TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1034/23 R.G. promossa
DA
, nato il [...], elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Parte_1
Trento n. 2 presso lo studio dell'Avv Nicola Paratore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Controparte_2
l.n.448/98 nonchè della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Tivoli, in data Persona_1
3 luglio 2014, rep. 37521 – racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t –– elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n.
26 - avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza , che lo rappresenta e CP_1 difende per procura generale alle liti del 23.1.2023, a rogito del Notaio iscritto al Per_2
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3 giusta procura speciale conferita dal procuratore speciale (C.F:: CP_4 [...]
) a ciò autorizzato giusta procura speciale a firma del legale rappresentante C.F._1 dell'Ente autenticata per atto Notaio – Roma rep. n. 177893 racc. 11776 del Persona_3
28.04.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Lo Monaco, elettivamente domiciliata in
Via G. Leopardi n. 132, Catania.
CONTRO L' in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, piazzale Giulio Pastore n. 6, c.a.p.
00144 e distaccamento territoriale in Catania, via Cifali n. 76/a, c.a.p. 95123;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229015953634/000 notificata in data 12/12/2022 (all.1) dall' al Sig. , Controparte_3 Parte_1 con la quale ingiungeva tra l'altro il pagamento della somma complessiva pari ad € 33.119,41 relativa: 1) cartella di pagamento n. 29320150035810782000 relativa a premi per gli CP_5 anni d'imposta 2013 e 2014 per complessivi € 1.336,28; 2) cartella di pagamento n.
29320150054291001000 relativa a premi per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € CP_5
178,59; 3) cartella di pagamento n. 29320170037824303000 relativa a premi per gli CP_5 anni d'imposta 2016 e 2017 per complessivi € 553,16; 4) avviso di addebito n.
59320140001031222000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2013 per complessivi
€ 2.649,84; 5) avviso di addebito n. 59320140008357905000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2014 per complessivi € 2.686,22; 6) avviso di addebito n.
59320150000608354000 relativo al modello D.M.10 per gli anni d'imposta 2014 e 2015 per complessivi € 1.534,92; 7) avviso di addebito n. 59320150002174491000 relativo a contributi
I.V.S. per l'anno d'imposta 2014 per complessivi € 2.658,19; 8) avviso di addebito n.
59320150004708644000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 235,16; 9) avviso di addebito n. 59320150005274227000 relativo al modello
D.M.10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 705,08; 10) avviso di addebito n.
59320150005776629000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 474,56; 11) avviso di addebito n. 59320160000187514000 relativo al modello
D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 501,25; 12) avviso di addebito n.
59320160001367503000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2015 per complessivi
€ 2.641,33; 13) avviso di addebito n. 59320160003361036000 relativo al modello D.M. 10 per gli anni d'imposta 2015 e 2016 per complessivi € 1.317,89; 14) avviso di addebito n.
59320160005491948000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2015 per complessivi
€ 2.603,73; 15) avviso di addebito n. 59320160008257987000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 2.624,14; 16) avviso di addebito n.
59320170000252589000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 366,27;17) avviso di addebito n. 59320170000729523000 relativo al modello
D.M.10 per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 400,08;18) avviso di addebito n.
59320170001706629000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 878,26; 19) avviso di addebito n. 59320170002078932000 relativo al modello
D.M. 10 per l'anno d'imposta 2017 per complessivi € 1.015,15; 20) avviso di addebito n.
59320170003301272000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2016 per complessivi
€ 5.090,38; 21) e avviso di addebito n. 59320170006697901000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2017 per complessivi € 2.668,93;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va preliminarmente esaminata la richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
29320150035810782000 relativa a premi per gli anni d'imposta 2013 e 2014 per CP_5 complessivi € 1.336,28; n. 2) cartella di pagamento n. 29320150054291001000 relativa a premi per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 178,59; 4) avviso di addebito n. CP_5
59320140001031222000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2013 per complessivi
€ 2.649,84; 5) avviso di addebito n. 59320140008357905000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2014 per complessivi € 2.686,22; 6) avviso di addebito n.
59320150000608354000 relativo al modello D.M.10 per gli anni d'imposta 2014 e 2015 per complessivi € 1.534,92; 7) avviso di addebito n. 59320150002174491000 relativo a contributi
I.V.S. per l'anno d'imposta 2014 per complessivi € 2.658,19; 8) avviso di addebito n.
59320150004708644000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 235,16; 9) avviso di addebito n. 59320150005274227000 relativo al modello
D.M.10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 705,08; 10) avviso di addebito n.
59320150005776629000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 474,56.
Viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in reazione ai suddetti atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata oggetto di annullamento.
Con riferimento invece alla cartella di pagamento indicato al n 3) del ricorso e agli avvisi di addebito indicati dai n 11 al 21 non oggetto di annullamento va dichiara l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
Pag. 3 di 6 La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Nella fattispecie, è risultato smentito in base alla documentazione acquisita l'assunto sostenuto dal ricorrente della mancata o irrituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, rimasti in essere posto che la cartella di pagamento n. 293 2017 0037824303 000 è stata notificata in data 20.12.2017, a mezzo PEC (docc. da n. 9
a n. 12); gli avvisi di addebito seguenti n. 59320160000187514000 notificato il 05/03/2016; n.
59320160001367503000 notificato 13/05/2016; n. 59320160003361036000 notificata
14/06/2016; 59320160005491948000 notificata 07/11/2016; n. 59320160008257987000 notificata 22/12/2016; n. 59320170000252589000 notificata 01/02/2017; n.
59320170000729523000 notificata 02/03/2017; n. 59320170001706629000 notificata
25/07/2017; n. 59320170002078932000 notificata 11/08/2017; n. 59320170003301272000 notificata 02/10/2017; n. 59320170006697901000 notificata 24/11/2017 ritualmente effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, che testualmente dispone: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla CP_ legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Si tratta di una modalità di notificazione diretta a mezzo posta, cui si applica -analogamente a quanto previsto, per la notifica delle cartelle esattoriali, dall'art. 26, D.P.R. n. 602/1973- la normativa relativa all'invio della ordinaria corrispondenza, ossia quella di cui al d.p.r. n.
655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi” e di cui al D.M. del 9.4.2001 “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”.
Quando l'ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano pertanto le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va tuttavia esaminata in quanto opposizione all'esecuzione non soggetta ad alcun termine, la prescrizione successivamente maturata dalla data di notifica dei suddetti avvisi di addebito .
Tenuto conto che dalla data di notifica dei suddetti avvisi di addebito non è maturata alcuna prescrizione quinquiennale successiva alla notifica.
CP_ In ogni caso, come rimarcato dall' medio tempore, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320229000455382000, che riguarda tutti gli avvisi di addebito, notificata in
Pag. 4 di 6 data 16.02.2022 che si pone quale atto validamente interruttivo della prescrizione, utilmente ed ulteriormente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
I suddetti avvisi sono intervenuti nel quinquennio dalla notifica degli avvisi di addebito, ove si consideri che la data più risalente di notifica degli avvisi di addebito è del 5.3.2016; invero, non si è maturata alcuna prescrizione successivamente alla notifica degli stessi e sino alla notifica dell'intimazione odiernamente impugnata, in considerazione della normativa che ha sospeso la riscossione durante il periodo dell'emergenza COVID, poiché al termine quinquennale di prescrizione vanno aggiunti 542 giorni per effetto della suddetta sospensione dell'attività di riscossione.
Emerge, quindi, che, alla luce delle disposizioni sopra riportate, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella fattispecie de qua.
In ordine alle spese stante l'annullamento ex lege di buona parte degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320150035810782000, alla cartella di pagamento n. 29320150054291001000 , all'avviso di addebito n. 59320140001031222000, all'avviso di addebito n. 59320140008357905000, all' avviso di addebito n. 59320150000608354000 , all' avviso di addebito n.
59320150002174491000, all' avviso di addebito n. 59320150004708644000, all' avviso di addebito n. 59320150005274227000, all' avviso di addebito n. 59320150005776629000;
per il resto rigetta l'opposizione;
spese compensate tra le parti.
Catania 14.03.2025
IL Giudice
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1034/23 R.G. promossa
DA
, nato il [...], elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Parte_1
Trento n. 2 presso lo studio dell'Avv Nicola Paratore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Controparte_2
l.n.448/98 nonchè della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Tivoli, in data Persona_1
3 luglio 2014, rep. 37521 – racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t –– elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n.
26 - avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza , che lo rappresenta e CP_1 difende per procura generale alle liti del 23.1.2023, a rogito del Notaio iscritto al Per_2
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3 giusta procura speciale conferita dal procuratore speciale (C.F:: CP_4 [...]
) a ciò autorizzato giusta procura speciale a firma del legale rappresentante C.F._1 dell'Ente autenticata per atto Notaio – Roma rep. n. 177893 racc. 11776 del Persona_3
28.04.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Lo Monaco, elettivamente domiciliata in
Via G. Leopardi n. 132, Catania.
CONTRO L' in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, piazzale Giulio Pastore n. 6, c.a.p.
00144 e distaccamento territoriale in Catania, via Cifali n. 76/a, c.a.p. 95123;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229015953634/000 notificata in data 12/12/2022 (all.1) dall' al Sig. , Controparte_3 Parte_1 con la quale ingiungeva tra l'altro il pagamento della somma complessiva pari ad € 33.119,41 relativa: 1) cartella di pagamento n. 29320150035810782000 relativa a premi per gli CP_5 anni d'imposta 2013 e 2014 per complessivi € 1.336,28; 2) cartella di pagamento n.
29320150054291001000 relativa a premi per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € CP_5
178,59; 3) cartella di pagamento n. 29320170037824303000 relativa a premi per gli CP_5 anni d'imposta 2016 e 2017 per complessivi € 553,16; 4) avviso di addebito n.
59320140001031222000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2013 per complessivi
€ 2.649,84; 5) avviso di addebito n. 59320140008357905000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2014 per complessivi € 2.686,22; 6) avviso di addebito n.
59320150000608354000 relativo al modello D.M.10 per gli anni d'imposta 2014 e 2015 per complessivi € 1.534,92; 7) avviso di addebito n. 59320150002174491000 relativo a contributi
I.V.S. per l'anno d'imposta 2014 per complessivi € 2.658,19; 8) avviso di addebito n.
59320150004708644000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 235,16; 9) avviso di addebito n. 59320150005274227000 relativo al modello
D.M.10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 705,08; 10) avviso di addebito n.
59320150005776629000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 474,56; 11) avviso di addebito n. 59320160000187514000 relativo al modello
D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 501,25; 12) avviso di addebito n.
59320160001367503000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2015 per complessivi
€ 2.641,33; 13) avviso di addebito n. 59320160003361036000 relativo al modello D.M. 10 per gli anni d'imposta 2015 e 2016 per complessivi € 1.317,89; 14) avviso di addebito n.
59320160005491948000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2015 per complessivi
€ 2.603,73; 15) avviso di addebito n. 59320160008257987000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 2.624,14; 16) avviso di addebito n.
59320170000252589000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 366,27;17) avviso di addebito n. 59320170000729523000 relativo al modello
D.M.10 per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 400,08;18) avviso di addebito n.
59320170001706629000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 878,26; 19) avviso di addebito n. 59320170002078932000 relativo al modello
D.M. 10 per l'anno d'imposta 2017 per complessivi € 1.015,15; 20) avviso di addebito n.
59320170003301272000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2016 per complessivi
€ 5.090,38; 21) e avviso di addebito n. 59320170006697901000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2017 per complessivi € 2.668,93;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va preliminarmente esaminata la richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
29320150035810782000 relativa a premi per gli anni d'imposta 2013 e 2014 per CP_5 complessivi € 1.336,28; n. 2) cartella di pagamento n. 29320150054291001000 relativa a premi per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 178,59; 4) avviso di addebito n. CP_5
59320140001031222000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2013 per complessivi
€ 2.649,84; 5) avviso di addebito n. 59320140008357905000 relativo a contributi I.V.S. per l'anno d'imposta 2014 per complessivi € 2.686,22; 6) avviso di addebito n.
59320150000608354000 relativo al modello D.M.10 per gli anni d'imposta 2014 e 2015 per complessivi € 1.534,92; 7) avviso di addebito n. 59320150002174491000 relativo a contributi
I.V.S. per l'anno d'imposta 2014 per complessivi € 2.658,19; 8) avviso di addebito n.
59320150004708644000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 235,16; 9) avviso di addebito n. 59320150005274227000 relativo al modello
D.M.10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 705,08; 10) avviso di addebito n.
59320150005776629000 relativo al modello D.M. 10 per l'anno d'imposta 2015 per complessivi € 474,56.
Viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in reazione ai suddetti atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata oggetto di annullamento.
Con riferimento invece alla cartella di pagamento indicato al n 3) del ricorso e agli avvisi di addebito indicati dai n 11 al 21 non oggetto di annullamento va dichiara l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
Pag. 3 di 6 La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Nella fattispecie, è risultato smentito in base alla documentazione acquisita l'assunto sostenuto dal ricorrente della mancata o irrituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, rimasti in essere posto che la cartella di pagamento n. 293 2017 0037824303 000 è stata notificata in data 20.12.2017, a mezzo PEC (docc. da n. 9
a n. 12); gli avvisi di addebito seguenti n. 59320160000187514000 notificato il 05/03/2016; n.
59320160001367503000 notificato 13/05/2016; n. 59320160003361036000 notificata
14/06/2016; 59320160005491948000 notificata 07/11/2016; n. 59320160008257987000 notificata 22/12/2016; n. 59320170000252589000 notificata 01/02/2017; n.
59320170000729523000 notificata 02/03/2017; n. 59320170001706629000 notificata
25/07/2017; n. 59320170002078932000 notificata 11/08/2017; n. 59320170003301272000 notificata 02/10/2017; n. 59320170006697901000 notificata 24/11/2017 ritualmente effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, che testualmente dispone: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla CP_ legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Si tratta di una modalità di notificazione diretta a mezzo posta, cui si applica -analogamente a quanto previsto, per la notifica delle cartelle esattoriali, dall'art. 26, D.P.R. n. 602/1973- la normativa relativa all'invio della ordinaria corrispondenza, ossia quella di cui al d.p.r. n.
655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi” e di cui al D.M. del 9.4.2001 “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”.
Quando l'ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano pertanto le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va tuttavia esaminata in quanto opposizione all'esecuzione non soggetta ad alcun termine, la prescrizione successivamente maturata dalla data di notifica dei suddetti avvisi di addebito .
Tenuto conto che dalla data di notifica dei suddetti avvisi di addebito non è maturata alcuna prescrizione quinquiennale successiva alla notifica.
CP_ In ogni caso, come rimarcato dall' medio tempore, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320229000455382000, che riguarda tutti gli avvisi di addebito, notificata in
Pag. 4 di 6 data 16.02.2022 che si pone quale atto validamente interruttivo della prescrizione, utilmente ed ulteriormente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
I suddetti avvisi sono intervenuti nel quinquennio dalla notifica degli avvisi di addebito, ove si consideri che la data più risalente di notifica degli avvisi di addebito è del 5.3.2016; invero, non si è maturata alcuna prescrizione successivamente alla notifica degli stessi e sino alla notifica dell'intimazione odiernamente impugnata, in considerazione della normativa che ha sospeso la riscossione durante il periodo dell'emergenza COVID, poiché al termine quinquennale di prescrizione vanno aggiunti 542 giorni per effetto della suddetta sospensione dell'attività di riscossione.
Emerge, quindi, che, alla luce delle disposizioni sopra riportate, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella fattispecie de qua.
In ordine alle spese stante l'annullamento ex lege di buona parte degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320150035810782000, alla cartella di pagamento n. 29320150054291001000 , all'avviso di addebito n. 59320140001031222000, all'avviso di addebito n. 59320140008357905000, all' avviso di addebito n. 59320150000608354000 , all' avviso di addebito n.
59320150002174491000, all' avviso di addebito n. 59320150004708644000, all' avviso di addebito n. 59320150005274227000, all' avviso di addebito n. 59320150005776629000;
per il resto rigetta l'opposizione;
spese compensate tra le parti.
Catania 14.03.2025
IL Giudice
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6