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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo ConIGliere dott.ssa Federica Salvatore ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4054/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza dal Tribunale di Napoli n. 6229/2019 pubblicata in data 18.6.2019,
e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti RENATO
GIUSEPPE FIORENTINO (c.f. ) e GIUSEPPE MUNNO (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli alla C.F._3
Piazza G. Bovio n. 22 e all'indirizzo pec dello stesso: “ ; Email_1
APPELLANTE
E
c.f. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. MARIASOLE MASCIA (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano alla Via C.F._4
San Barnaba n. 30;
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._5
alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in
1 appello, dall'avv. FRANCESCO SAVERIO DEL DUCA (c.f. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli al Centro Direzionale isola A/7;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ); P_ C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato alle controparti, la IG.ra proponeva Parte_1
gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6229/2019, pubblicata in data 18.6.2019, con la quale, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla nei Controparte_1
confronti della stessa (in qualità di acquirente), di (in qualità di socio Controparte_2
accomandatario della TE IA s.a.s., alienante) e di (socia accomandante P_ della TE IA), era stata dichiarata l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita, rogato in data 6.8.2013, per atti Notaio (rep. n. 2662, racc. n. 2071), con cui il IG. le Per_1 CP_2 aveva trasferito la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla IT LA n. 53, meglio individuato in atti.
Con la menzionata sentenza, il Tribunale, sulla base degli atti di causa, rigettate le richieste istruttorie avanzate dai convenuti in quanto ininfluenti, accoglieva la domanda di revocatoria proposta, ritenendo sussistenti tutti i requisiti dell'azione, sul presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo e della natura onerosa dello stesso. In particolare, con riferimento all'esistenza del credito, riconosceva che la aveva provato di vantare un credito nei CP_1 confronti della TE IA e del suo socio accomandatario, pari ad € 53.368,10, in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 12265/2014 del 20.10.2014, aggiungendo che, in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'azione proposta presuppone una nozione “lata” di credito, ricomprendente anche i crediti eventuali e/o non ancora liquidi. Dichiarava, inoltre, la sussistenza dell'eventus damni, affermando che l'atto di disposizione in esame (con il quale il socio accomandatario aveva trasferito l'unico immobile di sua proprietà) metteva in pericolo, o comunque rendeva incerta, la realizzazione del credito. In ordine all'elemento soggettivo, il primo giudice riconosceva la scientia damni in capo all'alienante , siccome “non poteva non essere a CP_2
conoscenza della sua pur eventuale posizione debitoria e certamente non poteva non essere anche a conoscenza della propria situazione “immobiliare (ha trasferito l'unico bene immobile di sua proprietà)” (cfr. sentenza impugnata pag. 5); riconosceva, altresì, l'elemento soggettivo in capo all'acquirente , affermando che “nel caso di specie esistono elementi univoci idonei a Parte_1
2 rappresentare l'agevole conoscibilità […] del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'istante” e, nello specifico, rinveniva quali indizi il rapporto di parentela fra le parti (la IG.
è cognata del ), le modalità anomale dell'atto di trasferimento in oggetto Parte_1 CP_2
(collegato ad altra compravendita intercorsa, contestualmente, tra le sorelle e Parte_1 P_
e l'anomalia delle modalità di pagamento del prezzo (“Il prezzo delle due compravendite
[...] era lo stesso € 200.000,00 pur trattandosi ictu oculi di beni di consistenza e valore diversi e risulta versato attraverso la cessione al del credito di pari importo vantato nei confronti della CP_2 sorella per effetto dell'altra compravendita”). Il Tribunale, infine, dichiarava inammissibile P_
per difetto di interesse attuale la domanda riconvenzionale spiegata, in via subordinata, dalla convenuta nei confronti del IG. e della IG.ra Parte_1 Controparte_2 P_
avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a seguito dell'accoglimento della domanda principale di revocatoria e, viste “le ragioni della decisione e l'esito complessivo della lite…”, riteneva che vi fossero gravi motivi per compensare interamente le spese di lite fra tutte le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione principale la IG.ra , deducendo, Parte_1 con un unico articolato motivo, da un lato, l'erroneità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione nella valutazione degli atti processuali e della ricorrenza dei presupposti dell'azione e l'erronea esclusione della prova orale articolata in primo grado, di cui reiterava la richiesta di ammissione;
e, dall'altro lato, l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo in capo alla stessa, contestando la conoscibilità sulla base del suo rapporto di parentela con il e la di lui CP_2
moglie.
In data 23.12.2019, si è costituita la chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.1.2020, si è costituito anche CP_2
il quale, dopo avere a sua volta formulato specifici motivi di censura avverso la sentenza
[...] impugnata in ordine all'erronea valutazione della ricorrenza dei presupposti dell'azione, ha chiesto, nel merito, la riforma della stessa, con conseguente dichiarazione di validità ed efficacia dell'atto di compravendita revocato, reiterando anch'egli, in via istruttoria, la richiesta di ammissione della prova orale articolata in primo grado.
La IG.ra già contumace in primo grado, nonostante la regolarità della notifica, P_
non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 25.9.2024, trattata in modalità scritta, la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, osservato che non è stato proposto appello avverso il capo della sentenza inerente il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1
3 e la statuizione deve, quindi, ritenersi coperta dal giudicato e Controparte_2 P_
non oggetto del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, osserva la Corte che, sebbene si sia costituito con Controparte_2
una semplice comparsa di costituzione e risposta, la sua costituzione in giudizio non può essere intesa come mera adesione all'appello principale formulato da , atteso che egli nella Parte_1
comparsa non si è limitato ad aderire alle difese e censure già formulate dall'appellante principale, ma ha enucleato specifici motivi di appello, chiedendo espressamente, nelle conclusioni, che, sulla base degli stessi, venisse riformata la sentenza di primo grado. La costituzione di CP_2
deve, quindi, essere considerata come appello incidentale tardivo.
[...]
Passando all'esame del merito, , con un unico articolato motivo, ha lamentato Parte_1 innanzitutto l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto sussistenti i requisiti dell'art. 2901 c.c. sulla base di semplici presunzioni, non precise né univoche, enucleate da un'errata valutazione degli atti acquisiti e senza aver consentito alle parti convenute di provare il contrario, stante il rigetto delle istanze istruttorie. In particolare, previa ricostruzione dello svolgimento dei fatti, l'appellante ha invocato l'anteriorità dell'atto di compravendita revocato rispetto al sorgere del credito, evidenziando sia che l'atto (stipulato il 6.8.2013) era anteriore all'emissione delle fatture
(“a far data dal 2.8.2013” cfr. pag. 3 app.) “e, quindi, alla nascita del credito vantato dalla società appellata” (atto di appello pag. 11); sia, soprattutto, che esso costituiva l'epilogo formale di una più ampia operazione di regolazione degli interessi economici e giuridici delle tre parti coinvolte, iniziata nel 2005 e regolarizzata nel 2013 soltanto per motivi fiscali. Ritenuta, pertanto, l'anteriorità dell'atto di compravendita rispetto alla pretesa creditoria (dovendosi far risalire agli accordi tra le parti intercorsi sin dal 2005), evidenziava che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, occorreva la prova della dolosa preordinazione, non fornita nel caso di specie dalla società creditrice ed anzi smentita dalla richiesta di rateizzazione del credito formulata dal alla CP_2
società creditrice.
L'appellante, quindi, con tale prima censura, deduce l'errore della sentenza impugnata e l'anteriorità dell'atto traslativo oggetto del giudizio rispetto all'insorgere del credito, sostenendo che esso costituiva atto esecutivo di un complesso schema negoziale da tempo concordato tra le parti,
“…volto a riequilibrare l'assetto degli interessi patrimoniali immobiliari” tra le due sorelle in relazione ai lasciti della propria madre (cfr. atto di appello pag. 11). Invero, nella prospettazione dell'appellante, la vicenda traeva origine dalla donazione, per atto Notaio del 9.7.2008 Per_1
(rep. n. 18155, racc. n. 6905), con cui la IG.ra , madre delle IG.re , aveva Persona_2 Pt_1
trasferito alle figlie, in comproprietà, l'immobile sito in Napoli alla Via Orsi n. 50, nel quale già da tempo abitava con il marito e i propri figli: le sorelle, quindi, si erano accordate a P_
4 “pareggiare” la cessione della quota del suddetto immobile da a con l'acquisito di Pt_1 P_
un altro immobile da trasferire a Sicché, in esecuzione di tale complessa Parte_1 operazione, il IG. , per usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, CP_2
acquisiva, in luogo della moglie, l'immobile sito in Napoli alla Via IT LA n. 53, destinato sin dall'inizio alla IG.ra , che, infatti, fin da subito, lo possedeva. Siffatta operazione, Parte_1
per far fronte ad eIGenze personali della IG.ra e per non perdere le agevolazioni Parte_1 fiscali ottenute, veniva formalizzata soltanto nel 2013, con l'atto di compravendita per Notaio
[...] per cui è causa. A tal fine l'appellante reiterava le richieste istruttorie formulate in primo Per_1
grado.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato per le plurime ragioni sinteticamente illustrate.
E' pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che la è creditrice della Controparte_1
società TE IA s.a.s. e, quindi, del suo socio accomandatario della Controparte_2 somma di € 58.351,30 in forza di sentenza n. 1226/2014 del Tribunale di Milano. E' anche pacifico che per il credito in questione la società creditrice ha emesso fatture “a far data dal 2.8.2013” (cfr. appello pag. 3) e che, quindi, a tale data le prestazioni poste a base delle anzidette fatture erano già state eseguite in favore della TE IA (circostanza non contestata).
Tali elementi smentiscono la tesi dell'appellante dell'anteriorità dell'atto traslativo rispetto all'insorgere del credito fondata su tali aspetti. Ed infatti, da un lato, il credito sorge al momento dell'esecuzione della controprestazione da parte del creditore avente diritto al pagamento del prezzo e non al momento dell'emissione della fattura, che anzi presuppone l'esecuzione della controprestazione;
dall'altro lato, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice e non specificamente censurato dall'appellante, l'azione revocatoria non presuppone per il suo esercizio un credito accertato giudizialmente e liquido, ma può fondarsi anche su un credito eventuale e non ancora definito nel suo esatto ammontare.
Sotto tale aspetto, quindi, il credito vantato dalla posto a base dell'azione revocatoria, CP_1
era certamente già sorto il 6.8.2013 e, quindi, anteriore all'atto di trasferimento per cui è causa.
Passando all'altro rilievo dell'appellante, ossia all'anteriorità dell'atto traslativo rispetto all'insorgenza del credito in ragione dell'esistenza di una complessa operazione negoziale tra le parti, di cui il trasferimento sarebbe esecuzione ed alla cui dimostrazione è finalizzata l'istanza di ammissione delle prove orali disattese da primo giudice, osserva il collegio che non solo agli atti non vi è nessuna prova di un siffatto accordo, ma che, in ogni caso, esso sarebbe irrilevante ai fini che ci occupano, essendo irrilevante l'esistenza o meno di un precedente accordo con il quale le parti si siano impegnate a trasferirsi reciprocamente le rispettive proprietà di due beni.
5 Invero, rileva il Collegio che l'atto con il quale un soggetto, in esecuzione di precedenti accordi, trasferisca all'altro il diritto di proprietà su un immobile è suscettibile dell'azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria di un obbligo precedentemente preso, atteso che si tratta di un negozio fondato sulla loro libera determinazione e avente meri effetti obbligatori tra le parti, che non fa retroagire gli effetti dell'atto traslativo al momento del precedente accordo.
Nello specifico, tale negozio diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria (scaduta) nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo non costituisce fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3 comma, c.c.
(cfr. Cass. n. 15215/2018, la quale ha escluso che possa essere oggetto di azione revocatoria un contratto preliminare di compravendita atteso che “il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato”; in senso analogo la costante giurisprudenza in tema di trasferimento di immobile a seguito di accordo di separazione: ex multis, Cass., 6395/2023).
Orbene, in ragione di quanto sin qui considerato, questa Corte ritiene, come correttamente accertato dal giudice di prime cure, che l'atto dispositivo in esame sia successivo all'insorgenza del credito, dovendosi valutare a tal fine non il momento dell'obbligazione a trasferire eventualmente contratta tra le parti, ma quello dell'effettiva stipula dell'atto traslativo.
In ogni caso, non può non osservarsi come lo svolgimento dei fatti e la tempistica dei vari atti depongano per l'inesistenza di un accordo di siffatto tenore tra le parti.
Anzitutto, si evidenza che l'immobile sito in Napoli alla via IT LA non è stato acquistato dalla IG.ra - che all'epoca non era titolare di nessun immobile, né della P_ comproprietà dell'immobile solo successivamente ricevuto in donazione dalla madre -, ma dal marito non risultano, quindi, ricorrere i paventati motivi fiscali;
motivi, Controparte_2
peraltro, non meglio specificati, né provati dalle parti.
Si rileva, ancora, che il menzionato acquisto è avvenuto nel 2005, ossia ben tre anni prima rispetto all'atto di donazione disposto nel 2008 dalla madre in favore delle sorelle . Appare, Pt_1
quindi, del tutto inverosimile che le sorelle, in vista di tale futuro atto, avessero concordato già nel
2005 come regolare i loro rapporti successori futuri e che, quindi, l'acquisto dell'immobile di IT
LA fosse a ciò esclusivamente finalizzato;
e ciò ancor più ove si consideri che la donazione non è avvenuta nel 2005, ma ben tre anni dopo e che essa non è stata effettuata in favore della sola
6 figlia (come sarebbe stato verosimile in presenza di una regolamentazione delle vicende P_
successorie già definita), ma in pari misura alle due sorelle.
Né, d'altronde, a smentire ciò è stato prodotto in giudizio un accordo scritto, o altro documento equivalente, da cui poter desumere tale volontà. Manca, peraltro, in atti anche copia del contratto di compravendita stipulato dal nel 2005, inerente all'appartamento di Via IT LA, CP_2 dalle cui clausole o premesse poter, eventualmente, desumere l'esistenza di tale accordo. La mancanza di tale contratto, inoltre, non consente neppure di verificare la verosimiglianza e credibilità dell'esistenza dell'accordo nei termini prospettati (ossia realizzato sul presupposto dell'equivalenza del valore delle due unità immobiliari), mancando la prova di tale equivalenza con la quota di comproprietà sull'immobile di via Orsi (non risulta dagli atti neppure il prezzo corrisposto dal all'atto dell'acquisto). CP_2
Né, ancora, l'esistenza dell'accordo può essere evinta dal fatto che la IG.ra abbia Parte_1 goduto per anni dell'immobile sito in Via LA: tale circostanza, infatti, evidenzia come verosimilmente il godimento dell'appartamento di via LA le sia stato concesso per compensare il godimento della sorella sull'appartamento di via Orsi, successivamente donato dalla P_
madre alle due sorelle.
Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che l'atto traslativo sia successivo all'insorgenza del credito, con la conseguenza che l'elemento soggettivo rilevante nella fattispecie in esame è integrato dalla semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie, non occorrendo, né la dolosa preordinazione, né la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata
(Cass. n. 16825/2013).
Per le molteplici ragioni evidenziate, inoltre, la prova orale articolata dall'appellante, volta proprio a dimostrare l'esistenza del menzionato accordo tra la IG.ra e il , è Pt_1 CP_2
irrilevante, come correttamente riconosciuto anche dal giudice di primo grado.
Nell'ambito del medesimo motivo di gravame, l'appellante ha, poi, censurato la consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio ai creditori riconosciuto dal primo giudice. Sul punto,
l'appellante ha lamentato innanzitutto che, in ragione dell'anteriorità della compravendita rispetto alla nascita della pretesa creditoria, non vi era prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione, rilevando che il giudice aveva basato la propria convinzione su mere congetture prive di forza probatoria. Specificava, quindi, che il rapporto di parentela che la legava al , CP_2
come individuato dal Tribunale, non poteva costituire indizio della sua conoscenza del pregiudizio dell'atto per i creditori, ricorrendo nella specie un mero rapporto di affinità, ben diverso da quello di coniugio, elevato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata a circostanza idonea a far
7 presumere la sussistenza della scientia damni. Ha anche affermato che, comunque, non poteva avere contezza della situazione in cui versava la società - di cui la sorella era socia accomandante solo formalmente non avendo mai partecipato alla gestione dell'agenzia di viaggi - siccome aveva sporadici contatti con la famiglia e che la proposizione della domanda riconvenzionale nei confronti del e della sorella formulata in primo grado, era chiaro indice della CP_2 P_
mancanza di una dolosa preordinazione. Ha, infine, aggiunto che “…Dal contratto di compravendita esibito in giudizio non emerge alcuna sproporzione tra il valore della quota di immobile ceduta dalla IGnora alla sorella e l'immobile acquistato per far fronte Parte_1 alle sue mutate eIGenze abitative…”.
La doglianza, così come prospettata, è inammissibile.
Occorre, in primo luogo, richiamare le ragioni già esposte sopra circa l'anteriorità del credito rispetto all'atto traslativo e, quindi, alla non necessità della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore, essendo sufficiente, nella fattispecie in esame, la mera conoscenza o conoscibilità, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie vantate nei confronti dell'alienante (ex multis Cass., 28423/2021, la quale ha specificato che: “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”).
Orbene, l'appellante ha censurato specificamente solo uno dei tre indizi posti dal primo giudice a sostegno della presunzione di conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie, incentrando l'appello sull'inidoneità del rapporto di parentela che la lega al Pignalosa a fondare la presunzione di conoscenza.
Tuttavia, il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento della sussistenza di tale requisito non solo sul rapporto di parentela intercorrente tra le parti, ma anche sulle modalità anomale dell'atto di trasferimento in oggetto (collegato ad altra compravendita intercorsa, contestualmente, tra le sorelle e e sull'anomalia delle modalità di Parte_1 P_ pagamento del prezzo (“Il prezzo delle due compravendite era lo stesso € 200.000,00 pur trattandosi ictu oculi di beni di consistenza e valore diversi e risulta versato attraverso la cessione al del credito di pari importo vantato nei confronti della sorella per effetto CP_2 P_ dell'altra compravendita”).
8 L'appellante, invece, nel formulare il motivo d'appello non si è specificamente riferito, come avrebbe dovuto all'intera ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, non avendo proposto argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica di tutte le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno del punto della decisione.
La stessa censura relativa alla mancanza di prova della sproporzione del prezzo non coglie nel segno ed è del tutto irrilevante, atteso che il primo giudice non ha indicato, tra gli indizi fondanti la presunzione di conoscenza, la sproporzione del prezzo, ma “le modalità di pagamento del prezzo”, ossia una circostanza del tutto diversa da quella prospettata dall'appellante.
Ad ogni modo, la Corte non può esimersi dal rilevare che gli elementi di anomalia evidenziati dal Tribunale nelle modalità della vendita e nelle modalità del pagamento del prezzo - seppure non specificamente impugnate dall'appellante - effettivamente ricorrono nel caso di specie.
In primo luogo, il trasferimento dell'appartamento di Via IT LA in favore della IG.ra
è avvenuto con modalità anomale, in quanto rogato nel medesimo atto Parte_1
contestualmente ad altro trasferimento immobiliare tra quest'ultima e la sorella P_
Decisamente anomala deve, poi, ritenersi la modalità di pagamento del prezzo.
Nel menzionato atto, infatti, le parti, dopo aver dichiarato che il valore di entrambe le vendite era pari a € 200.000,00, regolavano i detti corrispettivi come segue “ai sensi e per gli effetti dell'art.
1198 c.c., in luogo del pagamento del prezzo di cui alla seconda vendita la IGnora Parte_1
cede al IGnor che accetta, il credito di pari importo dalla stessa vantato nei Controparte_2
confronti della IGnora sorto in virtù della prima compravendita. Di conseguenza il P_
credito del IGnor nei confronti della IGnora si estingue in Controparte_2 P_
parte per la somma di euro 100.000,00 (centomila) per compensazione di un credito di pari importo che la stessa vantava nei confronti della IGnor ed in parte per euro Controparte_2
100.000,00 (centomila) mediante accollo della residua quota di mutuo fondiario gravante sull'immobile di cui alla seconda compravendita meglio descritto in premessa” (atto di compravendita per Notaio rep. n. 2662, racc. n. 2071 del 6.8. 2013 pagg. 6-7). Per_1
Invero, l'anomalia delle modalità del pagamento prezzo non risiede tanto nell'identità del valore dei due immobili (seppure meramente indicato dalle parti nell'atto di vendita), quanto piuttosto nella previsione che il prezzo dovuto al per la vendita dell'immobile di IT LA CP_2
non venisse effettivamente versato da in quanto dapprima sostituito con la Parte_1
previsione che il suo pagamento sarebbe stato posto a carico della moglie (a sua volta tenuta a pagare il prezzo della cessione della quota sull'altro immobile alla sorella ) e, Pt_1
contestualmente, compensato, in parte, con un presunto debito del nei confronti della CP_2 moglie (di cui non vi è traccia e che non risulta neppure indicato nell'atto di vendita) e, in parte, con
9 l'accollo (non liberatorio per il originario debitore) da parte della moglie del residuo CP_2 mutuo accesso sull'immobile di via IT LA (di cui pure non è stata fornita nessuna prova, né vi sono indicazioni specifiche nell'atto traslativo).
Venendo, ora, all'esame dell'appello incidentale tardivo proposto da nella Controparte_2 comparsa di costituzione tempestivamente depositata, osserva la Corte che anch'esso è infondato per ragioni già espresse in relazione all'appello principale, avendo il prospettato CP_2 doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate nell'appello principale, sebbene in alcune parti con argomentazioni parzialmente diverse.
Ed infatti, con l'appello incidentale, ha lamentato l'errore del primo giudice Controparte_2 nell'aver ritenuto che l'atto dispositivo revocato fosse successivo rispetto all'insorgenza del credito, sul presupposto che il credito era divenuto certo, liquido ed eIGibile soltanto con la sentenza del
Tribunale di Milano n. 12265/2014 e, quale conseguenza di tale prima censura, l'errore circa l'elemento soggettivo dell'alienante necessario nella fattispecie, da rinvenirsi nella dolosa preordinazione a pregiudicare le ragioni creditorie. Sulla base delle censure proposte, ha, quindi, anch'egli reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado e rigettate dal giudice, volte a dimostrare l'esistenza di un precedente accordo tra le parti relativo alla regolamentazione degli interessi delle sorelle , in grado di disvelare la natura solutoria dell'atto di trasferimento Pt_1
contestato.
La prima censura proposta dall'appellante incidentale è inammissibile, atteso che il , CP_2 con riferimento all'individuazione del momento in cui è sorto il credito, non ha censurato specificamente le argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado, in virtù delle quali “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed eIGibile accertato in via giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale” (sentenza impugnata pag. 3). In ogni caso, essa è infondata per le argomentazioni già esposte nell'analoga questione prospettata nella prima censura dell'appellante principale.
L'inammissibilità e comunque il rigetto della prima censura assorbono, poi, l'esame della seconda censura relativa al diverso elemento soggettivo in capo all'alienante, essendo questa fondata sul presupposto, ritenuto insussistente, dell'anteriorità dell'atto traslativo rispetto all'insorgenza del credito.
Parimenti deve ritenersi inammissibile la reiterazione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, per le ragioni già ampiamente esposte in relazione all'analoga istanza formulata dall'appellante principale.
Per le ragioni esposte sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati con conferma della sentenza impugnata.
10 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, in solido tra loro, a carico di (appellante principale) e di (appellante Parte_1 Controparte_2 incidentale), liquidate, in favore dell'appellata nella misura di cui al dispositivo, in Controparte_1 un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (individuato tenuto conto che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” Cass., 3697/2020), sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Nulla per le spese di lite nei confronti dell'appellata non costituita. P_
Sussistono a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale i presupposti ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_2
del Tribunale di Napoli n. 6229/2019 pubblicata in data 18.6.2019, nei confronti della CP_1
ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello principale proposto da , nonché l'appello incidentale proposto Parte_1
da confermando la sentenza impugnata;
Controparte_2
2) condanna l'appellante principale ( e l'appellante incidentale ( Parte_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della delle spese di lite del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) nulla per le spese di lite nei confronti dell'appellata P_
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e incidentale proposto.
