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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 24/10/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G.LAV. 31/2024
La Corte d'Appello di Trento, Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi EN Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 17.06.2024 al n.
31/2024 R.G.
[...]
[...]
(P. IVA: ), in persona del sul L. Parte_1 P.IVA_1
R. pro tempore (C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vito Tirrito (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._2
del Foro di ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Pt_1 lo studio di quest'ultimo sito in Massarosa (LU) via Cenami, 534, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: - P. IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Avv.
MA ZI (C.F.: – indirizzo PEC C.F._3
E
– fax n. 0461 886885) e dall'Avv. Vincenza Email_2
AR MA (C.F.: - indirizzo PEC C.F._4
t), entrambi del Foro di Milano ed Email_4 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' sito a Trento (TN), Via delle CP_1
Orfane n. 8, come da mandato telematico in atti.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia Codesta On. le Corte D'Appello di Trento Sezione Lavoro, in riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti accogliere il presente appello e, CP_ quindi, dichiarare infondate tutte le pretese avanzate dall' sia in termini di contribuzione che di ogni altra pretesa addizionale comprese le sanzioni civili.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: si omette
DI PARTE APPELLATA: si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, voglia
In via preliminare: dichiarare la richiesta di dar corso alla prova testimoniale in relazione alla teste e così pure la richiesta di esibizione della Testimone_1 documentazione così come indicata nel ricorso di primo grado e ciò per le ragioni esposte in narrativa del presente ricorso;
Nel merito: rigettare l'appello proposto e tutte le domande avanzate nei confronti dell' dalle parti ricorrenti, odierne parti appellanti, nonché anche le istanze CP_1 formulate in via istruttoria, in quanto infondato e infondate in fatto e in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trento, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro n. 170 del 21.12.2023, con condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese legali del giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 17.06.2024 , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Trento, Sezione Lavoro, avente cron. n. 170/2023 pubblicata il 21.12.2023,
pag. 2/11 relativa al procedimento sub. R.G. 320/20211 per chiedere l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
1. L'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in quanto il primo
Giudice avrebbe attribuito pieno valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori all'ITL al di fuori del processo, senza tener conto delle numerose violazioni procedurali che ne avrebbero dovuto compromettere la legittimità. In particolare, l'attività ispettiva si sarebbe svolta in violazione dell'art. 12 dello
Statuto del Contribuente, in quanto alla società non sarebbe pervenuta alcuna comunicazione di avvio dell'ispezione; non avrebbe ricevuto chiarimenti sulle modalità e sulle tempistiche dell'accertamento (di cui, peraltro, è stata omessa la relativa documentazione); non sarebbe stata resa edotta del diritto di farsi assistere da un professionista abilitato e non sarebbe stata messa nelle condizioni di poter partecipare o difendersi nel corso del procedimento. Tali omissioni avrebbero comportato un'acquisizione delle prove in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente inutilizzabilità delle stesse anche alla luce del nuovo art.
7-quinquies del citato Statuto. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto debitamente conto delle testimonianze rese nel corso del giudizio, dalle quali sarebbe emersa una negazione del coinvolgimento di Pt_1 OF nella gestione del personale, in favore di un'emissione di direttive operative provenienti, invece, da altri soggetti, con conseguente smentita di attuazione di controlli diretti da parte dell'odierno appellante. Sono state, infine, eccepite un'incongruenza temporale nella valutazione dell'illecito ( lo CP_1 avrebbe contestato solo per il 2017-2018, nonostante il contratto di appalto fosse in vigore fino al 2019), una mancata considerazione della transizione gestionale in essere (con conseguente coinvolgimento di OF esclusivamente in un ruolo tecnico-gestionale dell'impiantistica) e una mancata valutazione di sussistenza di un'eventuale conflitto di interessi o motivi di astio personale da parte dei lavoratori ascoltati.
2. L'erronea valenza, in assenza di prova concreta, attribuita dal primo Giudice alla semplice affermazione dell' di assenza di versamenti e alla generica CP_1 testimonianza dell'ispettore circa la non conoscenza di eventuali Tes_2 pagamenti contributivi effettuati da e Parte_3 Controparte_2 in favore dell' In tal caso si sarebbe, dunque, configurata una
[...] CP_1 violazione dell'art. 2697 c.c., nonché del principio di vicinanza o disponibilità della prova. In base a tali norme, infatti, l'onere della prova sarebbe dovuto ricadere, nel caso di specie, in capo all' , quale unico soggetto in grado di CP_1 accedere alla documentazione relativa a eventuali pagamenti o compensazioni effettuate dalle società appaltatrici. In merito, l'appellante ha affermato come l'inversione dell'onere della prova, attribuito così in capo ad Apres Sky s.r.l., avrebbe, di fatto, investito la stessa di una vera e propria probatio diabolica, con grave violazione del diritto di difesa. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con il principio previsto dall'art. 27, comma 2, e dall'art 29 comma 3- bis del D.Lgs. 276/2003, secondo il quale i versamenti contributivi effettuati dagli appaltatori devono essere detratti dal debito contributivo del committente.
