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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/11/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale di Pordenone, in persona del giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 704 del Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Concorrenza sleale”
pendente tra
, con sede legale in Pordenone, Viale Venezia Parte_1 P.IVA_1
n. 15, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig.
[...]
elettivamente domiciliata in Pordenone (PN), Corso Garibaldi n. 66, Pt_2
presso e nello studio dell'Avv. Francesco Corazza, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Pordenone (PN), Piazzetta Nino Bixio n. 7, presso e nello studio dell'Avv.
RT MI, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa
1 di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
Causa assunta in decisione all'udienza del 07 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte di precisazione delle conclusioni e cioè
“Nel merito:
Accertato e dichiarato, per le ragioni di cui in narrativa, l'inadempimento del signor
al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c., così come CP_1
concordemente limitato dalle parti con scrittura privata del 27.9.2019, (i) condannare
il sig. al risarcimento del danno subito da in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, quantificato per la violazione del divieto di vendita al
dettaglio in Euro 150.545,44, o nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di
causa, anche in considerazione delle eventuali ulteriori automobili vendute dal
convenuto a soggetti privati nel periodo successivo alla notificazione dell'atto di
citazione; nonché (ii) in via subordinata, condannare il sig. al risarcimento CP_1
del danno subito da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
quantificato per la violazione del divieto di vendita al dettaglio in Euro 106.286,00, o
nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, anche in considerazione
delle eventuali ulteriori automobili vendute dal convenuto a soggetti privati nel periodo
successivo alla notificazione dell'atto di citazione;
(iii) in ogni caso, condannare il sig.
al risarcimento del danno subito da in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, quantificato per lo sviamento di clientela in Euro
50.000,00, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, o comunque da
determinarsi anche in via equitativa.
Compensi e spese di lite rifusi
IN VIA ISTRUTTURIA
Si chiede venga dato ingresso a consulenza tecnica volta a quantificare il danno subito
da in conseguenza della violazione del divieto di concorrenza e dell'accordo Parte_1
di data 27.09.2019 da parte del signor . CP_1
2 Laddove la documentazione depositata non sia ritenuta sufficiente, si chiede inoltre che
venga ordinato al signor , o comunque alla sua impresa individuale CP_1 [...]
(p.iva , l'esibizione di tutte le fatture di acquisto e Controparte_2 P.IVA_2
vendita di automobili riferibili all'intervallo temporale da novembre 2019 a marzo 2023
e dei registri iva degli esercizi 2021 – 2022 - 2023, e comunque fino al momento
dell'esibizione”.
Per parte convenuta: come da note scritte di precisazione delle conclusioni e cioè “
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi esposti in narrativa, respingersi e/o dichiararsi
inammissibili le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande, ridursi le pretese
attoree nella misura accertata in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte attrice nell'atto di citazione e
nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
IN OGNI CASO:
Condannare parte attrice alla integrale refusione delle spese di lite, comprensive di IVA
e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo lo svolgimento del processo e con la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2023, conveniva in Parte_1
3 giudizio chiedendo l'accertamento della violazione del patto di non CP_1
concorrenza stipulato tra le parti in data 27 settembre 2019 e la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
L'attrice esponeva che, a seguito della cessione delle quote sociali di Parte_1
da parte del convenuto alla società (poi fusa per incorporazione Controparte_3
in , era sorto in capo al convenuto il divieto di concorrenza ex art. Parte_1
2557 c.c., per la durata di cinque anni. Tale divieto era stato oggetto di specifica regolamentazione mediante scrittura privata del 27.09.2019, con la quale le parti avevano pattuito che il convenuto potesse avviare una nuova impresa individuale/società nel settore automobilistico, avente ad oggetto la vendita di autoveicoli e/o motoveicoli ma a condizioni rigorose: la sede legale della nuova attività avrebbe dovuto essere posta nel Comune di Porcia;
non avrebbe potuto usare segni distintivi che per forma, colore o altro potessero generare confusione con quelli di e i segni distintivi che avrebbe deciso Parte_1
di usare avrebbero dovuto essere sottoposti alla preventiva approvazione di vendita esclusivamente all'ingrosso a commercianti di Parte_1
autoveicoli e motoveicoli, divieto di vendita a privati e/o imprese e/o società
diverse dai commercianti di automobili e motoveicoli e divieto di attività
idonea a sviare la clientela;
con riferimento alle tipologie di clienti, quali privati e/o imprese e/o società diverse dai commercianti di automobili e motoveicoli,
era concessa la possibilità di operare come procacciatore d'affari per Parte_1
con provvigione del 30% dell'utile netto percepito (inteso come differenza tra ricavi e costi diretti di vendita), con ulteriore provvigione del 10% delle provvigioni percepite da qualora il cliente fosse ricorso ad un Parte_1
finanziamento.
Secondo l'attrice, il convenuto aveva violato tali obblighi vendendo numerose autovetture a clienti privati, in aperta violazione del divieto di vendita al dettaglio, e aprendo un'unità locale a Pordenone presso la sede di CP_4
idonea a sviare la clientela. chiedeva il risarcimento del
[...] Parte_1
4 danno quantificato in €150.545,44, calcolato moltiplicando l'utile netto medio per autovettura (desunto dal bilancio 2021) per il numero di auto vendute in violazione del patto, ovvero in subordine €106.286,00, sulla base dei ricavi di oltre €50.000,00 per sviamento di clientela. Controparte_4
Il convenuto si costituiva contestando la fondatezza della domanda. Sosteneva
di aver operato nel rispetto del patto, vendendo esclusivamente ad CP_4
commerciante all'ingrosso, secondo uno schema di conto vendita, e
[...]
qualificava l'unità locale come mero deposito. Eccepiva l'inammissibilità della domanda relativa alle vendite 2023 e contestava la prova del danno, ritenendo arbitrario il criterio di calcolo.
2. Questioni di rito. Esclusione dell'emendatio libelli con la seconda memoria
ex art. 171-ter c.p.c.
L'eccezione di tardività è fondata: la domanda relativa alle vendite successive alla notificazione dell'atto introduttivo è inammissibile, trattandosi di modifica del petitum immediato oltre i termini di legge.
Infatti, con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., l'attrice ha allegato nuove condotte del convenuto, asseritamente poste in essere dopo la notifica dell'atto di citazione. In particolare, ha dichiarato che tra il mese di gennaio 2023 e il mese di settembre 2023 il sig. avrebbe alienato ulteriori 26 veicoli a clienti CP_1
finali privati, utilizzando il medesimo sistema già descritto in atti con la società
Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto di riconoscere Controparte_4
un ulteriore danno correlato alle vendite effettuate nel 2023.
Tale richiesta, tuttavia, non può essere accolta. L'art. 171-ter c.p.c. disciplina in modo preciso le facoltà delle parti nella fase di trattazione scritta: la prima memoria consente la precisazione e la modificazione delle domande, ma sempre nei limiti del titolo della domanda principale;
la seconda memoria,
invece, è destinata esclusivamente a replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, a proporre le eccezioni conseguenti e a indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali. Non è quindi consentito
5 introdurre nuove domande o ampliare il petitum in questa fase.
Nel caso di specie, l'attrice ha formulato una richiesta che incide sul petitum immediato, poiché mira ad ottenere il risarcimento per ulteriori condotte non comprese nell'originaria domanda. Tale integrazione, proposta con la seconda memoria, è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile. La struttura del rito ordinario, come delineata dall'art. 171-ter c.p.c., non consente che la fase di replica diventi occasione per introdurre nuove pretese.
3. Merito della lite.
3.1. Sussistenza delle condotte illecite costituenti la concorrenza sleale.
3.1.1. Violazione del divieto di alienare autoveicoli e motoveicoli a privati.
È pacifico che il convenuto abbia alienato numerose autovetture durante la vigenza del patto di non concorrenza. Ciò che è controverso è se tali condotte siano lecite o, al contrario, costituiscano una violazione elusiva dell'accordo stipulato tra le parti. Il convenuto non nega le alienazioni, ma sostiene che le automobili in elenco non siano state vendute direttamente a soggetti privati,
bensì ad un commerciante – la società AL Motor Broker S.r.l. – che avrebbe successivamente provveduto alla rivendita ai clienti finali. A sostegno di tale tesi, il convenuto ha prodotto un documento riepilogativo delle operazioni contestate, nell'ordine fornito da parte attrice, indicando prezzo e data di vendita al commerciante e la successiva vendita da quest'ultimo al cliente privato. Tale documento, tuttavia, rimane una mera allegazione di parte, priva di sottoscrizione con data certa da parte dei soggetti coinvolti, e dunque priva di valore probatorio.
L'attrice, infatti, contesta la ricostruzione avversaria, osservando che dall'elenco fornito dal convenuto si evince come la quasi totalità delle vendite effettuate da ai consumatori finali sia avvenuta nello stesso giorno in cui il Controparte_4
concessionario ha acquistato le automobili dal sig. . Tale circostanza, lungi CP_1
dal confermare la regolarità delle operazioni, rafforza il sospetto di un meccanismo volto ad aggirare il divieto di vendita al dettaglio.
6 Il convenuto ribatte sostenendo che gestisce la propria attività Controparte_4
commerciale con tutti i fornitori attraverso un sistema di “conto vendita”, che prevede il pagamento al venditore solo in caso di formalizzazione della vendita con il cliente finale. Secondo la prospettazione difensiva, questo sarebbe accaduto nel caso di specie, nel pieno rispetto dell'accordo siglato tra le parti.
In sintesi, il convenuto ammette la vendita diretta a quattro soggetti privati,
produce documentazione idonea a provare il passaggio di proprietà per due operazioni, mentre per le restanti numerose vendite si limita a sostenere,
mediante un documento meramente descrittivo, che le vendite siano state effettuate al grossista e poi da quest'ultimo al cliente finale. Controparte_4
Tale tesi è sguarnita di prova adeguata: non vengono allegati i contratti stipulati con né estratti di conto corrente dai quali si evinca che i Controparte_4
pagamenti siano stati effettuati esclusivamente per l'alienazione dei beni al grossista;
molte vendite risultano avvenute nella medesima data dal convenuto al grossista e dal grossista al privato;
il margine di guadagno dichiarato per il grossista appare irrisorio, tale da non giustificare l'operazione.
Infine, la stessa qualificazione del rapporto come “conto vendita” conferma che il bene veniva affidato con l'incarico di venderlo o, in subordine, di permutarlo,
sicché il rapporto sostanziale di vendita era tra e il cliente privato, mentre CP_1
svolgeva un ruolo meramente interposto, volto a mascherare Controparte_4
la condotta elusiva del patto di non concorrenza. Tale meccanismo, privo di trasparenza e di prova rigorosa, non consente di ritenere rispettato il divieto pattizio, ma ne evidenzia la violazione sostanziale.
In definitiva, gli elementi emersi (contestualità tra doppio passaggio, margine minimo per pubblicità su AutoScout24) dimostrano che il Controparte_4
meccanismo adottato era finalizzato ad aggirare il divieto di vendita al dettaglio, interponendo un soggetto privo di reale autonomia economica. La
condotta integra violazione del patto e dell'art. 2557 c.c.
3.1.2. Violazione del divieto di sviare la clientela.
7 Come per la condotta esaminata al paragrafo precedente, è pacifico che il convenuto abbia aperto un'unità locale nel Comune di Pordenone durante la vigenza del patto di non concorrenza. Ciò che rimane controverso è se tale condotta possa ritenersi lecita, in quanto estranea alle previsioni pattizie,
oppure se integri una sostanziale violazione del divieto di concorrenza.
L'apertura dell'unità locale presso la sede di è stata Controparte_4
giustificata dal convenuto come destinata a mero deposito, ma tale allegazione
è rimasta priva di prova. Non è stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che i locali fossero utilizzati esclusivamente per finalità logistiche e non anche per attività commerciale. Al contrario, la collocazione dell'unità
locale presso la sede di un operatore del settore, concorrente diretto dell'attrice,
e la contestuale pubblicità delle autovetture sul portale AutoScout24,
costituiscono indici sintomatici di un'attività idonea a intercettare la clientela,
in violazione del patto.
La clausola contrattuale che limita la sede legale al Comune di Porcia non può
essere interpretata in senso restrittivo, come se consentisse l'apertura di sedi secondarie in qualsiasi luogo. Tale clausola, infatti, si inserisce in un accordo volto a circoscrivere l'attività del convenuto entro confini tali da evitare ogni rischio di sviamento di clientela. L'art. 2557 c.c., che disciplina il divieto di concorrenza, non si limita a vietare l'apertura di una sede legale in prossimità
dell'azienda ceduta, ma proibisce qualsiasi condotta che, per ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sottrarre clientela all'impresa cessionaria. Ne consegue che l'apertura di un'unità locale presso la sede di un concorrente, in un'area di mercato coincidente con quella dell'attrice, integra una violazione sostanziale del patto, anche se la sede legale è rimasta nel Comune di Porcia.
In definitiva, la condotta del convenuto non può essere considerata neutra o irrilevante: essa si pone in contrasto con la ratio del patto e con il principio di lealtà concorrenziale sancito dall'art. 2557 c.c., poiché crea le condizioni per un contatto diretto con la clientela dell'attrice e per un potenziale sviamento,
8 indipendentemente dalla qualificazione formale dei locali come “deposito”.
3.2. Risarcimento del danno.
Accertata la sussistenza della violazione del patto di non concorrenza, sorge il diritto dell'attrice al risarcimento del danno, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In materia di responsabilità contrattuale, spetta all'avente diritto dimostrare non solo l'inadempimento, ma anche l'esistenza e l'entità del danno subito, in conformità agli artt. 1223 e 1226 c.c.
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato e documentato un criterio di calcolo fondato su parametri contrattuali, desunti dall'art. 4 della scrittura privata sottoscritta dalle parti. Tale clausola definisce l'utile netto come base per la determinazione della provvigione spettante al convenuto in caso di attività di procacciamento d'affari. Pur non trattandosi di una clausola risarcitoria, il riferimento contrattuale appare coerente con la ratio dell'accordo e consente di individuare un criterio attendibile per stimare il pregiudizio subito dall'attrice,
in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ammette la liquidazione equitativa del danno da concorrenza vietata sulla base di parametri desunti dal contratto (Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2017, n. 30214; 28
luglio 2023, n. 23010).
Più in dettaglio, l'attrice ha estrapolato i dati dal bilancio di esercizio al
31.12.2021, individuando l'utile netto medio per autovettura venduta, pari a euro 2.840,48, calcolato come rapporto tra il margine complessivo di vendita e il numero di veicoli commercializzati nell'anno. Tale parametro è stato moltiplicato per il numero di autovetture vendute dal convenuto in violazione del patto, pari a 53 unità, ottenendo un importo complessivo di euro 150.545,44.
Il calcolo appare corretto e condivisibile, poiché si fonda su dati contabili ufficiali e su un criterio proporzionale che riflette il vantaggio economico
9 sottratto all'attrice dalle condotte illecite del convenuto. Le contestazioni di quest'ultimo sul punto rimangono generiche, non sono state accompagnate da elementi probatori idonei a dimostrare l'inattendibilità del metodo proposto, né
sono stati indicati criteri alternativi. Pertanto, il danno da violazione del divieto di vendita al dettaglio deve essere liquidato nella somma di euro 150.545,44.
Diverso discorso va svolto per la domanda di risarcimento del danno da sviamento di clientela. Pur essendo provata la condotta idonea a integrare la violazione del patto, la parte attrice non ha fornito alcun elemento concreto per la quantificazione del pregiudizio. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
presuppone la prova dell'an e l'impossibilità di determinare il quantum con criteri oggettivi, ma non può supplire alla totale assenza di parametri. Nel caso di specie, non sono stati allegati dati relativi a perdita di fatturato, contratti non conclusi o costi sostenuti per contrastare la concorrenza. In mancanza di tali elementi, la domanda deve essere rigettata. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il danno da sviamento di clientela non possa essere riconosciuto in via equitativa in assenza di qualsiasi riferimento oggettivo (Cass. civ., 3
dicembre 2015 n. 24632; 8 marzo 2018 n. 5613; 15 novembre 2024 n. 29486). Ne
consegue che, pur accertata la violazione, non è possibile procedere alla liquidazione di tale voce di danno.
3.3. Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, considerati profili di reciproca soccombenza, le spese vanno compensate per metà; per la restante metà le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto, e questi è condannato a rifondere all'attrice la somma di € 5.634,00, oltre accessori di legge, considerato che il valore della causa, determinato sulla base della condanna (€150.545,44), colloca la controversia nello scaglione da €52.000 a €260.000 del D.M. 55/2014 e applicando i valori medi per la fase di studio: €2.552,00 e fase introduttiva:
€1.628,00; valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, in quanto non si è
svolta attività istruttoria: €2.835,00; fase decisionale: €4.253; Totale: €11.268,00
10 oltre IVA, CPA e spese generali, da compensare per metà.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la domanda attorea relativa alle vendite effettuate nel corso del 2023;
2. accerta e dichiara la violazione, da parte del convenuto , del patto CP_1 di non concorrenza stipulato con l'attrice in data 27.09.2019; Parte_1
3. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice CP_1 [...]
della somma di Euro 150.545,44; Parte_1
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno per sviamento di clientela;
5. compensa le spese di lite per la metà tra le parti e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'altra metà, che liquida in Euro 5.634,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 18/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
(atto firmato digitalmente)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale di Pordenone, in persona del giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 704 del Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Concorrenza sleale”
pendente tra
, con sede legale in Pordenone, Viale Venezia Parte_1 P.IVA_1
n. 15, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig.
[...]
elettivamente domiciliata in Pordenone (PN), Corso Garibaldi n. 66, Pt_2
presso e nello studio dell'Avv. Francesco Corazza, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Pordenone (PN), Piazzetta Nino Bixio n. 7, presso e nello studio dell'Avv.
RT MI, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa
1 di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
Causa assunta in decisione all'udienza del 07 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte di precisazione delle conclusioni e cioè
“Nel merito:
Accertato e dichiarato, per le ragioni di cui in narrativa, l'inadempimento del signor
al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c., così come CP_1
concordemente limitato dalle parti con scrittura privata del 27.9.2019, (i) condannare
il sig. al risarcimento del danno subito da in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, quantificato per la violazione del divieto di vendita al
dettaglio in Euro 150.545,44, o nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di
causa, anche in considerazione delle eventuali ulteriori automobili vendute dal
convenuto a soggetti privati nel periodo successivo alla notificazione dell'atto di
citazione; nonché (ii) in via subordinata, condannare il sig. al risarcimento CP_1
del danno subito da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
quantificato per la violazione del divieto di vendita al dettaglio in Euro 106.286,00, o
nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, anche in considerazione
delle eventuali ulteriori automobili vendute dal convenuto a soggetti privati nel periodo
successivo alla notificazione dell'atto di citazione;
(iii) in ogni caso, condannare il sig.
al risarcimento del danno subito da in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, quantificato per lo sviamento di clientela in Euro
50.000,00, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, o comunque da
determinarsi anche in via equitativa.
Compensi e spese di lite rifusi
IN VIA ISTRUTTURIA
Si chiede venga dato ingresso a consulenza tecnica volta a quantificare il danno subito
da in conseguenza della violazione del divieto di concorrenza e dell'accordo Parte_1
di data 27.09.2019 da parte del signor . CP_1
2 Laddove la documentazione depositata non sia ritenuta sufficiente, si chiede inoltre che
venga ordinato al signor , o comunque alla sua impresa individuale CP_1 [...]
(p.iva , l'esibizione di tutte le fatture di acquisto e Controparte_2 P.IVA_2
vendita di automobili riferibili all'intervallo temporale da novembre 2019 a marzo 2023
e dei registri iva degli esercizi 2021 – 2022 - 2023, e comunque fino al momento
dell'esibizione”.
Per parte convenuta: come da note scritte di precisazione delle conclusioni e cioè “
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi esposti in narrativa, respingersi e/o dichiararsi
inammissibili le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande, ridursi le pretese
attoree nella misura accertata in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte attrice nell'atto di citazione e
nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
IN OGNI CASO:
Condannare parte attrice alla integrale refusione delle spese di lite, comprensive di IVA
e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo lo svolgimento del processo e con la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2023, conveniva in Parte_1
3 giudizio chiedendo l'accertamento della violazione del patto di non CP_1
concorrenza stipulato tra le parti in data 27 settembre 2019 e la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
L'attrice esponeva che, a seguito della cessione delle quote sociali di Parte_1
da parte del convenuto alla società (poi fusa per incorporazione Controparte_3
in , era sorto in capo al convenuto il divieto di concorrenza ex art. Parte_1
2557 c.c., per la durata di cinque anni. Tale divieto era stato oggetto di specifica regolamentazione mediante scrittura privata del 27.09.2019, con la quale le parti avevano pattuito che il convenuto potesse avviare una nuova impresa individuale/società nel settore automobilistico, avente ad oggetto la vendita di autoveicoli e/o motoveicoli ma a condizioni rigorose: la sede legale della nuova attività avrebbe dovuto essere posta nel Comune di Porcia;
non avrebbe potuto usare segni distintivi che per forma, colore o altro potessero generare confusione con quelli di e i segni distintivi che avrebbe deciso Parte_1
di usare avrebbero dovuto essere sottoposti alla preventiva approvazione di vendita esclusivamente all'ingrosso a commercianti di Parte_1
autoveicoli e motoveicoli, divieto di vendita a privati e/o imprese e/o società
diverse dai commercianti di automobili e motoveicoli e divieto di attività
idonea a sviare la clientela;
con riferimento alle tipologie di clienti, quali privati e/o imprese e/o società diverse dai commercianti di automobili e motoveicoli,
era concessa la possibilità di operare come procacciatore d'affari per Parte_1
con provvigione del 30% dell'utile netto percepito (inteso come differenza tra ricavi e costi diretti di vendita), con ulteriore provvigione del 10% delle provvigioni percepite da qualora il cliente fosse ricorso ad un Parte_1
finanziamento.
Secondo l'attrice, il convenuto aveva violato tali obblighi vendendo numerose autovetture a clienti privati, in aperta violazione del divieto di vendita al dettaglio, e aprendo un'unità locale a Pordenone presso la sede di CP_4
idonea a sviare la clientela. chiedeva il risarcimento del
[...] Parte_1
4 danno quantificato in €150.545,44, calcolato moltiplicando l'utile netto medio per autovettura (desunto dal bilancio 2021) per il numero di auto vendute in violazione del patto, ovvero in subordine €106.286,00, sulla base dei ricavi di oltre €50.000,00 per sviamento di clientela. Controparte_4
Il convenuto si costituiva contestando la fondatezza della domanda. Sosteneva
di aver operato nel rispetto del patto, vendendo esclusivamente ad CP_4
commerciante all'ingrosso, secondo uno schema di conto vendita, e
[...]
qualificava l'unità locale come mero deposito. Eccepiva l'inammissibilità della domanda relativa alle vendite 2023 e contestava la prova del danno, ritenendo arbitrario il criterio di calcolo.
2. Questioni di rito. Esclusione dell'emendatio libelli con la seconda memoria
ex art. 171-ter c.p.c.
L'eccezione di tardività è fondata: la domanda relativa alle vendite successive alla notificazione dell'atto introduttivo è inammissibile, trattandosi di modifica del petitum immediato oltre i termini di legge.
Infatti, con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., l'attrice ha allegato nuove condotte del convenuto, asseritamente poste in essere dopo la notifica dell'atto di citazione. In particolare, ha dichiarato che tra il mese di gennaio 2023 e il mese di settembre 2023 il sig. avrebbe alienato ulteriori 26 veicoli a clienti CP_1
finali privati, utilizzando il medesimo sistema già descritto in atti con la società
Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto di riconoscere Controparte_4
un ulteriore danno correlato alle vendite effettuate nel 2023.
Tale richiesta, tuttavia, non può essere accolta. L'art. 171-ter c.p.c. disciplina in modo preciso le facoltà delle parti nella fase di trattazione scritta: la prima memoria consente la precisazione e la modificazione delle domande, ma sempre nei limiti del titolo della domanda principale;
la seconda memoria,
invece, è destinata esclusivamente a replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, a proporre le eccezioni conseguenti e a indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali. Non è quindi consentito
5 introdurre nuove domande o ampliare il petitum in questa fase.
Nel caso di specie, l'attrice ha formulato una richiesta che incide sul petitum immediato, poiché mira ad ottenere il risarcimento per ulteriori condotte non comprese nell'originaria domanda. Tale integrazione, proposta con la seconda memoria, è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile. La struttura del rito ordinario, come delineata dall'art. 171-ter c.p.c., non consente che la fase di replica diventi occasione per introdurre nuove pretese.
3. Merito della lite.
3.1. Sussistenza delle condotte illecite costituenti la concorrenza sleale.
3.1.1. Violazione del divieto di alienare autoveicoli e motoveicoli a privati.
È pacifico che il convenuto abbia alienato numerose autovetture durante la vigenza del patto di non concorrenza. Ciò che è controverso è se tali condotte siano lecite o, al contrario, costituiscano una violazione elusiva dell'accordo stipulato tra le parti. Il convenuto non nega le alienazioni, ma sostiene che le automobili in elenco non siano state vendute direttamente a soggetti privati,
bensì ad un commerciante – la società AL Motor Broker S.r.l. – che avrebbe successivamente provveduto alla rivendita ai clienti finali. A sostegno di tale tesi, il convenuto ha prodotto un documento riepilogativo delle operazioni contestate, nell'ordine fornito da parte attrice, indicando prezzo e data di vendita al commerciante e la successiva vendita da quest'ultimo al cliente privato. Tale documento, tuttavia, rimane una mera allegazione di parte, priva di sottoscrizione con data certa da parte dei soggetti coinvolti, e dunque priva di valore probatorio.
L'attrice, infatti, contesta la ricostruzione avversaria, osservando che dall'elenco fornito dal convenuto si evince come la quasi totalità delle vendite effettuate da ai consumatori finali sia avvenuta nello stesso giorno in cui il Controparte_4
concessionario ha acquistato le automobili dal sig. . Tale circostanza, lungi CP_1
dal confermare la regolarità delle operazioni, rafforza il sospetto di un meccanismo volto ad aggirare il divieto di vendita al dettaglio.
6 Il convenuto ribatte sostenendo che gestisce la propria attività Controparte_4
commerciale con tutti i fornitori attraverso un sistema di “conto vendita”, che prevede il pagamento al venditore solo in caso di formalizzazione della vendita con il cliente finale. Secondo la prospettazione difensiva, questo sarebbe accaduto nel caso di specie, nel pieno rispetto dell'accordo siglato tra le parti.
In sintesi, il convenuto ammette la vendita diretta a quattro soggetti privati,
produce documentazione idonea a provare il passaggio di proprietà per due operazioni, mentre per le restanti numerose vendite si limita a sostenere,
mediante un documento meramente descrittivo, che le vendite siano state effettuate al grossista e poi da quest'ultimo al cliente finale. Controparte_4
Tale tesi è sguarnita di prova adeguata: non vengono allegati i contratti stipulati con né estratti di conto corrente dai quali si evinca che i Controparte_4
pagamenti siano stati effettuati esclusivamente per l'alienazione dei beni al grossista;
molte vendite risultano avvenute nella medesima data dal convenuto al grossista e dal grossista al privato;
il margine di guadagno dichiarato per il grossista appare irrisorio, tale da non giustificare l'operazione.
Infine, la stessa qualificazione del rapporto come “conto vendita” conferma che il bene veniva affidato con l'incarico di venderlo o, in subordine, di permutarlo,
sicché il rapporto sostanziale di vendita era tra e il cliente privato, mentre CP_1
svolgeva un ruolo meramente interposto, volto a mascherare Controparte_4
la condotta elusiva del patto di non concorrenza. Tale meccanismo, privo di trasparenza e di prova rigorosa, non consente di ritenere rispettato il divieto pattizio, ma ne evidenzia la violazione sostanziale.
In definitiva, gli elementi emersi (contestualità tra doppio passaggio, margine minimo per pubblicità su AutoScout24) dimostrano che il Controparte_4
meccanismo adottato era finalizzato ad aggirare il divieto di vendita al dettaglio, interponendo un soggetto privo di reale autonomia economica. La
condotta integra violazione del patto e dell'art. 2557 c.c.
3.1.2. Violazione del divieto di sviare la clientela.
7 Come per la condotta esaminata al paragrafo precedente, è pacifico che il convenuto abbia aperto un'unità locale nel Comune di Pordenone durante la vigenza del patto di non concorrenza. Ciò che rimane controverso è se tale condotta possa ritenersi lecita, in quanto estranea alle previsioni pattizie,
oppure se integri una sostanziale violazione del divieto di concorrenza.
L'apertura dell'unità locale presso la sede di è stata Controparte_4
giustificata dal convenuto come destinata a mero deposito, ma tale allegazione
è rimasta priva di prova. Non è stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che i locali fossero utilizzati esclusivamente per finalità logistiche e non anche per attività commerciale. Al contrario, la collocazione dell'unità
locale presso la sede di un operatore del settore, concorrente diretto dell'attrice,
e la contestuale pubblicità delle autovetture sul portale AutoScout24,
costituiscono indici sintomatici di un'attività idonea a intercettare la clientela,
in violazione del patto.
La clausola contrattuale che limita la sede legale al Comune di Porcia non può
essere interpretata in senso restrittivo, come se consentisse l'apertura di sedi secondarie in qualsiasi luogo. Tale clausola, infatti, si inserisce in un accordo volto a circoscrivere l'attività del convenuto entro confini tali da evitare ogni rischio di sviamento di clientela. L'art. 2557 c.c., che disciplina il divieto di concorrenza, non si limita a vietare l'apertura di una sede legale in prossimità
dell'azienda ceduta, ma proibisce qualsiasi condotta che, per ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sottrarre clientela all'impresa cessionaria. Ne consegue che l'apertura di un'unità locale presso la sede di un concorrente, in un'area di mercato coincidente con quella dell'attrice, integra una violazione sostanziale del patto, anche se la sede legale è rimasta nel Comune di Porcia.
In definitiva, la condotta del convenuto non può essere considerata neutra o irrilevante: essa si pone in contrasto con la ratio del patto e con il principio di lealtà concorrenziale sancito dall'art. 2557 c.c., poiché crea le condizioni per un contatto diretto con la clientela dell'attrice e per un potenziale sviamento,
8 indipendentemente dalla qualificazione formale dei locali come “deposito”.
3.2. Risarcimento del danno.
Accertata la sussistenza della violazione del patto di non concorrenza, sorge il diritto dell'attrice al risarcimento del danno, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In materia di responsabilità contrattuale, spetta all'avente diritto dimostrare non solo l'inadempimento, ma anche l'esistenza e l'entità del danno subito, in conformità agli artt. 1223 e 1226 c.c.
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato e documentato un criterio di calcolo fondato su parametri contrattuali, desunti dall'art. 4 della scrittura privata sottoscritta dalle parti. Tale clausola definisce l'utile netto come base per la determinazione della provvigione spettante al convenuto in caso di attività di procacciamento d'affari. Pur non trattandosi di una clausola risarcitoria, il riferimento contrattuale appare coerente con la ratio dell'accordo e consente di individuare un criterio attendibile per stimare il pregiudizio subito dall'attrice,
in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ammette la liquidazione equitativa del danno da concorrenza vietata sulla base di parametri desunti dal contratto (Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2017, n. 30214; 28
luglio 2023, n. 23010).
Più in dettaglio, l'attrice ha estrapolato i dati dal bilancio di esercizio al
31.12.2021, individuando l'utile netto medio per autovettura venduta, pari a euro 2.840,48, calcolato come rapporto tra il margine complessivo di vendita e il numero di veicoli commercializzati nell'anno. Tale parametro è stato moltiplicato per il numero di autovetture vendute dal convenuto in violazione del patto, pari a 53 unità, ottenendo un importo complessivo di euro 150.545,44.
Il calcolo appare corretto e condivisibile, poiché si fonda su dati contabili ufficiali e su un criterio proporzionale che riflette il vantaggio economico
9 sottratto all'attrice dalle condotte illecite del convenuto. Le contestazioni di quest'ultimo sul punto rimangono generiche, non sono state accompagnate da elementi probatori idonei a dimostrare l'inattendibilità del metodo proposto, né
sono stati indicati criteri alternativi. Pertanto, il danno da violazione del divieto di vendita al dettaglio deve essere liquidato nella somma di euro 150.545,44.
Diverso discorso va svolto per la domanda di risarcimento del danno da sviamento di clientela. Pur essendo provata la condotta idonea a integrare la violazione del patto, la parte attrice non ha fornito alcun elemento concreto per la quantificazione del pregiudizio. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
presuppone la prova dell'an e l'impossibilità di determinare il quantum con criteri oggettivi, ma non può supplire alla totale assenza di parametri. Nel caso di specie, non sono stati allegati dati relativi a perdita di fatturato, contratti non conclusi o costi sostenuti per contrastare la concorrenza. In mancanza di tali elementi, la domanda deve essere rigettata. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il danno da sviamento di clientela non possa essere riconosciuto in via equitativa in assenza di qualsiasi riferimento oggettivo (Cass. civ., 3
dicembre 2015 n. 24632; 8 marzo 2018 n. 5613; 15 novembre 2024 n. 29486). Ne
consegue che, pur accertata la violazione, non è possibile procedere alla liquidazione di tale voce di danno.
3.3. Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, considerati profili di reciproca soccombenza, le spese vanno compensate per metà; per la restante metà le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto, e questi è condannato a rifondere all'attrice la somma di € 5.634,00, oltre accessori di legge, considerato che il valore della causa, determinato sulla base della condanna (€150.545,44), colloca la controversia nello scaglione da €52.000 a €260.000 del D.M. 55/2014 e applicando i valori medi per la fase di studio: €2.552,00 e fase introduttiva:
€1.628,00; valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, in quanto non si è
svolta attività istruttoria: €2.835,00; fase decisionale: €4.253; Totale: €11.268,00
10 oltre IVA, CPA e spese generali, da compensare per metà.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la domanda attorea relativa alle vendite effettuate nel corso del 2023;
2. accerta e dichiara la violazione, da parte del convenuto , del patto CP_1 di non concorrenza stipulato con l'attrice in data 27.09.2019; Parte_1
3. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice CP_1 [...]
della somma di Euro 150.545,44; Parte_1
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno per sviamento di clientela;
5. compensa le spese di lite per la metà tra le parti e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'altra metà, che liquida in Euro 5.634,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 18/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
(atto firmato digitalmente)
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