Art. 1. Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto-legge 1 dicembre 1938, n. 1810 , convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428 , con i fondi annualmente iscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460 , nonche' con i fondi oggetto di eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto-legge 1 dicembre 1938, n. 1810 , convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428 , con i fondi annualmente iscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460 , nonche' con i fondi oggetto di eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.