Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1313/2021 R.G. T R A
rappresentata e difesa dall'avv.to Isabella Vitale in virtù di mandato in Parte_1 atti;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia Di Benedetto in virtù di procura in atti;
CP_1
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 17/02/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate nella convenzione datata 05/11/2024 dai procuratori delle parti, i quali, tramite il deposito di note scritte, rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con nota del 22/02/2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 26/01/2021 premesso che: Parte_1
1. il 05/10/2013 in Bari aveva contratto matrimonio con , dalla cui unione era CP_1 nata una figlia, (17/02/2012); Per_1
2. l'affectio coniugalis era venuta meno a causa degli atteggiamenti prevaricatori del CP_1 che adottava comportamenti violenti e minacciosi;
3. lei si era sempre dedicata alla gestione della famiglia mentre suo marito era vigile del fuoco;
chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, che fosse assegnata la casa coniugale a lei, che fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore e che Per_1 fosse posto in capo al padre un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio CP_1 il quale, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, controdeduceva che:
1. il rapporto di coppia, anche prima del matrimonio, era stato contraddistinto da considerevoli incompatibilità caratteriali degenerate in frequenti e reciproche aggressioni;
2. sua moglie, nell'ottobre 2019, l'aveva cacciato di casa, sostituendo la serratura d'ingresso;
3. sua moglie era dipendente a tempo indeterminato con contratto part-time presso Mc NA ma in realtà aveva sempre lavorato con modalità full-time percependo una retribuzione mensile di € 1.200,00 mentre lui era dipendente del Comando provinciale dei vigili del fuoco e percepiva circa € 1.300,00/1.400,00 mensili;
4. la casa coniugale era in comproprietà ed era gravata da mutuo con rate mensili di € 900,00 mensili, pagate interamente da lui. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la loro separazione personale, affidando la figlia in Per_1 forma condivisa, collocandola presso la madre nella casa coniugale, regolamentando il suo diritto di visita e ponendo a suo carico l'obbligo di versare € 200,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 26/05/2021 il Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando in condiviso la figlia minorenne con collocamento privilegiato presso la madre, assegnataria della casa coniugale, regolamentando il diritto di vista paterno, obbligando il marito a versare € 350,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e disponendo la ripartizione al 50% delle rate del mutuo della casa coniugale;
nominava poi il G.I. ed assegnava alle parti i termini per il deposito di memoria integrativa e per costituirsi in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, veniva emessa in data 9/11/2021 la sentenza non definitiva n. 4220/2021 dichiarativa della separazione dei coniugi. Dopo una serie di rinvii per l'espletamento dei mezzi istruttori, all'udienza figurata del 17/02/2025 le parti davano atto di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione datata 05/11/2024, che prevedeva la rinuncia alla domanda di addebito da parte della , l'affidamento condiviso Parte_1 della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del padre di versare, a decorrere da novembre 2024 € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale dell'AUU in favore della madre, la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi ed altre condizioni costituenti espressione della libertà contrattuale delle parti. La causa veniva contestualmente assegnata a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con nota del 22/02/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolamentazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi mercé il richiamo alla convenzione da loro sottoscritta. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo alla trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e, dunque, va recepito.
2.- In particolare, quanto agli aspetti economici, esse hanno convenuto la rinuncia alla domanda di addebito da parte della , l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Parte_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del padre di versare, a decorrere da novembre 2024 € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale dell'AUU in favore della madre, la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi ed altre condizioni costituenti espressione della libertà contrattuale delle parti.
3.- Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 26/01/2021 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati sulla base della convenzione datata 05/11/2024;
2. compensa integralmente tra loro le spese del giudizio;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato