014, l'ordine CP_1 di vendita delle azioni, che di seguito perdevano ogni valore.
1.1. si costituiva chiedendo l'integrale rigetto Parte_1 della domanda degli attori. Precisava che il suo primo incontro con il risaliva a gennaio 2014, mentre la decisione del suddetto CP_1 cliente di vendere le azioni in due tranches, rispettivamente di 3.000
e 6.000, era avvenuta in data anteriore. Deduceva, inoltre, che, proprio in occasione di tale incontro, aveva illustrato al le CP_1 ragioni della dilazione dei tempi per lo smobilizzo delle azioni, ossia che, a seguito delle ispezioni della BCE e della Banca d'Italia, era stata inibita a la possibilità di usufruire del fondo Parte_4 denominato “fondo riacquisto azioni proprie”, tramite il quale Pt_4 acquistava e liquidava gli azionisti che ne formulavano
[...] richiesta, sicché, a seguito all'intervenuta inibizione, la poteva Pt_4 ottemperare alla vendita di azioni dei propri azionisti solo incrociandole con nuove sottoscrizioni. Il convenuto, inoltre, sosteneva di non aver mai prospettato all'attore la sicurezza della conclusione dell'operazione in termini brevi e che, nel suo ruolo di responsabile, non era mai venuto conoscenza della situazione finanziaria dell'istituto bancario, avendo lui stesso aderito alla sottoscrizione di nuove azioni in occasione dell'aumento di capitale del 2014 (vd. doc. 2 . Infine, precisava il che, Parte_1 Parte_1 proprio in ragione della necessità di liquidità del per CP_1 finanziare la sua azienda, gli aveva prospettato alcune soluzioni alternative percorribili, tra cui la possibilità di procedere con un finanziamento chirografario a favore della società, operazione alla quale l'attore aveva aderito spontaneamente, ponendo a garanzia le sue azioni.
1.2. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto la domanda del , qualificata la pretesa azionata come CP_1 attinente a responsabilità ex artt. 2043 e 1337 c.c., ed ha ritenuto scorretta la condotta tenuta dal nei confronti dell'attore in Parte_1 ragione della violazione degli obblighi di trasparenza e dell'omissione di informazioni di cui era in possesso, in qualità di operatore qualificato del settore bancario e responsabile di diverse filiali di
, nonché per la violazione dei doveri di correttezza e Parte_4 buona fede nella fase delle trattative. Il Tribunale ha rilevato che la sussistenza della responsabilità del convenuto era dimostrata dalla documentazione allegata e dalle prove testimoniali, in particolare dalla testimonianza di (verbale ud. 18.02.2020) e Testimone_1 dalla registrazione audio dell'incontro in data 7.05.2015, allegata dagli attori, che conteneva dichiarazioni confessorie provenienti dal e dalla quale si evinceva la consapevolezza dello stesso Parte_1 della situazione di criticità in cui versava la Banca, circostanza sottaciuta al cliente (docc. 19 e 20 ). Il Tribunale ha CP_1 ritenuto sussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta e il danno, sulla base del principio del più probabile che non, essendo sufficientemente dimostrato che il non avrebbe revocato CP_1 in data 25.02.2014 la vendita di 9.000 azioni, se il non gli Parte_1 avesse prospettato con sicurezza lo smobilizzo delle stesse azioni all'esito della ricapitalizzazione della società, dopo avergli proposto la stipula del mutuo chirografario. Il Tribunale ha quindi condannato il l risarcimento di € 77.300,00, oltre a interessi dalla data Parte_1 di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, somma liquidata facendo ricorso ai criteri ex art. 1226 c.c., considerando equa la liquidazione del danno patito nella misura del realizzo di metà delle azioni del (4.500) al valore di € 39,40 cadauna e CP_1 detraendo l'importo di € 100.000,00 già percepito dallo stesso come liquidazione parziale proveniente dal fondo indennizzo risparmiatori
(FIR).
Il Tribunale ha rigettato, invece, la domanda di per Parte_2 assenza del nesso causale tra il comportamento omissivo contestato al in materia di informativa e il danno patito dall'attrice. Parte_1
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si è costituito chiedendo rigettarsi il gravame Controparte_1 con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
3. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 28.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del
07.05.2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, che erroneamente ha ritenuto integrata, mediante la sua condotta, la violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ex art. 1337 c.c. Rimarca l'appellante che il primo incontro con il era avvenuto nel gennaio 2014, CP_1 come confermato anche dalla testimonianza resa da , Testimone_1
e, di conseguenza, non gli può essere attribuita alcuna responsabilità in ordine alla prima richiesta di smobilizzo delle azioni risalente al
2013. Inoltre, il Tribunale avrebbe equivocato quanto emerso dalle risultanze probatorie, erroneamente affermando che l'appellante fosse a conoscenza della situazione di criticità di e che Parte_4 avesse omesso di rappresentare al il margine di incertezza CP_1 circa le operazioni richieste. Adduce l'appellante che, quando era stato contatto dal per avere spiegazioni circa la mancata CP_1 vendita delle azioni, gli aveva spiegato, con trasparenza, che la motivazione consisteva nell'impossibilità, da parte di , Parte_4 di utilizzare il fondo per l'acquisto di azioni proprie, secondo quanto disposto dai criteri dettati dalla BCE. Il fatto che il divieto di utilizzo di tale fondo fosse stato reso noto al pubblico successivamente all'esito delle attività di vigilanza di BCE e Banca d'Italia, ad avviso dell'appellante, non costituisce prova della conoscenza da parte sua della situazione di difficoltà di , dal momento che non Parte_4 si trattava di una sanzione imposta alla banca, ma di una situazione determinatisi in conseguenza di nuove normative europee;
inoltre la circostanza non era mai stata allegata dall'attore e pertanto non era utilizzabile a fini probatori. Rimarca il che l'asserita Parte_1 conoscenza dello stato di crisi della Banca non emerge nemmeno dalla conversazione registrata e trascritta prodotta dal CP_1
(vd. docc. 19 e 20 ), ribadisce in ogni caso la CP_1 contestazione in merito all'autenticità di detta registrazione e rileva che la conversazione registrata non contiene alcuna frase di portata confessoria da parte sua. Sotto ulteriore profilo, l'appellante afferma che il Tribunale ha valorizzato unicamente la testimonianza resa da
, omettendo di considerare le dichiarazioni degli altri Testimone_1 testimoni, , e , che Testimone_2 Controparte_2 S_ avevano confermato quanto da lui sostenuto. Ad avviso dell'appellante, inoltre, la testimonianza della , sorella CP_1 dell'attore e odierno appellato, non può essere considerata attendibile, poiché le dichiarazioni da ella rese risultano in contrasto con quelle degli altri testimoni. L'appellante lamenta anche l'omessa considerazione della documentazione dallo stesso prodotta in primo grado (in particolare i docc. 3, 4, 6, 9, 10 e 11), volta a dimostrare che in base alle indagini penali solo i soggetti in posizione apicale di avevano un'effettiva conoscenza della situazione di Parte_4 difficoltà dell'Istituto di credito, mentre i funzionari e i dipendenti, tra cui il erano stati tenuti all'oscuro della reale situazione Parte_1 finanziaria della mediante rassicurazioni rivelatesi poi false. Pt_4
L'appellante chiede che vengano acquisiti i fascicoli penali indicati dall'informativa della Procura di Treviso del 9.03.2020 e, infine, lamenta l'omessa considerazione del fatto che lui stesso, insieme alla moglie, aveva sottoscritto l'aumento di capitale del luglio 2014, acquistando le azioni di nuova emissione di , e ciò ad Parte_4 ulteriore riprova che non era a conoscenza della situazione di crisi in cui versava l' . Pt_6
5. Il motivo non è fondato.
5.1. In primo luogo osserva il Collegio che la circostanza relativa alla data del primo incontro tra il e il (gennaio CP_1 Parte_1
2014) non rileva ai fini del decidere nel senso invocato, poiché le condotte colpose addebitate all'appellante ex art. 1337 c.c. riguardano la proposta di finanziamento, con contestuale revoca del mandato di vendita delle azioni, risalente a febbraio 2014, e non fatti anteriori.
