Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali e' ammessa la produzione o l'importazione definitiva".
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali e' ammessa la produzione o l'importazione definitiva".