Così deciso nella camera di conIGlio del 15.1.2025
Il ConIGliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo ConIGliere dott.ssa Federica Salvatore ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4054/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza dal Tribunale di Napoli n. 6229/2019 pubblicata in data 18.6.2019,
e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti RENATO
GIUSEPPE FIORENTINO (c.f. ) e GIUSEPPE MUNNO (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli alla C.F._3
Piazza G. Bovio n. 22 e all'indirizzo pec dello stesso: “ ; Email_1
APPELLANTE
E
c.f. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. MARIASOLE MASCIA (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano alla Via C.F._4
San Barnaba n. 30;
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._5
alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in
1 appello, dall'avv. FRANCESCO SAVERIO DEL DUCA (c.f. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli al Centro Direzionale isola A/7;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ); P_ C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato alle controparti, la IG.ra proponeva Parte_1
gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6229/2019, pubblicata in data 18.6.2019, con la quale, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla nei Controparte_1
confronti della stessa (in qualità di acquirente), di (in qualità di socio Controparte_2
accomandatario della TE IA s.a.s., alienante) e di (socia accomandante P_ della TE IA), era stata dichiarata l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita, rogato in data 6.8.2013, per atti Notaio (rep. n. 2662, racc. n. 2071), con cui il IG. le Per_1 CP_2 aveva trasferito la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla IT LA n. 53, meglio individuato in atti.
Con la menzionata sentenza, il Tribunale, sulla base degli atti di causa, rigettate le richieste istruttorie avanzate dai convenuti in quanto ininfluenti, accoglieva la domanda di revocatoria proposta, ritenendo sussistenti tutti i requisiti dell'azione, sul presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo e della natura onerosa dello stesso. In particolare, con riferimento all'esistenza del credito, riconosceva che la aveva provato di vantare un credito nei CP_1 confronti della TE IA e del suo socio accomandatario, pari ad € 53.368,10, in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 12265/2014 del 20.10.2014, aggiungendo che, in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'azione proposta presuppone una nozione “lata” di credito, ricomprendente anche i crediti eventuali e/o non ancora liquidi. Dichiarava, inoltre, la sussistenza dell'eventus damni, affermando che l'atto di disposizione in esame (con il quale il socio accomandatario aveva trasferito l'unico immobile di sua proprietà) metteva in pericolo, o comunque rendeva incerta, la realizzazione del credito. In ordine all'elemento soggettivo, il primo giudice riconosceva la scientia damni in capo all'alienante , siccome “non poteva non essere a CP_2
conoscenza della sua pur eventuale posizione debitoria e certamente non poteva non essere anche a conoscenza della propria situazione “immobiliare (ha trasferito l'unico bene immobile di sua proprietà)” (cfr. sentenza impugnata pag. 5); riconosceva, altresì, l'elemento soggettivo in capo all'acquirente , affermando che “nel caso di specie esistono elementi univoci idonei a Parte_1
2 rappresentare l'agevole conoscibilità […] del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'istante” e, nello specifico, rinveniva quali indizi il rapporto di parentela fra le parti (la IG.
è cognata del ), le modalità anomale dell'atto di trasferimento in oggetto Parte_1 CP_2
(collegato ad altra compravendita intercorsa, contestualmente, tra le sorelle e Parte_1 P_
e l'anomalia delle modalità di pagamento del prezzo (“Il prezzo delle due compravendite
[...] era lo stesso € 200.000,00 pur trattandosi ictu oculi di beni di consistenza e valore diversi e risulta versato attraverso la cessione al del credito di pari importo vantato nei confronti della CP_2 sorella per effetto dell'altra compravendita”). Il Tribunale, infine, dichiarava inammissibile P_
per difetto di interesse attuale la domanda riconvenzionale spiegata, in via subordinata, dalla convenuta nei confronti del IG. e della IG.ra Parte_1 Controparte_2 P_
avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a seguito dell'accoglimento della domanda principale di revocatoria e, viste “le ragioni della decisione e l'esito complessivo della lite…”, riteneva che vi fossero gravi motivi per compensare interamente le spese di lite fra tutte le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione principale la IG.ra , deducendo, Parte_1 con un unico articolato motivo, da un lato, l'erroneità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione nella valutazione degli atti processuali e della ricorrenza dei presupposti dell'azione e l'erronea esclusione della prova orale articolata in primo grado, di cui reiterava la richiesta di ammissione;
e, dall'altro lato, l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo in capo alla stessa, contestando la conoscibilità sulla base del suo rapporto di parentela con il e la di lui CP_2
moglie.
In data 23.12.2019, si è costituita la chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.1.2020, si è costituito anche CP_2
il quale, dopo avere a sua volta formulato specifici motivi di censura avverso la sentenza
[...] impugnata in ordine all'erronea valutazione della ricorrenza dei presupposti dell'azione, ha chiesto, nel merito, la riforma della stessa, con conseguente dichiarazione di validità ed efficacia dell'atto di compravendita revocato, reiterando anch'egli, in via istruttoria, la richiesta di ammissione della prova orale articolata in primo grado.
La IG.ra già contumace in primo grado, nonostante la regolarità della notifica, P_
non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 25.9.2024, trattata in modalità scritta, la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, osservato che non è stato proposto appello avverso il capo della sentenza inerente il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1
3 e la statuizione deve, quindi, ritenersi coperta dal giudicato e Controparte_2 P_
non oggetto del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, osserva la Corte che, sebbene si sia costituito con Controparte_2
una semplice comparsa di costituzione e risposta, la sua costituzione in giudizio non può essere intesa come mera adesione all'appello principale formulato da , atteso che egli nella Parte_1
comparsa non si è limitato ad aderire alle difese e censure già formulate dall'appellante principale, ma ha enucleato specifici motivi di appello, chiedendo espressamente, nelle conclusioni, che, sulla base degli stessi, venisse riformata la sentenza di primo grado. La costituzione di CP_2
deve, quindi, essere considerata come appello incidentale tardivo.
[...]
Passando all'esame del merito, , con un unico articolato motivo, ha lamentato Parte_1 innanzitutto l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto sussistenti i requisiti dell'art. 2901 c.c. sulla base di semplici presunzioni, non precise né univoche, enucleate da un'errata valutazione degli atti acquisiti e senza aver consentito alle parti convenute di provare il contrario, stante il rigetto delle istanze istruttorie. In particolare, previa ricostruzione dello svolgimento dei fatti, l'appellante ha invocato l'anteriorità dell'atto di compravendita revocato rispetto al sorgere del credito, evidenziando sia che l'atto (stipulato il 6.8.2013) era anteriore all'emissione delle fatture
(“a far data dal 2.8.2013” cfr. pag. 3 app.) “e, quindi, alla nascita del credito vantato dalla società appellata” (atto di appello pag. 11); sia, soprattutto, che esso costituiva l'epilogo formale di una più ampia operazione di regolazione degli interessi economici e giuridici delle tre parti coinvolte, iniziata nel 2005 e regolarizzata nel 2013 soltanto per motivi fiscali. Ritenuta, pertanto, l'anteriorità dell'atto di compravendita rispetto alla pretesa creditoria (dovendosi far risalire agli accordi tra le parti intercorsi sin dal 2005), evidenziava che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, occorreva la prova della dolosa preordinazione, non fornita nel caso di specie dalla società creditrice ed anzi smentita dalla richiesta di rateizzazione del credito formulata dal alla CP_2
società creditrice.
L'appellante, quindi, con tale prima censura, deduce l'errore della sentenza impugnata e l'anteriorità dell'atto traslativo oggetto del giudizio rispetto all'insorgere del credito, sostenendo che esso costituiva atto esecutivo di un complesso schema negoziale da tempo concordato tra le parti,
“…volto a riequilibrare l'assetto degli interessi patrimoniali immobiliari” tra le due sorelle in relazione ai lasciti della propria madre (cfr. atto di appello pag. 11). Invero, nella prospettazione dell'appellante, la vicenda traeva origine dalla donazione, per atto Notaio del 9.7.2008 Per_1
(rep. n. 18155, racc. n. 6905), con cui la IG.ra , madre delle IG.re , aveva Persona_2 Pt_1
trasferito alle figlie, in comproprietà, l'immobile sito in Napoli alla Via Orsi n. 50, nel quale già da tempo abitava con il marito e i propri figli: le sorelle, quindi, si erano accordate a P_
4 “pareggiare” la cessione della quota del suddetto immobile da a con l'acquisito di Pt_1 P_
un altro immobile da trasferire a Sicché, in esecuzione di tale complessa Parte_1 operazione, il IG. , per usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, CP_2
acquisiva, in luogo della moglie, l'immobile sito in Napoli alla Via IT LA n. 53, destinato sin dall'inizio alla IG.ra , che, infatti, fin da subito, lo possedeva. Siffatta operazione, Parte_1
per far fronte ad eIGenze personali della IG.ra e per non perdere le agevolazioni Parte_1 fiscali ottenute, veniva formalizzata soltanto nel 2013, con l'atto di compravendita per Notaio
[...] per cui è causa. A tal fine l'appellante reiterava le richieste istruttorie formulate in primo Per_1
grado.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato per le plurime ragioni sinteticamente illustrate.
E' pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che la è creditrice della Controparte_1
società TE IA s.a.s. e, quindi, del suo socio accomandatario della Controparte_2 somma di € 58.351,30 in forza di sentenza n. 1226/2014 del Tribunale di Milano. E' anche pacifico che per il credito in questione la società creditrice ha emesso fatture “a far data dal 2.8.2013” (cfr. appello pag. 3) e che, quindi, a tale data le prestazioni poste a base delle anzidette fatture erano già state eseguite in favore della TE IA (circostanza non contestata).
Tali elementi smentiscono la tesi dell'appellante dell'anteriorità dell'atto traslativo rispetto all'insorgere del credito fondata su tali aspetti. Ed infatti, da un lato, il credito sorge al momento dell'esecuzione della controprestazione da parte del creditore avente diritto al pagamento del prezzo e non al momento dell'emissione della fattura, che anzi presuppone l'esecuzione della controprestazione;
dall'altro lato, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice e non specificamente censurato dall'appellante, l'azione revocatoria non presuppone per il suo esercizio un credito accertato giudizialmente e liquido, ma può fondarsi anche su un credito eventuale e non ancora definito nel suo esatto ammontare.
Sotto tale aspetto, quindi, il credito vantato dalla posto a base dell'azione revocatoria, CP_1
era certamente già sorto il 6.8.2013 e, quindi, anteriore all'atto di trasferimento per cui è causa.
Passando all'altro rilievo dell'appellante, ossia all'anteriorità dell'atto traslativo rispetto all'insorgenza del credito in ragione dell'esistenza di una complessa operazione negoziale tra le parti, di cui il trasferimento sarebbe esecuzione ed alla cui dimostrazione è finalizzata l'istanza di ammissione delle prove orali disattese da primo giudice, osserva il collegio che non solo agli atti non vi è nessuna prova di un siffatto accordo, ma che, in ogni caso, esso sarebbe irrilevante ai fini che ci occupano, essendo irrilevante l'esistenza o meno di un precedente accordo con il quale le parti si siano impegnate a trasferirsi reciprocamente le rispettive proprietà di due beni.
5 Invero, rileva il Collegio che l'atto con il quale un soggetto, in esecuzione di precedenti accordi, trasferisca all'altro il diritto di proprietà su un immobile è suscettibile dell'azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria di un obbligo precedentemente preso, atteso che si tratta di un negozio fondato sulla loro libera determinazione e avente meri effetti obbligatori tra le parti, che non fa retroagire gli effetti dell'atto traslativo al momento del precedente accordo.
Nello specifico, tale negozio diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria (scaduta) nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo non costituisce fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3 comma, c.c.
(cfr. Cass. n. 15215/2018, la quale ha escluso che possa essere oggetto di azione revocatoria un contratto preliminare di compravendita atteso che “il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato”; in senso analogo la costante giurisprudenza in tema di trasferimento di immobile a seguito di accordo di separazione: ex multis, Cass., 6395/2023).
