Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.456/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi Presidente rel. dott.ssa Giuliana NO Consigliere dott. Guerino Iannicelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.456/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., con sede in Galatone (Le),
Zona Industriale, rappresentata e difesa dall' Avv.
Vincenzo Albertone;
- appellante -
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Coperchia di Pellezzano
(SA) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano La Marca
e Antonio La Marca;
- appellata –
1
Salerno, n. 1181/2023, emessa in data 15/03/2023 nel procedimento RG n.9631/2013
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parte appellata precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2013, la società in seguito conveniva in Controparte_1 CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la società
[...] in Parte_2 seguito , al fine di far accertare Parte_1
l'inadempimento contrattuale ascrivibile alla società convenuta e condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti, deducendo che:
-in data 7/3/2012, all'esito di un'asta del Consorzio
Comieco, la società che impiega nel suo Controparte_1 processo produttivo carta riciclata per la produzione di carta per ondulatori, si aggiudicava il lotto n. 615, con cui le veniva garantita la disponibilità di carta da macero che i soggetti convenzionati avrebbero poi conferito presso una piattaforma aderente allo stesso
Consorzio, nel caso concreto, la Carta da Macero Galatea
AL s.a.s. di MA AN TE & C.;
-in data 1/4/2012, stipulava apposita convenzione con tale
Piattaforma in cui si prevedeva, dietro il pagamento di apposito corrispettivo, l'obbligo di Carta da Macero di lavorare la carta da macero oggetto di aggiudicazione, di selezionarla e di consegnarla alla Cartesar;
2 -il regolamento contrattuale imponeva alla Carta da Pt_1 di consegnare alla Cartesar materiale cartaceo adatto al ciclo produttivo di quest'ultima, in ogni caso con frazioni estranee non eccedenti il valore limite del 3% stabilito dalla tabella 4 dell'allegato tecnico della convenzione Comieco-Anci;
-tra il giugno e l'agosto 2012, la convenuta avrebbe asseritamente inviato alla Cartesar carta da macero difforme rispetto a quanto pattuito, tanto che, parte di essa, impiegata nel processo produttivo della deducente, causava il fermo dell'impianto, a causa delle rilevanti impurità presenti nel materiale cartaceo consegnato;
-tale inadempimento contrattuale provocava notevoli danni e spese alla Cartesar riguardanti i pagamenti dei corrispettivi, i costi del trasporto, il mancato guadagno, il fermo impianto, oltre ai costi di smaltimento del materiale inidoneo, tutti complessivamente quantificati in euro 114.514,28.
Tanto premesso, la concludeva chiedendo di Controparte_1 accertare l'inadempimento contrattuale della società
[...]
e di condannare la stessa al Parte_1 risarcimento dei danni,oltre al rimborso delle somme anticipate per il precedente accertamento tecnico preventivo espletato e alle spese di causa.
In via istruttoria, chiedeva disporsi l'acquisizione del fascicolo e della relazione di a.t.p. espletato dinanzi al
Tribunale di Salerno ed iscritto con il n. 1126/2013 R.G.,
a firma dell'ing. che accertava la Persona_1 riconducibilità delle balle di carta oggetto di causa alla convenuta, nonché la presenza in esse di frazioni estranee superiori al valore limite del 3%, sancito dalla tabella 4
3 dell'allegato tecnico della Convenzione Comieco-Anci e, quindi, l'inadeguatezza e l'inidoneità della fornitura.
Si costituiva in giudizio la convenuta Parte_1 deducendo:
-che le balle di carta di cui si discute e che avrebbero danneggiato l'impianto della Cartesar non erano quelle proveniente dalla propria azienda e peraltro erano prive di etichette di identificazione;
-che l'elaborato peritale non consentiva di stabilire se la carta esaminata provenisse o meno dalla convenuta in quanto il metodo utilizzato dal consulente del Tribunale per stabilire la provenienza di tali balle era consistito semplicemente nel prelevare dal materiale esaminato alcuni giornali locali, riportanti le date comprese nel periodo di tempo in cui la convenuta aveva rifornito la CP_1
[...]
