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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6329 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
CA OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IA PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1482 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sabatini. Parte_1 C.F._1
pagina 1 di 6 APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marina Bernini. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e (C.F. ), in proprio Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
e quali eredi di (C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Per_1 C.F._4
BA e AN VI.
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, in accoglimento del presente atto di appello, in parziale riforma della statuizione resa dal Tribunale di Viterbo
(sent. n. 1121/2018 pubbl. il 20.07.2018, R.G. n. 2122/2015):
PREVIA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN FASE ISTRUTTORIA PER L'AMMISSIONE DI CTU
VOLTA AL FRAZIONAMENTO CATASTALE DEL BENE OGGETTO DI DOMANDA, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. che l'attrice ha acquistato per intervenuta usucapione, in virtù del possesso continuato, pacifico, non clandestino e non interrotto esercitato per oltre un ventennio (avendo peraltro unito il proprio possesso a quello dei suoi danti causa ex art. 1146 cod. civ.), la proprietà della porzione di terreno che verrà identificata, nei dati catastali, previo frazionamento da espletarsi a mezzo CTU (già ricompresa all'interno del terreno di cui al Foglio 25, Particella 445, del Catasto Terreni del Comune di
), e per l'effetto ordinare alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di – CP_1 CP_1
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla necessaria voltura e di provvedere alla trascrizione della sentenza;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Ecc.mo Collegio ammettere, con ordinanza di rimessione in fase istruttoria, CTU volta al frazionamento catastale del bene oggetto di domanda, così da attribuire allo stesso identificazione catastale utile alla trascrizione della sentenza.”
Il ha così concluso: Controparte_1
pagina 2 di 6 “Voglia l' Ill.mo Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare:
- rigettare l'appello perché manifestamente infondato e per questo inammissibile;
Nel merito
-rigettare l'appello parziale principale perché infondata in fatto ed in diritto;
- confermare l'impugnata sentenza n. 1121/2018 pubbl. il 20.07.2018, R.G. n. 2122/2015,emessa dal Tribunale di Viterbo, nella parte in cui rigetta la domanda di usucapione dell'area adibita a marciapiede;
- per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento di tutte le spese,competenze ed onorari di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio”.
e hanno così concluso: Parte_2 Parte_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte respingere l'appello e comunque rigettare la domanda proposta da , Parte_1
con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. agiva, dinanzi al Tribunale di Viterbo, nei confronti del , al Parte_1 Controparte_1
fine di sentir accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione di una porzione di terreno annessa e contigua alla sua proprietà, ricompresa nella più ampia particella di proprietà comunale
(Foglio 25, P.lla 445, Catasto Terreni Comune di ), e comprendente un'area adibita a orto, CP_1
posta sul retro dell'immobile, un marciapiede perimetrale e una esigua area antistante l'ingresso dell'abitazione dell'attrice.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_1
generica, infondata e non provata.
Intervenivano volontariamente , e rappresentando il loro interesse a Pt_2 Pt_3 Per_1
ottenere pronuncia di rigetto della domanda, atteso che l'accoglimento avrebbe loro provocato grave pregiudizio, limitandone i diritti di passaggio, acquisiti da tempo immemorabile, sull'area comunale oggetto di contesa, per raggiungere la loro proprietà.
pagina 3 di 6 2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1121/2018, in accoglimento parziale della domanda,
riconosceva la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'acquisto per usucapione solo con riferimento all'area adibita ad orto, mentre rigettava “nel resto” la domanda di usucapione, e compensava le spese di lite.
Il Tribunale riteneva, con riferimento all'area diversa dall'orto, non provato l'assunto dell'avvenuta recinzione e della stabile destinazione come parcheggio, non sufficiente, ai fini dell'esercizio di un possesso valido per l'usucapione, l'utilizzo dell'area come spiazzo di gioco per i bambini, e non rilevante il passaggio da parte di soggetti terzi non riconducibili al CP_1
Con particolare riferimento alla porzione lastricata con laterizi il Tribunale accertava che la stessa,
originariamente costituita da una semplice base cementizia, solo di recente era stata lastricata con laterizi e ampliata e munita di lampioncini.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'immotivato rigetto di parte della domanda di usucapione,
poiché dall'istruttoria orale era emerso che l'utilizzo e il possesso di queste aree da parte dell'appellante erano avvenuti con gli stessi tempi e modalità di quelli dell'orto.
Inoltre, sempre dall'istruttoria, l'area del marciapiede non risultava essere stata ampliata, ma oggetto di un mero intervento di ripavimentazione.
Inoltre risultava confermato anche l'utilizzo da tempo immemore dell'area antistante l'ingresso dell'abitazione, avente una larghezza di appena quattro metri per la lunghezza della facciata principale della casa, per parcheggiare le macchine, per mettere le sedie, per prendere il fresco, per far giocare i bambini, per mettere il brecciolino, risultando ampiamente provato un possesso esclusivo e pacifico da parte dell'appellante.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato il mancato espletamento della C.T.U., richiesta al fine del frazionamento necessario per poter individuare, negli estremi catastali, la porzione di terreno di cui sarebbe stato dichiarato l'acquisto per usucapione, con conseguente impossibilità di procedere alla trascrizione della sentenza.
Errato era infatti il richiamo al disposto di cui all'art. 613 c.p.c., norma che invece si riferiva all'esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare di cui alle sentenze di condanna.
pagina 4 di 6 4. Il primo motivo d'appello è infondato.
Correttamente difatti il Tribunale ha evidenziato che, mentre per quanto riguarda l'area utilizzata a orto, questa era completamente recintata e i testimoni avevano confermato tale circostanza così
come la coltivazione del terreno da parte dell'attrice e in precedenza dai suoi danti causa, altrettanto non poteva affermarsi per le porzioni rimanenti.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione presuppone una condotta corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, quindi caratterizzata dall'esclusione di altri soggetti dell'utilizzo dell'area.
Nel caso in esame invece gli utilizzi dell'area riferiti dai testimoni, oltre che dalla stessa attrice,
non implicavano l'esclusione di fatto di altri soggetti e dello stesso proprietario dall'utilizzo del bene.
5. Pure il secondo motivo d'appello è infondato.
La stessa attrice ha sempre rivendicato la determinatezza della propria domanda,
rappresentando che l'estensione e la collocazione dell'area usucapita era evincibile dalla documentazione in atti, anche fotografica e dall'essere tale area delimitata da recinzione. La C.T.U.
aveva quindi il solo scopo di consentire l'immediato frazionamento dell'area.
La pronuncia del Tribunale tuttavia corrisponde, sia pure limitando l'accoglimento all'orto, alla domanda così formulata da parte attrice, e l'accertamento giudiziale dell'usucapione non richiede una pronuncia contemporanea di individuazione di dati catastali utili per le operazioni di frazionamento prodromiche alla trascrizione della sentenza, trattandosi di operazioni che possono essere effettuate autonomamente dal soggetto che usucapisce l'area.
6. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti (v. Cass. n. 23769/2024).
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 5 di 6 1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA PO CA OM
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