Inammissibile
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/04/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03481/2025REG.PROV.COLL.
N. 08495/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8495 del 2024, proposto da-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. -OMISSIS-
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Stefano Vinti e Nicola Laurenti, in sostituzione dell’avvocato Bruno Crimaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società ricorrente chiede la revocazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Sezione ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-, di rigetto del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Napoli aveva intimato il ripristino dello stato dei luoghi al signor -OMISSIS-, in qualità di committente, responsabile di avere fatto eseguire, quando era legale rappresentante della s.r.l.-OMISSIS-, opere abusive in Napoli, nella Traversa -OMISSIS- di Via -OMISSIS-.
2.- In particolare, la società ricorrente aveva negato il fatto che il signor -OMISSIS- rivestisse la qualità di committente e responsabile delle opere di sistemazione della Traversa -OMISSIS-, oggetto del prefato provvedimento, e aveva dedotto la inefficacia e la illegittimità dell’ordine di ripristino per nullità della sua notificazione; per inefficacia ai sensi dell’art. 21- bis , legge n. 241/1990; per violazione sotto plurimi profili degli artt. 6, 7, 10, 31 e 35, d.P.R. n. 380/2001; nonché, infine, per eccesso di potere con riferimento alle figure sintomatiche di errore sul presupposto e difetto di istruttoria e di motivazione.
3.- L’odierno ricorso per revocazione sostiene, in buona sostanza, che il rigetto dei motivi di appello dipenderebbe da plurimi errori di fatto in cui sarebbe incorso il giudice.
In particolare:
i) con riferimento al motivo incentrato sulla (ir)ritualità della notificazione dell’ordine di ripristino, il suo rigetto dipenderebbe dall’erroneo presupposto di fatto che la notifica dell’ordine di ripristino sia avvenuta presso la sede della società, nonostante sia documentato che la sede legale della società si trovava al Centro -OMISSIS-, e non in via-OMISSIS-, luogo ove è avvenuta la notifica;
ii) con riferimento alla censura che contestava la qualità di committente e responsabile delle opere abusive in capo al signor -OMISSIS-, invece, il giudice di appello avrebbe travisato i fatti alla base della sentenza del Tribunale penale di Napoli n. -OMISSIS-, affermando che lo stesso è stato assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, anziché con quella più ampia, realmente pronunciata dal giudice penale, “perché il fatto non sussiste”;
iii) sempre con riferimento alla medesima censura, ancora per errore di fatto, il giudice ha affermato di non aver rinvenuto agli atti il giudicato cautelare penale che aveva escluso la disponibilità di fatto della res da parte della società;
iv) infine, con riferimento al quarto motivo di appello, il giudice di appello ne avrebbe del tutto incompreso il contenuto, così di conseguenza omettendone l’esame, ivi compresa la documentazione allegata a suo sostegno, tra cui, in particolare, la perizia.
4.- Ha resistito il Comune di Napoli, eccependo la inammissibilità del ricorso e, comunque sia, la infondatezza dei riproposti motivi rescissori.
5.- Ha replicato la società ricorrente, insistendo ulteriormente sulle proprie tesi difensive.
6.- Alla udienza pubblica dell’11 marzo 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
7.- La domanda di revocazione è inammissibile.
8.- È anzitutto inammissibile il primo motivo rescindente teso a dimostrare, in prospettiva rescissoria, che l’ordine di ripristino impugnato fosse illegittimo per nullità della sua notificazione e, di conseguenza, inefficace.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, di tali vizi il giudice di appello non si sarebbe accorto in quanto caduto nell’errore di fatto che “ la notifica è stata eseguita correttamente presso la sede legale della società, a mani della persona incaricata della ricezione degli atti ”.
Sulla base degli atti versati al giudizio, è in effetti emerso che la società, al tempo della notificazione dell’ordine di ripristino, avesse la sede legale presso il Centro -OMISSIS-, e non in via-OMISSIS-, luogo ove è avvenuta la notifica.
Tuttavia, la reiezione della censura non si è incentrata su tale ragione, quanto invece su quella che l’ordine di ripristino è stato indirizzato all’effettivo destinatario della medesima, ovverossia non alla s.r.l.-OMISSIS-, bensì alla persona fisica, il signor -OMISSIS-, che era stato committente e responsabile della esecuzione delle opere abusive.
Motiva difatti il giudice di appello: “ 8.- Ai fini della decisione, considera il Collegio che la contestazione della legittimità della notifica della determina impugnata, in quanto indirizzata a persona, indicata quale legale rappresentante della-OMISSIS- s.r.l., cessata dalla carica di Amministratore Unico dal 17.3.2017, così come esattamente rilevata dal TAR risulta infondata, atteso che, sotto un profilo sostanziale necessariamente prevalente sull’invocato profilo formalistico, la notifica è stata eseguita correttamente presso la sede legale della società, a mani della persona incaricata della ricezione degli atti qualificatasi all’agente notificatore quale “responsabile” della società (in senso conforme, Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n.532) ”.
Ciò significa che la motivazione che ha realmente convinto il Collegio della infondatezza del motivo di appello non riguardava né il luogo dove era ubicata la sede legale della società, né chi fosse in quel momento il legale rappresentante della società, essendo in effetti il signor -OMISSIS- cessato dalla carica di Amministratore unico sin dal 17 marzo 2017.
Ciò che, invece, ha unicamente determinato il percorso motivazionale del giudice, era che il profilo formalistico fosse necessariamente destinato a recedere rispetto al profilo sostanziale, posto che la missiva contenente l’ordine di ripristino era stata ricevuta proprio dal soggetto, persona fisica, che aveva commissionato l’esecuzione delle opere a beneficio e vantaggio dell’albergo.
Esula dall’oggetto dell’odierno sindacato lo stabilire se tale motivazione sia in diritto corretta, potendosi in questa sede vagliare solamente l’errore di fatto che sia stato determinante per assumere una determinata decisione.
In questo caso, va escluso che la sentenza revocanda abbia deciso il motivo, respingendolo, sulla base di un falso presupposto di fatto, dovendosi al contrario ritenere che la stessa abbia ritenuto legittimo l’atto e la sua notifica in quanto indirizzato e ricevuto appositamente dal soggetto ritenuto il committente delle opere abusive, come del resto comprova lo stesso atto impugnato, che menziona il signor -OMISSIS- in qualità di committente e responsabile degli abusi, e la s.r.l.-OMISSIS- come la società a beneficio e a vantaggio della quale le suddette opere erano state realizzate, quando appunto il -OMISSIS- era suo legale rappresentante, per poi cessare dalla carica nell’anno 2017.
9.- Sostiene poi la società ricorrente che i motivi III, IV e V di appello sarebbero addirittura “ stati approcciati dalla sentenza revocanda con motivazione promiscua e sommaria, che resterebbe incensurabile in sede revocatoria se non fosse radicalmente inficiata da macroscopici errori di fatto ” per avere il giudice di appello affermato un fatto incontestabilmente escluso dagli atti di causa e non oggetto di discussione tra le parti (la natura della formula assolutoria di -OMISSIS-), oltre che decisivo, perché in sua assenza la sentenza revocanda avrebbe dovuto affrontare il tema del rapporto tra la sentenza penale e la vicenda amministrativa, restando inevitabilmente vincolata – pur nella riconosciuta autonomia delle giurisdizioni – dall’accertamento del fatto compiuto dal giudice penale.
Anche questo motivo è inammissibile.
Sulla base della piana lettura della sentenza impugnata, si ritiene che la percezione del contenuto della formula assolutoria non sia stata oggetto di travisamento e, comunque sia, non ha avuto un carattere decisivo rispetto alla decisione.
In particolare, il giudice di appello è pervenuto ad un giudizio di abusività delle opere in quanto realizzate su area di proprietà comunale e in assenza di titolo edilizio, con la motivazione che le opere non comparivano nella planimetria allegata alla istanza di rilascio della autorizzazione allo spostamento dei pali elettrici presentata dalla-OMISSIS- in data 13 agosto 2015 e nella autorizzazione rilasciata dal Comune di Napoli in data 30 agosto 2015, e ciò ha deciso indipendentemente dalla formula assolutoria pronunciata dal giudice penale con riferimento al committente delle stesse.
Lo comprova il fatto che, nel prosieguo della motivazione, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante che il signor -OMISSIS- si fosse affermato estraneo agli abusi e al conseguente ordine di ripristino, posto che “ gli agenti dell'Unità di Tutela Edilizia del Servizio Autonomo Polizia locale hanno accertato l’intervenuta realizzazione, su suolo pubblico, di una serie di opere alla traversa -OMISSIS- e lungo via -OMISSIS- dal tratto di via -OMISSIS- fino alla traversa -OMISSIS- che, organicamente considerate, “avevano trasformato la strada, prima carrabile, in una sorta di area cortilizia, che sebbene ancora soggetta a pubblico passaggio, è, vista la coerenza architettonica con gli arredi esterni dell’Hotel -OMISSIS-, asservita esteticamente e funzionalmente all’albergo stesso” evidenziando, così come rilevato dal TAR, l’esistenza di una inequivocabile relazione di fatto tra la Società ricorrente, proprietaria dell’albergo -OMISSIS-, e l’area in cui insistono i manufatti abusivi in quanto questi ultimi risultano, per caratteristiche e tipologia, indubbiamente asserviti all’albergo -OMISSIS-.