5.2. Quanto alle altre doglianze, ritiene questa Corte che la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale sia stata corretta e condivisibile.
Occorre premettere che la concatenazione temporale degli eventi come descritta nella sentenza impugnata non è posta in discussione e in ogni caso trova riscontro nella documentazione prodotta e nelle deposizioni dei testi escussi. In particolare, in sintesi e per quello che ora più interessa, l'odierno appellato, per ottenere la liquidità necessaria per procedere ad acquisto immobiliare per la società
prima richiedeva la vendita di 9.000 azioni (in Parte_3 data 29.7.2013 quanto a n.
3.000 azioni -doc.
5- e in data
5.11.2013 quanto a n.
6.000 azioni -doc. 6 -) e successivamente, in data 25-2-2014, chiedeva la cancellazione degli ordini di vendita del
2013, poiché dette azioni venivano poste a garanzia del mutuo chirografario concesso alla suddetta società di Parte_3 euro 500.000,00, con scadenza a 60 mesi.
5.3. Il primo Giudice ha ritenuto provata la condotta scorretta tenuta da nei confronti del imputando al Parte_1 CP_1 primo, rispetto alle richieste di smobilizzo delle azioni del secondo, condotte omissive circa le informazioni di cui era in possesso, quale operatore qualificato nel settore bancario e creditizio, con mansione di responsabile delle filiali di una zona estesa, Asolo-Montebelluna-
Belluno. Nello specifico, il benché consapevole della Parte_1 difficoltà di vendita delle azioni del cliente, quantomeno per le quantità richieste (superiore a 1.000 azioni), non lo informava compiutamente di tale situazione, ossia non gli rappresentava, in sostanza, l'impossibilità di vendere le azioni nella loro totalità. Inoltre il dopo avere rassicurato il cliente sulla sicura e pronta Parte_1 vendita delle sue azioni una volta eseguita la ricapitalizzazione della banca prevista per l'estate 2014, gli proponeva un finanziamento per la società di euro 500.000,00 garantito da Parte_3 quelle stesse azioni rimaste invendute, i cui precedenti ordini di vendita, pertanto, contestualmente venivano revocati dal , CP_1
e ciò, si ripete, senza renderlo edotto che l'operazione presentava margini di incertezza e di rischio.
5.4. Le argomentazioni difensive dell'appellante sono dirette a sostenere, in buona sostanza, che egli non fosse a conoscenza delle criticità di e fosse convinto che la ricapitalizzazione, Parte_4 prevista per l'estate 2014, avrebbe “salvato” la banca.
Osserva il Collegio che risultano invece sufficientemente dimostrati in causa i comportamenti colposi imputati all'appellante dal
Tribunale, e ciò non solo in base alla testimonianza di
[...]
, ma anche a quella, in particolare, del suo collega Tes_1 S_ . Dalla testimonianza di quest'ultimo (udienza del 24.02.2022)
[...]
è emerso che fosse nota la situazione finanziaria di ai Parte_4 funzionari. Il suddetto teste, in risposta al capitolo 21 articolato dall'odierno appellato ( “Vero che nel periodo 2013/2015 i funzionari ed in particolare i capi area erano a conoscenza che Parte_4 aveva problemi di vecchi crediti deteriorati da coprire e, quindi, aveva la necessità di recuperare denaro per rappresentare un patrimonio netto che rientrasse nei parametri di legge e imponevano di spingere i clienti all'investimento in azioni e/o obbligazioni della
Banca facendo loro presente che era sicuro e che nel tempo avrebbero ulteriormente aumentato di valore”) così dichiarava: “sub
21) che ci fosse una situazione patrimoniale in bilico era di conoscenza quasi pubblica, io ero gestore di portafogli e posso dire che davanti alla richiesta di vendita di azioni da parte del cliente ci interfacciavamo con il direttore di filiale, passaggio che in precedenza non veniva fatto;
non avevo rapporto diretto con i capi area quindi nulla so dire in ordine alla imposizione di acquisto di azioni e obbligazioni della banca;
ADR ho lavorato in Parte_4 fino a febbraio 2014. Posso dire che sicuramente c'era una spinta commerciale a proporre azioni e obbligazioni della banca, che ci arrivava dalla direzione di filiale, non ricordo il nome del direttore.
