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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SI DR, Presidente
CARRA NT, OR
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1655/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1542/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE sez. 5
e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041101556 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1542/2020, pronunciata in data 10/10/2022 e depositata in data 04/11/2022, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, avverso avviso di accertamento n. TVM0411015567/2020, ritualmente notificato, con il quale veniva accertato, all'Associazione_1, con riferimento all'anno d'imposta 2015:
- ai fini IRES, un reddito di impresa di € 50.266,97;
- ai fini IRAP, un valore della produzione netta di € 42.266,97;
- ai fini IVA un volume d'affari di € 238.151,14 e un'imposta dovuta di € 52.393,26;
- ai fini delle ritenute, un'imposta non operata e non versata di € 3.137,20.
Tale atto impositivo veniva notificato a Ricorrente_1 perché ritenuto responsabile in solido con l'Associazione, ex articolo 38 c.c., per i debiti tributari accertati in capo a quest'ultima.
L'attività accertativa posta in essere dall'Ufficio traeva origine dall'esame del processo verbale di constatazione, redatto dai propri funzionari in data 31/05/2018, notificato al Ricorrente_1 in data 06/06/2018 (nel frontespizio del verbale il sig. Ricorrente_1 è indicato come rappresentate di fatto dell'Associazione), nonché del processo verbale di constatazione redatto, in data 09/02/2017, dal Comando Tenenza della Guardia di
Finanza di Maglie.
Nell'avviso di accertamento e nell'atto di contestazione, l'Ufficio precisava che < delle violazioni di carattere sostanziale incidenti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la stessa, sulla base di quanto indicato nel predetto p.v.c., viene attribuita all'Associazione_2 Associazione_1, quale soggetto passivo, e, solidalmente, ai sensi dell'art. 38 del codice civile, al sig. Ricorrente_1 quale legale rappresentante dell'associazione medesima fino alla data del 30/06/2013 ed al sig. Nominativo 1 quale rappresentante legale succeduto formalmente al sig. Ricorrente_1 a far data dal 30/06/2013>>.
Infatti, il sig. Ricorrente_1 aveva ricoperto la carica di legale rappresentante della predetta Associazione_1 dal 23/09/2009 al 28/06/2013, carica ricoperta dal sig. Nominativo 1 dal 30/06/2013 al 13/07/2018.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte del Ricorrente_1, il quale censurava il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli “elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e della loro valutazione.
Infatti, il ricorrente affidava, sostanzialmente, le proprie difese ai seguenti motivi di impugnazione:
- decadenza dal potere impositivo, per violazione dell'articolo 157 del D.L. n. 34/2020;
- difetto di sottoscrizione;
- mancanza di prova della pretesa;
- difetto di motivazione;
- infondatezza nel merito della pretesa a titolo di responsabilità solidale del Ricorrente_1 non essendo stato provato lo svolgimento concreto, da parte sua, di attività gestionale;
- infondatezza nel merito della pretesa.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso ritenendo infondate le argomentazioni difensive partecipate dal contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni già argomentate in primo grado, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 21/11/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, si esaminano i motivi contenuti nell'appello.
Sul difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dalla ricorrente nel proprio scritto difensivo senza pronunciarsi su alcune eccezioni e senza in alcun modo motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa della contribuente: < contribuente a sostegno dei motivi di ricorso, si sono limitati a far propria la tesi dell'Ufficio, peraltro carente di prova, senza esprimere le ragioni di tale condivisione.
Nel caso di specie, quindi, non ravvisandosi alcun iter argomentativo, i Giudici di prime cure hanno eluso il dovere di spiegare per quale ragione hanno disatteso le difese della contribuente>>. Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <> e non risulta <> (Cass. n. 13170/2021, Cass. n. 22598/2018, Cass.
n. 23940/2017).
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando <pur essendo graficamente (e quindi materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione convincimento, talché essa consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità ragionamento giudice>> (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n. 8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
Sulla decadenza dal potere impositivo, per violazione dell'articolo 157 del D.L. n. 34/2020.
Parte appellante eccepisce <la decadenza da parte dell'agenzia delle entrate dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento. in particolare, l'avviso accertamento de quo, relativo all'anno d'imposta 2015, i cui termini ordinari di decadenza scadevano il 31/12/2020, è stato notificato in data 04/03/2021>>.
Tuttavia, emerge dagli atti processuali che l'associazione ed i suoi rappresentanti erano stati invitati dall'Ufficio, a mezzo pec del 25 settembre 2020, a presentarsi, nel giorno 16/10/2020, per l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997.
Tale norma prevede, in deroga al termine ordinario, una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo qualora, tra la data di comparizione indicata nell'invito, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, e quella di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell'atto impositivo, intercorrano meno di 90 giorni.
Poiché tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre 2020, termine ultimo per l'esercizio del potere impositivo, intercorrevano meno di 90 giorni, tale termine veniva automaticamente prorogato di 120 giorni, sicché esso scadeva il 30 aprile 2021.
L'atto impositivo è stato notificato l'11/03/2021, per cui la notifica deve considerarsi tempestiva.
Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
In merito alla illegittimità dell'avviso per essere invalida la delega al funzionario che lo aveva firmato, in violazione della citata norma e dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001, questa Corte osserva che l'istituto della delega di firma è specificamente regolamentato dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. Secondo tale disposizione il capo dell'Ufficio può sottoscrivere l'atto in virtù delle proprie attribuzioni oppure conferire la delega di firma ad altro impiegato della carriera direttiva.
Infatti, il citato articolo 42 stabilisce al primo comma <gli accertamenti in rettifica e gli d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato>>, mentre al terzo ed ultimo comma prevede < l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione>>.
