Art. 10. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni) 1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarieta' sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14. ((2)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 .
----------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all' articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , agli articoli 7 , 8 , 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471 , sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
----------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all' articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , agli articoli 7 , 8 , 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471 , sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".