Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/05/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 7/3/2025 sub nr. 21/2025 R.G. da:
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
del Garda (38066 - TN), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Matteo Bruccoleri (C.F.
) del Foro di Bolzano C.F._2
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Vincenza CP_1
Marina Marinelli per procura generale alle liti del 22/3/2024 rep. 37875 del
Notaio di Fiumicino, con domicilio eletto in Trento presso Persona_1
l'Ufficio Legale dell' Via delle Orfane n. 8 CP_1
CONVENUTO
In punto: opposizione all'avviso di addebito n. 412 2024 00008200 85 000 di data 24/10/2024 – Sede di Trento CP_1
CONCLUSIONI
Ricorrente: “in via preliminare: sussistendone tutti i presupposti cautelari di cui all'art. 24
D.lgs. 46/99, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito qui impugnato n. 412
2024 00008200 85 000 (C.F. – Matricola 2119211020) di data C.F._1
24/10/2024 e notificato via PEC in data 05/11/2024;
1
mera riscossione del canone di locazione dei propri immobili a reddito nel periodo dal
11/2022 al 12/2023, dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione della ricorrente alla contribuzione presso la Gestione Commercianti e, per l'effetto, annullare l'avviso di CP_1
addebito n. 412 2024 00008200 85 000 (C.F. – Matricola 2119211020) C.F._1
di data 24/10/2024 e notificato via PEC in data 05/11/2024 emesso da e relativo CP_1
all'omesso versamento dei contributi dovuti per il periodo 11/2022 – 12/2023, siccome illegittimo ed infondato nel merito per difetto del presupposto contributivo, per tutti i sopra estesi motivi;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre CAP e IVA come per legge”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della esecutività dell'avviso di addebito opposto non sussistendo i requisiti di legge per le ragioni già esposte;
Nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata, con conferma dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese e competenza di causa.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 7/3/2025 Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso d'addebito in epigrafe indicato con il quale l' le chiedeva il pagamento dei contributi IVS alla CP_1
Gestione commercianti per il periodo novembre 2022/dicembre 2023.
A sostegno della sua pretesa - premesso di essere titolare dell'omonima ditta individuale e di essere proprietaria di alcuni immobili concessi in
2 locazione commerciale a Nest srl, che li destina a sublocazione immobiliare, sublocazione a fini turistici o per vacanza - evidenziava come ella fosse esonerata dall'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti in ragione dell'attività in concreto esercitata, che si limitava alla riscossione dei canoni versatile dalla Nest srl.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l CP_1
evidenziava come l'iscrizione dell'opponente alla gestione previdenziale fosse giustificata alla luce degli accertamenti ispettivi svolti, dai quali emergeva come ella avesse compilato, a partire dalla dichiarazione dei redditi anno 2022, il quadro LM;
sottolineava come la compilazione di detto quadro - finalizzata a fruire delle agevolazioni fiscali e contributive del regime forfetario previsto dalla L. 190/2014 – implicasse necessariamente lo svolgimento di attività d'impresa, con la conseguenza che doveva ritenersi sufficientemente provato lo svolgimento di attività
imprenditoriale, anche se limitata alla mera locazione del patrimonio immobiliare ad altra società.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza.
***
Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
Nel caso di specie non trova applicazione il consolidato insegnamento giurisprudenziale della S.C. secondo cui “ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un
3 immobile locato non costituisce di norma attività d'impresa,
indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24/05/2018, n. 12981).
Assume, invece, rilievo decisivo la circostanza, valorizzata dall' che CP_1
la ricorrente abbia inteso costituire una ditta individuale e compilare, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi 2022, il all'evidente Parte_2
fine di fruire delle agevolazioni fiscali e contributive del regime forfetario previsto dalla L. 190/2014.
Tale scelta implica necessariamente lo svolgimento di attività d'impresa,
con conseguente obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Il ricorso in opposizione va, pertanto, rigettato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) respinge;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del convenuto, che liquida in € 1.500, oltre accessori.
Così deciso in Rovereto il 22 maggio 2025
Il Giudice
4 - dott. Michele Cuccaro -
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