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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/01/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2207/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/01/2024 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'Avv. Eugenio Castronuovo e per l'Avv. Gammieri (in CP_1 sostituzione del procuratore costituito Avv. Tommaselli Clara).
I procuratori delle parti discutono la causa. L'avv. Castronuovo ritiene che i documenti e l'istruttoria orale della causa dimostrano la permanenza continuativa per dieci anni del ricorrente in Italia, essendo irrilevanti i periodi di assenza indicati nel ricorso atteso il radicamento del ricorrente sul territorio italiano. Richiama sentenze della CA di Milano n. 200/23 e n. 145/2022. Precisa che dall'importo richiesto devono essere detratte anche la somma di euro 690,96 (pari all'importo mensile della pensione percepita dal ricorrente di euro 115,16 per 6 mesi - da maggio a ottobre 2022) e la somma di euro 619,50 (pari all'importo mensile della pensione percepita dal coniuge di euro 103.25 per 6 mesi - da maggio a ottobre 2022).
L' si riporta alla memoria difensiva, contesta l'attendibilità del teste escusso e CP_1 chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice rinvia per la lettura del dispositivo alle ore 15.00.
Alle ore 15.00, il Giudice visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza unitamente alla motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1 N.2207/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2207/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GUARISO ALBERTO, NERI LIVIO e CASTRONUOVO EUGENIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, RICORRENTE contro
(C.F./P.I. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
TOMMASELLI CLARA, RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI nel merito: per il ricorrente:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire Parte_1
l'assegno sociale di cui all'art. 3 L 335/1995 a decorrere dall'1.1.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) condannare l' a pagare al ricorrente la somma dovuta a CP_1 Parte_1 titolo di assegno sociale a decorrere dal 1.1.2021 e fino al 31.10.2022, dedotti i redditi percepiti dal medesimo e dalla coniuge a titolo di pensione dalla Moldavia e quindi Euro 19.624,68, o la diversa somma anche superiore che risulterà dovuta, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le ulteriori somme maturate e maturande finché ne permangano i requisiti di legge.
2 d) condannare l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei CP_1 sottoscritti procuratori antistatari. per : CP_1
Rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni conseguenziale statuizione;
Con vittoria di spese e compensi di difesa.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 18/11/2022, ha citato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, l' per sentire CP_1 accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
A tal fine ha esposto di essere cittadino sia della Romania che della Moldavia;
di essere stato residente in Italia dall'11.05.2009 senza soluzione di continuità dapprima a NZ, poi a Seveso e poi a Seregno;
di aver sempre vissuto con il figlio e la famiglia di questi;
di essere coniugato con la sig.ra che Per_1 CP_3 viveva con il secondo figlio e la famiglia di questi;
di aver percepito dall'Istituto di previdenza della Moldavia una pensione di anzianità corrispondente a €958,25 per il 2021 e a €460,64 fino al mese di aprile 2022; che il coniuge aveva percepito dallo stesso Istituto una pensione di anzianità corrispondente a €834,71 per il 2021 e a
€413,02 fino al mese di aprile 2022; che aveva inoltrato alla sede competente CP_1 in data 18.12.2020 domanda di assegno sociale, ma che l' aveva rigettato la CP_2 domanda in data 9.02.2021 motivando che risultava all'estero da un anno circa;
che aveva proposto ricorso in via amministrativa in data 7.04.2021 e che l' aveva CP_1 rigettato tale ricorso con delibera del 15.06.2021 con la seguente motivazione: «in sede di risultanza istruttoria dalle attività di indagine della Polizia Locale, è stato accertato che l'appartamento indicato come abitazione risulta disabitato da un anno, “in quanto il nucleo familiare che vi risiede, si trova in Russia” . Accertato in sede amministrativa, pertanto, dell'assenza del requisito del soggiorno legale e continuativo (…) delibera di respingere il ricorso»; che la circostanza dell'assenza
“da circa un anno” era falsa: risultava vaga l'attestazione (“circa un anno”) e l'agente di Polizia locale che aveva eseguito il sopralluogo non aveva constatato alcunchè, ma si era limitato a riferire informazioni rese da terzi, neppure indicati;
che dal 2009 alla data del deposito del ricorso il ricorrente si era assentato dall'Italia per ritornare in Moldavia una volta all'anno, di regola durante la stagione estiva e per circa un mese, per recarsi in Romania per rinnovare i passaporti rilasciati a Bucarest nelle date del 29/9/2016 e dell'8/8/2021 e per tornare in Moldavia nei seguenti periodi: nel 2017, dall'8/8/2017 al 13/10/2017 (66 giorni); nel 2018, dal 14/7/18 al 31/8/18 (48 giorni); nel 2019, dal 31/5/19 al 17/11/19 (170 giorni) e nel 2020, dal 9/3/20 al 2/9/20 (177 giorni) (come risultava dal passaporto rilasciato il 29/9/2016); che nel 2019 e nel 2020 il ricorrente si era trattenuto in Moldavia per i
3 lunghi periodi indicati a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava la sorella, sig.ra malata di cancro, poi deceduta il 27/9/2020 in Podgoreni, Per_2 nonché - nel 2020 - anche a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19 e alle conseguenti difficoltà a fare rientro in Italia per via delle note misure restrittive della circolazione delle persone.
Il ricorrente riteneva ingiustificato il provvedimento di rigetto, esponendo che era regolarmente residente in Italia dall'11.05.2009 e che quindi aveva maturato il requisito decennale già l'11.5.2019 (e aveva poi continuato a maturare ulteriori anni di residenza regolare), che non si era allontanato per un anno nel 2020 per la Russia, ma era rimasto 6 mesi in Moldavia come risultava da timbri sul passaporto per i motivi sopra indicati, che si era sottoposto in Italia ad esami e visite mediche a far data dal 10.10.2020. Contestava poi la prassi interpretativa dell'Ente secondo cui un numero di assenze dal territorio nazionale superiore a 300 giorni, nel decennio precedente la domanda, farebbe venir meno la sussistenza del requisito del soggiorno legale e continuativo.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' resistendo al ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
A tal fine ha evidenziato che il ricorrente non aveva provato l'effettiva presenza legale e continuativa sul territorio nazionale per almeno dieci anni. Ha esposto che dalla copia dei passaporti risultavano asseverati periodi di assenza almeno dal 2017 per complessivi 461 giorni e che da verbale di sopralluogo della Polizia municipale di Seregno prodotto risultava il permanere dell'assenza da circa un anno alla data dell'8.02.2021. Ha richiamato la prassi interpretativa per cui la continuità del soggiorno legale veniva meno se il soggetto si allontana dall'Italia per più di 300 giorni nel decennio antecedente la domanda ovvero per più di un mese all'anno.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova orale, è stata discussa all'odierna del 19.01.2024 e decisa come da dispositivo in calce.
2. Il merito del ricorso è fondato per i seguenti motivi.
L'art. 3 comma 6 della legge n. 335/95 alla data della presentazione della domanda amministrativa prevede quanto segue:
“6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno
4 sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.”
Il requisito dell'età anagrafica è stato aggiornato rispetto a quello previsto originariamente.
Per quanto attiene alla misura massima dell'assegno e al limite di reddito annuale stabiliti per gli anni rilevanti nel caso di specie, e cioè il 2021 e il 2022 (cfr. circolare 197/2021 sub doc. 2, fasc. ric.) occorre considerare i seguenti dati CP_1
Assegno sociale Limite reddito
2021 € 460,28 x 13 mensilità
€ 5.983,64
€ 5.983,64 annuo
€ 11.967,28 se coniugati
€ 467,65 x 13 mensilità
€ 6.079,45 2022
€ 6.079,45 annuo
€ 12.158,90 se coniugati
Da ultimo occorre mettere in evidenza che a norma dell' articolo 20, comma
10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Ciò premesso, nel caso di specie viene in rilievo soltanto il requisito della permanenza stabile (per dieci anni) sul territorio nazionale, ad avviso dell' CP_2 resistente assente nel caso di specie, poiché non sono in contestazione il requisito dell'età anagrafica e il requisito reddituale.
Ebbene, risulta documentato che il ricorrente è residente in [...].05.2009 (doc. 7, fasc. ric.).
Con riferimento alla permanenza stabile in Italia, deve rammentarsi che recentemente la Suprema Corte (Sez. L, Sentenza n. 16989 del 25/06/2019) ha stabilito il seguente principio (con riferimento a straniero extracomunitario, ma applicabile anche al caso di specie):
“Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla
5 condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.”
In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento territoriale non identificabile con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza del soggetto sul territorio nazionale.
Ora, nel caso di specie, la dettagliata testimonianza del figlio le risultanze Per_3 documentali hanno fornito la prova del requisito richiesto. ha così riferito: Persona_4
“Adr Sono venuto in Italia per la prima volta in visita nel settembre del 2005 quando avevo 27 anni. Sono poi rientrato in Moldavia e poi sono ritornato in Italia per cercare lavoro, ma non potevo lavorare perché avevo il passaporto rumeno e in quale periodo questo non era valido per il lavoro. Poi quando il passaporto rumeno è stato accettato in Italia, nel 2008 o nel 2009, ho trovato lavoro in una fabbrica, ho trovato casa a NZ e ho preso la residenza. Dopo tre mesi da quando ho iniziato a lavorare in quella fabbrica ha cominciato a lavorare lì anche mio fratello che già era in Italia dal 2005-2006. Dopo ancora due mesi ha cominciato a lavorare nella stessa fabbrica mia madre che era già in Italia. A NZ ho preso una casa in affitto con mio fratello e mia madre. Dopo ho parlato ancora con il mio responsabile per capire se poteva assumere anche mio padre. Lui ha detto di sì e lo abbiamo chiamato dalla Moldavia. Era il 2009. Anche lui ha cominciato a lavorare nella fabbrica dove lavoravo io, mio fratello e mia madre. ADR. Anche mio papà ha cominciato a vivere con noi.
ADR Mio padre negli anni successivi è rimasto sempre in Italia. Nei primi tempi siamo rimasti tutti e 4 insieme a NZ. Poi noi 4 da NZ ci siamo spostati a
Seveso. Poi a Seveso io mi sono sposato (era il 2015) e ho comprato la casa a Seregno nello stesso anno. Nel 2015 è nato anche mio figlio. Nel 2015 io, mio papà e mia moglie siamo andati a vivere a Seregno e abbiamo cambiato la residenza tutti quanti. Mia madre è rimasta a vivere con mio fratello a Seveso e poi con la moglie di mio fratello perché poi si era sposato anche lui.
ADR Mio padre ha lavorato per circa un anno- due in fabbrica con me. Quando ci siamo spostati a Seveso io ho cominciato a lavorare a Milano, mia madre e mio fratello hanno continuato a lavorare nella fabbrica di cui ho parlato prima e mio
6 padre è rimasto a casa perché aveva problemi cardiaci e aiutava in casa. Poi come ho detto mi sono spostato a vivere a Seregno e ho preso anche papà.
ADR Prima che mio figlio andasse a scuola nel periodo estivo, per un mese circa, io sono sempre andato con mia moglie, mio figlio e mio padre in Moldavia. Quando mio figlio ha cominciato ad andare a scuola siamo andati in Moldavia ma per periodi più corti. Da quando è nato il mio secondo figlio (2021) non siamo più andati in Moldavia.
ADR Mio padre non è mai andato in Moldavia senza di noi. Non stava bene ed era pericoloso.
ADR Non sono mai andato in Moldavia con la mia famiglia e mio padre in periodi diversi dall'estate .