In altre parole, per il giudice di appello, ciò che era decisivo per sostenere la legittimità dell’atto impugnato, era la relazione di fatto tra la res e il suo utilizzatore finale, ossia l’albergo, a prescindere dalla assoluzione (e dalla ampiezza della relativa formula nel giudizio penale) nei confronti del presunto committente.
Ha così difatti concluso: “ il Collegio ritiene che l’ordine di demolizione possa essere legittimamente rivolto anche a chi abbia l’oggettiva disponibilità dell’area sulla quale sono stati rinvenuti i manufatti abusivi, indipendentemente dall’averli realizzati, né a diversa considerazione può condurre l’esito della vicenda penale .”.
Anche in questo caso, deve escludersi la possibilità per il giudice della revocazione di sindacare la correttezza in diritto della decisione presa, non potendo ammettersi un terzo grado di giudizio di merito, che pure l’odierno ricorso sollecita.
10.- Parimenti frutto di errore revocatorio, secondo la società ricorrente, sarebbe la sentenza revocanda nella parte in cui ha ritenuto sussistere “ una inequivocabile relazione di fatto tra la Società ricorrente, proprietaria dell’albergo -OMISSIS-, e l’area in cui insistono i manufatti abusivi ”.
Sostiene, in particolare, la società ricorrente, che se il giudice di appello avesse rinvenuto fra gli atti processuali il giudicato penale, come correttamente avrebbe dovuto fare, sarebbe giunto all’opposta decisione di escludere la sussistenza della prefata relazione di fatto tra la medesima società e l’area dove sorgevano i manufatti abusivi.
Anche il suddetto motivo è inammissibile.
Non è corretto sostenere che il giudice di appello non si sia accorto, fra gli atti depositati in giudizio, di quello contenente il giudicato cautelare.
Il punto 10 della motivazione dimostra, invero, che il giudice di appello ha avuto contezza della materiale esistenza del documento cui aveva fatto riferimento la società ricorrente nei propri scritti, ma in diritto ne ha escluso la rilevanza ai fini del decidere in quanto i provvedimenti cautelari, come noto, non sono suscettibili di passaggio in cosa giudicata. La riprova, anche formale, è che il giudice di appello lo ha definito “asserito” e ha messo tra le virgolette la espressione “giudicato cautelare”, proprio a significare che solo in senso atecnico, mai proprio, si può definire un provvedimento cautelare come fonte di “giudicato cautelare”.
Inoltre, sulla base della lettura del prosieguo della motivazione, è comprovato che il giudice di appello ha avuto contezza del punto, controverso fra le parti, riguardante la relazione di fatto fra la società ricorrente e la res abusiva, e sul medesimo punto si è espressamente pronunciato, nel senso della affermazione della sussistenza di tale relazione.