In tal modo era stato possibile, tuttavia, ricavare unicamente l'area geografica di provenienza delle balle
(area pugliese) e non anche il fornitore, in quanto nel periodo contestato la aveva ricevuto balle da CP_1 riciclo anche da altre aziende site nella provincia di
Lecce;
-che la relazione depositata all'esito dell'accertamento tecnico preventivo non poteva, per tali motivi, essere considerata prova sufficiente e determinante della presunta responsabilità della società Parte_1
-che dalla e-mail del 28.8.2012, allegata al ricorso per
ATP, emergeva con chiarezza che la carta contestata non poteva essere quella consegnata dalla società convenuta in quanto in tale comunicazione, la contestava la CP_1 qualità del materiale fornito in una data (23.08.2012) in cui la convenuta non aveva conferito materiale da
4 riciclo, che invece era stato consegnato da altra società, la Macero Sud s.a.s.;
-che i danni da fermo dell'impianto lamentati dalla parte attrice non erano confermati da alcuna prova.
La convenuta concludeva chiedendo, pertanto, di rigettare la domanda attorea perché infondata e condannare la società al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite.
In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1181/2023 emessa in data 15/03/2023, accoglieva la domanda proposta dall'attrice, dichiarava l'inadempimento contrattuale della da Macero Galatea Pt_1
AL sas di MA AN TE & C. e per l'effetto la condannava al pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di euro 80.124,56 a titolo di risarcimento, oltre interessi al tasso legale, nonchè al pagamento delle spese e competenze dell'ATP e delle spese e competenze di giudizio.
Proponeva tempestivo appello Carta da Parte_1
(già Carta da Macero Galatea AL di
[...]
MA AN TE & C s.a.s) affidando l'impugnazione ai seguenti motivi di doglianza:
- Erronea interpretazione delle previsioni normative in materia di onere della prova. Omessa e contraddittoria valutazione delle motivazioni dell'ATP espletato, delle prove testimoniali e della documentazione prodotta in atti, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
L'appellante evidenziava come il Giudice di primo grado avesse deciso per la condanna basandosi sulla lettura acritica delle sole conclusioni dell'ATP, omettendo di
5 valutare circostanze determinanti che privavano di attendibilità l'accertamento espletato.
In particolare, gli aspetti che avrebbero inficiato le risultanze dell'ATP erano la mancanza di etichettatura delle balle indicate dalla la Controparte_1 contaminazione di tali balle rimaste per oltre sei mesi nella disponibilità della predetta società, la differenza di peso delle balle prese a campione riscontrata fra il sopralluogo del 21.5.2013 e il sopralluogo del 28.6.2013, nonchè la differenza nelle dimensioni delle due balle ispezionate dall'ausiliario nominato dal tribunale.
-Omessa e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali e della documentazione prodotta in atti, sotto il profilo della mancata etichettatura di tutte le balle di carta consegnate, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
La difesa riteneva che se il Giudice di primo grado avesse valutato correttamente le dichiarazioni dei testi e la documentazione prodotta in atti, sarebbe giunto a considerazioni del tutto diverse da quelle assunte con la sentenza impugnata.
In particolare, sarebbe stato agevole affermare che, al momento della consegna, le balle erano necessariamente tutte contrassegnate con l'etichetta prevista dalla legge e dal contratto sottoscritto, in quanto tale rigoroso adempimento era preliminare al trasporto e la sua violazione avrebbe esposto la società e lo stesso vettore a conseguenze anche di rilievo penale. Doveva inoltre essere valutato il comportamento tenuto dalla Cartesar, che non aveva mai contestato alla fornitrice la mancanza delle etichette
6 -Erronea determinazione degli importi specificati con le statuizioni di condanna.
Con tale motivo di appello la società Parte_1 lamentava un errore di calcolo circa la somma da risarcire, in quanto, alla somma pari ad € 80.124,56 indicata in sentenza dal primo Giudicante, avrebbero dovuto essere sottratte € 20.143,14 perché oggetto di duplicazione, € 2.800,00 perché il materiale non era mai stato restituito alla società , € 7.691,64 Parte_1 per IVA sul mancato guadagno in quanto imposta non dovuta, per un totale di € 30.634,78.
-Omessa e contraddittoria valutazione sotto altro profilo della documentazione prodotta in atti, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
Con tale doglianza l'appellante rilevava l'omissione dell'esame da parte del Primo Giudice dei DDT relativi alle consegne contestate.
