Decreto cautelare 23 maggio 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/06/2025, n. 12522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12522 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12522/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5614 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Pasquale Cannatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emanato dalla Questura di Roma Div. III^ Cat. 6 F notificato al ricorrente in data 24.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto indicato in esergo, con cui il Questore di Roma ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo dal medesimo presentata.
2. Avverso il predetto provvedimento, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
- “ MOTIVO PRIMO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 10BIS DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ”.
Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, in ragione del difetto di motivazione sugli apporti partecipativi dal medesimo presentati a seguito di preavviso di diniego.
- “ MOTIVO SECONDO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 11, 39, 42 E 43 DEL R.D. 18/06/1931 N. 773 (T.U.L.P.S.). ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, PERCARENZA DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. ”.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente deduce che gli episodi contestatigli non avrebbero potuto condurre alla adozione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi, sia in quanto ex se inidonei a determinare una prognosi di pericolo di abuso delle armi sia in rapporto alla irreprensibilità dello stile di vita complessivo tenuto dallo stesso ricorrente.
- “ MOTIVO TERZO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 DEL R.D. 18/06/1931 N. 773 (T.U.L.P.S.) IN COMBINATO DISPOSTO CON IL DPCM 10 OTTOBRE 2012 N. 214. ECCESSO DI POTERE. ”.
Assume infine il ricorrente che il provvedimento sarebbe illegittimo per la violazione del termine finale del procedimento, stabilito in giorni 90 dal d.p.c.m. n. 214/2012.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza del -OMISSIS-, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
7. In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure.
7.1 Deve premettersi che l’art. 10 bis , nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, conseguente alla novellazione operata dal d.l. n. 76/2020, espressamente dispone che, nei procedimenti ad istanza di parte, l’amministrazione deve far precedere il provvedimento di diniego dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, assegnando un termine al richiedente per la presentazione di osservazioni.
Precisa la prefata disposizione che: “ Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. ”.
A sua volta, l’art. 21 octies , comma 2, della stessa legge n. 241/90 dispone che: “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. ”.
7.2 Nel caso di specie, il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza per porto d’armi ad uso sportivo reca la seguente motivazione: “ dagli atti dei nostri Uffici emerge un’indole incline alla litigiosità dimostrata in più occasioni, e questo atteggiamento mal si concilia con il rilascio dell’autorizzazione da Lei chiesta alla quale, pertanto, non può darsi seguito. ”.
In particolare, dagli atti istruttori depositati in giudizio emerge che il provvedimento di diniego avversato è stato adottato sulla base di una querela sporta a carico del ricorrente da parte di -OMISSIS- per il reato di minaccia e ingiuria, per fatti risalenti al settembre 2009, il cui procedimento penale si è concluso con sentenza di estinzione per intervenuta remissione di querela, emessa, ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 152 c.p., dal Giudice di Pace di Roma in data 21 febbraio 2017; inoltre, l’Ufficio procedente ha rilevato l’esistenza di un’annotazione di servizio del 10 giugno 2020 per una lite avvenuta in strada che ha visto coinvolto il ricorrente.
7.3 A fronte delle predette contestazioni, il ricorrente ha presentato memoria partecipativa con cui ha dedotto che la vicenda posta a fondamento del provvedimento impugnato ha tratto origine da un sinistro stradale in cui egli è rimasto coinvolto.
In particolare, nelle prefate note partecipative, il ricorrente ha rappresentato che, in data 6 settembre 2009, mentre transitava con la propria autovettura lungo la via Palmiro Togliatti, in Roma, un altro veicolo, condotto dal sig. -OMISSIS-, effettuava un’inversione di marcia, che provocava una collisione tra i due mezzi; sennonché, il ricorrente, sceso dal proprio autoveicolo per constatare i danni causati dall’impatto, veniva investito dal mezzo guidato dal -OMISSIS-, subendo lesioni gravissime agli arti inferiori.
Ha rappresentato ancora il ricorrente di aver subito, a causa del predetto incidente, 17 interventi chirurgici e, in ragione dello stato patologico derivante dal predetto investimento, egli non ha potuto proseguire la propria attività lavorativa, conseguendo l’invalidità civile.
Di qui le reciproche querele, che hanno condotto alla condanna del -OMISSIS- per lesioni colpose e alla querela per minacce ed ingiuria nei confronti del ricorrente, oggetto della querela poi rimessa.
Quanto alla lite in strada, ha osservato il ricorrente che la stessa si è sostanziata in un diverbio tra il ricorrente e i familiari del -OMISSIS- e che la Polizia è intervenuta su richiesta dello stesso ricorrente.
Sennonché, a fronte delle prefate circostanziate deduzioni, la Questura di Roma si è limitata a motivare nel modo seguente: “ -OMISSIS- ha ritenuto di produrre osservazioni, tali tuttavia da non modificare l’iter valutativo della predetta istanza ”.
7.4 Ritiene il Collegio che la predetta formula stereotipata adottata dalla Questura di Roma non possa attingere la soglia della sufficienza della motivazione, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
7.4.1 In via generale, osserva il Collegio che la pacifica e condivisa giurisprudenza afferma che: “ La revoca o il diniego del rinnovo della licenza di porto d'armi, possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse. ” ( ex pluris : Tar Campania, V Sezione, sentenza del 19 gennaio 2024, n. 499).
Tuttavia, proprio l’ampia discrezionalità che contraddistingue i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni di polizia in parola impone agli Uffici competenti l’assolvimento dell’obbligo motivazionale in misura tale da consentire, prima agli interessati e poi al Giudice, di ricostruire l’ iter logico seguito per addivenire alla prognosi di possibile abuso del titolo autorizzatorio, che costituisce l’ ubi consistam del corrispondente potere.
In altre e più semplici parole, si può dire che quanto più ampia è la discrezionalità tanto maggiore è l’ampiezza dell’obbligo motivazionale gravante sull’amministrazione.
7.4.2 Altrettanto pacifica in giurisprudenza è l’affermazione secondo cui: “ Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la smentita analitica delle deduzioni dell'interessato atteso che è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione di cui all' art. 10-bis della L. n. 241 del 1990. ” ( ex pluris : Tar Catanzaro, I Sezione, sentenza del 26 maggio 2022, n. 900).
7.5 In applicazione delle prefate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia del tutto carente di motivazione sulle osservazioni partecipative presentate dal ricorrente.
7.5.1 Invero, come emerge dagli atti di causa, il ricorrente è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale, all’esito del quale egli ha subito gravissime conseguenze lesive.
Nell’adozione del diniego impugnato, la Questura avrebbe dovuto tenere conto della complessiva vicenda così come rappresentata dal ricorrente stesso nell’atto di interlocuzione procedimentale e, pertanto, essa avrebbe dovuto dare atto di come da un episodio di cui il ricorrente è stato vittima sia potuta derivare una prognosi di possibile abuso delle armi.
La laconica indicazione contenuta nel provvedimento impugnato appare in definitiva del tutto insufficiente a far considerare assolto l’obbligo motivazionale rafforzato previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/90, obbligo motivazionale che, per effetto della novellazione dell’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241/90, è anche imprescindibile.
8. In conclusione il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento delle altre censure.
9. In sede di riesercizio del potere, pertanto, la Questura di Roma dovrà motivare sulle ragioni per cui gli eventi rappresentati dal ricorrente nelle osservazioni partecipative siano in rapporto di causa/effetto con la prognosi di possibile abuso del titolo autorizzatorio oggetto di richiesta di rinnovo; in particolare, l’Ufficio dovrà rappresentare nell’atto di riedizione del potere come le circostanze dedotte dal ricorrente abbiano condotto ad una apprezzamento della personalità del medesimo come espressiva di “ un’indole incline alla litigiosità ”.
10. la peculiarità della fattispecie costituisce giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.