ADR Quando è scoppiata la pandemia abbiamo passato la frontiera poco prima che chiudesse e siamo rimasti in Moldavia fino a settembre di quell'anno. Quell'anno siamo rimasti in Moldavia sicuramente più di un mese o due.
ADR Nel 2019 siamo rimasti in Moldavia per più di due mesi perché io ho aperto una attività in quel Paese e anche perché mia zia si era ammalata di cancro. Sono andato sempre con mia moglie, mio figlio e mio padre. A settembre siamo tornati di sicuro.“.
Tali dichiarazioni sono attendibili nonostante lo stretto rapporto parentale tra il teste e il ricorrente in quanto assai precise e complete, nonché riscontrate dal prospetto riepilogativo della cronologia dei timbri sul passaporto rilasciato al ricorrente il 29.09.2016 che per gli anni 2017 e 2018 indicano assenze dall'Italia per tornare in Moldavia per lo più nel periodo estivo e periodi più lunghi dal
31.05.2019 al 17.11.2029 e dal 9.03.2020 al 2.09.2020.
La lunghezza di questi ultimi soggiorni non è tale da far venire meno il requisito in parola considerato, da un lato, che la permanenza di dieci anni si era completata già l'11.05.2019 e tenuto conto, dall'altro lato, dei motivi che hanno determinato tali assenze riconducibili a difficili condizioni di salute di familiari e agli impedimenti alla libertà di circolazione causati dalla pandemia Covid-19.
In ogni caso il radicamento sul territorio italiano è riscontrabile dalla permanenza ultradecennale del centro degli interessi familiari in Italia, come emerso nelle dichiarazioni del teste escusso.
Ciò posto si deve dunque ritenere, anche alla luce dell'interpretazione del requisito del soggiorno legale in via continuativa richiesto dalla norma, come fornita dalla Suprema Corte nella recente decisione sopra ricordata, che il ricorrente abbia soggiornato sul territorio nazionale in via continuativa per almeno dieci anni, posto che la prassi interpretativa seguita dall' per cui la continuità del soggiorno CP_1 legale verrebbe meno se il soggetto si allontana dall'Italia per più di 300 giorni non ha riscontri nella normazione primaria.
7 In conclusione il ricorso deve essere accolto, dovendosi ritenere accertato il diritto del ricorrente all'assegno sociale di cui alla Legge n.335/95, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
(1.01.2021) e l convenuto va condannato a corrispondere al predetto la CP_2 prestazione richiesta, oltre a interessi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Tenuto conto del calcolo riportato a pagina 15 del ricorso che non è stato contestato dall' e delle precisazioni verbalizzate dal difensore del ricorrente CP_1 all'udienza del 19.01.2024, il quantum dovuto dal primo giorno del mese successivo sino al 30.10.2022 è di euro 18.122,60, salvo conguaglio da effettuarsi alla data del 31.07.2023, all'esito della dichiarazione del ricorrente sui redditi complessivamente percepiti da lui e dal coniuge nel 2022.
Spettano, inoltre, al ricorrente le ulteriori somme maturate e maturande dopo il 30.10.2022, finché permangono i requisiti di legge previsti per l'erogazione dell'assegno sociale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo sulla base delle Tariffe vigenti, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza o domanda: così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'assegno sociale ex lege 335/95, con decorrenza dall'1.01.2021 e
2) condanna a corrispondere al ricorrente la somma dovuta a titolo di CP_1 assegno sociale a decorrere dall'1.01.2021 al 31.10.2022 la somma di euro 18.122,60, già detratti i redditi percepiti dal medesimo e dal coniuge titolo di pensione dalla Moldavia, e salvo conguaglio da effettuarsi alla data del 31.07.2023, all'esito della dichiarazione del ricorrente sui redditi complessivamente percepiti da lui e dal coniuge nel 2022, ed oltre a interessi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, nonché a corrispondere le ulteriori somme maturate e maturande dopo il 31.10.2022, finché ne permangono i requisiti di legge;
3) condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 che liquida in euro 2.696,00 per compenso e euro € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19.01.2024.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
8 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/01/2024 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'Avv. Eugenio Castronuovo e per l'Avv. Gammieri (in CP_1 sostituzione del procuratore costituito Avv. Tommaselli Clara).