Preciso che non era il convenuto , perché era Parte_1 capoarea”.
D'altronde, come rimarcato nella sentenza impugnata, era stato lo stesso nel costituirsi in primo grado, ad allegare la Parte_1 circostanza che la non poteva più utilizzare il fondo per Pt_4
l'acquisto di azioni proprie, in quanto la BCE e Banca d'Italia avevano inibito la possibilità di utilizzo del c.d. fondo riacquisto azioni proprie,
e pertanto la vendita delle azioni “vecchie” – richiesta nel 2013 dal
– sarebbe stata possibile solamente incrociandola con la CP_1 sottoscrizione di nuove azioni emittende. Tale informazione, tuttavia, come pure ammesso dal era stata resa nota al Parte_1 pubblico solamente all'esito delle attività di vigilanza di BCE e Banca
d'Italia, al termine degli accertamenti presso che nel Parte_4
2014 erano ancora in corso, ed invece il ne era a Parte_1 conoscenza ben prima, proprio in ragione del suo ruolo nell'istituto di credito, in base a quanto da egli stesso allegato, dal momento che, si ribadisce, ora sostiene di avere reso edotto in allora, ossia prima dell'operazione “ponte” del febbraio 2014, il cliente della suddetta inibizione.
Invece, non è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado che il fosse stato compiutamente informato dall'appellante dei CP_1 margini di incertezza, e anche di allerta, certamente significativi, che la peculiare situazione finanziaria della in quel momento stava Pt_4 univocamente ad indicare. Anzi, è dimostrato in causa che il rassicurò il circa la possibilità di smobilizzo delle Parte_1 CP_1 azioni a partire da settembre-ottobre 2014, e in ogni caso entro fine anno 2014.
Detta ultima circostanza risulta dalla registrazione dell'incontro del
7.02.2015 prodotta dal (minuto 4:15 registrazione, doc. CP_1
19 “ : tanto sapevamo che: luglio abbiamo sottoscritto CP_1
l'aumento e settembre ottobre avremmo, qua mi ricordo le sue parole: guardi, settembre ottobre molto probabile che le vendiamo, entro fine anno proprio non ci son problemi;
io lo Parte_1 confermo”) e il teste ha confermato che “le voci di Testimone_2 cui alla registrazione audio (doc. 19) appartengono ai seguenti soggetti: , , e Controparte_1 Testimone_1 Testimone_2
” (viene sentito l'audio doc. 19 fino al minuto Parte_1
1.30): confermo”.
L'autenticità della registrazione è stata genericamente contestata dall'appellante, e anche a tale riguardo ritiene il Collegio che siano condivisibili la valutazione del primo Giudice e il percorso argomentativo sul punto della sentenza impugnata. In particolare il
Tribunale ha evidenziato, quanto alla registrazione audio relativa a colloquio tenutosi presso la in data 7.5.2015 Parte_3
(doc. 19) e relativa trascrizione (doc. 20), che “i testi
[...]
e riconoscevano entrambi, previo Tes_1 Testimone_2 ascolto della registrazione, le voci di , Controparte_1 Tes_1
, e (cfr. verbale udienza
[...] Testimone_2 Parte_1
18.2.2020) - contenente dichiarazioni confessorie provenienti dal
n relazione a detta operazione nonché alla consapevolezza Parte_1 del medesimo della situazione di criticità in cui versava la che Pt_4
è stata sottaciuta o comunque non rappresentata in modo trasparente al cliente dall'operatore professionale titolare di informazioni privilegiate” (pag. 13 e 14 sentenza impugnata).
In definitiva, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, allo stesso non si addebita che egli “sapesse già – a differenza del mercato, degli organi di vigilanza e del resto del mondo - che Pt_4 sarebbe “fallita” (meglio, posta in liquidazione coatta
[...] amministrativa) quattro anni dopo” (così memoria di replica), ma che avesse fornito al cliente informazioni parziali e non trasparenti nel senso precisato. D'altronde, è lo stesso ad ammettere Parte_1 di aver spiegato al che probabilmente sarebbe stato più CP_1 facile vendere le azioni dopo l'aumento di capitale previsto per l'estate del 2014, inducendolo così a procrastinare la vendita delle stesse, in quanto temporaneamente bloccate nello smobilizzo.
6. Con il secondo motivo, rubricato “impugnazione del capo 1; la quantificazione del danno”, l'appellante lamenta l'erronea statuizione circa l'esistenza del danno e anche l'errata quantificazione dello stesso, effettuata in via equitativa ex art. 1226 c.c. da parte del primo Giudice. Ad avviso dell'appellante, il Giudice ha ritenuto che il danno subito dal consistesse nella mancata vendita delle CP_1 azioni in suo possesso, a causa della condotta omissiva del Parte_1 considerando, tuttavia, come condotta imputabile a quest'ultimo, in violazione dell'art. 1337 c.c., quella di aver omesso di informare il cliente dei rischi connessi all'operazione di finanziamento con contestuale revoca del mandato a vendere le azioni. L'appellante sostiene che l'accertamento di un eventuale danno debba valutarsi con riferimento alla fattispecie nella sua interezza, e non limitandosi al fatto che il non avesse ottenuto la liquidazione delle CP_1 azioni in seguito alla richiesta del 2.10.2014, circostanza che l'appellante ritiene non collegata al finanziamento. L'appellante deduce, inoltre, che il Giudice ha giustamente riconosciuto che «la concreta fattibilità dello smobilizzo di azioni in ogni caso sarebbe dipesa anche dalle determinazioni di , estranee alla Parte_4 sfera di controllo del convenuto» (vd. pag. 17 sentenza), ma ha errato, poi, nel considerare sussistente la sua responsabilità, poiché non era a lui imputabile ciò che era estraneo alla sua sfera di controllo, e neppure il Tribunale ha individuato in che misura potesse indicarsi il concorso delle suddette determinazioni della Pt_4 rispetto all'evento indicato come presumibilmente atteso (smobilizzo di 1.000 azioni in base a quanto avvenuto per altri clienti). A tale riguardo il lamenta altresì la contraddittorietà del percorso Parte_1 argomentativo della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha ritenuto che, in base all'esame della documentazione in atti e alle testimonianze, potesse ragionevolmente presumersi che, “laddove gli ordini di vendita del avessero avuto corso, egli avrebbe CP_1 smobilizzato quantomeno 1.000 azioni, per ciascuno dei due ordini di vendita risalenti al 2013 (quindi 2.000 azioni in totale).
Realizzando quindi, con pressoché grado di certezza, euro 78.800,00 da tale vendita -il tutto tenuto conto del trattamento in concreto riservato dalla banca ad altri clienti” (pag. 17 della sentenza impugnata). Di seguito, tuttavia, in ragione del fatto che lo smobilizzo delle azioni dipendeva “anche” dalle determinazioni della il primo Giudice ha equitativamente liquidato il danno patito Pt_4 nella misura del realizzo della metà delle azioni detenute dal
, ossia in numero di 4.500, al valore di euro 39,40 CP_1 cadauna, e quindi per la complessiva somma di euro 177.300,00, da cui aveva detratto euro 100.000,00 già percepiti dal in CP_1 relazione alla medesima vicenda, come dato atto dall'attore in comparsa conclusionale.
L'appellante ritiene che tale presunzione non abbia alcun fondamento giuridico e fattuale, poiché il si era doluto CP_1 della mancata liquidazione delle azioni già nel 2013, e detta mancata liquidazione, in ogni caso, non era a lui imputabile.
Infine, contesta il mancato assolvimento, da parte dello stesso
, dell'onere di dimostrare il valore delle azioni. CP_1
7. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.
7.1. La doglianza non merita accoglimento nella parte in cui si deduce la mancanza di prova del valore delle azioni, poiché, invece, lo stesso nella comparsa conclusionale di primo grado, Parte_1 affermava che ciascuna azione valeva circa 40,00 euro e, in ogni caso, la teste ha esattamente indicato il valore preso come CP_1 riferimento dal Tribunale (euro 39,40 per ciascuna).