Tali documenti di trasporto, prodotti dalla stessa dimostravano che la stessa, per ogni Controparte_1 consegna, aveva da subito sottratto al peso del materiale inviato una media del 10% quale prodotto non conforme.
La sottrazione di tali quantità da fatturare, dimostrava, pertanto, che la aveva esaminato il Controparte_1 materiale fornito, non procedendo al pagamento di quella porzione di merce giudicata non conforme agli standard.
-Omessa e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
Con tale motivo l'appellante lamentava la superficiale lettura delle emergenze istruttorie orali da parte del
Giudice di primo grado nella parte in cui, anche laddove si fosse ritenuta dimostrata l'appartenenza a da Pt_1
7 Macero s.a.s. del materiale esaminato in sede di ATP, sarebbe risultato che lo stesso, per ammissione del testimone indicato da Testimone_1 Controparte_1 non fu mai introdotto nei macchinari e non provocò, di conseguenza, alcun fermo, attribuibile a da Macero Pt_1
s.a.s.
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c..
Con tale doglianza si faceva rilevare che il primo
Giudice, laddove avesse valutato esattamente l'importo del risarcimento liquidabile nella misura più che dimezzata rispetto a quella richiesta dalla con l'atto di CP_1 citazione (€ 114.514,28), avrebbe avuto l'obbligo di compensare le spese del giudizio.
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
- in via principale:
1) accertata l'inattendibilità e/o inutilizzabilità delle risultanze del procedimento di ATP iscritto presso il
Tribunale di Salerno al R.G. n. 1126/2013, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1181/2023 del 15.3.2023, emessa dal Tribunale di Salerno,
Sezione Seconda Civile, Seconda Unità Operativa, Giudice
Dott.ssa Maria Stefania Picece, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 9631/2013, comunicata in data 20.3.2023 e notificata in data 22.3.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) previo accertamento, ove occorra, dell'inutilizzabilità delle risultanze dell'espletato ATP, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
8 2) condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2) condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ritenuti attendibili e/o utilizzabili i risultati dell'espletato ATP:
1) in accoglimento dell'impugnazione relativa ai capi contrassegnati con i nn. 3), 4), 5) e 6), accertare e dichiarare che la ha trattenuto la carta Controparte_1 fornita dalla società e, per, l'effetto Pt_1 Pt_1 riformare la Sentenza gravata dichiarando che nulla è dovuto all'appellata a titolo di costi per l'acquisto e il trasporto della carta, nonché a titolo di mancato guadagno e, per l'effetto, compensare integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle relative all'espletato ATP;
2) condannare in ogni caso la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio. In via estremamente subordinata, sempre nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ritenuti attendibili e/o utilizzabili i risultati dell'espletato ATP:
1) in accoglimento dell'impugnazione relativa ai capi contrassegnati con i nn. 4), 5) e 6), riformare la
Sentenza gravata riducendo il quantum della condanna ad €
49.489,78 e, accertato l'accoglimento della domanda a meno
9 della metà dell'importo richiesto, compensare integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle relative all'espletato ATP;
2) condannare in ogni caso la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Si costituiva in qualità di parte Controparte_1 appellata che contestava le avverse deduzioni e chiedeva dichiararsi preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura e instava per il rigetto dell'impugnazione.
Nel merito, l'appellata deduceva che il materiale istruttorio emerso in primo grado confermava inequivocabilmente l'appartenenza della fornitura dannosa dalla Carta da Macero Galatea AL nonostante l'assenza di etichettatura.
Inoltre, vertendo la controversia sull'inadempimento contrattuale della Carta da , sarebbe spettato a Pt_1 quest'ultima di aver rispettato le prescrizioni contrattuali, onere questo non assolto nel caso di specie.
Chiedeva perciò il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 13/12/2024, il Consigliere Istruttore riservava la causa al Collegio, che ha deciso, come da dispositivo che segue, all'esito della camera di consiglio.
Motivi della decisione
L'appello è ammissibile in rito e fondato nel merito.
L'eccezione sul difetto di procura come proposta dall'appellata deve essere disattesa.