Infine, l'appellante ha riferito della contraddittorietà della posizione assunta dall' , laddove prima afferma l'esistenza di “compensazioni irregolari” per CP_1 poi negare l'avvenuta effettuazione di pagamenti (peraltro il tutto in assenza di chiarimenti al riguardo e/o documentazione a sostegno). Apres Sky s.r.l. ha, infine, affermato che tale carenza di trasparenza ha reso necessario, a livello pag. 4/11 nazionale, un intervento chiarificatore, concretizzatosi con la L. 38/2023, che ha confermato la legittimità delle compensazioni anche tra enti impositori diversi.
3. L'inutilizzabilità degli atti ispettivi dell' in quanto redatti in violazione CP_1 delle norme che tutelano i diritti del contribuente, in particolare quelle previste dall'art. 12 dello Statuto del contribuente, applicabile anche agli accertamenti previdenziali, nonché il nuovo art.
7-quinquies dello Statuto, introdotto dal D.
Lgs. 219/2023, che sancisce l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti in violazione di legge. Secondo l'appellante, tale principio troverebbe applicazione anche per gli enti previdenziali, vista la crescente assimilazione tra accertamenti fiscali e contributivi. Nel caso specifico, l'assenza di un verbale delle operazioni ispettive ha compromesso il diritto di difesa, impedendo ogni verifica sul rispetto delle regole procedurali. Per questo motivo, ritiene che l'intero accertamento sia viziato e vada annullato, compresi gli atti e le dichiarazioni raccolte in violazione di legge. Infine, si solleva una questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 quinquies, nella parte in cui non prevede espressamente l'estensione delle tutele anche agli accertamenti , con possibile violazione CP_1 degli artt. 3 e 97 Cost.
Con decreto dell'1.07.2024 la Corte ha indicato la data del 16.01.2025 quale data di udienza, assegnando alle parti termine per brevi memorie.
Con atto del 03.01.2025, l' si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte CP_1 le domande e istanze avversarie e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.09.2025 entrambe le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
Parte appellata ha, inoltre, ritenuto completa l'istruttoria di primo grado e ha insistito per l'inammissibilità delle prove richieste dalla parte appellante. Ritiratasi in camera di consiglio per la decisione, alle ore 13:10 la Corte ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, nei termini di cui si dirà appresso.
La questione fondamentale oggetto del presente giudizio attiene non tanto al merito e, cioè, alla valutazione della sussistenza o meno di un'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, quanto piuttosto alla utilizzabilità ed alla valenza probatoria degli elementi istruttori posti a base della decisione di primo grado. pag. 5/11 Il giudice del lavoro ha proceduto all'esame testimoniale di tre testi (lavoratori) indicati dall' e poi, sulla considerazione che la causa fosse sufficientemente istruita, ha CP_1 ritenuto superflua l'audizione degli altri ed ha assunto la causa in decisione sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del Servizio Lavoro della Provincia
Autonoma di Trento nel corso del sopralluogo.
Sostiene il giudice di primo grado che le dichiarazioni così assunte siano liberamente valutabili dal giudice, anche ove aventi natura indiziaria, per il principio del libero convincimento del giudice;
ricorda poi, citando copiosa giurisprudenza di legittimità (e, in particolare, Cass. 6565/2007), che i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso (in relazione alle dichiarazioni assunte da terzi), per loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine.
La sentenza di legittimità citata, in effetti, afferma che Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità :a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. Sez. 2, pag. 6/11 20/03/2007, n. 6565, Rv. 596066 - 01). E nel medesimo solco si pongono numerose altre sentenze, anche molto più recenti.
Ciò detto, occorre rilevare che nel 2011 è uscita una disposizione normativa
(DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106) che, all'articolo 7, co.II, punto 5, lett.d), così recita: “d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”.
L'art. 12 dello Statuto del contribuente (rubricato Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) dispone, tra il resto, che “
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. ((Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso)). Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Occorre, altresì, rilevare come tutte le pronunce citate siano riferibili ad accertamenti condotti prima del 2011 (la sentenza del 2007 si riferisce ad accertamenti ovviamente anteriori, ma anche le più recenti sono relative a fatti molto risalenti. Per esempio, Cass.
978/2020 si riferisce ad un accertamento del 2002; Cass. 28060/2017 si riferisce ad pag. 7/11 accertamenti del 1996; Cass. 2015/2018 è relativa a fatti del 2007; Cass. 7993/2019 è relativa a fatti del 1996).
Le pronunce, dunque, non tengono conto della normativa sopravvenuta, introdotta con d.l. 70 del 2011. Ma tale intervento normativo non può certo dirsi irrilevante nella tematica in discussione, giacchè estende agli accertamenti ispettivi degli enti previdenziali delle garanzie difensive e di tutela del contraddittorio. In particolare, l'art. 12 dello Statuto del contribuente stabilisce il diritto del contribuente ad essere informato delle ragioni che abbiano giustificato la verifica e dell'oggetto che la riguarda, ma, soprattutto, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono, all'evidenza, garanzie che hanno una finalità difensiva, nel senso che il contribuente deve essere posto in condizioni di sapere quale sia l'oggetto dell'accertamento e deve poter partecipare allo stesso a mezzo di un difensore tecnico, in modo che sia fin da questo momento assicurato il contraddittorio.
Trattasi non solo dell'estrinsecazione di un principio di civiltà giuridica, ma altresì di applicazione di un precetto costituzionale, relativo al giusto processo e al principio del contraddittorio. E' ben vero che per processo si intende la fase che si svolge davanti agli organi giurisdizionali, ma è altrettanto indiscutibile che ove la prova si formi prima e al di fuori del processo, anche i diritti difensivi debbano essere anticipati, pena la sostanziale violazione del precetto costituzionale. Dunque, in forza della nuova normativa e, quindi, dell'applicabilità dei principi stabiliti dall'art. 12 dello statuto del contribuente agli accertamenti previdenziali, deve ritenersi che per l'utilizzabilità in giudizio, quali fonti di prova, delle dichiarazioni rese dai lavoratori o da altri terzi agli organi ispettivi, debba essere previamente assicurato il contraddittorio. Naturalmente, una volta che il soggetto sottoposto ad accertamento sia stato avvisato delle facoltà previste dall'art. 12, sarà sua libera scelta quella di avvalersi o meno di una difesa tecnica e di partecipare alle successive attività, ma ciò sarà sufficiente per far sì che gli accertamenti ivi condotti possano entrare nel successivo, eventuale, processo ed essere utilizzati con funzione probatoria.
pag. 8/11 Al contrario, ove l'accertamento sia stato condotto senza gli avvisi di cui all'art. 12 e risulti che il contribuente non si è avvalso delle facoltà ivi previste per non essere stato avvisato (e non per avervi rinunciato), le dichiarazioni rese dai terzi in questa sede non sono utilizzabili, se non quali meri indizi e con la necessità di riscontri esterni (giacchè il riscontro interno incrociato sarebbe, nuovamente, in contrasto con la formazione della prova in contraddittorio). Resta ferma, ovviamente, la possibilità per l'ente accertatore di chiamare a testimoniare in giudizio i sommari informatori assunti nel corso dell'accertamento, perché in tal caso la prova viene ripetuta in giudizio e nel contraddittorio delle parti e quindi assume valenza probatoria piena. Ma, ove vi sia stata violazione dell'art. 12 e non vi siano altri elementi a suffragio delle tesi dell'ente previdenziale, le dichiarazioni assunte in sede ispettiva non sono sufficienti a fornire prova – in giudizio - dei fatti posti a base degli assunti ispettivi.
Premesso quanto sopra, occorre ora fare alcune precisazioni di natura processuale.
L' aveva correttamente fatto istanza di audizione degli informatori sentiti nel corso CP_1 delle indagini ispettive, di modo da confermare in contraddittorio le circostanze di fatto già emerse in quella sede. Dopo l'audizione di soli tre testi, peraltro, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, facendo applicazione delle pronunce di cassazione più sopra richiamate e, dunque, di principi che non si ritengono più conformi al nuovo assetto legislativo. Ne consegue che i fatti che l' pone a base delle sue CP_1 pretese non sono sorretti da idonea prova. Vale la pena di ricordare che le tre deposizioni assunte in dibattimento sono del tutto irrilevanti;
il teste , Testimone_1 ha dichiarato unicamente di essere stata sentita dagli ispettori del lavoro il 19/12/2018 e che agli ispettori ha riferito la verità. Il teste ha dichiarato, per Testimone_3 quanto concerne questa causa: “Non ho mai lavorato per in Val di Fassa. Parte_1
Io abitavo negli alberghi in cui lavoravo. Sia nell'inverno 2017-2018 sia nell'estate
2018 ero solito frequentare il bar di Campitello, di cui sapevo essere titolare Parte_2
. Conoscevo . Non vedevo quando ero presente al Parte_1 Parte_1 Parte_1 bar. Al bar posso dire che lavorava che è di nazionalità rumena”. Il teste Tes_1
ha dichiarato: “Ricordo di essere stato sentito dagli Ispettori del Testimone_4
Lavoro in data 8.9.2020, ai quali ho riferito la verità. Solitamente era che mi Per_1 diceva che cosa fare. Ho visto durante la stagione estiva 2 o 3 volte;
come Parte_1
pag. 9/11 già detto io prendevo disposizioni da . Orbene, ben due testi dichiarano di aver Per_1 detto la verità agli ispettori (quando? su quali circostanze?), il che è assai diverso dal confermare i fatti già dichiarati agli ispettori (tanto è vero che L' , nelle note finali CP_1 di primo grado, non dice che i testi hanno dichiarato di aver detto la verità agli ispettori, ma afferma, erroneamente, che “sentiti in qualità di testi in questa sede giudiziale, hanno confermato integralmente le dichiarazioni rese in sede ispettiva”). Per il resto, i tre testi non dicono alcunché di rilevante che provi la gestione di fatto del locale da parte dello , anzi. Totalmente sfornite di prova, poi, le circostanze relative agli Pt_1 orari di lavoro. Rimangono, dunque, sfornite di prova tutte le contestazioni relative sia agli orari di lavoro, sia alla fittizietà dell'appalto. Ciò è tanto più vero se si considera che, da un lato, il fatto che alcuni dipendenti si rivolgessero spesso allo non è Pt_1 necessariamente indice di un appalto fittizio, almeno per tutto quanto riguardava la struttura e l'organizzazione del bar, giacchè era evidente che era lui, quale proprietario ed ex gestore, a conoscere i locali e il funzionamento delle attrezzature. In secondo luogo, non si può non tener conto della stranezza di un accertamento di fittizietà relativo solo ad un periodo, mentre per quello successivo sarebbe stato tutto regolare (anche ciò si potrebbe spiegare con il fatto che mano a mano che l'appalto procedeva e che dunque si prendeva coscienza di tanti aspetti logistici nuovi, il rapporto con il vecchio gestore tendeva a scemare). Tutto ciò non viene qui riportato per sostenere che le pretese dell' fossero infondate, quanto, piuttosto, per evidenziare che in un quadro di CP_1 carenza istruttoria c'erano anche elementi di dubbio che, al contrario, avrebbero richiesto una prova rafforzata.
D'altronde, si è detto in sentenza che le dichiarazioni rese agli ispettori avrebbero assunto valenza probatoria per la mancata introduzione di elementi di prova contrari da parte dello (v. pag. 12 dell'atto di costituzione in appello dell' : “la società Pt_1 CP_1 ricorrente non ha formulato istanza istruttorie contrarie”), ma si dimentica che l'odierna appellante aveva fatto istanza di prova per testi, con capitolazioni proprie, aveva chiesto la prova contraria ed aveva effettuato delle produzioni documentali (tra cui le foto che documentavano la complessità degli impianti e delle attrezzature in dotazione al bar), per cui non aveva affatto prestato acquiescenza ai risultati degli accertamenti;
peraltro, una prova non può “degradarsi” o “apprezzarsi” a seconda del pag. 10/11 contegno della controparte. Diverso sarebbe il caso della non contestazione o dell'acquiescenza, ma nella fattispecie in esame, come detto, siamo pacificamente al di fuori di queste ipotesi.
Ritornando sulla questione processuale, l' , di fronte alla ritenuta superfluità delle CP_1 prove dedotte, avrebbe dovuto insistere per l'espletamento delle prove residue e, soprattutto, avrebbe dovuto riproporle in appello;
cosa che non solo non ha fatto (né a verbale, né nelle successive note finali della causa di primo grado), ma persino in sede di discussione davanti alla Corte ha ritenuto completa l'istruttoria, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado. In ciò errando e precludendo un'integrazione dell'istruttoria in appello.
Pertanto, per i motivi esposti, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_4 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Trento n. 170/2023, così provvede: in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara infondate tutte CP_ le pretese avanzate dall' - sia in termini di contribuzione che di ogni altra pretesa addizionale - mediante i verbali unici di accertamento e notificazione del 4.12.2020 e rispettivamente n. 2018018761/DDL, n. 2018008353/S01 e n. 2020009662/S01.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle CP_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Presidente
(Demarchi EN)
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale ordinario di Trento, Sezione Lavoro, con sentenza n 170/2023 pubblicata il 21.12.2023 così decideva:
“
1. Rigetta la domanda di accertamento negativo, proposta con il ricorso introduttivo del procedimento n. 320/2021 R.G., dalla società in ordine alle pretese avanzate Parte_2 dall' mediante il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018018761/DDL del CP_1 4.12.2020, in relazione ai fatti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione elevato dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in data 21.10.2020 sub n. S021/2020/647578/24.1/AG.
2. Rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, sollevata dalla società ricorrente in opposizione avverso l'avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010, emesso sub n. 412 Parte_2 2021 00001002 06 000 in data 9/10/2021 e notificato in data 16.10.2021. 3. Rigetta l'opposizione ex art. 24 co.4 d.lgs. 46/1999, proposta con il ricorso introduttivo del procedimento n. 396/2021 R.G., dalla società ricorrente avverso l'avviso di addebito ex Parte_2 art. 30 D.L. 78/2010, emesso sub n. 412 2021 00001002 06 000 in data 9/10/2021 e notificato in data 16.10.2021, con cui l' pretende, in relazione al periodo dicembre 2017 – settembre 2019, il CP_1 pagamento di contributi e sanzioni civili, per complessivi € 16.504,22, in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
4. Condanna la società alla rifusione, in favore dell' delle Pt_2 Parte_2 CP_1 spese di giudizio, liquidate nella somma di € 6.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA”. pag. 3/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G.LAV. 31/2024
La Corte d'Appello di Trento, Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi EN Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 17.06.2024 al n.
31/2024 R.G.
[...]
[...]
(P. IVA: ), in persona del sul L. Parte_1 P.IVA_1
R. pro tempore (C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vito Tirrito (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._2
del Foro di ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Pt_1 lo studio di quest'ultimo sito in Massarosa (LU) via Cenami, 534, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: - P. IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Avv.
MA ZI (C.F.: – indirizzo PEC C.F._3
E
– fax n. 0461 886885) e dall'Avv. Vincenza Email_2
AR MA (C.F.: - indirizzo PEC C.F._4
t), entrambi del Foro di Milano ed Email_4 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' sito a Trento (TN), Via delle CP_1
Orfane n. 8, come da mandato telematico in atti.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia Codesta On. le Corte D'Appello di Trento Sezione Lavoro, in riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti accogliere il presente appello e, CP_ quindi, dichiarare infondate tutte le pretese avanzate dall' sia in termini di contribuzione che di ogni altra pretesa addizionale comprese le sanzioni civili.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: si omette
DI PARTE APPELLATA: si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, voglia
In via preliminare: dichiarare la richiesta di dar corso alla prova testimoniale in relazione alla teste e così pure la richiesta di esibizione della Testimone_1 documentazione così come indicata nel ricorso di primo grado e ciò per le ragioni esposte in narrativa del presente ricorso;
Nel merito: rigettare l'appello proposto e tutte le domande avanzate nei confronti dell' dalle parti ricorrenti, odierne parti appellanti, nonché anche le istanze CP_1 formulate in via istruttoria, in quanto infondato e infondate in fatto e in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trento, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro n. 170 del 21.12.2023, con condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese legali del giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 17.06.2024 , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Trento, Sezione Lavoro, avente cron. n. 170/2023 pubblicata il 21.12.2023,
pag. 2/11 relativa al procedimento sub. R.G. 320/20211 per chiedere l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
1. L'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in quanto il primo
Giudice avrebbe attribuito pieno valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori all'ITL al di fuori del processo, senza tener conto delle numerose violazioni procedurali che ne avrebbero dovuto compromettere la legittimità. In particolare, l'attività ispettiva si sarebbe svolta in violazione dell'art. 12 dello
Statuto del Contribuente, in quanto alla società non sarebbe pervenuta alcuna comunicazione di avvio dell'ispezione; non avrebbe ricevuto chiarimenti sulle modalità e sulle tempistiche dell'accertamento (di cui, peraltro, è stata omessa la relativa documentazione); non sarebbe stata resa edotta del diritto di farsi assistere da un professionista abilitato e non sarebbe stata messa nelle condizioni di poter partecipare o difendersi nel corso del procedimento. Tali omissioni avrebbero comportato un'acquisizione delle prove in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente inutilizzabilità delle stesse anche alla luce del nuovo art.
7-quinquies del citato Statuto. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto debitamente conto delle testimonianze rese nel corso del giudizio, dalle quali sarebbe emersa una negazione del coinvolgimento di Pt_1 OF nella gestione del personale, in favore di un'emissione di direttive operative provenienti, invece, da altri soggetti, con conseguente smentita di attuazione di controlli diretti da parte dell'odierno appellante. Sono state, infine, eccepite un'incongruenza temporale nella valutazione dell'illecito ( lo CP_1 avrebbe contestato solo per il 2017-2018, nonostante il contratto di appalto fosse in vigore fino al 2019), una mancata considerazione della transizione gestionale in essere (con conseguente coinvolgimento di OF esclusivamente in un ruolo tecnico-gestionale dell'impiantistica) e una mancata valutazione di sussistenza di un'eventuale conflitto di interessi o motivi di astio personale da parte dei lavoratori ascoltati.
2. L'erronea valenza, in assenza di prova concreta, attribuita dal primo Giudice alla semplice affermazione dell' di assenza di versamenti e alla generica CP_1 testimonianza dell'ispettore circa la non conoscenza di eventuali Tes_2 pagamenti contributivi effettuati da e Parte_3 Controparte_2 in favore dell' In tal caso si sarebbe, dunque, configurata una
[...] CP_1 violazione dell'art. 2697 c.c., nonché del principio di vicinanza o disponibilità della prova. In base a tali norme, infatti, l'onere della prova sarebbe dovuto ricadere, nel caso di specie, in capo all' , quale unico soggetto in grado di CP_1 accedere alla documentazione relativa a eventuali pagamenti o compensazioni effettuate dalle società appaltatrici. In merito, l'appellante ha affermato come l'inversione dell'onere della prova, attribuito così in capo ad Apres Sky s.r.l., avrebbe, di fatto, investito la stessa di una vera e propria probatio diabolica, con grave violazione del diritto di difesa. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con il principio previsto dall'art. 27, comma 2, e dall'art 29 comma 3- bis del D.Lgs. 276/2003, secondo il quale i versamenti contributivi effettuati dagli appaltatori devono essere detratti dal debito contributivo del committente.
Infine, l'appellante ha riferito della contraddittorietà della posizione assunta dall' , laddove prima afferma l'esistenza di “compensazioni irregolari” per CP_1 poi negare l'avvenuta effettuazione di pagamenti (peraltro il tutto in assenza di chiarimenti al riguardo e/o documentazione a sostegno). Apres Sky s.r.l. ha, infine, affermato che tale carenza di trasparenza ha reso necessario, a livello pag. 4/11 nazionale, un intervento chiarificatore, concretizzatosi con la L. 38/2023, che ha confermato la legittimità delle compensazioni anche tra enti impositori diversi.
3. L'inutilizzabilità degli atti ispettivi dell' in quanto redatti in violazione CP_1 delle norme che tutelano i diritti del contribuente, in particolare quelle previste dall'art. 12 dello Statuto del contribuente, applicabile anche agli accertamenti previdenziali, nonché il nuovo art.
7-quinquies dello Statuto, introdotto dal D.
Lgs. 219/2023, che sancisce l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti in violazione di legge. Secondo l'appellante, tale principio troverebbe applicazione anche per gli enti previdenziali, vista la crescente assimilazione tra accertamenti fiscali e contributivi. Nel caso specifico, l'assenza di un verbale delle operazioni ispettive ha compromesso il diritto di difesa, impedendo ogni verifica sul rispetto delle regole procedurali. Per questo motivo, ritiene che l'intero accertamento sia viziato e vada annullato, compresi gli atti e le dichiarazioni raccolte in violazione di legge. Infine, si solleva una questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 quinquies, nella parte in cui non prevede espressamente l'estensione delle tutele anche agli accertamenti , con possibile violazione CP_1 degli artt. 3 e 97 Cost.
Con decreto dell'1.07.2024 la Corte ha indicato la data del 16.01.2025 quale data di udienza, assegnando alle parti termine per brevi memorie.
Con atto del 03.01.2025, l' si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte CP_1 le domande e istanze avversarie e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.09.2025 entrambe le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
Parte appellata ha, inoltre, ritenuto completa l'istruttoria di primo grado e ha insistito per l'inammissibilità delle prove richieste dalla parte appellante. Ritiratasi in camera di consiglio per la decisione, alle ore 13:10 la Corte ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, nei termini di cui si dirà appresso.
La questione fondamentale oggetto del presente giudizio attiene non tanto al merito e, cioè, alla valutazione della sussistenza o meno di un'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, quanto piuttosto alla utilizzabilità ed alla valenza probatoria degli elementi istruttori posti a base della decisione di primo grado. pag. 5/11 Il giudice del lavoro ha proceduto all'esame testimoniale di tre testi (lavoratori) indicati dall' e poi, sulla considerazione che la causa fosse sufficientemente istruita, ha CP_1 ritenuto superflua l'audizione degli altri ed ha assunto la causa in decisione sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del Servizio Lavoro della Provincia
Autonoma di Trento nel corso del sopralluogo.
Sostiene il giudice di primo grado che le dichiarazioni così assunte siano liberamente valutabili dal giudice, anche ove aventi natura indiziaria, per il principio del libero convincimento del giudice;
ricorda poi, citando copiosa giurisprudenza di legittimità (e, in particolare, Cass. 6565/2007), che i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso (in relazione alle dichiarazioni assunte da terzi), per loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine.
La sentenza di legittimità citata, in effetti, afferma che Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità :a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. Sez. 2, pag. 6/11 20/03/2007, n. 6565, Rv. 596066 - 01). E nel medesimo solco si pongono numerose altre sentenze, anche molto più recenti.
Ciò detto, occorre rilevare che nel 2011 è uscita una disposizione normativa
(DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106) che, all'articolo 7, co.II, punto 5, lett.d), così recita: “d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”.
L'art. 12 dello Statuto del contribuente (rubricato Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) dispone, tra il resto, che “
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. ((Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso)). Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Occorre, altresì, rilevare come tutte le pronunce citate siano riferibili ad accertamenti condotti prima del 2011 (la sentenza del 2007 si riferisce ad accertamenti ovviamente anteriori, ma anche le più recenti sono relative a fatti molto risalenti. Per esempio, Cass.
978/2020 si riferisce ad un accertamento del 2002; Cass. 28060/2017 si riferisce ad pag. 7/11 accertamenti del 1996; Cass. 2015/2018 è relativa a fatti del 2007; Cass. 7993/2019 è relativa a fatti del 1996).
Le pronunce, dunque, non tengono conto della normativa sopravvenuta, introdotta con d.l. 70 del 2011. Ma tale intervento normativo non può certo dirsi irrilevante nella tematica in discussione, giacchè estende agli accertamenti ispettivi degli enti previdenziali delle garanzie difensive e di tutela del contraddittorio. In particolare, l'art. 12 dello Statuto del contribuente stabilisce il diritto del contribuente ad essere informato delle ragioni che abbiano giustificato la verifica e dell'oggetto che la riguarda, ma, soprattutto, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono, all'evidenza, garanzie che hanno una finalità difensiva, nel senso che il contribuente deve essere posto in condizioni di sapere quale sia l'oggetto dell'accertamento e deve poter partecipare allo stesso a mezzo di un difensore tecnico, in modo che sia fin da questo momento assicurato il contraddittorio.
Trattasi non solo dell'estrinsecazione di un principio di civiltà giuridica, ma altresì di applicazione di un precetto costituzionale, relativo al giusto processo e al principio del contraddittorio. E' ben vero che per processo si intende la fase che si svolge davanti agli organi giurisdizionali, ma è altrettanto indiscutibile che ove la prova si formi prima e al di fuori del processo, anche i diritti difensivi debbano essere anticipati, pena la sostanziale violazione del precetto costituzionale. Dunque, in forza della nuova normativa e, quindi, dell'applicabilità dei principi stabiliti dall'art. 12 dello statuto del contribuente agli accertamenti previdenziali, deve ritenersi che per l'utilizzabilità in giudizio, quali fonti di prova, delle dichiarazioni rese dai lavoratori o da altri terzi agli organi ispettivi, debba essere previamente assicurato il contraddittorio. Naturalmente, una volta che il soggetto sottoposto ad accertamento sia stato avvisato delle facoltà previste dall'art. 12, sarà sua libera scelta quella di avvalersi o meno di una difesa tecnica e di partecipare alle successive attività, ma ciò sarà sufficiente per far sì che gli accertamenti ivi condotti possano entrare nel successivo, eventuale, processo ed essere utilizzati con funzione probatoria.
pag. 8/11 Al contrario, ove l'accertamento sia stato condotto senza gli avvisi di cui all'art. 12 e risulti che il contribuente non si è avvalso delle facoltà ivi previste per non essere stato avvisato (e non per avervi rinunciato), le dichiarazioni rese dai terzi in questa sede non sono utilizzabili, se non quali meri indizi e con la necessità di riscontri esterni (giacchè il riscontro interno incrociato sarebbe, nuovamente, in contrasto con la formazione della prova in contraddittorio). Resta ferma, ovviamente, la possibilità per l'ente accertatore di chiamare a testimoniare in giudizio i sommari informatori assunti nel corso dell'accertamento, perché in tal caso la prova viene ripetuta in giudizio e nel contraddittorio delle parti e quindi assume valenza probatoria piena. Ma, ove vi sia stata violazione dell'art. 12 e non vi siano altri elementi a suffragio delle tesi dell'ente previdenziale, le dichiarazioni assunte in sede ispettiva non sono sufficienti a fornire prova – in giudizio - dei fatti posti a base degli assunti ispettivi.
Premesso quanto sopra, occorre ora fare alcune precisazioni di natura processuale.
L' aveva correttamente fatto istanza di audizione degli informatori sentiti nel corso CP_1 delle indagini ispettive, di modo da confermare in contraddittorio le circostanze di fatto già emerse in quella sede. Dopo l'audizione di soli tre testi, peraltro, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, facendo applicazione delle pronunce di cassazione più sopra richiamate e, dunque, di principi che non si ritengono più conformi al nuovo assetto legislativo. Ne consegue che i fatti che l' pone a base delle sue CP_1 pretese non sono sorretti da idonea prova. Vale la pena di ricordare che le tre deposizioni assunte in dibattimento sono del tutto irrilevanti;
il teste , Testimone_1 ha dichiarato unicamente di essere stata sentita dagli ispettori del lavoro il 19/12/2018 e che agli ispettori ha riferito la verità. Il teste ha dichiarato, per Testimone_3 quanto concerne questa causa: “Non ho mai lavorato per in Val di Fassa. Parte_1
Io abitavo negli alberghi in cui lavoravo. Sia nell'inverno 2017-2018 sia nell'estate
2018 ero solito frequentare il bar di Campitello, di cui sapevo essere titolare Parte_2
. Conoscevo . Non vedevo quando ero presente al Parte_1 Parte_1 Parte_1 bar. Al bar posso dire che lavorava che è di nazionalità rumena”. Il teste Tes_1
ha dichiarato: “Ricordo di essere stato sentito dagli Ispettori del Testimone_4
Lavoro in data 8.9.2020, ai quali ho riferito la verità. Solitamente era che mi Per_1 diceva che cosa fare. Ho visto durante la stagione estiva 2 o 3 volte;
come Parte_1
pag. 9/11 già detto io prendevo disposizioni da . Orbene, ben due testi dichiarano di aver Per_1 detto la verità agli ispettori (quando? su quali circostanze?), il che è assai diverso dal confermare i fatti già dichiarati agli ispettori (tanto è vero che L' , nelle note finali CP_1 di primo grado, non dice che i testi hanno dichiarato di aver detto la verità agli ispettori, ma afferma, erroneamente, che “sentiti in qualità di testi in questa sede giudiziale, hanno confermato integralmente le dichiarazioni rese in sede ispettiva”). Per il resto, i tre testi non dicono alcunché di rilevante che provi la gestione di fatto del locale da parte dello , anzi. Totalmente sfornite di prova, poi, le circostanze relative agli Pt_1 orari di lavoro. Rimangono, dunque, sfornite di prova tutte le contestazioni relative sia agli orari di lavoro, sia alla fittizietà dell'appalto. Ciò è tanto più vero se si considera che, da un lato, il fatto che alcuni dipendenti si rivolgessero spesso allo non è Pt_1 necessariamente indice di un appalto fittizio, almeno per tutto quanto riguardava la struttura e l'organizzazione del bar, giacchè era evidente che era lui, quale proprietario ed ex gestore, a conoscere i locali e il funzionamento delle attrezzature. In secondo luogo, non si può non tener conto della stranezza di un accertamento di fittizietà relativo solo ad un periodo, mentre per quello successivo sarebbe stato tutto regolare (anche ciò si potrebbe spiegare con il fatto che mano a mano che l'appalto procedeva e che dunque si prendeva coscienza di tanti aspetti logistici nuovi, il rapporto con il vecchio gestore tendeva a scemare). Tutto ciò non viene qui riportato per sostenere che le pretese dell' fossero infondate, quanto, piuttosto, per evidenziare che in un quadro di CP_1 carenza istruttoria c'erano anche elementi di dubbio che, al contrario, avrebbero richiesto una prova rafforzata.
D'altronde, si è detto in sentenza che le dichiarazioni rese agli ispettori avrebbero assunto valenza probatoria per la mancata introduzione di elementi di prova contrari da parte dello (v. pag. 12 dell'atto di costituzione in appello dell' : “la società Pt_1 CP_1 ricorrente non ha formulato istanza istruttorie contrarie”), ma si dimentica che l'odierna appellante aveva fatto istanza di prova per testi, con capitolazioni proprie, aveva chiesto la prova contraria ed aveva effettuato delle produzioni documentali (tra cui le foto che documentavano la complessità degli impianti e delle attrezzature in dotazione al bar), per cui non aveva affatto prestato acquiescenza ai risultati degli accertamenti;
peraltro, una prova non può “degradarsi” o “apprezzarsi” a seconda del pag. 10/11 contegno della controparte. Diverso sarebbe il caso della non contestazione o dell'acquiescenza, ma nella fattispecie in esame, come detto, siamo pacificamente al di fuori di queste ipotesi.
Ritornando sulla questione processuale, l' , di fronte alla ritenuta superfluità delle CP_1 prove dedotte, avrebbe dovuto insistere per l'espletamento delle prove residue e, soprattutto, avrebbe dovuto riproporle in appello;
cosa che non solo non ha fatto (né a verbale, né nelle successive note finali della causa di primo grado), ma persino in sede di discussione davanti alla Corte ha ritenuto completa l'istruttoria, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado. In ciò errando e precludendo un'integrazione dell'istruttoria in appello.
Pertanto, per i motivi esposti, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_4 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Trento n. 170/2023, così provvede: in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara infondate tutte CP_ le pretese avanzate dall' - sia in termini di contribuzione che di ogni altra pretesa addizionale - mediante i verbali unici di accertamento e notificazione del 4.12.2020 e rispettivamente n. 2018018761/DDL, n. 2018008353/S01 e n. 2020009662/S01.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle CP_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Presidente
(Demarchi EN)
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale ordinario di Trento, Sezione Lavoro, con sentenza n 170/2023 pubblicata il 21.12.2023 così decideva:
“
1. Rigetta la domanda di accertamento negativo, proposta con il ricorso introduttivo del procedimento n. 320/2021 R.G., dalla società in ordine alle pretese avanzate Parte_2 dall' mediante il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018018761/DDL del CP_1 4.12.2020, in relazione ai fatti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione elevato dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in data 21.10.2020 sub n. S021/2020/647578/24.1/AG.
2. Rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, sollevata dalla società ricorrente in opposizione avverso l'avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010, emesso sub n. 412 Parte_2 2021 00001002 06 000 in data 9/10/2021 e notificato in data 16.10.2021. 3. Rigetta l'opposizione ex art. 24 co.4 d.lgs. 46/1999, proposta con il ricorso introduttivo del procedimento n. 396/2021 R.G., dalla società ricorrente avverso l'avviso di addebito ex Parte_2 art. 30 D.L. 78/2010, emesso sub n. 412 2021 00001002 06 000 in data 9/10/2021 e notificato in data 16.10.2021, con cui l' pretende, in relazione al periodo dicembre 2017 – settembre 2019, il CP_1 pagamento di contributi e sanzioni civili, per complessivi € 16.504,22, in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
4. Condanna la società alla rifusione, in favore dell' delle Pt_2 Parte_2 CP_1 spese di giudizio, liquidate nella somma di € 6.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA”. pag. 3/11