7.2. Le censure colgono, invece, nel segno in relazione alla denuncia di illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente e sufficientemente dimostrato il danno subito dall'odierno appellato, procedendo, peraltro, alla sua quantificazione con criteri parimenti contraddittori.
Il pregiudizio lamentato, come ribadisce l'appellato anche nel presente grado, “è quello generato da quella stessa operazione finanziaria in capo al (solo) signor , persona fisica Controparte_1 che in tale qualità ha agito, in quanto, revocando il mandato a vendere le azioni -nelle quali aveva capitalizzato il proprio risparmio- ha certamente perduto ogni possibilità di venderle integralmente o in pacchetti inferiori” (cfr. comparsa di costituzione d'appello del
). CP_1
Pertanto, secondo la prospettazione dell'appellato accolta dal
Tribunale (e in disparte in rilievo che solo nel presente grado il sembra ipotizzare inammissibilmente il danno in termini di Parte_1
“perdita della possibilità”, ovvero di chance), si adduce che, in conseguenza della revoca degli ordini di vendita delle azioni finalizzata alla concessione del mutuo avvenuta nel febbraio 2014,
l'odierno appellato non ha più venduto le medesime azioni
“integralmente o in pacchetti inferiori”, e non ne aveva ottenuto la liquidazione in seguito alla sua richiesta del 2.10.2014.
7.3. Il percorso decisionale del primo Giudice sul punto si sviluppa attraverso tre passaggi argomentativi: i) il primo è tratto da una presunzione ritenuta ragionevole, ossia sul rilievo che per altri risparmiatori, in base alle testimonianze e alla documentazione acquisita, nel periodo in considerazione (2013-2014) era avvenuto lo smobilizzo di 1.000 azioni, sicché, “con pressocché grado di certezza”, il avrebbe potuto smobilizzare quantomeno CP_1
1.000 azioni per ciascun ordine di vendita, così realizzando euro
78.800,00; ii) il secondo riguarda una considerazione sulla “concreta fattibilità” dello smobilizzo delle azioni, che sarebbe dipesa “anche dalle determinazioni di , estranee alla sfera di controllo Parte_4 del convenuto”, sicché “l'effettivo realizzo delle azioni sarebbe in ogni caso dipeso da scelte, politiche commerciali e disponibilità nell'esclusivo potere e controllo di ” (pag. 17 della Parte_4 sentenza impugnata); iii) il terzo inerisce al criterio di liquidazione del danno, che, in via equitativa e tenuto conto della considerazione sub ii), è stato determinato “nella misura del realizzo della metà delle azioni detenute dal , ossia n. 4.500, al valore di euro 39,40 CP_1 cadauna, e quindi per la complessiva somma di euro 177.300,00”, con successiva detrazione di euro 100.000,00 già percepiti dal
“in relazione alla medesima vicenda”. CP_1
7.4. I tre passaggi in cui si snoda l'iter motivazionale sono tra loro contraddittori ed inidonei a sostenere giuridicamente e logicamente il convincimento espresso dal Tribunale sulla sussistenza e dimostrazione del danno subito dal in conseguenza della CP_1 revoca degli ordini della vendita delle azioni “indotta” dalla condotta omissiva e non trasparente del in tesi causativa della Parte_1 mancata successiva vendita delle stesse azioni.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nell'accertamento del nesso causale, la condotta alternativa lecita va messa in relazione all'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato.
Nella specie, il danno lamentato è costituito dal mancato smobilizzo delle 9.000 azioni, sicché l'indagine causale va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia occorre chiedersi, mediante il cd. giudizio controfattuale, se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con la condotta alternativa dedotta (cfr. da ultimo Cass. 25825/2024).
