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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 7732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7732 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 22809/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22809/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. e vertente
TRA
, (C.F. ), elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio legale dell'avv. Raffaele Di Monda, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 dom.to per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Nuvola Di Mauro, giusta procura generale alle liti per atto pubblico rogato dal Notaio il Persona_1
15.09.2022, Repertorio n. 22594, raccolta n. 10527, allegata in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore in epigrafe evocava in giudizio il al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “ 1) dichiarare la procedibilità, proponibilità e fondatezza della domanda e, per gli effetti;
2) qualora non venga fornita la prova del caso fortuito, dichiarare il responsabile ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.p.c. della produzione dell'evento denunciato e, condannarlo al pronto risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti da
da quantificare in euro 21.210,33, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella somma, maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà giusta ed equa secondo il Suo illuminato apprezzamento;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., condannare comunque il per responsabilità ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei Controparte_1 danni come sopra quantificati;
4) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari e di giudizio ed IVA da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario”. A fondamento delle rassegnate conclusioni, l'attore esponeva: che il giorno 12 febbraio 2021, verso le ore 17.00, egli si trovava in Napoli, alla via Francesco Saverio Correa, altezza civico 147, quale pedone;
che la pavimentazione della detta piazza era costituita da sampietrini e che, iniziato l'attraversamento della strada per dirigersi al , egli inciampava in un Parte_2 sampietrino basculante e mal fissato al suolo e sporgente;
che, inoltre, l'improvviso sommovimento dei sampietrini circostanti gli faceva ulteriormente perdere l'equilibrio; che il dissesto della strada non era preventivamente segnalato ai pedoni;
che i sampietrini dissestati non erano transennati e/o evidenziati;
che, pertanto, egli rovinava al suolo;
che, trasportato, tramite ambulanza del 118, al P.S. dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli, gli veniva diagnosticata la frattura di diafisi chiusa tibia e perone a sinistra;
che, in data 16 febbraio 2021 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruento con osteosintesi con placche e viti. Assunta, dunque, la responsabilità del ex artt. 2051 c.c. 2043 c.c., Controparte_1
l'attore chiedeva, in ragione dei postumi riportati, la condanna del al CP_1 pagamento di €. 21.210,33, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., espletata l'istruttoria, in particolar modo escussi i testi indotti dall'attore e ritenuta superflua la consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/05/2025, ove, sostituita
- 2 - quest'ultima, con la trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., la riservava in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è infondata e non merita accoglimento.
In premessa, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per carenza di petitum e di causa petendi, avanzata dal convenuto va rigettata, CP_1 essendo l'atto in questione sufficientemente circostanziato rispetto ai profili poc'anzi menzionati
Giova, ora, evidenziare che l'attore ha ricondotto la sua domanda ora nell'ambito dell'art 2051 c.c. ora in quello dell'art 2043 c.c.
È noto che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, risultando, di contro, irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa. A tale riguardo, infatti, si osserva che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr., tra le prime, Cass. 20.5.1998, n. 5031; v. anche Cass. n. 5808/2019; Cass. n. 30775/2017).
Ora, nell'ottica accreditata della ricorrenza di una responsabilità oggettiva, si comprende il motivo per cui la norma in parola non richieda che tra il soggetto e la res ricorra una relazione custodiale qualificata, essendo sufficiente pure un semplice rapporto materiale con essa, discostandosi così dall'art 2053 c.c. ove la responsabilità per danni da rovina di edificio può essere predicata solo nei confronti del proprietario del manufatto, o al più, come altri affermano, nei confronti di colui che è titolare di un diritto reale di godimento sul bene, ma non certamente di natura personale di godimento.
La ratio della responsabilità in commento si rinviene nel fatto che solo colui che ha in custodia la res è in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente per scongiurare che il processo distruttivo insorto dalla cosa possa cagionare danni a terzi, attribuendo al custode il ruolo di una sorta di garante de facto dell'altrui incolumità.
- 3 - Dalla accertata natura oggettiva della responsabilità in commento discende che, affinché essa possa configurarsi in concreto, è richiesta unicamente la sussistenza del nesso di causalità diretto tra la cosa in custodia e il danno arrecato (principio, da ultimo, chiarito da Cass. n. 4161/2019). Sul piano processuale, l'onere della prova, ai sensi dell'art 2697 c.c., risulta così ripartito: grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che “l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr., Cass. n. 7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa;
mentre il custode, per sottrarsi dalla responsabilità, deve provare che l'evento lesivo è stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 5910/2011; Cass. n. 858/2008; Cass. n. 8005/2010).
È chiaro, perciò, che solo una volta provate tali circostanze il cui onere – si ripete- è a carico del danneggiato, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso, Cass., Sez. III, 29/1/2016, n.1677). La nozione di fortuito di cui all'art. 2051 c.c., che libera il custode dalla sua responsabilità, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, deve intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, laddove l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta di quest'ultimo, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. n. 21727/2012; Cass. n. 9009/2015; Cass. n. 27724/2018).
Applicati questi principi anche alla custodia dei beni demaniali, e in particolare modo alla custodia delle strade, di certo il caso fortuito si configura in maniera diversa in caso di situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale, rispetto a quelle che possono trarre origine o da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa: nel primo caso la prova liberatoria dovrà avere ad oggetto la dimostrazione dell'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile con riguardo alla specificità della cosa, sì da giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed
- 4 - inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia;
in relazione, invece, a situazioni del secondo tipo, l'assolvimento della prova liberatoria postula la verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì da poter fondatamente ritenersi che quest'ultimo sia dipeso dal caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, posto che esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (cfr. in questo senso anche Cass. n. 19653/04).
Così riassunte le principali problematiche giuridiche in materia di responsabilità extracontrattuale ex art 2051 c.c., ritiene il Tribunale che l'attore non abbia offerto sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che il fatto si sia verificato secondo la dinamica riferita in citazione e che sussista, nel caso di specie, un nesso di causalità tra il precario stato d'integrità del manto stradale e l'evento dannoso verificatosi.
L'attore assume, infatti, in citazione che il danno ricevuto si sarebbe verificato allorquando, nelle circostanze di tempo e di luogo su riferite, mentre iniziava l'attraversamento della strada (via Francesco Saverio Correa, altezza civico 147) per dirigersi al , egli inciampava su di un Parte_2 sampietrino basculante e mal fissato al suolo e sporgente e che inoltre l'improvviso sommovimento dei sampietrini circostanti gli faceva ulteriormente perdere l'equilibrio, causandone la caduta.
Il reso istruttorio ed in particolar modo le testimonianze raccolte non sembrano confermare tale dinamica. Ed infatti nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire in quale modo l'attore sia caduto. Riferisce il teste,
“Ho visto l'attore cadere ma non so come Testimone_1
è caduto. Quando mi sono avvicinato a lui ho visto che dove è caduto vi erano dei sampietrini che si muovevano…. Quel giorno pioveva un po'… Nel punto in cui lui è caduto ho visto che le pietre si muovevano ma tanto non era per quelle circostanti. L'istante al momento della caduta indossava scarpe con suola in gomma” Il teste, , ha Testimone_2 Testimone_3 affermato che: “Ad un certo punto, ho visto che il mio amico era caduto e urlava per il dolore. Pensavo fosse scivolato, invece, ho visto che dove era caduto le pietre si muovevano. Camminavamo fianco a fianco e ho visto il mio amico cadere come ho detto prima pensavo fosse scivolato invece vidi
- 5 - che in quel punto le piccole pietre si muovevano… Preciso che stavamo camminano su di un marciapiede e che il mio amico cadde scendendo dal marciapiede. Quel giorno pioveva e il mio amico indossava delle sneakers. Le pietre basculanti cui ho fatto riferimento erano quelle del marciapiede”. Ora, il fatto che entrambi i testi abbiano riferito che, nel punto in cui l'attore è caduto, vi fossero sampietrini basculanti non è dirimente ai fini della dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità fra quest'ultimi e la caduta, posto che, come anzidetto, nessuno dei due ha visto il modo con cui l'attore avrebbe perso l'equilibrio, rovinando al suolo, motivo per cui non è chiaro se ad aver determinato la caduta siano stato il manto stradale sconnesso o uno scivolamento dell'attore (si consideri che quel giorno come riferito dai testi pioveva). Inoltre, non è neanche chiaro quali sampietrini fossero basculanti: il secondo teste ha riferito che “Le pietre basculanti cui ho fatto riferimento erano quelle del marciapiede”; l'attore, di contro, ha dichiarato che l'inciampo sarebbe avvenuto mentre iniziava l'attraversamento della strada. Né appare utile a chiarire tale profilo, la documentazione fotografica allegata dall'attore: per un verso, essa non sembra raffigurare lo stato dei luoghi (cfr. dichiarazioni di “Dalle foto da Testimone_1 me visionate riconosco il negozio ma dalle stesse non si evince il punto preciso in cui è caduto l'istante”); per l'altro, tale documentazione è di pessima qualità e non consente una chiara visione dei luoghi.
Quanto precede, pertanto, esclude la fondatezza della domanda sia se la si inquadri nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., sia se la si riconduca all'art. 2043 cod. civ. Rispetto a tale ultima norma, l'attore avrebbe dovuto provare la condotta colposa del e il nesso causale tra quest'ultima e il Controparte_1 danno. Tale onere probatorio non è stato soddisfatto, atteso che, come in precedenza evidenziato, non risulta dimostrato il nesso causale tra asserita sconnessione del manto stradale e la caduta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi, ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto.
P.Q.M.
- 6 - Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) rigetta la domanda proposta da Parte_1
a) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del che si liquidano in €. 3.553,90 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 5.8.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22809/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. e vertente
TRA
, (C.F. ), elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio legale dell'avv. Raffaele Di Monda, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 dom.to per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Nuvola Di Mauro, giusta procura generale alle liti per atto pubblico rogato dal Notaio il Persona_1
15.09.2022, Repertorio n. 22594, raccolta n. 10527, allegata in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore in epigrafe evocava in giudizio il al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “ 1) dichiarare la procedibilità, proponibilità e fondatezza della domanda e, per gli effetti;
2) qualora non venga fornita la prova del caso fortuito, dichiarare il responsabile ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.p.c. della produzione dell'evento denunciato e, condannarlo al pronto risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti da
da quantificare in euro 21.210,33, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella somma, maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà giusta ed equa secondo il Suo illuminato apprezzamento;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., condannare comunque il per responsabilità ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei Controparte_1 danni come sopra quantificati;
4) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari e di giudizio ed IVA da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario”. A fondamento delle rassegnate conclusioni, l'attore esponeva: che il giorno 12 febbraio 2021, verso le ore 17.00, egli si trovava in Napoli, alla via Francesco Saverio Correa, altezza civico 147, quale pedone;
che la pavimentazione della detta piazza era costituita da sampietrini e che, iniziato l'attraversamento della strada per dirigersi al , egli inciampava in un Parte_2 sampietrino basculante e mal fissato al suolo e sporgente;
che, inoltre, l'improvviso sommovimento dei sampietrini circostanti gli faceva ulteriormente perdere l'equilibrio; che il dissesto della strada non era preventivamente segnalato ai pedoni;
che i sampietrini dissestati non erano transennati e/o evidenziati;
che, pertanto, egli rovinava al suolo;
che, trasportato, tramite ambulanza del 118, al P.S. dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli, gli veniva diagnosticata la frattura di diafisi chiusa tibia e perone a sinistra;
che, in data 16 febbraio 2021 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruento con osteosintesi con placche e viti. Assunta, dunque, la responsabilità del ex artt. 2051 c.c. 2043 c.c., Controparte_1
l'attore chiedeva, in ragione dei postumi riportati, la condanna del al CP_1 pagamento di €. 21.210,33, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., espletata l'istruttoria, in particolar modo escussi i testi indotti dall'attore e ritenuta superflua la consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/05/2025, ove, sostituita
- 2 - quest'ultima, con la trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., la riservava in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è infondata e non merita accoglimento.
