Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/01/2026, n. 280
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ritiene che la motivazione della sentenza di primo grado sia sufficiente e chiara, assolvendo la funzione informativa richiesta dalla legge, e pertanto rigetta questo motivo di appello.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere impositivo

    La Corte rileva che l'invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio ha comportato una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza, rendendo la notifica tempestiva.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la delega di firma sia valida se supportata da un ordine di servizio, come avvenuto nel caso di specie, e che non sia necessaria l'allegazione della delega all'atto impositivo. L'Agenzia ha prodotto la disposizione di servizio che attesta la delega.

  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato e carenza di prova della responsabilità solidale

    La Corte, pur riconoscendo che la motivazione può essere effettuata 'per relationem', ritiene che gli elementi indiziari raccolti (dichiarazioni testimoniali) non siano sufficienti a supportare la presunzione di responsabilità del contribuente come amministratore di fatto. L'onere della prova di tale attività gestoria spetta all'Agenzia delle Entrate, che non ha fornito prova sufficiente dell'inserimento organico e sistematico del contribuente nella gestione dell'ente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/01/2026, n. 280
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 280
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo