Art. 16. 1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall' articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 , per il proseguimento dell'attivita' del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.n ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO(3)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 giugno 1995, n. 234 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1991, fissato dal presente articolo, per il proseguimento dell'attivita' del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
---------------
AGGIORNAMENTO(3)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 giugno 1995, n. 234 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1991, fissato dal presente articolo, per il proseguimento dell'attivita' del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.