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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 299/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 06.05.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Milano n. 3 - 88841 Isola di Capo C.F._1
Rizzuto – presso lo studio dell'avv. MACRILLO' LUIGI (cod. fisc. – C.F._2
pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1
ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Via Milano n. 3 - 88841 Isola di Capo C.F._3
Rizzuto – presso lo studio dell'avv. MACRILLO' LUIGI (cod. fisc. – C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1
ricorso; entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 04.03.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone (KR), il 19.06.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone (KR) al n. 73 – parte II – Serie A – anno 2009); di aver avuto due figli,
nato in data [...] e , nato in data [...] (entrambi Per_1 Per_2
minorenni);
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi dimoreranno nell'immobile di proprietà della mamma, , in Levate (BG), Parte_2
Via Castello n.12, fino al compimento del 18° anno di età, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
3. durante le festività i figli minori rimarranno con il padre;
4. le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
5. il padre corrisponderà, entro il giorno 01 del mese, € 400,00 (quattrocento,00) mensili per ogni figlio, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei minori;
le spese straordinarie, previamente concordate (mediche, non mutuabili) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
7. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Dopo aver fissato l'udienza di comparizione delle parti, l'odierno giudice istruttore con decreto del 2.04.2025, disponeva su istanza del difensore, la sostituzione dell'udienza già fissata, con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 24/04/2025, le parti, depositavano note scritte in modalità congiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 25.03.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 06.05.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra nato il [...] a Parte_1
CROTONE (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
16/02/1980 a CROTONE, cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone (KR), il 19.06.2009 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone (KR) al n. 73 – parte II – Serie A – anno 2009 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 299/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 06.05.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Milano n. 3 - 88841 Isola di Capo C.F._1
Rizzuto – presso lo studio dell'avv. MACRILLO' LUIGI (cod. fisc. – C.F._2
pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1
ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Via Milano n. 3 - 88841 Isola di Capo C.F._3
Rizzuto – presso lo studio dell'avv. MACRILLO' LUIGI (cod. fisc. – C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1
ricorso; entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 04.03.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone (KR), il 19.06.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone (KR) al n. 73 – parte II – Serie A – anno 2009); di aver avuto due figli,
nato in data [...] e , nato in data [...] (entrambi Per_1 Per_2
minorenni);
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi dimoreranno nell'immobile di proprietà della mamma, , in Levate (BG), Parte_2
Via Castello n.12, fino al compimento del 18° anno di età, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
3. durante le festività i figli minori rimarranno con il padre;
4. le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
5. il padre corrisponderà, entro il giorno 01 del mese, € 400,00 (quattrocento,00) mensili per ogni figlio, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei minori;
le spese straordinarie, previamente concordate (mediche, non mutuabili) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
7. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Dopo aver fissato l'udienza di comparizione delle parti, l'odierno giudice istruttore con decreto del 2.04.2025, disponeva su istanza del difensore, la sostituzione dell'udienza già fissata, con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 24/04/2025, le parti, depositavano note scritte in modalità congiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 25.03.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 06.05.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra nato il [...] a Parte_1
CROTONE (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
16/02/1980 a CROTONE, cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone (KR), il 19.06.2009 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone (KR) al n. 73 – parte II – Serie A – anno 2009 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli