Articolo 16 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 15Articolo 17
Versione
4 giugno 1990
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Versione
20 giugno 1995
Art. 16. 1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall' articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 , per il proseguimento dell'attivita' del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.n ((3))

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AGGIORNAMENTO(3)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 giugno 1995, n. 234 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1991, fissato dal presente articolo, per il proseguimento dell'attivita' del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 20 giugno 1995
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