La procura rilasciata al difensore dell'appellante risulta regolarmente sottoscritta su timbro della società, dalla persona che ne aveva la rappresentanza, comparsa dinanzi
10 all'avvocato che ne ha autenticato la firma, evidentemente previa identificazione dell'interessato.
Circa la data di rilascio del documento, pur non risultando dallo stesso il giorno, il mese e l'anno della sua formazione, essa si ricava indirettamente e perciò non assume rilievo decisivo in quanto è possibile dedurre comunque che la procura venne rilasciata prima della costituzione in giudizio della parte rappresentata. Nel caso di specie, l'esistenza della procura, la data del rilascio e la sua riferibilità allo specifico giudizio risultano dalla relata di notifica telematica ex art. 3bis
L. 53/1994 trasmessi via pec ex art. 170 c.p.c. al procuratore costituito in primo grado.
Nel merito, l'appello è meritevole di accoglimento.
La Corte osserva che i motivi di gravame sono strettamente connessi tra loro e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
In particolare, si ritiene prioritariamente fondato il primo motivo, con cui l'appellante censurava la sentenza di primo grado per un'erronea interpretazione delle disposizioni normative in materia di onere della prova, nonché per una valutazione omessa e contraddittoria delle motivazioni dell'ATP, delle prove testimoniali e della documentazione prodotta in atti.
Quanto alla specifica doglianza in ordine all'onere della prova, questa Corte, pur condividendo le premesse e l'orientamento normativo seguito dal Giudice di primo grado, non ritiene condivisibili le conclusioni alle quali lo stesso giungeva.
Nello specifico, il Tribunale, sul presupposto che la domanda attorea fosse finalizzata all'accertamento dell'inadempimento ex art. 1218 c.c. delle obbligazioni
11 gravanti sulla venditrice da Pt_1 [...]
affermava che "il creditore Controparte_2 che chieda l'adempimento è tenuto a provare esclusivamente il titolo (legale o negoziale), ossia il fatto costitutivo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova dell'atto impeditivo, modificativo o estintivo, rappresentato, nel caso di specie, dall'inadempimento".
Tuttavia, pur avendo correttamente seguito l'impostazione giuridica secondo cui, in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, "la parte creditrice è tenuta a provare esclusivamente la fonte del diritto vantato, riferendo l'inadempimento della parte avversa", il Tribunale concludeva nel ritenere provato il fatto costitutivo dedotto.
A parere di questa Corte, al contrario, non veniva raggiunta proprio la prova – a carico della CP_1
– della provenienza dalla Carta da della
[...] Pt_1 fornitura oggetto del contratto invocato dalla È CP_1 ius receptum, infatti, che il creditore che agisca per il risarcimento del danno sia tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (cfr. Cass. civ., sent.
n. 38034 del 02/12/2021), invocando l'esistenza di un contratto concluso con altro soggetto8la cui identità va provata a cura del creditore) che ha concorso al perfezionamento del negozio.
Come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 2951 del 16/02/2016), la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, con la conseguenza che spetta all'attore allegarla e provarla,
12 salvo il riconoscimento della stessa o la formulazione di difese incompatibili da parte del convenuto.
Nel caso in esame, la non forniva prova Controparte_1 sufficiente circa la titolarità della legittimazione passiva in capo alla Carta da Parte_1
quanto allo specifico contratto che veniva eseguito
[...] con la consegna della carta per cui è causa e non provava perciò il proprio diritto a ottenere il risarcimento del danno dalla medesima, ritenuta inadempiente.
La documentazione prodotta in atti dalla Cartesar e le dichiarazioni testimoniali non risultano sufficienti né idonee a dimostrare la provenienza delle balle oggetto di causa dalla attuale appellante.
Meritano una valutazione accurata le argomentazioni dell'ausiliario che ha proceduto all'ATP, sulle cui conclusioni il Giudice di primo grado fondava prevalentemente la propria decisione di condanna, ritenendo che il consulente avesse "identificato con certezza la provenienza delle balle dal circuito della convenuta, al termine di un'indagine scrupolosa e attenta", senza trascurare che tali evidenze tecniche dovevano essere confrontate con quanto si trae dalle dichiarazioni dei testi escussi.
Con riguardo a queste ultime, poiché rese tutte da lavoratori dipendenti di una delle parti o da soggetti comunque interessate all'esito della lite, risulta indispensabile sottoporle ad una analisi particolarmente rigorosa.
Invero, sebbene non vi sia una presunzione assoluta di inattendibilità, è doveroso considerare la possibile influenza del rapporto di subordinazione sulla obiettività di quasi tutti i dichiaranti, tenendo conto delle
13 eventuali contraddizioni e della coerenza delle dichiarazioni nel contesto complessivo delle prove.
Bisogna, dunque, procedere ad un esame basato sia su elementi di natura oggettiva, come la precisione, la completezza della dichiarazione e le possibili contraddizioni, sia su elementi di carattere soggettivo, esaminando la credibilità della dichiarazione del testimone anche alla luce dei suoi rapporti con le parti e delel altre acquisizioni istruttorie.
Ebbene, nel caso in esame, lo scrutinio delle dichiarazioni rese dai testi di fa Controparte_1 affiorare una serie di contraddizioni concrete,tali da autorizzare consistenti dubbi sulla credibilità dei dichiaranti, già indebolita dal rapporto lavorativo di subordinazione di alcuni di essi con l'appellata.
Nello specifico, al teste consulente Testimone_2 della e responsabile della sicurezza e CP_1 degli impianti della stessa, veniva chiesto, all'udienza del 09.11.2017, se le balle esaminate in sede di ATP fossero state consegnate alla Cartesar dalla Piattaforma
Carta da Macero Galatea AL di MA AN TE & C.
s.a.s., secondo il capo a) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
A tale domanda il teste rispondeva: “In ordine al capo a) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. posso dire che dei DDT si occupano altre figure dell'azienda”, dando l'impressione di non essere a conoscenza della circostanza, e dunque di non sapere se effettivamente le balle esaminate provenissero dalla da Pt_1 Parte_1
Tuttavia, il teste forniva subito dopo una risposta generica, contrastante con la prima e priva di logica, dichiarando: 'Confermo che le balle esaminate dall'ing.
14 erano quelle consegnate da da Macero Persona_1 Pt_1
Galatea AL;
e tanto affermo in quanto ho partecipato nella richiamata qualità a tutte le fasi dell'ATP'.
Tale affermazione non risulta in alcun modo congruente con la certezza della provenienza delle balle da Carta da in quanto la mera partecipazione alle Parte_1 operazioni di accertamento tecnico-preventivo non presuppone la conoscenza univoca dell'origine delle balle in questione.
Altra contraddizione emerge dalle risposte fornite dal teste in merito ai fornitori della operanti nella CP_1 provincia di Lecce. In un primo momento, il NO dichiarava: “…non ci sono altre piattaforme dell'area leccese che forniscono balle alla , Controparte_1 smentendosi subito dopo: “Le aziende citate nel capo 3) della memoria ex art. 183 della convenuta sono nostre fornitrici”, facendo riferimento alle società Sud Gas
s.r.l., Bianco Igiene Ambientale s.r.l., Macero Sud
s.a.s., Igeco s.r.l. ed Ecotecnica s.r.l., tutte operanti nell'area leccese.
Un'ulteriore circostanza rilevante, sulla quale il teste riferiva e che sarà analizzata congiuntamente alle conclusioni della prova tecnica riguarda il luogo di conservazione delle balle oggetto di causa. Il teste dichiarava: “La stocca nel piazzale la materia CP_1 prima in ingresso, costituita da balle in lotti per fornitore... Confermo che le balle vengono stoccate in lotti riparati fino alla loro lavorazione”.
Il teste, confermando quanto indicato nei capi k) e l) della memoria ex art. 183 c.p.c., sosteneva che le balle esaminate erano 'collocate in un capannone dello stabilimento della stipate e, fino al Controparte_1
15 giorno delle operazioni peritali, custodite in un'area dello stabilimento asciutta e munita di copertura.
Anche gli altri testi di parte appellata, Tes_3
e confermavano tale circostanza.
[...] Testimone_1
Tuttavia, anche in relazione alle dichiarazioni rese da detti testi, emergono incongruenze che ne compromettono l'attendibilità.