In applicazione di detto principio, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'effettivo realizzo delle azioni dipendeva da scelte della
, e dunque da fattori estranei alla sfera di controllo e Parte_4 decisionale del è incompatibile con la riconducibilità Parte_1 causale di quel pregiudizio alla condotta di quest'ultimo, proprio perché, in base al cd. giudizio controfattuale di cui sopra, esso avrebbe potuto comunque verificarsi, anche qualora gli ordini di vendita del 2013 non fossero stati revocati, dipendendo, si ripete, la sua verificazione o meno da “determinazioni” della Parte_4
Pertanto non può sostenersi, come ora assume l'appellato e come in buona sostanza affermato dal Tribunale, che l'estraneità alla sfera di controllo e decisionale del della concreta fattibilità della Pt_1 vendita delle azioni abbia inciso solo sulle modalità di quantificazione del danno, ossia determinando solo, in base al parametro dell'equità, il dimezzamento, a fini risarcitori, del numero di azioni vendibili.
Invece difetta in radice, in base al giudizio controfattuale, il nesso causale tra la condotta imputata al e l'evento di danno Parte_1 lamentato.
7.5. Sotto ulteriore profilo e per quanto occorra, va aggiunto, per un verso, che non è compiutamente spiegato nella sentenza impugnata in base a quali dati certi, univoci e concordanti sia stata tratta la presunzione che anche il , come altri risparmiatori, CP_1 avrebbe potuto smobilizzare quantomeno 2.000 azioni senza l'operazione “ponte”, peraltro per un importo – euro 78.800,00 - inferiore a quello “già percepito per lo stesso titolo” dal FIR che lo stesso odierno appellato aveva indicato da porre in detrazione dal dovuto. Infatti il Tribunale, a tale riguardo, si limita genericamente a richiamare le testimonianze e i documenti acquisiti, senza altra precisazione, che invero neppure fornisce l'appellato negli atti difensivi di questo grado in replica alle censure del Parte_1
Neppure il Tribunale ha individuato sulla base di dati oggettivi di riscontro se e in che misura potesse ipotizzarsi un eventuale
“concorso” decisionale del rispetto alle suddette Parte_1 determinazioni della Banca in ordine all'evento indicato come presumibilmente atteso (smobilizzo di 1.000 azioni come asseritamente avvenuto per altri clienti nel periodo 2013-2014).
Per altro verso, il Tribunale ha di seguito obliterato la supposta presunzione, con un salto logico incoerente con la premessa, in quanto ha liquidato in via equitativa il danno nella misura del realizzo della metà delle azioni (4.500) detenute dall'appellato, in insanabile contrasto con la precedente affermazione secondo cui doveva
“ragionevolmente presumersi” che, ove gli ordini di vendita del avessero “avuto corso”, egli avrebbe ottenuto la CP_1 smobilizzazione quanto meno di 2.000 azioni. Come già evidenziato, infine, l'importo così ottenibile - euro 78.800,00 per il valore di 2.000 azioni – sarebbe in ogni caso risultato inferiore a quello “già percepito per lo stesso titolo” dal FIR (euro 100.000,00) che lo stesso odierno appellato aveva indicato da porre in detrazione dal dovuto, con il conseguente integrale azzeramento del credito risarcitorio azionato.
8. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono,
l'appello va accolto nel senso precisato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da
[...]
nei confronti di condannando CP_1 Parte_1
l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
9. Considerato l'esito complessivo della lite e nello specifico valutata la soccombenza anche dell'appellante, in ordine al capo della sentenza censurato con il primo motivo di gravame, le spese di lite del doppio grado sono compensate per metà e l'appellato
[...]
va condannato al pagamento delle residue spese in favore CP_1 dell'appellante liquidate per tale frazione come Parte_1 in dispositivo (quanto al primo grado per quattro fasi secondo valori medi dello scaglione di riferimento - da euro 52.000,01 a euro
260.000,00- la metà di euro 14.103,00; quanto al secondo grado per tre fasi secondo valori medi dello stesso scaglione di riferimento
– la metà di euro 9.991,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, alla difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n.1170/2023 del Tribunale di Vicenza, così provvede: 1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di e condanna Controparte_1 Parte_1
l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante Controparte_1 di quanto eventualmente pagato in esecuzione Parte_1 della sentenza impugnata;
2) compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 residue spese, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro
7.051,50 per compensi, nonché, quanto al secondo grado, in complessivi euro 4.995,50 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise