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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7790 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma - II sezione Lavoro.
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 17561 dell'anno 2024, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Andrea Bordone e dall'avv. Pt_4
ZO FR, come da procure telematiche;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. prof. Nicola Corbo ( ), e dall'avv. Oriana di Girolamo in virtù di procura alle Email_1 liti in calce alla memoria, rilasciata dall'Institore, Avv. Nicola Nero, giusta i poteri allo stesso conferiti con procura per atto Notar Dott. del 13 marzo 2023 rep. 1885; Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: pagamento differenze retributive nella retribuzione feriale per incidenza di indennità utilizzazione professionale (IUP), di indennità di riserva, di indennità di assenza dalla residenza, indennità per vetture eccedenti e provvigioni per controllo e vendita biglietti a bordo.
Motivi in fatto e diritto
pagina 1 di 7 1. Con ricorso depositato il 07/05/2024 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di
Roma, sezione lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione, delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di ferie al solo importo fsso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie,
2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati. B) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
“assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016), e “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie
o nel diverso periodo ritenuto congruo. C) Conseguentemente condannare a CP_1 corrispondere a ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo sino al 31 dicembre 2023 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 percepito:
1. euro 1.501,92; 2. Parte_1
euro 2.977,11; 3. euro 4.410,17; 4. Parte_5 Parte_3 [...]
euro 15.196,23; o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi Pt_4 legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda. D) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato di euro 118,50, oltre rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c.”.
2. I ricorrenti, di professione macchinisti ferroviari, hanno in particolare lamentato di percepire, durante le ferie, retribuzione inferiore in modo significativo a quella ordinaria, in quanto non comprensiva delle indennità variabili e delle provvigioni indicate in oggetto, voci retributive, invece, percepite regolarmente durante i mesi di attività lavorativa ed hanno dedotto che, l'esclusione di tali voci dal calcolo della retribuzione feriale, costituisce violazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e dalla Corte di Cassazione secondo l'orientamento già espresso in materia, secondo cui il lavoratore ha diritto a percepire durante le ferie la retribuzione ordinaria, comprensiva di tutti gli elementi retributivi connessi all'esecuzione delle mansioni svolte, atteso che la retribuzione feriale deve garantire al lavoratore pagina 2 di 7 condizioni economiche paragonabili a quelle percepite durante l'anno, al fine di non disincentivare la fruizione delle ferie, da parte del lavoratore stesso.
3. I ricorrenti hanno inoltre dedotto che le indennità indicate in oggetto sono continuative, intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni specifiche dalle stesse svolte sulla base del contratto di lavoro e della qualifica di capotreno rivestita ovvero volte a compensare gli specifici disagi ad esse sottostanti e quindi sono correlate allo status personale e professionale posseduto.
4. Sotto il profilo del quantum del credito prospettato, hanno allegato e prodotto conteggi di parte ( doc. da 13 a 16 fascicolo di parte) per il periodo dall'agosto 2007 al 31 dicembre 2023, che tengono conto per ogni giorno di ferie spettante, dell'aliquota comprensiva delle indennità variabili, calcolata a sua volta, sulla media dei compensi percepiti per i titoli pertinenti alle indennità e provvigioni indicate in ricorso, nei dodici mesi precedenti alla fruizione di ciascun periodo di ferie.
5. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto dele domande, contestando Controparte_1 il prospettato cd. effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alle ferie, nonché i criteri di calcolo dei conteggi ex adverso elaborati, sia in relazione al meccanismo di calcolo adottato che al numero di ferie, conteggiate in ricorso in eccesso rispetto a quelle spettanti. Parte resistente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per il periodo anteriore al quinquennio della data di notifica del ricorso.
6. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
7. Alla luce della prospettazione offerta e dell'orientamento più recente formatosi nella giurisprudenza di legittimità e merito sulla materia oggetto di causa, le domande meritano di essere accolte come proposte.
8. In via preliminare non merita di essere condivisa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 26246/2022), secondo cui la prescrizione non decorre nel rapporto di lavoro, in applicazione del principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro adeguata tutela, non è assistito da un regime di stabilità, dal che ne consegue che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre
– a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Il rapporto di lavoro dei lavoratori è in corso al tempo di instaurazione della lite e le differenze retributive sono state calcolate da parte ricorrente a decorrere da agosto 2007, entro cioè il termine quinquennale dall'entrata in vigore della legge 92/2012, del 18 luglio 2012. 9. Nel merito si osserva che le questioni controverse oggetto di causa, sono state già oggetto di disamina da parte della Corte d'Appello di Roma (tra le altre sent. n. 3006/2023, sent. n. 65/2024; sent. n. 901/2024; sent. n. 902/2024; sent. n. 3995/2024), così come della Suprema Corte (Cass.
pagina 3 di 7 n. 19716/2023; più recentemente Cass. n. 280/2024) e la presente causa, può pertanto essere definita con richiami alle ampie motivazioni ivi contenute, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
10. Come infatti già ritenuto dalla Corte del Lussemburgo, l'articolo 31, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'articolo 7 della Direttiva Europea 2003/88 nel riconoscere il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, non consentono di attribuirgli una retribuzione durante le ferie che non garantisca un tenore di vita paragonabile a quello goduto durante i periodi di lavoro, al fine di non dissuaderlo dall'esercitare tale diritto fondamentale.