In materia di sottoscrizione, la Suprema Corte, ha precisato la non essenzialità antologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della loro esistenza e validità (ex multis sentenze nn. 21954/2004,
5684/2000, 9394/97, 13375/09).
Ciò in quanto l'atto amministrativo esiste se proviene dall'ente oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnino la responsabilità della persona titolare del medesimo ente.
In definitiva, secondo la Corte di Cassazione si deve <ritenere che l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva facoltà dell'interessato chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione soggetto autorizzato formare (cass. n. 4991 12 07 2001)>> (in tal senso, Cass. sent. n. 13375/09), come nel caso de quo.
Infatti, il contribuente contesta la sottoscrizione da parte del Funzionario delegato dott. Nominativo_2, eccependo la nullità e/o inesistenza della relativa delega, e di conseguenza dell'atto impositivo.
Appare di tutta evidenza come la delega debba essere espressamente conferita e risultare da atto scritto.
Nella delega di firma (non già di funzioni) l'organo delegante mantiene la piena titolarità dell'esercizio del proprio potere e delega ad altri soltanto il compito di firmare atti di esercizio dello stesso potere, con la conseguenza che l'atto firmato dal delegato resta imputato all'organo delegante (in tal senso, Cass. n.
6882/2000 e n. 6113/2005).
Infatti, gli ordini di servizio, emessi dal Direttore a tal fine, hanno valore di delega, derivando dal potere organizzativo, ed in quanto tale idonea a trasmettere il potere di sottoscrizione. Quindi, ove sia esplicitata la volontà dirigenziale, l'atto ha necessariamente valenza esterna, derivando tale valore direttamente dal citato art. 42, comma primo (in tal senso, Cass., sentenza n. 13512/2011).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilizzato il suo orientamento, nel senso che <la decadenza da parte dell'agenzia delle entrate dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento. in particolare, l'avviso accertamento de quo, relativo all'anno
> (Cass. sentenza n. 11013 del 19/04/2019).
Ed ancora, la delega di firma può avvenire <mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto ha materialmente sottoscritto l'atto>> (Cass. sentenza n. 8814 del 29/03/2019).
Ne deriva che non è necessaria l'allegazione della citata delega all'atto impositivo in notifica al contribuente.
Tale atto, non sottoscritto dal titolare dell'Ufficio, è valido ove l'Amministrazione produca, anche in giudizio,
l'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega (Cass. sentenza n. 5200 del 06/03/2018).
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto la disposizione di servizio Provvedimento n. 10/2021, da dove si evince il dott. Nominativo_2 è Funzionario delegato alla sottoscrizione dell'atto impugnato.
Infatti, come prevede il più volte citato art. 42, la delega, a pena di nullità, deve essere rilasciata ad un impiegato della carriera direttiva (ex nona qualifica;
oggi, con il nuovo CCNL delle Agenzie fiscali, deve trattarsi, invece, di funzionari appartenenti alla terza area professionale, come precisato dalla Circolare n.
235/E del 08/08/1997 emessa dalla Dir. AA. GG. e Cont. Trib.).
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17400 del 27/09/2012, ha così precisato: <se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, nona qualifica funzionale, incombe all'amministrazione dimostrare, in caso contestazione, l'esercizio potere sostitutivo da parte sottoscrittore o presenza della delega>>.
Ed ancora, richiamando all'uopo la consolidata giurisprudenza, la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 32386 del 3/011/2022, ha ribadito che <in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del dpr n. 600 1973, gli avvisi in rettifica accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato carriera direttiva e, cioè, un area terza (ndr area) cui al contratto comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, non è richiesta la qualifica dirigenziale>>.
Dal lato probatorio, se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio, consistente nel dare prova dell'esistenza della delega e del suo corretto esercizio, quale effetto diretto dell'espressa previsione della tassativa sanzione legale di nullità dell'avviso di accertamento.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova, per cui la doglianza del contribuente è destituita di ogni fondamento. Sulla illegittimità della sentenza impugnata per non aver accolto l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Sulla presunta carenza di prova della sostenuta responsabilità del Ricorrente_1 per le contestazioni imputate all'Associazione.
Entrambi i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Parte appellante assume che:>.
Senonché, ad una semplice lettura di quanto riportato negli avvisi di accertamento, come del resto già ampiamente chiarito e sottolineato nei ricorsi introduttivi del presente giudizio, appare quanto mai evidente come negli stessi nulla si dice su un possibile coinvolgimento del Sig. Ricorrente_1 nella gestione dell'associazione sportiva per il periodo successivo a quello in cui lo stesso ha ricoperto la carica di legale rappresentante, vale a dire dal 30/03/2013, data in cui è stato nominato legale rappresentante il Sig. Nominativo
1>>.
Ed ancora: <l'ufficio, peraltro, ha completamente omesso di riportare eventuali osservazioni e rilievi del p. v.c., necessari ad assolvere l'onere probatorio che allo stesso incombeva, quindi non neanche motivato l'avviso accertamento per relationem>>.
Orbene, occorre osservare che l'avviso di accertamento non è atto avente natura processuale, ma sostanziale, in quanto esplicativo della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, che deve indicare ex art. 42 D.P.R. 600/73 i presupposti di fatto le ragioni giuridiche che lo giustificano.
La motivazione può assolvere la funzione informativa, che le è propria, facendo riferimento ad elementi di fatto offerti da documenti diversi, solo se tali documenti sono allegati o sono comunicati al contribuente, ovvero per altro verso da lui conosciuti.
D'altronde, l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 così recita: <l'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e imposte liquidate, al lordo netto detrazioni, ritenute acconto dei crediti d'imposta, essere motivato in relazione ai presupposti fatto le ragioni giuridiche che lo hanno determinato a quanto stabilito dalle disposizioni cui precedenti articoli sono state applicate, con distinto riferimento singoli redditi varie categorie la specifica indicazione fatti circostanze giustificano il ricorso metodi induttivi sintetici del mancato riconoscimento deduzioni detrazioni. se motivazione fa ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo allegato all'atto richiama salvo quest'ultimo ne riproduca contenuto essenziale>>.
Infatti, ai sensi dell'art. 7, primo comma, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ufficio.
Nella fattispecie in esame, non vi è difetto di motivazione in quanto il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'an e del quantum della pretesa tributaria, tant'è che ha posto in essere una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze. Ed ancora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, non vi è difetto probatorio se la motivazione degli atti tributari può essere adempiuta anche “per relationem”, mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, dovendo intendersi per tale l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di conoscere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
Orbene, nel merito della vicenda processuale, questa Corte prende atto delle motivazioni sottese all'emissione dell'atto impositivo e osserva quanto segue.
L'avviso di accertamento riguarda la posizione fiscale della Associazione_2 Associazione_1, di cui il Ricorrente_1 era stato legale rappresentante fino alla data del 30/06/2013.
Nello specifico, l'Ufficio- la presenza di fatture intestate all' Associazione_2 Associazione_1 non contabilizzate dalla stessa, aventi in alcuni casi numerazione uguale e quindi duplicata ad altre fatture emesse;
inoltre la numerazione delle fatture emesse e contabilizzate dall'Associazione non è risultata continua;
- il superamento della soglia dei ricavi prevista dall'art. 1 Legge 398/91 per accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 398/91 (conseguimento nel periodo d'imposta precedente di proventi per un importo non superiore ad €. 250.000,00, o non superamento nell'anno di tale soglia).
Di conseguenza, con effetto dal 01/01/2015 non si possono più applicare nei confronti dell'Associazione, ai sensi dell'art. l, comma 2 della Legge 398/1991, le disposizioni della predetta legge>>.
Ritenendo il Ricorrente_1 amministratore di fatto della Associazione nel periodo successivo alla cessazione della carica di legale rappresentante, e cioè nel periodo successivo alla nomina del sig. Nominativo 1, l'Ufficio non lo ha escluso dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni tributarie della medesima
Associazione prevista dall'art. 38 cod. civ., <avendo svolto compiti di gestione e amministrazione>>.
Infatti, a pag. 9 dell'atto impositivo, si legge:>.
E ciò in relazione al fatto che>.
Secondo l'Ufficio: <dalle dichiarazioni, riportate nel processo verbale di constatazione (pag. 7, 8 e 9), da alcuni tesserati della società (giocatrici dirigenti all'epoca dei fatti), emerge che il punto riferimento dell'associazione, anche successivamente alla sua cessazione (formale) dalla carica legale rappresentante, era sig. ricorrente_1, non presidente nominativo 1.
Alcune delle persone sentite dai militari verbalizzanti non conoscevano il sig. Nominativo 1 , altre, pur conoscendolo, affermavano che non appariva investito da alcuna particolare autorità e/o funzione. Assumono particolare rilevanza le dichiarazioni rese, ai militari, dalla sig. ra Nominativo_3, la quale ha ricoperto la carica di direttore sportivo dell'Associazione dal marzo 2013 e per le intere successive stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 (si veda il processo verbale di constatazione del 09/02/2017 -pag.
9- ed il processo verbale di operazioni compiute del 19/01/2017 che costituisce l'allegato n. 7 al verbale).
La sig.ra Nominativo_3, con riferimento al ruolo assunto, nella gestione dell'Associazione, dal sig. Ricorrente_1, ha dichiarato che lo stesso era:
- la persona alla quale si interfacciava per qualsiasi problematica;
- colui che si occupava della parte amministrativa della società;
- la persona che sottoscriveva i contratti con le giocatrici;
- colui che espletava le pratiche bancarie, recandosi in banca unitamente al presente Nominativo 1>>.
Se tuttavia sono legittimi gli elementi desumibili da tali dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza, la complessiva valutazione di tali elementi rientra nel perimetro di competenza di questa Corte, in quanto il coordinamento dei dati acquisiti è interno all'ambito di discrezionalità di apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova che compete al Giudice di merito.
Tali dichiarazioni non sono dotate ex se di una efficacia probatoria dirimente: non sono, quindi, idonee di per sé a fondare un'affermazione di responsabilità del contribuente in termine di imposta, ma possono soltanto fornire un ulteriore riscontro a quanto già accertato dall'Ufficio in sede di procedimento tributario.
Da una attenta lettura delle testimonianze, si evince come le stesse siano palesemente contraddittorie: <nominativo_4, nata a [...], il [...] e residente ad acquarica del capo (le), in indirizzo_1
fiscale: CF_1--giocatrice della "Associazione_1" nelle stagioni sportive 2012/2013 (da novembre) e 2013/2014: ..(omissis)... Ho firmato il contratto con la Associazione_2 attraverso il sportivo Nominativo_3 e alla presenza del dirigente Ricorrente_1 ...(omissis)... II presidente era il sig. Nominativo 1 e mi è stato presentato fin dall'inizio dal sig. Ricorrente_1, se non ricordo male, anche se non era quasi mai presente nelle varie attività connesse alla squadra di pallavolo come cene sociali, allenamenti, trasferte delle partite, discorsi di incoraggiamento e quant'altro. Per quanto sono a conoscenza, per ambedue le stagioni sportive nelle quali ho giocato per il Cutrofiano, il Presidente è stato il sig. Nominativo 1, pur precisando che personalmente non mi sono mal rapportata con lui, in quanto per qualsiasi problematica conferivo o con Nominativo_3 o con Ricorrente_1...>> <sig.ra nominativo_5… hо firmato il contratto con la suddetta associazione_2 alla presenza del presidente ricorrente_1. ricorrente_1 era presente e partecipava direttamente alle attività della squadra, in particolare prendeva parte cene sociali, partite interne ed trasferta, spesso agli allenamenti, a volte faceva discorsi di incoraggiamento prima delle partite. posso affermare certezza che per l'intera stagione 2014 2015 squadra è stato sempre ricorrente_1, ...(omissis)... quanto riguarda i rimborsi spese, gli stessi mi venivano pagati tramite assegni bancari, ricordo emessi dal non conosco sig. nominativo 1 ho mai sentito suo nome…>> <nominativo_3… per quanto riguarda i rimborsi spese, l'intero settore amministrativo era curato, come detto, da ricorrente_1, che mi consegnava gli assegni de distribuire alle giocatrici, dalle quali facevo poi firmare una ricevutaì...(omissis)... in b 1 il pagamento avveniva quasi esclusivamente tramite bonifico ed sempre ricorrente_1 le quietanze far dirette interessate. la sottoscrizione dei contratti con stessi venivano firmati maggior parte dal sig. Ricorrente_1 in nome e per conto della Associazione_2. Per quanto dal concerne le mansioni ricoperte dal Presidente Nominativo 1, per quanto di mia conoscenza non faceva nulla di particolare, se non forse qualche incombenza bancaria, in quanto talvolta il sig. Ricorrente_1 mi riferiva telefonicamente che sarebbe andato in banca con il Presidente. II
mio punto di riferimento principale della società era Ricorrente_1. Del Presidente Nominativo 1 non ero in possesso nemmeno del numero di telefono. ...(omissis)...>>.
Orbene, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, tali indizi non sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della responsabilità del Ricorrente_1 quale amministratore di fatto, come ritenuto dall'Ufficio.
In ogni caso, l'onus probandi delle risultanze accertative non può ritenersi fornito dall'Amministrazione, anche in considerazione che la difesa di parte appellante, nel pieno rispetto della regola generale ricavabile dall'art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma 2, ha assolto l'onere di provare i fatti a suo favore.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19808/2025, ha stabilito il seguente principio di diritto
(per un caso analogo): <per affermare la responsabilità personale, non è sufficiente mera titolarità di una carica formale (come quella consigliere o segretario), ma necessario che l'agenzia delle entrate fornisca prova concreta e sistematica attività gestione svolta dal soggetto in nome per conto dell'associazione>>.
Secondo gli Ermellini, la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non deriva dalla mera titolarità di una carica, ma dall'attività negoziale concretamente svolta. Questa responsabilità, che ha natura di garanzia ex lege, è finalizzata a tutelare i terzi che entrano in rapporto con l'ente, facendo affidamento sulla solvibilità delle persone che ne gestiscono le sorti.
L'onere di provare tale attività ricade su chi intende far valere la responsabilità, in questo caso l'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione Finanziaria deve dimostrare che il soggetto si è inserito nella gestione dell'ente, impartendo direttive, condizionando le scelte operative e compiendo atti gestori in modo sistematico e non meramente occasionale.
Pertanto, per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto estraneo si sia inserito nella gestione della società procedendo allo svolgimento dei compiti propri degli amministratori, così come descritti dalle corrispondenti norme civilistiche.
La forma più evidente di intromissione avviene nel momento in cui l'amministratore di fatto agisce in modo diretto nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa in ciò intrattenendo rapporti con i clienti, con i fornitori, con i dipendenti. Possono essere considerati infine elementi indizianti altamente significativi della presenza di un amministratore di fatto circostanze quali, ad esempio, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancanza di qualsivoglia cognizione professionale per l'esercizio della funzione da parte dell'amministratore di diritto (Cass. Pen., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793).
Nel caso di specie, emergono, invece, i seguenti elementi che escludono la responsabilità del Ricorrente_1 nella asserita posizione di amministratore di fatto:
- in ambito gestione finanziaria, né i Militari né l'Agenzia delle Entrate hanno verificato le operazioni bancarie per rilevare il soggetto che operava sul conto corrente bancario societario, impartendo ordini di pagamento;
- nei rapporti con i terzi, non sono stati approfonditi i rapporti con i vari fornitori e clienti al fine di individuare correttamente il soggetto rappresentante l'associazione; - sul piano del potere decisionale, non è stata effettivamente dimostrata l'attività gestoria svolta dal Ricorrente_1, che avrebbe implicato anche un pieno controllo sulle risorse liquide dell'ente associativo. I contratti sottoscritti non rilevano alcunché in quanto possono essere sottoscritti da un semplice direttore amministrativo.
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si basa sull'accertamento di “elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive”.
L'esercizio deve essere continuativo e significativo (art. 2639 c.c.), anche se non riguarda necessariamente tutti i poteri dell'organo di gestione.
Non è provato, e non risulta dagli atti di causa, che il Ricorrente_1 abbia impartito direttive o condizionato scelte operative della associazione, circostanze, queste, che si verificano quando le funzioni gestorie (svolte in via di fatto) non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica dell'assunzione di quelle funzioni.
Peraltro, secondo i Giudici di legittimità, <la decadenza da parte dell'agenzia delle entrate dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento. in particolare, l'avviso accertamento de quo, relativo all'anno
>.
Per le citate motivazioni, tali elementi non sono ravvisabili nel caso de quo poiché l'attività di amministratore di fatto si deve tradurre necessariamente nel compimento di atti concreti attraverso i quali un soggetto privo di nomina regolare interferisce, si sovrappone e si sostituisce alla volontà dell'organo competente influendo, con la propria volontà sull'andamento della società.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e dispone l'annullamento degli atti impugnati.
Condanna Parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, in favore di Parte appellante, che vengono liquidate in Euro 5.000,00 (Euro 2.500,00 per il primo ed Euro 2.500,00 per il secondo), oltre accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Lecce, lì 21 novembre 2025.
Il Giudice OR Il Presidente Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SI DR, Presidente
CARRA NT, OR
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1655/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1542/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE sez. 5
e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041101556 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1542/2020, pronunciata in data 10/10/2022 e depositata in data 04/11/2022, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, avverso avviso di accertamento n. TVM0411015567/2020, ritualmente notificato, con il quale veniva accertato, all'Associazione_1, con riferimento all'anno d'imposta 2015:
- ai fini IRES, un reddito di impresa di € 50.266,97;
- ai fini IRAP, un valore della produzione netta di € 42.266,97;
- ai fini IVA un volume d'affari di € 238.151,14 e un'imposta dovuta di € 52.393,26;
- ai fini delle ritenute, un'imposta non operata e non versata di € 3.137,20.
Tale atto impositivo veniva notificato a Ricorrente_1 perché ritenuto responsabile in solido con l'Associazione, ex articolo 38 c.c., per i debiti tributari accertati in capo a quest'ultima.
L'attività accertativa posta in essere dall'Ufficio traeva origine dall'esame del processo verbale di constatazione, redatto dai propri funzionari in data 31/05/2018, notificato al Ricorrente_1 in data 06/06/2018 (nel frontespizio del verbale il sig. Ricorrente_1 è indicato come rappresentate di fatto dell'Associazione), nonché del processo verbale di constatazione redatto, in data 09/02/2017, dal Comando Tenenza della Guardia di
Finanza di Maglie.
Nell'avviso di accertamento e nell'atto di contestazione, l'Ufficio precisava che < delle violazioni di carattere sostanziale incidenti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la stessa, sulla base di quanto indicato nel predetto p.v.c., viene attribuita all'Associazione_2 Associazione_1, quale soggetto passivo, e, solidalmente, ai sensi dell'art. 38 del codice civile, al sig. Ricorrente_1 quale legale rappresentante dell'associazione medesima fino alla data del 30/06/2013 ed al sig. Nominativo 1 quale rappresentante legale succeduto formalmente al sig. Ricorrente_1 a far data dal 30/06/2013>>.
Infatti, il sig. Ricorrente_1 aveva ricoperto la carica di legale rappresentante della predetta Associazione_1 dal 23/09/2009 al 28/06/2013, carica ricoperta dal sig. Nominativo 1 dal 30/06/2013 al 13/07/2018.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte del Ricorrente_1, il quale censurava il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli “elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e della loro valutazione.
Infatti, il ricorrente affidava, sostanzialmente, le proprie difese ai seguenti motivi di impugnazione:
- decadenza dal potere impositivo, per violazione dell'articolo 157 del D.L. n. 34/2020;
- difetto di sottoscrizione;
- mancanza di prova della pretesa;
- difetto di motivazione;
- infondatezza nel merito della pretesa a titolo di responsabilità solidale del Ricorrente_1 non essendo stato provato lo svolgimento concreto, da parte sua, di attività gestionale;
- infondatezza nel merito della pretesa.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso ritenendo infondate le argomentazioni difensive partecipate dal contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni già argomentate in primo grado, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 21/11/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, si esaminano i motivi contenuti nell'appello.
Sul difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dalla ricorrente nel proprio scritto difensivo senza pronunciarsi su alcune eccezioni e senza in alcun modo motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa della contribuente: < contribuente a sostegno dei motivi di ricorso, si sono limitati a far propria la tesi dell'Ufficio, peraltro carente di prova, senza esprimere le ragioni di tale condivisione.
Nel caso di specie, quindi, non ravvisandosi alcun iter argomentativo, i Giudici di prime cure hanno eluso il dovere di spiegare per quale ragione hanno disatteso le difese della contribuente>>. Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <> e non risulta <> (Cass. n. 13170/2021, Cass. n. 22598/2018, Cass.
n. 23940/2017).
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando <pur essendo graficamente (e quindi materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione convincimento, talché essa consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità ragionamento giudice>> (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n. 8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
Sulla decadenza dal potere impositivo, per violazione dell'articolo 157 del D.L. n. 34/2020.
Parte appellante eccepisce <la decadenza da parte dell'agenzia delle entrate dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento. in particolare, l'avviso accertamento de quo, relativo all'anno d'imposta 2015, i cui termini ordinari di decadenza scadevano il 31/12/2020, è stato notificato in data 04/03/2021>>.
Tuttavia, emerge dagli atti processuali che l'associazione ed i suoi rappresentanti erano stati invitati dall'Ufficio, a mezzo pec del 25 settembre 2020, a presentarsi, nel giorno 16/10/2020, per l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997.
Tale norma prevede, in deroga al termine ordinario, una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo qualora, tra la data di comparizione indicata nell'invito, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, e quella di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell'atto impositivo, intercorrano meno di 90 giorni.
Poiché tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre 2020, termine ultimo per l'esercizio del potere impositivo, intercorrevano meno di 90 giorni, tale termine veniva automaticamente prorogato di 120 giorni, sicché esso scadeva il 30 aprile 2021.
L'atto impositivo è stato notificato l'11/03/2021, per cui la notifica deve considerarsi tempestiva.
Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
In merito alla illegittimità dell'avviso per essere invalida la delega al funzionario che lo aveva firmato, in violazione della citata norma e dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001, questa Corte osserva che l'istituto della delega di firma è specificamente regolamentato dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. Secondo tale disposizione il capo dell'Ufficio può sottoscrivere l'atto in virtù delle proprie attribuzioni oppure conferire la delega di firma ad altro impiegato della carriera direttiva.
Infatti, il citato articolo 42 stabilisce al primo comma <gli accertamenti in rettifica e gli d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato>>, mentre al terzo ed ultimo comma prevede < l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione>>.
In materia di sottoscrizione, la Suprema Corte, ha precisato la non essenzialità antologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della loro esistenza e validità (ex multis sentenze nn. 21954/2004,
5684/2000, 9394/97, 13375/09).
Ciò in quanto l'atto amministrativo esiste se proviene dall'ente oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnino la responsabilità della persona titolare del medesimo ente.
In definitiva, secondo la Corte di Cassazione si deve <ritenere che l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva facoltà dell'interessato chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione soggetto autorizzato formare (cass. n. 4991 12 07 2001)>> (in tal senso, Cass. sent. n. 13375/09), come nel caso de quo.
Infatti, il contribuente contesta la sottoscrizione da parte del Funzionario delegato dott. Nominativo_2, eccependo la nullità e/o inesistenza della relativa delega, e di conseguenza dell'atto impositivo.
Appare di tutta evidenza come la delega debba essere espressamente conferita e risultare da atto scritto.
Nella delega di firma (non già di funzioni) l'organo delegante mantiene la piena titolarità dell'esercizio del proprio potere e delega ad altri soltanto il compito di firmare atti di esercizio dello stesso potere, con la conseguenza che l'atto firmato dal delegato resta imputato all'organo delegante (in tal senso, Cass. n.
6882/2000 e n. 6113/2005).
Infatti, gli ordini di servizio, emessi dal Direttore a tal fine, hanno valore di delega, derivando dal potere organizzativo, ed in quanto tale idonea a trasmettere il potere di sottoscrizione. Quindi, ove sia esplicitata la volontà dirigenziale, l'atto ha necessariamente valenza esterna, derivando tale valore direttamente dal citato art. 42, comma primo (in tal senso, Cass., sentenza n. 13512/2011).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilizzato il suo orientamento, nel senso che <la decadenza da parte dell'agenzia delle entrate dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento. in particolare, l'avviso accertamento de quo, relativo all'anno
> (Cass. sentenza n. 11013 del 19/04/2019).
Ed ancora, la delega di firma può avvenire <mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto ha materialmente sottoscritto l'atto>> (Cass. sentenza n. 8814 del 29/03/2019).
Ne deriva che non è necessaria l'allegazione della citata delega all'atto impositivo in notifica al contribuente.
Tale atto, non sottoscritto dal titolare dell'Ufficio, è valido ove l'Amministrazione produca, anche in giudizio,
l'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega (Cass. sentenza n. 5200 del 06/03/2018).
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto la disposizione di servizio Provvedimento n. 10/2021, da dove si evince il dott. Nominativo_2 è Funzionario delegato alla sottoscrizione dell'atto impugnato.
Infatti, come prevede il più volte citato art. 42, la delega, a pena di nullità, deve essere rilasciata ad un impiegato della carriera direttiva (ex nona qualifica;
oggi, con il nuovo CCNL delle Agenzie fiscali, deve trattarsi, invece, di funzionari appartenenti alla terza area professionale, come precisato dalla Circolare n.
235/E del 08/08/1997 emessa dalla Dir. AA. GG. e Cont. Trib.).
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17400 del 27/09/2012, ha così precisato: <se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, nona qualifica funzionale, incombe all'amministrazione dimostrare, in caso contestazione, l'esercizio potere sostitutivo da parte sottoscrittore o presenza della delega>>.
Ed ancora, richiamando all'uopo la consolidata giurisprudenza, la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 32386 del 3/011/2022, ha ribadito che <in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del dpr n. 600 1973, gli avvisi in rettifica accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato carriera direttiva e, cioè, un area terza (ndr area) cui al contratto comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, non è richiesta la qualifica dirigenziale>>.
Dal lato probatorio, se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio, consistente nel dare prova dell'esistenza della delega e del suo corretto esercizio, quale effetto diretto dell'espressa previsione della tassativa sanzione legale di nullità dell'avviso di accertamento.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova, per cui la doglianza del contribuente è destituita di ogni fondamento. Sulla illegittimità della sentenza impugnata per non aver accolto l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Sulla presunta carenza di prova della sostenuta responsabilità del Ricorrente_1 per le contestazioni imputate all'Associazione.
Entrambi i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Parte appellante assume che:
Senonché, ad una semplice lettura di quanto riportato negli avvisi di accertamento, come del resto già ampiamente chiarito e sottolineato nei ricorsi introduttivi del presente giudizio, appare quanto mai evidente come negli stessi nulla si dice su un possibile coinvolgimento del Sig. Ricorrente_1 nella gestione dell'associazione sportiva per il periodo successivo a quello in cui lo stesso ha ricoperto la carica di legale rappresentante, vale a dire dal 30/03/2013, data in cui è stato nominato legale rappresentante il Sig. Nominativo
1>>.
Ed ancora: <l'ufficio, peraltro, ha completamente omesso di riportare eventuali osservazioni e rilievi del p. v.c., necessari ad assolvere l'onere probatorio che allo stesso incombeva, quindi non neanche motivato l'avviso accertamento per relationem>>.
Orbene, occorre osservare che l'avviso di accertamento non è atto avente natura processuale, ma sostanziale, in quanto esplicativo della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, che deve indicare ex art. 42 D.P.R. 600/73 i presupposti di fatto le ragioni giuridiche che lo giustificano.
La motivazione può assolvere la funzione informativa, che le è propria, facendo riferimento ad elementi di fatto offerti da documenti diversi, solo se tali documenti sono allegati o sono comunicati al contribuente, ovvero per altro verso da lui conosciuti.
D'altronde, l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 così recita: <l'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e imposte liquidate, al lordo netto detrazioni, ritenute acconto dei crediti d'imposta, essere motivato in relazione ai presupposti fatto le ragioni giuridiche che lo hanno determinato a quanto stabilito dalle disposizioni cui precedenti articoli sono state applicate, con distinto riferimento singoli redditi varie categorie la specifica indicazione fatti circostanze giustificano il ricorso metodi induttivi sintetici del mancato riconoscimento deduzioni detrazioni. se motivazione fa ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo allegato all'atto richiama salvo quest'ultimo ne riproduca contenuto essenziale>>.
Infatti, ai sensi dell'art. 7, primo comma, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ufficio.
Nella fattispecie in esame, non vi è difetto di motivazione in quanto il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'an e del quantum della pretesa tributaria, tant'è che ha posto in essere una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze. Ed ancora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, non vi è difetto probatorio se la motivazione degli atti tributari può essere adempiuta anche “per relationem”, mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, dovendo intendersi per tale l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di conoscere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
Orbene, nel merito della vicenda processuale, questa Corte prende atto delle motivazioni sottese all'emissione dell'atto impositivo e osserva quanto segue.
L'avviso di accertamento riguarda la posizione fiscale della Associazione_2 Associazione_1, di cui il Ricorrente_1 era stato legale rappresentante fino alla data del 30/06/2013.
Nello specifico, l'Ufficio
inoltre la numerazione delle fatture emesse e contabilizzate dall'Associazione non è risultata continua;
- il superamento della soglia dei ricavi prevista dall'art. 1 Legge 398/91 per accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 398/91 (conseguimento nel periodo d'imposta precedente di proventi per un importo non superiore ad €. 250.000,00, o non superamento nell'anno di tale soglia).
Di conseguenza, con effetto dal 01/01/2015 non si possono più applicare nei confronti dell'Associazione, ai sensi dell'art. l, comma 2 della Legge 398/1991, le disposizioni della predetta legge>>.
Ritenendo il Ricorrente_1 amministratore di fatto della Associazione nel periodo successivo alla cessazione della carica di legale rappresentante, e cioè nel periodo successivo alla nomina del sig. Nominativo 1, l'Ufficio non lo ha escluso dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni tributarie della medesima
Associazione prevista dall'art. 38 cod. civ., <avendo svolto compiti di gestione e amministrazione>>.
Infatti, a pag. 9 dell'atto impositivo, si legge:
E ciò in relazione al fatto che
Secondo l'Ufficio: <dalle dichiarazioni, riportate nel processo verbale di constatazione (pag. 7, 8 e 9), da alcuni tesserati della società (giocatrici dirigenti all'epoca dei fatti), emerge che il punto riferimento dell'associazione, anche successivamente alla sua cessazione (formale) dalla carica legale rappresentante, era sig. ricorrente_1, non presidente nominativo 1.
Alcune delle persone sentite dai militari verbalizzanti non conoscevano il sig. Nominativo 1 , altre, pur conoscendolo, affermavano che non appariva investito da alcuna particolare autorità e/o funzione. Assumono particolare rilevanza le dichiarazioni rese, ai militari, dalla sig. ra Nominativo_3, la quale ha ricoperto la carica di direttore sportivo dell'Associazione dal marzo 2013 e per le intere successive stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 (si veda il processo verbale di constatazione del 09/02/2017 -pag.
9- ed il processo verbale di operazioni compiute del 19/01/2017 che costituisce l'allegato n. 7 al verbale).
La sig.ra Nominativo_3, con riferimento al ruolo assunto, nella gestione dell'Associazione, dal sig. Ricorrente_1, ha dichiarato che lo stesso era:
- la persona alla quale si interfacciava per qualsiasi problematica;
- colui che si occupava della parte amministrativa della società;
- la persona che sottoscriveva i contratti con le giocatrici;
- colui che espletava le pratiche bancarie, recandosi in banca unitamente al presente Nominativo 1>>.
Se tuttavia sono legittimi gli elementi desumibili da tali dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza, la complessiva valutazione di tali elementi rientra nel perimetro di competenza di questa Corte, in quanto il coordinamento dei dati acquisiti è interno all'ambito di discrezionalità di apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova che compete al Giudice di merito.
Tali dichiarazioni non sono dotate ex se di una efficacia probatoria dirimente: non sono, quindi, idonee di per sé a fondare un'affermazione di responsabilità del contribuente in termine di imposta, ma possono soltanto fornire un ulteriore riscontro a quanto già accertato dall'Ufficio in sede di procedimento tributario.
Da una attenta lettura delle testimonianze, si evince come le stesse siano palesemente contraddittorie: <nominativo_4, nata a [...], il [...] e residente ad acquarica del capo (le), in indirizzo_1
fiscale: CF_1--giocatrice della "Associazione_1" nelle stagioni sportive 2012/2013 (da novembre) e 2013/2014: ..(omissis)... Ho firmato il contratto con la Associazione_2 attraverso il sportivo Nominativo_3 e alla presenza del dirigente Ricorrente_1 ...(omissis)... II presidente era il sig. Nominativo 1 e mi è stato presentato fin dall'inizio dal sig. Ricorrente_1, se non ricordo male, anche se non era quasi mai presente nelle varie attività connesse alla squadra di pallavolo come cene sociali, allenamenti, trasferte delle partite, discorsi di incoraggiamento e quant'altro. Per quanto sono a conoscenza, per ambedue le stagioni sportive nelle quali ho giocato per il Cutrofiano, il Presidente è stato il sig. Nominativo 1, pur precisando che personalmente non mi sono mal rapportata con lui, in quanto per qualsiasi problematica conferivo o con Nominativo_3 o con Ricorrente_1...>> <sig.ra nominativo_5… hо firmato il contratto con la suddetta associazione_2 alla presenza del presidente ricorrente_1. ricorrente_1 era presente e partecipava direttamente alle attività della squadra, in particolare prendeva parte cene sociali, partite interne ed trasferta, spesso agli allenamenti, a volte faceva discorsi di incoraggiamento prima delle partite. posso affermare certezza che per l'intera stagione 2014 2015 squadra è stato sempre ricorrente_1, ...(omissis)... quanto riguarda i rimborsi spese, gli stessi mi venivano pagati tramite assegni bancari, ricordo emessi dal non conosco sig. nominativo 1 ho mai sentito suo nome…>> <nominativo_3… per quanto riguarda i rimborsi spese, l'intero settore amministrativo era curato, come detto, da ricorrente_1, che mi consegnava gli assegni de distribuire alle giocatrici, dalle quali facevo poi firmare una ricevutaì...(omissis)... in b 1 il pagamento avveniva quasi esclusivamente tramite bonifico ed sempre ricorrente_1 le quietanze far dirette interessate. la sottoscrizione dei contratti con stessi venivano firmati maggior parte dal sig. Ricorrente_1 in nome e per conto della Associazione_2. Per quanto dal concerne le mansioni ricoperte dal Presidente Nominativo 1, per quanto di mia conoscenza non faceva nulla di particolare, se non forse qualche incombenza bancaria, in quanto talvolta il sig. Ricorrente_1 mi riferiva telefonicamente che sarebbe andato in banca con il Presidente. II
mio punto di riferimento principale della società era Ricorrente_1. Del Presidente Nominativo 1 non ero in possesso nemmeno del numero di telefono. ...(omissis)...>>.
Orbene, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, tali indizi non sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della responsabilità del Ricorrente_1 quale amministratore di fatto, come ritenuto dall'Ufficio.
In ogni caso, l'onus probandi delle risultanze accertative non può ritenersi fornito dall'Amministrazione, anche in considerazione che la difesa di parte appellante, nel pieno rispetto della regola generale ricavabile dall'art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma 2, ha assolto l'onere di provare i fatti a suo favore.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19808/2025, ha stabilito il seguente principio di diritto
(per un caso analogo): <per affermare la responsabilità personale, non è sufficiente mera titolarità di una carica formale (come quella consigliere o segretario), ma necessario che l'agenzia delle entrate fornisca prova concreta e sistematica attività gestione svolta dal soggetto in nome per conto dell'associazione>>.
Secondo gli Ermellini, la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non deriva dalla mera titolarità di una carica, ma dall'attività negoziale concretamente svolta. Questa responsabilità, che ha natura di garanzia ex lege, è finalizzata a tutelare i terzi che entrano in rapporto con l'ente, facendo affidamento sulla solvibilità delle persone che ne gestiscono le sorti.
L'onere di provare tale attività ricade su chi intende far valere la responsabilità, in questo caso l'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione Finanziaria deve dimostrare che il soggetto si è inserito nella gestione dell'ente, impartendo direttive, condizionando le scelte operative e compiendo atti gestori in modo sistematico e non meramente occasionale.
Pertanto, per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto estraneo si sia inserito nella gestione della società procedendo allo svolgimento dei compiti propri degli amministratori, così come descritti dalle corrispondenti norme civilistiche.
La forma più evidente di intromissione avviene nel momento in cui l'amministratore di fatto agisce in modo diretto nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa in ciò intrattenendo rapporti con i clienti, con i fornitori, con i dipendenti. Possono essere considerati infine elementi indizianti altamente significativi della presenza di un amministratore di fatto circostanze quali, ad esempio, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancanza di qualsivoglia cognizione professionale per l'esercizio della funzione da parte dell'amministratore di diritto (Cass. Pen., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793).
Nel caso di specie, emergono, invece, i seguenti elementi che escludono la responsabilità del Ricorrente_1 nella asserita posizione di amministratore di fatto:
- in ambito gestione finanziaria, né i Militari né l'Agenzia delle Entrate hanno verificato le operazioni bancarie per rilevare il soggetto che operava sul conto corrente bancario societario, impartendo ordini di pagamento;
- nei rapporti con i terzi, non sono stati approfonditi i rapporti con i vari fornitori e clienti al fine di individuare correttamente il soggetto rappresentante l'associazione; - sul piano del potere decisionale, non è stata effettivamente dimostrata l'attività gestoria svolta dal Ricorrente_1, che avrebbe implicato anche un pieno controllo sulle risorse liquide dell'ente associativo. I contratti sottoscritti non rilevano alcunché in quanto possono essere sottoscritti da un semplice direttore amministrativo.
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si basa sull'accertamento di “elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive”.
L'esercizio deve essere continuativo e significativo (art. 2639 c.c.), anche se non riguarda necessariamente tutti i poteri dell'organo di gestione.
Non è provato, e non risulta dagli atti di causa, che il Ricorrente_1 abbia impartito direttive o condizionato scelte operative della associazione, circostanze, queste, che si verificano quando le funzioni gestorie (svolte in via di fatto) non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica dell'assunzione di quelle funzioni.
Peraltro, secondo i Giudici di legittimità, <la decadenza da parte dell'agenzia delle entrate dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento. in particolare, l'avviso accertamento de quo, relativo all'anno
>.
Per le citate motivazioni, tali elementi non sono ravvisabili nel caso de quo poiché l'attività di amministratore di fatto si deve tradurre necessariamente nel compimento di atti concreti attraverso i quali un soggetto privo di nomina regolare interferisce, si sovrappone e si sostituisce alla volontà dell'organo competente influendo, con la propria volontà sull'andamento della società.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e dispone l'annullamento degli atti impugnati.
Condanna Parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, in favore di Parte appellante, che vengono liquidate in Euro 5.000,00 (Euro 2.500,00 per il primo ed Euro 2.500,00 per il secondo), oltre accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Lecce, lì 21 novembre 2025.
Il Giudice OR Il Presidente Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini