Versione
1 aprile 1973
1 aprile 1973
Art. 20. Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale - Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).
Il contributo di cui all' articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , dovuto alla Gestione speciale e' stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed e' posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.
Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 19, da evidenziare tra le passivita' della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle societa' e degli enti di cui all' articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della citata legge n. 658 e successive modificazioni.
Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell' articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sara' ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all' articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Il contributo di cui all' articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , dovuto alla Gestione speciale e' stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed e' posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.
Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 19, da evidenziare tra le passivita' della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle societa' e degli enti di cui all' articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della citata legge n. 658 e successive modificazioni.
Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell' articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sara' ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all' articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3241Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARINO SANTOJANNI - Presidente - Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere - Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere - Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. 10202/98) proposto dall' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti Paolo Marchini, Fabio Fonzo, Fabrizio Correra e Domenico Ponturo e con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma alla via della Frezza 17 (presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto), giusta procura speciale in calce al ricorso; …Leggi di più...
- valutazione ai fini dell'esistenza di rapporti subordinati·
- obbligatorietà·
- contratto di arruolamento e ruolo di equipaggio·
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- marittimi imbarcati su natanti·
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