In premessa, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per carenza di petitum e di causa petendi, avanzata dal convenuto va rigettata, CP_1 essendo l'atto in questione sufficientemente circostanziato rispetto ai profili poc'anzi menzionati
Giova, ora, evidenziare che l'attore ha ricondotto la sua domanda ora nell'ambito dell'art 2051 c.c. ora in quello dell'art 2043 c.c.
È noto che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, risultando, di contro, irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa. A tale riguardo, infatti, si osserva che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr., tra le prime, Cass. 20.5.1998, n. 5031; v. anche Cass. n. 5808/2019; Cass. n. 30775/2017).
Ora, nell'ottica accreditata della ricorrenza di una responsabilità oggettiva, si comprende il motivo per cui la norma in parola non richieda che tra il soggetto e la res ricorra una relazione custodiale qualificata, essendo sufficiente pure un semplice rapporto materiale con essa, discostandosi così dall'art 2053 c.c. ove la responsabilità per danni da rovina di edificio può essere predicata solo nei confronti del proprietario del manufatto, o al più, come altri affermano, nei confronti di colui che è titolare di un diritto reale di godimento sul bene, ma non certamente di natura personale di godimento.
La ratio della responsabilità in commento si rinviene nel fatto che solo colui che ha in custodia la res è in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente per scongiurare che il processo distruttivo insorto dalla cosa possa cagionare danni a terzi, attribuendo al custode il ruolo di una sorta di garante de facto dell'altrui incolumità.
- 3 - Dalla accertata natura oggettiva della responsabilità in commento discende che, affinché essa possa configurarsi in concreto, è richiesta unicamente la sussistenza del nesso di causalità diretto tra la cosa in custodia e il danno arrecato (principio, da ultimo, chiarito da Cass. n. 4161/2019). Sul piano processuale, l'onere della prova, ai sensi dell'art 2697 c.c., risulta così ripartito: grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che “l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr., Cass. n. 7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa;
mentre il custode, per sottrarsi dalla responsabilità, deve provare che l'evento lesivo è stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 5910/2011; Cass. n. 858/2008; Cass. n. 8005/2010).
È chiaro, perciò, che solo una volta provate tali circostanze il cui onere – si ripete- è a carico del danneggiato, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso, Cass., Sez. III, 29/1/2016, n.1677). La nozione di fortuito di cui all'art. 2051 c.c., che libera il custode dalla sua responsabilità, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, deve intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, laddove l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta di quest'ultimo, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. n. 21727/2012; Cass. n. 9009/2015; Cass. n. 27724/2018).
Applicati questi principi anche alla custodia dei beni demaniali, e in particolare modo alla custodia delle strade, di certo il caso fortuito si configura in maniera diversa in caso di situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale, rispetto a quelle che possono trarre origine o da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa: nel primo caso la prova liberatoria dovrà avere ad oggetto la dimostrazione dell'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile con riguardo alla specificità della cosa, sì da giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed
- 4 - inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia;
in relazione, invece, a situazioni del secondo tipo, l'assolvimento della prova liberatoria postula la verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì da poter fondatamente ritenersi che quest'ultimo sia dipeso dal caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, posto che esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (cfr. in questo senso anche Cass. n. 19653/04).
Così riassunte le principali problematiche giuridiche in materia di responsabilità extracontrattuale ex art 2051 c.c., ritiene il Tribunale che l'attore non abbia offerto sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che il fatto si sia verificato secondo la dinamica riferita in citazione e che sussista, nel caso di specie, un nesso di causalità tra il precario stato d'integrità del manto stradale e l'evento dannoso verificatosi.
L'attore assume, infatti, in citazione che il danno ricevuto si sarebbe verificato allorquando, nelle circostanze di tempo e di luogo su riferite, mentre iniziava l'attraversamento della strada (via Francesco Saverio Correa, altezza civico 147) per dirigersi al , egli inciampava su di un Parte_2 sampietrino basculante e mal fissato al suolo e sporgente e che inoltre l'improvviso sommovimento dei sampietrini circostanti gli faceva ulteriormente perdere l'equilibrio, causandone la caduta.
Il reso istruttorio ed in particolar modo le testimonianze raccolte non sembrano confermare tale dinamica. Ed infatti nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire in quale modo l'attore sia caduto. Riferisce il teste,
“Ho visto l'attore cadere ma non so come Testimone_1
è caduto. Quando mi sono avvicinato a lui ho visto che dove è caduto vi erano dei sampietrini che si muovevano…. Quel giorno pioveva un po'… Nel punto in cui lui è caduto ho visto che le pietre si muovevano ma tanto non era per quelle circostanti. L'istante al momento della caduta indossava scarpe con suola in gomma” Il teste, , ha Testimone_2 Testimone_3 affermato che: “Ad un certo punto, ho visto che il mio amico era caduto e urlava per il dolore. Pensavo fosse scivolato, invece, ho visto che dove era caduto le pietre si muovevano. Camminavamo fianco a fianco e ho visto il mio amico cadere come ho detto prima pensavo fosse scivolato invece vidi
- 5 - che in quel punto le piccole pietre si muovevano… Preciso che stavamo camminano su di un marciapiede e che il mio amico cadde scendendo dal marciapiede. Quel giorno pioveva e il mio amico indossava delle sneakers. Le pietre basculanti cui ho fatto riferimento erano quelle del marciapiede”. Ora, il fatto che entrambi i testi abbiano riferito che, nel punto in cui l'attore è caduto, vi fossero sampietrini basculanti non è dirimente ai fini della dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità fra quest'ultimi e la caduta, posto che, come anzidetto, nessuno dei due ha visto il modo con cui l'attore avrebbe perso l'equilibrio, rovinando al suolo, motivo per cui non è chiaro se ad aver determinato la caduta siano stato il manto stradale sconnesso o uno scivolamento dell'attore (si consideri che quel giorno come riferito dai testi pioveva). Inoltre, non è neanche chiaro quali sampietrini fossero basculanti: il secondo teste ha riferito che “Le pietre basculanti cui ho fatto riferimento erano quelle del marciapiede”; l'attore, di contro, ha dichiarato che l'inciampo sarebbe avvenuto mentre iniziava l'attraversamento della strada. Né appare utile a chiarire tale profilo, la documentazione fotografica allegata dall'attore: per un verso, essa non sembra raffigurare lo stato dei luoghi (cfr. dichiarazioni di “Dalle foto da Testimone_1 me visionate riconosco il negozio ma dalle stesse non si evince il punto preciso in cui è caduto l'istante”); per l'altro, tale documentazione è di pessima qualità e non consente una chiara visione dei luoghi.
Quanto precede, pertanto, esclude la fondatezza della domanda sia se la si inquadri nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., sia se la si riconduca all'art. 2043 cod. civ. Rispetto a tale ultima norma, l'attore avrebbe dovuto provare la condotta colposa del e il nesso causale tra quest'ultima e il Controparte_1 danno. Tale onere probatorio non è stato soddisfatto, atteso che, come in precedenza evidenziato, non risulta dimostrato il nesso causale tra asserita sconnessione del manto stradale e la caduta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi, ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto.
P.Q.M.
- 6 - Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) rigetta la domanda proposta da Parte_1
a) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del che si liquidano in €. 3.553,90 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 5.8.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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