Difettano, pertanto, i necessari presupposti dell’errore-vizio revocatorio, in quanto in sentenza si legge: “ …la ricorrente insiste sulla propria estraneità a tutti gli abusi in esame, ribadendo di non avere con essi alcuna relazione né dominicale né di fatto salvo che per la aiuola contenente un ulivo posta su via -OMISSIS-, nel tratto tra la Traversa -OMISSIS- e l’ingresso dell’Hotel. L’assenza di qualsiasi coinvolgimento della ricorrente nella realizzazione dei lavori contestati sarebbe altresì confermata dalle statuizioni del Giudice penale e, da ultimo dalla sentenza n. -OMISSIS- resa dal G.u.p presso il Tribunale di Napoli. Tuttavia, considera il Collegio, non è possibile revocare in dubbio l’abusività delle opere sanzionate dal Comune di Napoli con la determina n. n.-OMISSIS- qui impugnata, in quanto realizzate su area di proprietà comunale (art. 35 TU n. 380/2021, da leggersi in combinato disposto con i precedenti artt. 27 e 28) ed in assenza di titolo edilizio, non comparendo le opere nella planimetria allegata alla istanza di rilascio della autorizzazione allo spostamento dei pali elettrici presentata dalla-OMISSIS- in data 13 agosto 2015 e nella autorizzazione rilasciata dal Comune di Napoli in data 30 agosto 2015 ” e ancora “ 11 - Lo stesso ricorrente non contesta l’abusività delle opere sanzionate ed afferma solo la propria estraneità agli abusi ed al conseguente ordine di ripristino, ma con nota prot. n. -OMISSIS-/PG/2016/ -OMISSIS-del 29-11-2016, gli agenti dell'Unità di Tutela Edilizia del Servizio Autonomo Polizia locale hanno accertato l’intervenuta realizzazione, su suolo pubblico, di una serie di opere alla traversa -OMISSIS- e lungo via -OMISSIS- dal tratto di via -OMISSIS- fino alla traversa -OMISSIS- che, organicamente considerate, “avevano trasformato la strada, prima carrabile, in una sorta di area cortilizia, che sebbene ancora soggetta a pubblico passaggio, è, vista la coerenza architettonica con gli arredi esterni dell’Hotel -OMISSIS-, asservita esteticamente e funzionalmente all’albergo stesso” evidenziando, così come rilevato dal TAR, l’esistenza di una inequivocabile relazione di fatto tra la Società ricorrente, proprietaria dell’albergo -OMISSIS-, e l’area in cui insistono i manufatti abusivi in quanto questi ultimi risultano, per caratteristiche e tipologia, indubbiamente asserviti all’albergo -OMISSIS- .”.
Per il resto, le deduzioni svolte da parte ricorrente in merito alle scorrette conclusioni in diritto cui sarebbe pervenuto il primo giudice (con decisione poi confermata in appello), non sono vagliabili in questa sede, appartenendo esse alla sfera giuridica dell’interpretazione e applicazione della normativa di riferimento.
Motiva difatti il giudice di appello sulla base della acclarata relazione di fatto tra la società e la res abusiva: “ La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha già avuto modo di affermare come nella nozione di “responsabile dell'abuso” utilizzata dal legislatore debba farsi rientrare non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche chi ha la disponibilità dell’immobile e che, pertanto, “quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2016 n. 4849 e 23 ottobre 2015 n. 4880). Per tale ragione, il Collegio ritiene che l’ordine di demolizione possa essere legittimamente rivolto anche a chi abbia l’oggettiva disponibilità dell’area sulla quale sono stati rinvenuti i manufatti abusivi, indipendentemente dall’averli realizzati, né a diversa considerazione può condurre l’esito della vicenda penale ”.
11.- Convergerebbe, infine, nella direzione della revocazione della sentenza impugnata, anche l’ulteriore errore di fatto di avere, il giudice di appello, del tutto omesso l’esame dei motivi IV e V di appello, con i quali la società ricorrente, si sostiene, aveva dedotto e documentato – in aggiunta a quanto illustrato con il III motivo fondato sul giudicato cautelare – l’inconfigurabilità, sotto ulteriori profili, di una propria disponibilità di fatto dell’immobile.
Trattasi anche in questo caso di motivo inammissibile in quanto privo delle caratteristiche dell’errore vizio revocatorio.
Sulla base della lettura della sentenza, emerge, infatti, che il giudice di appello ha implicitamente assorbito lo scrutinio dei restanti motivi di appello in quanto si era già raggiunta la prova della relazione di fatto tra la società ricorrente e la res abusiva e si era esclusa la natura di interventi realizzabili in edilizia libera: “ 12 - Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, la ricorrente invoca la legittimità della aiuola contenente l’ulivo, ammettendo che si tratterebbe dell’unico manufatto ad essa riconducibile ed includendola, comunque, nell’attività edilizia libera. Esattamente il TAR non ha però accolto il motivo, stante le notevoli dimensioni della aiuola in muratura, rivestita in pietra, certo non paragonabile ad una semplice fioriera, e della superficie di suolo pubblico da essa occupata (10 mq). 13 – In conclusione, non può sfuggire la realtà fattuale di un progressivo asservimento privatistico alle esigenze economiche e commerciali dell’albergo, avente ad oggetto un’area di proprietà comunale, che era e comunque resta aperta al pubblico passaggio e che è certamente gestita dal Comune, che a suo tempo ne aveva anche disposto la pedonalizzazione senza con questo assentire, neppure tacitamente, alle opere di arredo urbanistico considerate della nuova area pedonale ”.
12.- In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
13.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la società ricorrente a rifondere in favore del Comune resistente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO