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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 478/2024, promossa con ricorso depositato il 21.2.2024 e notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 6.3.2024
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del socio accomandatario con sede legale a Udine, rappresentata e difesa, Parte_1
per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso, dall'avv. Carlo Onesti del Foro di Udine;
ricorrente
CONTRO
AVV. (C.F. ), del Foro di Udine, agente Controparte_1 C.F._1
in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente in punto: prestazione d'opera intellettuale
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: - dichiararsi risolto il contratto d'opera professionale tra
[...]
e l'Avv. per Parte_2 Controparte_1
grave inadempimento del resistente nell'esecuzione dello stesso per le ragioni di cui in narrativa,
dichiarando altresì che nulla è dovuto al resistente a titolo di compensi per la causa conclusasi con la sentenza dd. 11.11.23 – Tribunale di Udine e per l'effetto condannare il resistente alla rifusione del danno subito dalla società ricorrente quantificato in € 19.415,53, o nella somma maggiore o minore che parrà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 dal 06.02.24 alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 cc. da tale data sino al saldo;
- Spese, diritti o onorari rifusi.
Per il resistente: respingersi le domande avversarie di risoluzione del contratto d'opera professionale e di risarcimento del danno in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre a spese generali, CNPAF e IVA nelle misure di legge, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 21.2.2024 e notificato in data
24.4.2024, ha evocato avanti all'intestato Parte_2
Tribunale l'avv. , premettendo che quest'ultimo, in forza di un contratto d'opera Controparte_1
professionale, l'aveva assistita e difesa in un giudizio, svoltosi innanzi a questo Tribunale, per ottenere la dichiarazione di nullità di una delibera condominiale, avente ad oggetto la nomina dell'amministratore di condominio, giudizio che si era concluso con una sentenza di rigetto per improcedibilità ed inammissibilità della domanda, con conseguente condanna alla rifusione delle spese legali e al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma
III, c.p.c.
pagina 2 di 8 La ricorrente ha quindi dedotto che l'avv. aveva promosso un'azione giudiziaria che mai CP_1
avrebbe dovuto essere esperita, per l'assorbente motivo della totale carenza dell'interesse ad agire,
richiamando, a sostegno della sua tesi, orientamenti giurisprudenziali che, in casi analoghi, avrebbero confermato l'inammissibilità dell'azione. L'attrice ha pertanto sostenuto che l'avv. CP_1
instaurando il menzionato giudizio, si sarebbe reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto d'opera professionale, procurando alla società un danno quantificabile in €
19.415,53, somma pari alle spese legali e alla somma ex art. 96, comma III, c.p.c. liquidate con la sentenza. Ciò premesso, la ricorrente ha formulato conclusioni domandando la risoluzione del contratto d'opera professionale e la condanna al risarcimento del danno, con vittoria di spese.
2. Si è costituito l'avv. , evidenziando che la domanda giudiziale al Controparte_1
tempo proposta era invece ammissibile e finanche fondata. A sostegno dell'assunto, il resistente ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza in tema di nullità delle delibere condominiali aventi ad oggetto la nomina dell'amministratore, rilevando che, sulla base di una corretta interpretazione normativa e giurisprudenziale, nulla avrebbe impedito di ottenere una pronuncia di accoglimento nel merito dell'impugnazione della delibera. In forza di quanto dedotto, il resistente ha quindi sottolineato che, al momento della proposizione dell'azione, sussisteva l'interesse ad agire e che, di conseguenza,
non sarebbe stato possibile imputargli alcuna imperizia o negligenza nell'esecuzione del contratto d'opera professionale.
L'avv. ha pertanto concluso per il rigetto delle domande ex adverso proposte di CP_1
risoluzione del contratto d'opera professionale e di risarcimento del danno in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed eventuale condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
3. Nella prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale;
con successiva istanza congiunta, le parti hanno chiesto la concessione di un termine per depositare note scritte, poi accordato e fruito;
mutato il giudicante, la causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi.
pagina 3 di 8 4. Le domande proposte dalla ricorrente sono infondate.
5. Al fine di chiarire le ragioni della decisione, pare necessaria una breve ricostruzione della vicenda da cui ha avuto origine la presente causa, vicenda in relazione alla quale il tema centrale è
quello della sostituibilità con effetto retroattivo e sanante di una delibera condominiale di nomina dell'amministratore nulla, perché è proprio su una diversa interpretazione di tale questione che si fondano le opposte posizioni delle parti.
5.a L'avv. aveva instaurato la causa facendo valere quanto disposto dall'art. 1129, CP_1
comma XIV c.c., norma in forza della quale è nulla la delibera condominiale di nomina dell'amministratore in cui manchi la determinazione del compenso a questo spettante.
5.b Nei rispettivi atti, sia la ricorrente che il resistente hanno evidenziato che la delibera condominiale impugnata era stata sostituita, circa quattro mesi dopo la sua adozione, da un'altra delibera, con la quale l'assemblea aveva nominato lo stesso amministratore, indicando questa volta il compenso, facendo così venir meno qualsiasi profilo di nullità.
5.c. Risulta non controversa la circostanza della già intervenuta adozione della seconda delibera alla data dell'impugnazione della prima delibera nulla. Ebbene, è proprio sulla base di questa circostanza che il Tribunale di Udine ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da In Controparte_2
particolare, il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione della delibera avesse fatto venir meno l'interesse ad agire in capo alla società, dal momento che, con la nuova delibera, questa volta priva del vizio formale, era stato nominato proprio lo stesso amministratore. Il Tribunale, quindi, non ha ravvisato alcun concreto interesse ad agire in capo alla società.
6. Nel presente giudizio la ricorrente ha quindi denunciato l'inadempimento dell'avv. CP_1
alle sue obbligazioni professionali, affermando che, secondo consolidata giurisprudenza della
[...]
Corte di cassazione, una delibera viziata, nulla o annullabile, può essere sostituita da successiva delibera adottata nel rispetto della legge, con la conseguenza che, nel caso in esame, essendo con la sostituzione venuti meno i vizi che inficiavano la prima delibera, non poteva dirsi sussistente alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnarla. Sarebbe infatti applicabile analogicamente l'art.
pagina 4 di 8 2377, comma VIII, c.c. dettato in tema di delibere societarie (“L'annullamento della deliberazione non
può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge e
dello statuto…”). Pertanto, secondo la ricorrente, sarebbe contestabile all'avv. una colpa CP_1
per imperizia, in quanto lo stesso avrebbe ignorato precise disposizioni di legge e avrebbe risolto in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità. Entro il verificarsi delle preclusioni assertive, la ricorrente non ha lamentato alcun inadempimento agli obblighi informativi, cui ha fatto tardivo riferimento soltanto nel corso della discussione orale.
7. Al contrario, l'avv. ha sostenuto che la giurisprudenza sarebbe invece concorde CP_1
nel ritenere che la nullità di una delibera di nomina dell'amministratore per violazione dell'art. 1129,
comma XIV, c.c. non possa essere sanata da una successiva delibera, che costituirebbe infatti un atto autonomo e distinto da quello impugnato e potrebbe produrre effetti solo a partire dal momento della sua adozione. Ha inoltre sostenuto che alla fattispecie in esame non sarebbe possibile applicare analogicamente le norme in materia societaria, in quanto rispondenti a logiche del tutto diverse rispetto a quelle dettate in materia di condominio.
8. È anzitutto pacifico che le obbligazioni dell'avvocato sono riconducibili alla categoria delle obbligazioni di mezzi, in forza delle quali al professionista non è imposto il raggiungimento di uno scopo, come può essere la vittoria della causa, essendo sufficiente che la prestazione sia realizzata con la diligenza qualificata richiesta dall'attività professionale svolta, ai sensi dell'art. 1176, comma II,
c.c. Dunque, il rigetto, anche per inammissibilità, dell'azione intrapresa dal professionista non è di per sé solo determinante ai fini della decisione sulla sussistenza o meno dell'inadempimento.
8.1 Nel caso in esame, per valutare se l'avv. abbia effettivamente adempiuto CP_1
diligentemente alle proprie obbligazioni, è necessario effettuare un giudizio prognostico al fine di valutare se, nel momento in cui è stata impugnata la delibera condominiale, vi fossero i margini per considerare l'azione ammissibile. Tenuto conto che l'art. 1129, comma XIV, c.c. è inequivoco nel sanzionare con la nullità un'eventuale nomina dell'amministratore senza determinazione del compenso,
rimane da chiarire se l'avv. abbia mal interpretato gli orientamenti giurisprudenziali CP_1
pagina 5 di 8 esistenti al tempo della proposizione della domanda sulla specifica questione dell'effetto sanante della sostituzione di una delibera condominiale nulla.
8.2 Sui criteri cui attenersi per decidere sull'eventuale inadempimento del professionista, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “l'imperizia dell'avvocato resta esclusa in
ipotesi di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali presentino margini di
opinabilità, in astratto o con riferimento al caso concreto, tali da rendere giuridicamente plausibili le
scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del
cliente.” (Cass., sez. III, ord. 20.3.2025, n. 7462).
8.3 Il fatto che, nei rispettivi atti, ricorrente e resistente, per sostenere opposte argomentazioni,
richiamino precedenti di merito e di legittimità aventi ad oggetto divergenti orientamenti, costituisce dimostrazione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e, dunque, di un chiaro margine di opinabilità in merito all'interpretazione delle menzionate questioni giuridiche. L'avv. CP_1
infatti, si è limitato ad agire in giudizio facendo affidamento su un comprovato orientamento di merito,
secondo cui la sostituzione di una delibera nulla non avrebbe effetto sanante, con la conseguenza che sarebbe sussistente l'interesse ad impugnare la delibera nulla sostituita.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha talvolta valutato con minor rigore l'interesse ad agire nell'ambito di un giudizio finalizzato ad ottenere una dichiarazione di nullità di una delibera condominiale, dal momento che il condomino può agire anche per il mero interesse al rispetto dei requisiti formali delle delibere condominiali, senza che sia necessario dimostrare il perseguimento di un vantaggio personale (sul punto, Cass., sez. VI-II, ord. 20.7.2020, n. 15434).
E, ancora, l'interesse ad ottenere la dichiarazione di nullità della prima delibera di nomina dell'amministratore poteva avere come scopo anche quello di far venir meno il diritto dell'amministratore ai compensi percepiti nell'intervallo di tempo intercorso tra le due delibere. Infatti,
se si accede alla tesi per cui una seconda delibera, sostitutiva della prima, non può avere effetto retroattivo, i compensi ricevuti dall'amministratore fino al momento della sostituzione dovevano essere sostituiti, restituzione che giustifica l'interesse ad agire del condòmino.
pagina 6 di 8 8.4 Pertanto, non è imputabile alcun inadempimento all'avv. che ha adempiuto alle CP_1
proprie obbligazioni con la diligenza qualificata richiesta dall'attività svolta, ossia interpretando le norme senza incorrere in macroscopici errori di diritto e fondando un'azione giudiziaria su uno specifico e provato orientamento della giurisprudenza.
8.5 Stante la soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata a rifondere al resistente avv. le spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di CP_1
cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, assunti ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria. Nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, perché non sono state depositate memorie e non sono state assunte prove costituende.
9 Il resistente ha chiesto di condannare la ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. La domanda non può essere accolta in quanto non ravvisabile alcun abuso dello strumento processuale, né dolo o colpa grave della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta le domande proposte dalla ricorrente Parte_3
[...]
b) condanna la ricorrente a rifondere Parte_3
al resistente avv. le spese processuali, che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre al CP_1
rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
c) rigetta la domanda ex art. 96, comma III c.p.c. svolta dal resistente avv. CP_1
Udine, 30 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 7 di 8 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marialuisa Picotti.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 478/2024, promossa con ricorso depositato il 21.2.2024 e notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 6.3.2024
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del socio accomandatario con sede legale a Udine, rappresentata e difesa, Parte_1
per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso, dall'avv. Carlo Onesti del Foro di Udine;
ricorrente
CONTRO
AVV. (C.F. ), del Foro di Udine, agente Controparte_1 C.F._1
in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente in punto: prestazione d'opera intellettuale
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: - dichiararsi risolto il contratto d'opera professionale tra
[...]
e l'Avv. per Parte_2 Controparte_1
grave inadempimento del resistente nell'esecuzione dello stesso per le ragioni di cui in narrativa,
dichiarando altresì che nulla è dovuto al resistente a titolo di compensi per la causa conclusasi con la sentenza dd. 11.11.23 – Tribunale di Udine e per l'effetto condannare il resistente alla rifusione del danno subito dalla società ricorrente quantificato in € 19.415,53, o nella somma maggiore o minore che parrà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 dal 06.02.24 alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 cc. da tale data sino al saldo;
- Spese, diritti o onorari rifusi.
Per il resistente: respingersi le domande avversarie di risoluzione del contratto d'opera professionale e di risarcimento del danno in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre a spese generali, CNPAF e IVA nelle misure di legge, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 21.2.2024 e notificato in data
24.4.2024, ha evocato avanti all'intestato Parte_2
Tribunale l'avv. , premettendo che quest'ultimo, in forza di un contratto d'opera Controparte_1
professionale, l'aveva assistita e difesa in un giudizio, svoltosi innanzi a questo Tribunale, per ottenere la dichiarazione di nullità di una delibera condominiale, avente ad oggetto la nomina dell'amministratore di condominio, giudizio che si era concluso con una sentenza di rigetto per improcedibilità ed inammissibilità della domanda, con conseguente condanna alla rifusione delle spese legali e al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma
III, c.p.c.
pagina 2 di 8 La ricorrente ha quindi dedotto che l'avv. aveva promosso un'azione giudiziaria che mai CP_1
avrebbe dovuto essere esperita, per l'assorbente motivo della totale carenza dell'interesse ad agire,
richiamando, a sostegno della sua tesi, orientamenti giurisprudenziali che, in casi analoghi, avrebbero confermato l'inammissibilità dell'azione. L'attrice ha pertanto sostenuto che l'avv. CP_1
instaurando il menzionato giudizio, si sarebbe reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto d'opera professionale, procurando alla società un danno quantificabile in €
19.415,53, somma pari alle spese legali e alla somma ex art. 96, comma III, c.p.c. liquidate con la sentenza. Ciò premesso, la ricorrente ha formulato conclusioni domandando la risoluzione del contratto d'opera professionale e la condanna al risarcimento del danno, con vittoria di spese.
2. Si è costituito l'avv. , evidenziando che la domanda giudiziale al Controparte_1
tempo proposta era invece ammissibile e finanche fondata. A sostegno dell'assunto, il resistente ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza in tema di nullità delle delibere condominiali aventi ad oggetto la nomina dell'amministratore, rilevando che, sulla base di una corretta interpretazione normativa e giurisprudenziale, nulla avrebbe impedito di ottenere una pronuncia di accoglimento nel merito dell'impugnazione della delibera. In forza di quanto dedotto, il resistente ha quindi sottolineato che, al momento della proposizione dell'azione, sussisteva l'interesse ad agire e che, di conseguenza,
non sarebbe stato possibile imputargli alcuna imperizia o negligenza nell'esecuzione del contratto d'opera professionale.
L'avv. ha pertanto concluso per il rigetto delle domande ex adverso proposte di CP_1
risoluzione del contratto d'opera professionale e di risarcimento del danno in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed eventuale condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
3. Nella prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale;
con successiva istanza congiunta, le parti hanno chiesto la concessione di un termine per depositare note scritte, poi accordato e fruito;
mutato il giudicante, la causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi.
pagina 3 di 8 4. Le domande proposte dalla ricorrente sono infondate.
5. Al fine di chiarire le ragioni della decisione, pare necessaria una breve ricostruzione della vicenda da cui ha avuto origine la presente causa, vicenda in relazione alla quale il tema centrale è
quello della sostituibilità con effetto retroattivo e sanante di una delibera condominiale di nomina dell'amministratore nulla, perché è proprio su una diversa interpretazione di tale questione che si fondano le opposte posizioni delle parti.
5.a L'avv. aveva instaurato la causa facendo valere quanto disposto dall'art. 1129, CP_1
comma XIV c.c., norma in forza della quale è nulla la delibera condominiale di nomina dell'amministratore in cui manchi la determinazione del compenso a questo spettante.
5.b Nei rispettivi atti, sia la ricorrente che il resistente hanno evidenziato che la delibera condominiale impugnata era stata sostituita, circa quattro mesi dopo la sua adozione, da un'altra delibera, con la quale l'assemblea aveva nominato lo stesso amministratore, indicando questa volta il compenso, facendo così venir meno qualsiasi profilo di nullità.
5.c. Risulta non controversa la circostanza della già intervenuta adozione della seconda delibera alla data dell'impugnazione della prima delibera nulla. Ebbene, è proprio sulla base di questa circostanza che il Tribunale di Udine ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da In Controparte_2
particolare, il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione della delibera avesse fatto venir meno l'interesse ad agire in capo alla società, dal momento che, con la nuova delibera, questa volta priva del vizio formale, era stato nominato proprio lo stesso amministratore. Il Tribunale, quindi, non ha ravvisato alcun concreto interesse ad agire in capo alla società.
6. Nel presente giudizio la ricorrente ha quindi denunciato l'inadempimento dell'avv. CP_1
alle sue obbligazioni professionali, affermando che, secondo consolidata giurisprudenza della
[...]
Corte di cassazione, una delibera viziata, nulla o annullabile, può essere sostituita da successiva delibera adottata nel rispetto della legge, con la conseguenza che, nel caso in esame, essendo con la sostituzione venuti meno i vizi che inficiavano la prima delibera, non poteva dirsi sussistente alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnarla. Sarebbe infatti applicabile analogicamente l'art.
pagina 4 di 8 2377, comma VIII, c.c. dettato in tema di delibere societarie (“L'annullamento della deliberazione non
può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge e
dello statuto…”). Pertanto, secondo la ricorrente, sarebbe contestabile all'avv. una colpa CP_1
per imperizia, in quanto lo stesso avrebbe ignorato precise disposizioni di legge e avrebbe risolto in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità. Entro il verificarsi delle preclusioni assertive, la ricorrente non ha lamentato alcun inadempimento agli obblighi informativi, cui ha fatto tardivo riferimento soltanto nel corso della discussione orale.
7. Al contrario, l'avv. ha sostenuto che la giurisprudenza sarebbe invece concorde CP_1
nel ritenere che la nullità di una delibera di nomina dell'amministratore per violazione dell'art. 1129,
comma XIV, c.c. non possa essere sanata da una successiva delibera, che costituirebbe infatti un atto autonomo e distinto da quello impugnato e potrebbe produrre effetti solo a partire dal momento della sua adozione. Ha inoltre sostenuto che alla fattispecie in esame non sarebbe possibile applicare analogicamente le norme in materia societaria, in quanto rispondenti a logiche del tutto diverse rispetto a quelle dettate in materia di condominio.
8. È anzitutto pacifico che le obbligazioni dell'avvocato sono riconducibili alla categoria delle obbligazioni di mezzi, in forza delle quali al professionista non è imposto il raggiungimento di uno scopo, come può essere la vittoria della causa, essendo sufficiente che la prestazione sia realizzata con la diligenza qualificata richiesta dall'attività professionale svolta, ai sensi dell'art. 1176, comma II,
c.c. Dunque, il rigetto, anche per inammissibilità, dell'azione intrapresa dal professionista non è di per sé solo determinante ai fini della decisione sulla sussistenza o meno dell'inadempimento.
8.1 Nel caso in esame, per valutare se l'avv. abbia effettivamente adempiuto CP_1
diligentemente alle proprie obbligazioni, è necessario effettuare un giudizio prognostico al fine di valutare se, nel momento in cui è stata impugnata la delibera condominiale, vi fossero i margini per considerare l'azione ammissibile. Tenuto conto che l'art. 1129, comma XIV, c.c. è inequivoco nel sanzionare con la nullità un'eventuale nomina dell'amministratore senza determinazione del compenso,
rimane da chiarire se l'avv. abbia mal interpretato gli orientamenti giurisprudenziali CP_1
pagina 5 di 8 esistenti al tempo della proposizione della domanda sulla specifica questione dell'effetto sanante della sostituzione di una delibera condominiale nulla.
8.2 Sui criteri cui attenersi per decidere sull'eventuale inadempimento del professionista, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “l'imperizia dell'avvocato resta esclusa in
ipotesi di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali presentino margini di
opinabilità, in astratto o con riferimento al caso concreto, tali da rendere giuridicamente plausibili le
scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del
cliente.” (Cass., sez. III, ord. 20.3.2025, n. 7462).
8.3 Il fatto che, nei rispettivi atti, ricorrente e resistente, per sostenere opposte argomentazioni,
richiamino precedenti di merito e di legittimità aventi ad oggetto divergenti orientamenti, costituisce dimostrazione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e, dunque, di un chiaro margine di opinabilità in merito all'interpretazione delle menzionate questioni giuridiche. L'avv. CP_1
infatti, si è limitato ad agire in giudizio facendo affidamento su un comprovato orientamento di merito,
secondo cui la sostituzione di una delibera nulla non avrebbe effetto sanante, con la conseguenza che sarebbe sussistente l'interesse ad impugnare la delibera nulla sostituita.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha talvolta valutato con minor rigore l'interesse ad agire nell'ambito di un giudizio finalizzato ad ottenere una dichiarazione di nullità di una delibera condominiale, dal momento che il condomino può agire anche per il mero interesse al rispetto dei requisiti formali delle delibere condominiali, senza che sia necessario dimostrare il perseguimento di un vantaggio personale (sul punto, Cass., sez. VI-II, ord. 20.7.2020, n. 15434).
E, ancora, l'interesse ad ottenere la dichiarazione di nullità della prima delibera di nomina dell'amministratore poteva avere come scopo anche quello di far venir meno il diritto dell'amministratore ai compensi percepiti nell'intervallo di tempo intercorso tra le due delibere. Infatti,
se si accede alla tesi per cui una seconda delibera, sostitutiva della prima, non può avere effetto retroattivo, i compensi ricevuti dall'amministratore fino al momento della sostituzione dovevano essere sostituiti, restituzione che giustifica l'interesse ad agire del condòmino.
pagina 6 di 8 8.4 Pertanto, non è imputabile alcun inadempimento all'avv. che ha adempiuto alle CP_1
proprie obbligazioni con la diligenza qualificata richiesta dall'attività svolta, ossia interpretando le norme senza incorrere in macroscopici errori di diritto e fondando un'azione giudiziaria su uno specifico e provato orientamento della giurisprudenza.
8.5 Stante la soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata a rifondere al resistente avv. le spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di CP_1
cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, assunti ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria. Nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, perché non sono state depositate memorie e non sono state assunte prove costituende.
9 Il resistente ha chiesto di condannare la ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. La domanda non può essere accolta in quanto non ravvisabile alcun abuso dello strumento processuale, né dolo o colpa grave della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta le domande proposte dalla ricorrente Parte_3
[...]
b) condanna la ricorrente a rifondere Parte_3
al resistente avv. le spese processuali, che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre al CP_1
rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
c) rigetta la domanda ex art. 96, comma III c.p.c. svolta dal resistente avv. CP_1
Udine, 30 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 7 di 8 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marialuisa Picotti.
pagina 8 di 8