I procuratori delle parti discutono la causa. L'avv. Castronuovo ritiene che i documenti e l'istruttoria orale della causa dimostrano la permanenza continuativa per dieci anni del ricorrente in Italia, essendo irrilevanti i periodi di assenza indicati nel ricorso atteso il radicamento del ricorrente sul territorio italiano. Richiama sentenze della CA di Milano n. 200/23 e n. 145/2022. Precisa che dall'importo richiesto devono essere detratte anche la somma di euro 690,96 (pari all'importo mensile della pensione percepita dal ricorrente di euro 115,16 per 6 mesi - da maggio a ottobre 2022) e la somma di euro 619,50 (pari all'importo mensile della pensione percepita dal coniuge di euro 103.25 per 6 mesi - da maggio a ottobre 2022).
L' si riporta alla memoria difensiva, contesta l'attendibilità del teste escusso e CP_1 chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice rinvia per la lettura del dispositivo alle ore 15.00.
Alle ore 15.00, il Giudice visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza unitamente alla motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1 N.2207/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2207/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GUARISO ALBERTO, NERI LIVIO e CASTRONUOVO EUGENIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, RICORRENTE contro
(C.F./P.I. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
TOMMASELLI CLARA, RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI nel merito: per il ricorrente:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire Parte_1
l'assegno sociale di cui all'art. 3 L 335/1995 a decorrere dall'1.1.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) condannare l' a pagare al ricorrente la somma dovuta a CP_1 Parte_1 titolo di assegno sociale a decorrere dal 1.1.2021 e fino al 31.10.2022, dedotti i redditi percepiti dal medesimo e dalla coniuge a titolo di pensione dalla Moldavia e quindi Euro 19.624,68, o la diversa somma anche superiore che risulterà dovuta, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le ulteriori somme maturate e maturande finché ne permangano i requisiti di legge.
2 d) condannare l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei CP_1 sottoscritti procuratori antistatari. per : CP_1
Rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni conseguenziale statuizione;
Con vittoria di spese e compensi di difesa.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 18/11/2022, ha citato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, l' per sentire CP_1 accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
A tal fine ha esposto di essere cittadino sia della Romania che della Moldavia;
di essere stato residente in Italia dall'11.05.2009 senza soluzione di continuità dapprima a NZ, poi a Seveso e poi a Seregno;
di aver sempre vissuto con il figlio e la famiglia di questi;
di essere coniugato con la sig.ra che Per_1 CP_3 viveva con il secondo figlio e la famiglia di questi;
di aver percepito dall'Istituto di previdenza della Moldavia una pensione di anzianità corrispondente a €958,25 per il 2021 e a €460,64 fino al mese di aprile 2022; che il coniuge aveva percepito dallo stesso Istituto una pensione di anzianità corrispondente a €834,71 per il 2021 e a
€413,02 fino al mese di aprile 2022; che aveva inoltrato alla sede competente CP_1 in data 18.12.2020 domanda di assegno sociale, ma che l' aveva rigettato la CP_2 domanda in data 9.02.2021 motivando che risultava all'estero da un anno circa;
che aveva proposto ricorso in via amministrativa in data 7.04.2021 e che l' aveva CP_1 rigettato tale ricorso con delibera del 15.06.2021 con la seguente motivazione: «in sede di risultanza istruttoria dalle attività di indagine della Polizia Locale, è stato accertato che l'appartamento indicato come abitazione risulta disabitato da un anno, “in quanto il nucleo familiare che vi risiede, si trova in Russia” . Accertato in sede amministrativa, pertanto, dell'assenza del requisito del soggiorno legale e continuativo (…) delibera di respingere il ricorso»; che la circostanza dell'assenza
“da circa un anno” era falsa: risultava vaga l'attestazione (“circa un anno”) e l'agente di Polizia locale che aveva eseguito il sopralluogo non aveva constatato alcunchè, ma si era limitato a riferire informazioni rese da terzi, neppure indicati;
che dal 2009 alla data del deposito del ricorso il ricorrente si era assentato dall'Italia per ritornare in Moldavia una volta all'anno, di regola durante la stagione estiva e per circa un mese, per recarsi in Romania per rinnovare i passaporti rilasciati a Bucarest nelle date del 29/9/2016 e dell'8/8/2021 e per tornare in Moldavia nei seguenti periodi: nel 2017, dall'8/8/2017 al 13/10/2017 (66 giorni); nel 2018, dal 14/7/18 al 31/8/18 (48 giorni); nel 2019, dal 31/5/19 al 17/11/19 (170 giorni) e nel 2020, dal 9/3/20 al 2/9/20 (177 giorni) (come risultava dal passaporto rilasciato il 29/9/2016); che nel 2019 e nel 2020 il ricorrente si era trattenuto in Moldavia per i
3 lunghi periodi indicati a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava la sorella, sig.ra malata di cancro, poi deceduta il 27/9/2020 in Podgoreni, Per_2 nonché - nel 2020 - anche a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19 e alle conseguenti difficoltà a fare rientro in Italia per via delle note misure restrittive della circolazione delle persone.
Il ricorrente riteneva ingiustificato il provvedimento di rigetto, esponendo che era regolarmente residente in Italia dall'11.05.2009 e che quindi aveva maturato il requisito decennale già l'11.5.2019 (e aveva poi continuato a maturare ulteriori anni di residenza regolare), che non si era allontanato per un anno nel 2020 per la Russia, ma era rimasto 6 mesi in Moldavia come risultava da timbri sul passaporto per i motivi sopra indicati, che si era sottoposto in Italia ad esami e visite mediche a far data dal 10.10.2020. Contestava poi la prassi interpretativa dell'Ente secondo cui un numero di assenze dal territorio nazionale superiore a 300 giorni, nel decennio precedente la domanda, farebbe venir meno la sussistenza del requisito del soggiorno legale e continuativo.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' resistendo al ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
A tal fine ha evidenziato che il ricorrente non aveva provato l'effettiva presenza legale e continuativa sul territorio nazionale per almeno dieci anni. Ha esposto che dalla copia dei passaporti risultavano asseverati periodi di assenza almeno dal 2017 per complessivi 461 giorni e che da verbale di sopralluogo della Polizia municipale di Seregno prodotto risultava il permanere dell'assenza da circa un anno alla data dell'8.02.2021. Ha richiamato la prassi interpretativa per cui la continuità del soggiorno legale veniva meno se il soggetto si allontana dall'Italia per più di 300 giorni nel decennio antecedente la domanda ovvero per più di un mese all'anno.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova orale, è stata discussa all'odierna del 19.01.2024 e decisa come da dispositivo in calce.
2. Il merito del ricorso è fondato per i seguenti motivi.
L'art. 3 comma 6 della legge n. 335/95 alla data della presentazione della domanda amministrativa prevede quanto segue:
“6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno
4 sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.”
Il requisito dell'età anagrafica è stato aggiornato rispetto a quello previsto originariamente.
Per quanto attiene alla misura massima dell'assegno e al limite di reddito annuale stabiliti per gli anni rilevanti nel caso di specie, e cioè il 2021 e il 2022 (cfr. circolare 197/2021 sub doc. 2, fasc. ric.) occorre considerare i seguenti dati CP_1
Assegno sociale Limite reddito
2021 € 460,28 x 13 mensilità
€ 5.983,64
€ 5.983,64 annuo
€ 11.967,28 se coniugati
€ 467,65 x 13 mensilità
€ 6.079,45 2022
€ 6.079,45 annuo
€ 12.158,90 se coniugati
Da ultimo occorre mettere in evidenza che a norma dell' articolo 20, comma
10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Ciò premesso, nel caso di specie viene in rilievo soltanto il requisito della permanenza stabile (per dieci anni) sul territorio nazionale, ad avviso dell' CP_2 resistente assente nel caso di specie, poiché non sono in contestazione il requisito dell'età anagrafica e il requisito reddituale.
Ebbene, risulta documentato che il ricorrente è residente in [...].05.2009 (doc. 7, fasc. ric.).
Con riferimento alla permanenza stabile in Italia, deve rammentarsi che recentemente la Suprema Corte (Sez. L, Sentenza n. 16989 del 25/06/2019) ha stabilito il seguente principio (con riferimento a straniero extracomunitario, ma applicabile anche al caso di specie):
“Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla
5 condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.”
In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento territoriale non identificabile con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza del soggetto sul territorio nazionale.
Ora, nel caso di specie, la dettagliata testimonianza del figlio le risultanze Per_3 documentali hanno fornito la prova del requisito richiesto. ha così riferito: Persona_4
“Adr Sono venuto in Italia per la prima volta in visita nel settembre del 2005 quando avevo 27 anni. Sono poi rientrato in Moldavia e poi sono ritornato in Italia per cercare lavoro, ma non potevo lavorare perché avevo il passaporto rumeno e in quale periodo questo non era valido per il lavoro. Poi quando il passaporto rumeno è stato accettato in Italia, nel 2008 o nel 2009, ho trovato lavoro in una fabbrica, ho trovato casa a NZ e ho preso la residenza. Dopo tre mesi da quando ho iniziato a lavorare in quella fabbrica ha cominciato a lavorare lì anche mio fratello che già era in Italia dal 2005-2006. Dopo ancora due mesi ha cominciato a lavorare nella stessa fabbrica mia madre che era già in Italia. A NZ ho preso una casa in affitto con mio fratello e mia madre. Dopo ho parlato ancora con il mio responsabile per capire se poteva assumere anche mio padre. Lui ha detto di sì e lo abbiamo chiamato dalla Moldavia. Era il 2009. Anche lui ha cominciato a lavorare nella fabbrica dove lavoravo io, mio fratello e mia madre. ADR. Anche mio papà ha cominciato a vivere con noi.
ADR Mio padre negli anni successivi è rimasto sempre in Italia. Nei primi tempi siamo rimasti tutti e 4 insieme a NZ. Poi noi 4 da NZ ci siamo spostati a
Seveso. Poi a Seveso io mi sono sposato (era il 2015) e ho comprato la casa a Seregno nello stesso anno. Nel 2015 è nato anche mio figlio. Nel 2015 io, mio papà e mia moglie siamo andati a vivere a Seregno e abbiamo cambiato la residenza tutti quanti. Mia madre è rimasta a vivere con mio fratello a Seveso e poi con la moglie di mio fratello perché poi si era sposato anche lui.
ADR Mio padre ha lavorato per circa un anno- due in fabbrica con me. Quando ci siamo spostati a Seveso io ho cominciato a lavorare a Milano, mia madre e mio fratello hanno continuato a lavorare nella fabbrica di cui ho parlato prima e mio
6 padre è rimasto a casa perché aveva problemi cardiaci e aiutava in casa. Poi come ho detto mi sono spostato a vivere a Seregno e ho preso anche papà.
ADR Prima che mio figlio andasse a scuola nel periodo estivo, per un mese circa, io sono sempre andato con mia moglie, mio figlio e mio padre in Moldavia. Quando mio figlio ha cominciato ad andare a scuola siamo andati in Moldavia ma per periodi più corti. Da quando è nato il mio secondo figlio (2021) non siamo più andati in Moldavia.
ADR Mio padre non è mai andato in Moldavia senza di noi. Non stava bene ed era pericoloso.
ADR Non sono mai andato in Moldavia con la mia famiglia e mio padre in periodi diversi dall'estate .
ADR Quando è scoppiata la pandemia abbiamo passato la frontiera poco prima che chiudesse e siamo rimasti in Moldavia fino a settembre di quell'anno. Quell'anno siamo rimasti in Moldavia sicuramente più di un mese o due.
ADR Nel 2019 siamo rimasti in Moldavia per più di due mesi perché io ho aperto una attività in quel Paese e anche perché mia zia si era ammalata di cancro. Sono andato sempre con mia moglie, mio figlio e mio padre. A settembre siamo tornati di sicuro.“.
Tali dichiarazioni sono attendibili nonostante lo stretto rapporto parentale tra il teste e il ricorrente in quanto assai precise e complete, nonché riscontrate dal prospetto riepilogativo della cronologia dei timbri sul passaporto rilasciato al ricorrente il 29.09.2016 che per gli anni 2017 e 2018 indicano assenze dall'Italia per tornare in Moldavia per lo più nel periodo estivo e periodi più lunghi dal
31.05.2019 al 17.11.2029 e dal 9.03.2020 al 2.09.2020.
La lunghezza di questi ultimi soggiorni non è tale da far venire meno il requisito in parola considerato, da un lato, che la permanenza di dieci anni si era completata già l'11.05.2019 e tenuto conto, dall'altro lato, dei motivi che hanno determinato tali assenze riconducibili a difficili condizioni di salute di familiari e agli impedimenti alla libertà di circolazione causati dalla pandemia Covid-19.
In ogni caso il radicamento sul territorio italiano è riscontrabile dalla permanenza ultradecennale del centro degli interessi familiari in Italia, come emerso nelle dichiarazioni del teste escusso.
Ciò posto si deve dunque ritenere, anche alla luce dell'interpretazione del requisito del soggiorno legale in via continuativa richiesto dalla norma, come fornita dalla Suprema Corte nella recente decisione sopra ricordata, che il ricorrente abbia soggiornato sul territorio nazionale in via continuativa per almeno dieci anni, posto che la prassi interpretativa seguita dall' per cui la continuità del soggiorno CP_1 legale verrebbe meno se il soggetto si allontana dall'Italia per più di 300 giorni non ha riscontri nella normazione primaria.
7 In conclusione il ricorso deve essere accolto, dovendosi ritenere accertato il diritto del ricorrente all'assegno sociale di cui alla Legge n.335/95, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
(1.01.2021) e l convenuto va condannato a corrispondere al predetto la CP_2 prestazione richiesta, oltre a interessi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Tenuto conto del calcolo riportato a pagina 15 del ricorso che non è stato contestato dall' e delle precisazioni verbalizzate dal difensore del ricorrente CP_1 all'udienza del 19.01.2024, il quantum dovuto dal primo giorno del mese successivo sino al 30.10.2022 è di euro 18.122,60, salvo conguaglio da effettuarsi alla data del 31.07.2023, all'esito della dichiarazione del ricorrente sui redditi complessivamente percepiti da lui e dal coniuge nel 2022.
Spettano, inoltre, al ricorrente le ulteriori somme maturate e maturande dopo il 30.10.2022, finché permangono i requisiti di legge previsti per l'erogazione dell'assegno sociale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo sulla base delle Tariffe vigenti, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza o domanda: così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'assegno sociale ex lege 335/95, con decorrenza dall'1.01.2021 e
2) condanna a corrispondere al ricorrente la somma dovuta a titolo di CP_1 assegno sociale a decorrere dall'1.01.2021 al 31.10.2022 la somma di euro 18.122,60, già detratti i redditi percepiti dal medesimo e dal coniuge titolo di pensione dalla Moldavia, e salvo conguaglio da effettuarsi alla data del 31.07.2023, all'esito della dichiarazione del ricorrente sui redditi complessivamente percepiti da lui e dal coniuge nel 2022, ed oltre a interessi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, nonché a corrispondere le ulteriori somme maturate e maturande dopo il 31.10.2022, finché ne permangono i requisiti di legge;
3) condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 che liquida in euro 2.696,00 per compenso e euro € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19.01.2024.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
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