In particolare, la teste impiegata presso la Tes_3
escussa durante l'udienza del 13 novembre CP_1
2018,per spiegare perché le balle esaminate fossero con certezza attribuibili alla Carta da Parte_1 dichiarava: 'Preciso che, come mi confermò il sig. AL nel richiamato incontro del 2012, lo stesso mi disse che la Carta da Macero Galatea aveva una pressa modificata dal costruttore, per cui le balle risultavano più grandi e, pertanto, inconfondibili', per poi smentire tale presunta identificabilità delle balle: 'Preciso che le balle possono essere di grandezza diversa, pur provenendo dalla stessa piattaforma, perché l'operatore di detta piattaforma può decidere la lunghezza e la legatura'.
Il testimone addetto al controllo del Testimone_1 macero in ingresso presso la , ascoltato CP_1 all'udienza del 13.5.2019, affermava, non solo, che le balle venivano custodite al coperto ma persino che “ogni consegna effettuata dalle varie piattaforme viene allocata in un apposito spazio definito da una lettera che indica il tipo di materiale stoccato secondo la qualità del medesimo”.
Tuttavia, anche le dichiarazioni di tale teste non sono esenti da contraddizioni se valutate alla luce dell'intera documentazione prodotta in giudizio.
16 In particolare, il teste, nel rispondere al capo 3) della memoria dell'allora parte convenuta e riferendosi alle piattaforme operanti nella provincia di Lecce da cui la riceveva forniture di carta, precisava “che le CP_1 predette piattaforme forniscono balle di dimensioni con forma diversa e non tutti con etichettatura... Preciso che ciò che caratterizza la balla è la dimensione che dipende dalla pressa di cui dispone ogni piattaforma”.
Da tali affermazioni possono trarsi due considerazioni rilevanti.
In primo luogo, le balle prive di etichettatura di identificazione stoccate presso la non Controparte_1 necessariamente provenivano dalla Carta da , in Pt_1 quanto, per stessa ammissione del teste, erano diversi i fornitori che consegnavano carta priva di etichette.
In secondo luogo, se fosse vero che ciò che contraddistingue la balla e ne permette l'identificazione
è la dimensione e se il metodo di custodia adoperato dalla
Cartesar fosse stato così rigoroso come descritto dal teste, allora sarebbe stato impossibile, come correttamente rilevato dalla difesa dell'appellante, rinvenire fra le balle attribuite a da Pt_1 Parte_1 due balle di dimensioni differenti come quelle esaminate in sede di ATP e, per la stessa ammissione del consulente, addirittura una balla estranea all'area pugliese, non attribuibile di certo all'appellante.
Ulteriore contraddizione si coglie con riguardo alla dichiarazione secondo cui “il materiale della Carta da
non è stato utilizzato nel ciclo produttivo della Pt_1
in quanto detto materiale non consente la Controparte_1 lavorazione rimanendo allo stato elementare. La presenza di detto materiale non consente il procedimento di
17 trasformazione” per poi affermare “che proprio le balle di
Carta da Macero Galatea erano state inserite nelle macchine e provocarono l'intasamento delle macchine separatrici ed il blocco dell'impianto”.
Per le rilevanti contraddizioni sinora esposte, giudicate da questa Corte idonee a incrinare fortemente la credibilità dei testi di parte appellata, non può ritenersi che la prova orale assunta a richiesta della medesima sia sufficiente a fornire la prova dei fatti posti a base della domanda della stessa.
E' opportuno, però, a questo punto scrutinate la relazione di consulenza redatta dall'Ing. a seguito di Per_1 accertamento tecnico preventivo.
La consulenza, così come espletata, risulta essere inutilizzabile, ovvero irrilevante ai fini della presente causa, in quanto all'ausiliario va ascritto un errore di metodo e di valutazione idoneo a compromettere la validità delle conclusioni raggiunte.
Difatti, l'ing. affermava che “quattro balle Per_1 esaminate nel corso dei sopralluoghi effettuati del
24/04/2013, 21/05/2013 e del 28/06/2013 rientrano tra quelle che parte ricorrente contesta nel presente ricorso per accertamento tecnico preventivo” in quanto “nella balla esaminata nel corso del sopralluogo effettuato in data 24/04/2013, nella balla esaminata nel corso del sopralluogo effettuato in data 21/05/2013, nelle due balle mischiate esaminate nel corso del sopralluogo effettuato in data 28/06/2013, tutte prelevate dalle balle indicate da parte ricorrente come oggetto di causa, il C.T.U. … ha riscontrato in ciascuna di esse la presenza di carta e cartone che in base alle indicazioni riportate su di esse provengono dalla zona di ricevimento della raccolta
18 differenziata della piattaforma Carta da Macero Galatea
AL s.a.s., tra cui alcuni giornali locali recanti data rientrante nei periodo che va dal 19/06/2012 al
21/08/2012 in cui la Carta da Macero Galatea AL di
MA AN TE & c s.a.s., parte resistente, ha consegnato alla . (pag. 46-47 della CP_1 CP_1
C.T.U.).
Ebbene, il consulente giungeva alla “prova” circa la identificazione delle balle esaminate come provenienti dall'odierna appellante sulla base di due circostanze:
- la gli aveva indicato le balle da sottoporre CP_1 ad esame come quelle consegnate da da Pt_1 Pt_1
- durante i sopralluoghi era stata riscontrata nelle balle esaminate la presenza di carta e materiale provenienti dalla zona di operatività della società
da Pt_1 Parte_1
Con riguardo alla prima circostanza, vanno esposte le seguenti precisazioni.
Dalla lettura della consulenza, si evince che “Nel corso di ciascuno dei sopralluoghi effettuati il C.T.U., come riportato nei verbali di sopralluoghi, ha proceduto ad esaminare le balle indicate da parte ricorrente come quelle oggetto di causa … Il C.T.U. specifica che tali balle all'epoca in cui ha effettuato i sopralluoghi erano prive di etichetta per la rintracciabilità della materia fornita e, cioè erano prive di etichette indicanti il fornitore di tali balle e la data in cui esse erano state consegnate (pag. 46)…alla data del 25/03/2013, in cui sono iniziate le operazioni peritali le balle indicate da parte ricorrente come quelle oggetto di causa erano situate, accatastate, in un piazzale scoperto della società ricorrente. Ciascuna balla esaminata era tenuta insieme da
19 fili metallici. Le balle insistevano su una superficie di circa 68 mq di tale piazzale. Pertanto tali balle all'epoca in cui il C.T.U. ha effettuato i sopralluoghi erano esposte agli agenti atmosferici” (pag. 50 della
C.T.U.).
Il consulente, dunque, esaminava alcune balle di carta(in parte scomposte cfr. foto allegate alla relazionetecnica) prive di etichetta, collocate all'aperto nel piazzale dell'impianto della , mentre le stesse dovevano CP_1 trovarsi nello specifico lotto di deposito(all'interno del capannone, cfr. teste in cui la citata Testimone_2 società stoccava regolarmente, secondo i testi della stessa, i materiali forniti dalla Carta da Macero Galatea
AL.
Peraltro, risulta del tutto incomprensibile e privo di plausibile giustificazione il motivo per cui, proprio in coincidenza con l'espletamento dell'A.T.P. finalizzato anche ad accertare la provenienza delle balle, esse siano state spostate dal sito dedicato descritto da alcuni testi, rendendo così meno agevole l'identificazione della provenienza degli scarti ispezionati.
In sostanza quanto fin qui premesso consente di ritenere che non vi è alcuna certezza oggettiva circa l'individuazione della fornitura sulla quale il consulente ebbe ad eseguire i suoi accertamenti, né tale certezza può trarsi dalla prova orale date le incongruenze di cui si è detto.
Escluso il presupposto della univoca identificazione delle cose oggetto dell'ATP, ne consegue la inattendibilità delle conclusioni fornite dall'ausiliario.
Sarebbe stato necessario, infatti, per il consulente fornire una attestazione adeguata circa la provenienza
20 delle balle esaminate, chiarendo da quale lotto di stoccaggio provenissero, da dove fossero state eventualmente spostate e per quale motivo, nonché fornire la prova incontrovertibile che le balle oggetto della consulenza provenissero effettivamente dalla specifica fornitura oggetto di causa.
Infatti, sebbene il consulente abbia prelevato campioni dalle balle esaminate e abbia rilevato la presenza di fogli di giornale e altri materiali riconducibili all'area leccese, tale circostanza non consente di identificare con certezza la provenienza delle balle da un singolo fornitore. Invero, la , nel periodo in questione, CP_1 si riforniva da più soggetti operanti nella medesima area
(come risulta dalla documentazione in atti), sicché il rinvenimento di materiali riconducibili alla provincia di
Lecce non consente di escludere la possibilità che le balle esaminate provenissero da fornitori operanti nell'area pugliese, ma diversi da da Pt_1 Pt_1
(v. anche mail della del 6/8/2012
[...] CP_1 indirizzata alla Comieco Ufficio Sud in cui si menziona la
). Parte_3
Pertanto, il metodo utilizzato dal consulente non risulta idoneo a certificare con sufficiente grado di affidabilità la provenienza delle balle da Carta da Parte_1
Va aggiunto che, da una attenta analisi della consulenza, emergono anche sospetti circa la corretta custodia delle balle di carta in parola da parte della durante CP_1 il lasso di tempo intercorso tra la consegna del materiale e il primo sopralluogo eseguito dal consulente.
Avuto riguardo al periodo di circa sette mesi, intercorso tra la data dell'ultima consegna, avvenuta in data
21/08/2012, ed il primo sopralluogo effettuato dal C.T.U.
21 in data 25/03/2013, la diversa percentuale di umidità rinvenuta in sede di ATP nelle balle oggetto di esame fa propendere per una possibile contaminazione, confermata dalla differenza di peso riscontrata con le misurazioni eseguite il 21.5.2013 e poi il 28.6.2013.
Non va trascurato, incrementando le citate incertezze, che il consulente rinveniva, tra il materiale oggetto di
A.T.P., una balla completamente estranea all'area di operatività della Carta da Macero Galatea AL.
E tale ultimo rilievo rafforza anche i dubbi circa la genuinità delle dichiarazioni rese dai testi della
, in quanto essi, pur affermando che la fornitura CP_1 della Carta da veniva sempre custodita in un sito Pt_1 preciso e al coperto, non precisavano che vi era stato uno spostamento delle balle all'aperto e a ridosso del muro esterno del capannone aziendale(v. foto allegate alla consulenza) prima dell'arrivo del CT nominato dal
Tribunale.
Non è inutile aggiungere che i testi escussi a richiesta della Carta da confermavano la costante Pt_1 etichettatura delle balle fornite e trasportate per il riciclo e dunque resta da stabilire chi abbia eliminato tali etichette dopo la consegna al vettore.
Ma, al di là dell'esame delle dichiarazioni testimoniali e dell'ATP, neppure la valutazione complessiva della documentazione in atti, incluse le bolle di consegna
(DDT), le fatture e le comunicazioni via e-mail prodotte dalle parti, consente di pervenire ad una prova in ordine alla legittimazione passiva dell'odierna appellante.
Invero, dall'analisi di tale documentazione emerge che, nel periodo oggetto di contestazione, la società CP_1
intratteneva rapporti di fornitura con diverse
[...]
22 imprese situate nella medesima area geografica ove ha sede la Carta da Parte_1
Inoltre emerge che la aveva formulato Controparte_1 contestazioni circa la scarsa qualità del materiale fornito nei confronti di diversi fornitori, in date diverse da quelle relative alle consegne effettuate dalla
Carta da come risulta dalla Parte_1 corrispondenza elettronica allegata agli atti (mail del
28.08.2012).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata e a quanto statuito nella sentenza di primo grado, dunque,la
Corte ritiene non assolto l'onere della prova circa l'individuazione del contraente che fornì alla attuale appellata la carta da macero priva delle prescritte qualità e non può perciò ascriversi alla appellante l'inadempimento lamentato da controparte.
L'appello dunque per gli aspetti sin qui esaminati scrutinando in particolare il primo motivo, va accolto mentre restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
In considerazioni della oggettiva complessità probatoria della presente causa e delle particolari questioni in fatto oggetto di della vicenda scrutinata, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Salerno, n. 1181/2023, emessa in data 15/03/2023 nel procedimento RG n.9631/2013, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
23 -accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei CP_1 confronti di già Parte_1
da Pt_1 Controparte_3
- compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Salerno 6/02/2025 Il Presidente est.
Dr. Aldo Gubitosi
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