Articolo 1 della Legge 25 giugno 1956, n. 702
Articolo 2
Versione
7 agosto 1956
Art. 1.
I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392 , modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703 , il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.
Entrata in vigore il 7 agosto 1956