11. Come evidenziato dalla medesima giurisprudenza euro unitaria (tra le tante, sentenze
, C-131/04 e C-257/04; e a., C-350/06 e C-520/06; c. Persona_2 Persona_3 Per_4
British Airways, C-155/10), il concetto di "retribuzione ordinaria" include tutti gli emolumenti che il lavoratore percepisce in relazione all'esecuzione delle mansioni previste dal contratto di lavoro, ad esclusione unicamente dei rimborsi spese di carattere occasionale o accessorio. 12. Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra enunciati, richiamati dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe (cfr., ex multis, Cass. n. 13425/2019, n. 22401/2020, n. 18160/2023 e le numerose sentenze successive richiamate in ricorso), ritiene la scrivente che le indennità indicate in ricorso e la provvigione per controllo e vendita biglietti, devono essere computate nella retribuzione feriale spettante ai ricorrenti, in quanto per la loro natura e modalità di erogazione, sono connesse all'espletamento delle mansioni tipiche di capotreno svolte con continuità dai ricorrenti ed al loro status, non costituiscono rimborsi di spese occasionali o accessorie e li compensano di specifici disagi derivanti dall'espletamento di dette mansioni, con la conseguenza che, l'esclusione di tali voci retributive durante il periodo feriale comporterebbe una diminuzione della retribuzione ordinaria percepita durante il periodo feriale, potenzialmente idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio dal godimento delle ferie stesse. 13. Le argomentazioni difensive della resistente, volte a negare la natura retributiva delle indennità in questione o a sostenere la sufficienza di una retribuzione feriale non pienamente coincidente con quella ordinaria, non possono essere condivise, in quanto si pongono in contrasto con l'interpretazione fornita dalla Corte del Lussemburgo e dalla Corte di Cassazione. In particolare, non può ritenersi ostativa all'accoglimento delle domande la circostanza che la contrattazione collettiva preveda un trattamento economico differente durante le ferie, in quanto l'interpretazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/88, fornita dalla Corte del Lussemburgo prevale sulle disposizioni contrattuali difformi (cfr. CGUE 16.3.2006, C-131/04 e C-257/04).
14. Si osserva altresì che, la recente sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 979/2025 pubbl. il 11/03/2025, ha richiamato le Ordinanze della Suprema Corte di Cassazione n. 3565 del 2025 e n.3564 del 2025, con le quali si è ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore e le indennità e la provvigione indicate in ricorso sono da ricomprendere nella retribuzione feriale, secondo il diritto dell'Unione, in quanto la loro pagina 4 di 7 corresponsione è in forma continuativa, è immediatamente collegata alle mansioni di Parte_6 ed ai compiti precipuamente loro attribuiti ovvero volte a compensare i disagi derivanti dallo svolgimento delle mansioni, alla luce di quanto dedotto ai punti da 37 a 42.5 del ricorso e non diversamente argomentato. 15. Passando ad analizzare il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, si osserva che la pronunzia della Corte di Appello di Roma sez. lavoro n.3006/2023, richiamata dalla più recente pronunzia sempre della Corte di Appello di Roma n. 979/2025 ha disatteso la difesa svolta dalla società resistente così esprimendosi: “Non può essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua. Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). A diverse conclusioni, Parte_7 infine, non può condure la deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo pagina 5 di 7 cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie” non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero.”
17. Le contestazioni sul punto sollevate da non sono pertanto dirimenti ai fini del CP_1 decidere e non meritano di essere condivise alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, espressosi sul punto.
18. Alla soccombenza di parte resistente segue sua condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, alla luce del valore della controversia, dell'attività processuale svolta priva di istruttoria orale e con riduzione del 50% atteso il recente consolidamento della giurisprudenza nella materia oggetto di ricorso sulle questioni prospettate da parte ricorrente, anche in altri giudizi ed in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai ricorrenti in epigrafe, con ricorso depositato il 07/05/2024, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter, ogni altra istanza disattesa così provvede:
1. Accoglie le domande e per l'effetto condanna a corrispondere a CP_1 ciascun ricorrente i seguenti importi:
euro 1.501,92; euro 2.977,11; Parte_1 Parte_5
euro 4.410,17; euro 15.196,23, oltre, per tutti, Parte_3 Parte_4 agli interessi al saggio legale sulle somme anno per anno rivalutate, dalla maturazione del diritto al saldo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, CP_1 che liquida in euro € 2424 oltre rimborso C.U. versato, 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione ai difensori antistatari.
Si comunichi pagina 6 di 7 Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. ZO Maria Gatta).
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