Orbene, in ragione di quanto sin qui considerato, questa Corte ritiene, come correttamente accertato dal giudice di prime cure, che l'atto dispositivo in esame sia successivo all'insorgenza del credito, dovendosi valutare a tal fine non il momento dell'obbligazione a trasferire eventualmente contratta tra le parti, ma quello dell'effettiva stipula dell'atto traslativo.
In ogni caso, non può non osservarsi come lo svolgimento dei fatti e la tempistica dei vari atti depongano per l'inesistenza di un accordo di siffatto tenore tra le parti.
Anzitutto, si evidenza che l'immobile sito in Napoli alla via IT LA non è stato acquistato dalla IG.ra - che all'epoca non era titolare di nessun immobile, né della P_ comproprietà dell'immobile solo successivamente ricevuto in donazione dalla madre -, ma dal marito non risultano, quindi, ricorrere i paventati motivi fiscali;
motivi, Controparte_2
peraltro, non meglio specificati, né provati dalle parti.
Si rileva, ancora, che il menzionato acquisto è avvenuto nel 2005, ossia ben tre anni prima rispetto all'atto di donazione disposto nel 2008 dalla madre in favore delle sorelle . Appare, Pt_1
quindi, del tutto inverosimile che le sorelle, in vista di tale futuro atto, avessero concordato già nel
2005 come regolare i loro rapporti successori futuri e che, quindi, l'acquisto dell'immobile di IT
LA fosse a ciò esclusivamente finalizzato;
e ciò ancor più ove si consideri che la donazione non è avvenuta nel 2005, ma ben tre anni dopo e che essa non è stata effettuata in favore della sola
6 figlia (come sarebbe stato verosimile in presenza di una regolamentazione delle vicende P_
successorie già definita), ma in pari misura alle due sorelle.
Né, d'altronde, a smentire ciò è stato prodotto in giudizio un accordo scritto, o altro documento equivalente, da cui poter desumere tale volontà. Manca, peraltro, in atti anche copia del contratto di compravendita stipulato dal nel 2005, inerente all'appartamento di Via IT LA, CP_2 dalle cui clausole o premesse poter, eventualmente, desumere l'esistenza di tale accordo. La mancanza di tale contratto, inoltre, non consente neppure di verificare la verosimiglianza e credibilità dell'esistenza dell'accordo nei termini prospettati (ossia realizzato sul presupposto dell'equivalenza del valore delle due unità immobiliari), mancando la prova di tale equivalenza con la quota di comproprietà sull'immobile di via Orsi (non risulta dagli atti neppure il prezzo corrisposto dal all'atto dell'acquisto). CP_2
Né, ancora, l'esistenza dell'accordo può essere evinta dal fatto che la IG.ra abbia Parte_1 goduto per anni dell'immobile sito in Via LA: tale circostanza, infatti, evidenzia come verosimilmente il godimento dell'appartamento di via LA le sia stato concesso per compensare il godimento della sorella sull'appartamento di via Orsi, successivamente donato dalla P_
madre alle due sorelle.
Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che l'atto traslativo sia successivo all'insorgenza del credito, con la conseguenza che l'elemento soggettivo rilevante nella fattispecie in esame è integrato dalla semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie, non occorrendo, né la dolosa preordinazione, né la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata
(Cass. n. 16825/2013).
Per le molteplici ragioni evidenziate, inoltre, la prova orale articolata dall'appellante, volta proprio a dimostrare l'esistenza del menzionato accordo tra la IG.ra e il , è Pt_1 CP_2
irrilevante, come correttamente riconosciuto anche dal giudice di primo grado.
Nell'ambito del medesimo motivo di gravame, l'appellante ha, poi, censurato la consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio ai creditori riconosciuto dal primo giudice. Sul punto,
l'appellante ha lamentato innanzitutto che, in ragione dell'anteriorità della compravendita rispetto alla nascita della pretesa creditoria, non vi era prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione, rilevando che il giudice aveva basato la propria convinzione su mere congetture prive di forza probatoria. Specificava, quindi, che il rapporto di parentela che la legava al , CP_2
come individuato dal Tribunale, non poteva costituire indizio della sua conoscenza del pregiudizio dell'atto per i creditori, ricorrendo nella specie un mero rapporto di affinità, ben diverso da quello di coniugio, elevato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata a circostanza idonea a far
7 presumere la sussistenza della scientia damni. Ha anche affermato che, comunque, non poteva avere contezza della situazione in cui versava la società - di cui la sorella era socia accomandante solo formalmente non avendo mai partecipato alla gestione dell'agenzia di viaggi - siccome aveva sporadici contatti con la famiglia e che la proposizione della domanda riconvenzionale nei confronti del e della sorella formulata in primo grado, era chiaro indice della CP_2 P_
mancanza di una dolosa preordinazione. Ha, infine, aggiunto che “…Dal contratto di compravendita esibito in giudizio non emerge alcuna sproporzione tra il valore della quota di immobile ceduta dalla IGnora alla sorella e l'immobile acquistato per far fronte Parte_1 alle sue mutate eIGenze abitative…”.
La doglianza, così come prospettata, è inammissibile.
Occorre, in primo luogo, richiamare le ragioni già esposte sopra circa l'anteriorità del credito rispetto all'atto traslativo e, quindi, alla non necessità della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore, essendo sufficiente, nella fattispecie in esame, la mera conoscenza o conoscibilità, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie vantate nei confronti dell'alienante (ex multis Cass., 28423/2021, la quale ha specificato che: “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”).
Orbene, l'appellante ha censurato specificamente solo uno dei tre indizi posti dal primo giudice a sostegno della presunzione di conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie, incentrando l'appello sull'inidoneità del rapporto di parentela che la lega al Pignalosa a fondare la presunzione di conoscenza.
Tuttavia, il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento della sussistenza di tale requisito non solo sul rapporto di parentela intercorrente tra le parti, ma anche sulle modalità anomale dell'atto di trasferimento in oggetto (collegato ad altra compravendita intercorsa, contestualmente, tra le sorelle e e sull'anomalia delle modalità di Parte_1 P_ pagamento del prezzo (“Il prezzo delle due compravendite era lo stesso € 200.000,00 pur trattandosi ictu oculi di beni di consistenza e valore diversi e risulta versato attraverso la cessione al del credito di pari importo vantato nei confronti della sorella per effetto CP_2 P_ dell'altra compravendita”).
8 L'appellante, invece, nel formulare il motivo d'appello non si è specificamente riferito, come avrebbe dovuto all'intera ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, non avendo proposto argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica di tutte le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno del punto della decisione.
La stessa censura relativa alla mancanza di prova della sproporzione del prezzo non coglie nel segno ed è del tutto irrilevante, atteso che il primo giudice non ha indicato, tra gli indizi fondanti la presunzione di conoscenza, la sproporzione del prezzo, ma “le modalità di pagamento del prezzo”, ossia una circostanza del tutto diversa da quella prospettata dall'appellante.
Ad ogni modo, la Corte non può esimersi dal rilevare che gli elementi di anomalia evidenziati dal Tribunale nelle modalità della vendita e nelle modalità del pagamento del prezzo - seppure non specificamente impugnate dall'appellante - effettivamente ricorrono nel caso di specie.
In primo luogo, il trasferimento dell'appartamento di Via IT LA in favore della IG.ra
è avvenuto con modalità anomale, in quanto rogato nel medesimo atto Parte_1
contestualmente ad altro trasferimento immobiliare tra quest'ultima e la sorella P_
Decisamente anomala deve, poi, ritenersi la modalità di pagamento del prezzo.
Nel menzionato atto, infatti, le parti, dopo aver dichiarato che il valore di entrambe le vendite era pari a € 200.000,00, regolavano i detti corrispettivi come segue “ai sensi e per gli effetti dell'art.
1198 c.c., in luogo del pagamento del prezzo di cui alla seconda vendita la IGnora Parte_1
cede al IGnor che accetta, il credito di pari importo dalla stessa vantato nei Controparte_2
confronti della IGnora sorto in virtù della prima compravendita. Di conseguenza il P_
credito del IGnor nei confronti della IGnora si estingue in Controparte_2 P_
parte per la somma di euro 100.000,00 (centomila) per compensazione di un credito di pari importo che la stessa vantava nei confronti della IGnor ed in parte per euro Controparte_2
100.000,00 (centomila) mediante accollo della residua quota di mutuo fondiario gravante sull'immobile di cui alla seconda compravendita meglio descritto in premessa” (atto di compravendita per Notaio rep. n. 2662, racc. n. 2071 del 6.8. 2013 pagg. 6-7). Per_1
Invero, l'anomalia delle modalità del pagamento prezzo non risiede tanto nell'identità del valore dei due immobili (seppure meramente indicato dalle parti nell'atto di vendita), quanto piuttosto nella previsione che il prezzo dovuto al per la vendita dell'immobile di IT LA CP_2
non venisse effettivamente versato da in quanto dapprima sostituito con la Parte_1
previsione che il suo pagamento sarebbe stato posto a carico della moglie (a sua volta tenuta a pagare il prezzo della cessione della quota sull'altro immobile alla sorella ) e, Pt_1
contestualmente, compensato, in parte, con un presunto debito del nei confronti della CP_2 moglie (di cui non vi è traccia e che non risulta neppure indicato nell'atto di vendita) e, in parte, con
9 l'accollo (non liberatorio per il originario debitore) da parte della moglie del residuo CP_2 mutuo accesso sull'immobile di via IT LA (di cui pure non è stata fornita nessuna prova, né vi sono indicazioni specifiche nell'atto traslativo).
Venendo, ora, all'esame dell'appello incidentale tardivo proposto da nella Controparte_2 comparsa di costituzione tempestivamente depositata, osserva la Corte che anch'esso è infondato per ragioni già espresse in relazione all'appello principale, avendo il prospettato CP_2 doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate nell'appello principale, sebbene in alcune parti con argomentazioni parzialmente diverse.
Ed infatti, con l'appello incidentale, ha lamentato l'errore del primo giudice Controparte_2 nell'aver ritenuto che l'atto dispositivo revocato fosse successivo rispetto all'insorgenza del credito, sul presupposto che il credito era divenuto certo, liquido ed eIGibile soltanto con la sentenza del
Tribunale di Milano n. 12265/2014 e, quale conseguenza di tale prima censura, l'errore circa l'elemento soggettivo dell'alienante necessario nella fattispecie, da rinvenirsi nella dolosa preordinazione a pregiudicare le ragioni creditorie. Sulla base delle censure proposte, ha, quindi, anch'egli reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado e rigettate dal giudice, volte a dimostrare l'esistenza di un precedente accordo tra le parti relativo alla regolamentazione degli interessi delle sorelle , in grado di disvelare la natura solutoria dell'atto di trasferimento Pt_1
contestato.
La prima censura proposta dall'appellante incidentale è inammissibile, atteso che il , CP_2 con riferimento all'individuazione del momento in cui è sorto il credito, non ha censurato specificamente le argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado, in virtù delle quali “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed eIGibile accertato in via giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale” (sentenza impugnata pag. 3). In ogni caso, essa è infondata per le argomentazioni già esposte nell'analoga questione prospettata nella prima censura dell'appellante principale.
L'inammissibilità e comunque il rigetto della prima censura assorbono, poi, l'esame della seconda censura relativa al diverso elemento soggettivo in capo all'alienante, essendo questa fondata sul presupposto, ritenuto insussistente, dell'anteriorità dell'atto traslativo rispetto all'insorgenza del credito.
Parimenti deve ritenersi inammissibile la reiterazione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, per le ragioni già ampiamente esposte in relazione all'analoga istanza formulata dall'appellante principale.
Per le ragioni esposte sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati con conferma della sentenza impugnata.
10 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, in solido tra loro, a carico di (appellante principale) e di (appellante Parte_1 Controparte_2 incidentale), liquidate, in favore dell'appellata nella misura di cui al dispositivo, in Controparte_1 un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (individuato tenuto conto che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” Cass., 3697/2020), sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Nulla per le spese di lite nei confronti dell'appellata non costituita. P_
Sussistono a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale i presupposti ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_2
del Tribunale di Napoli n. 6229/2019 pubblicata in data 18.6.2019, nei confronti della CP_1
ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello principale proposto da , nonché l'appello incidentale proposto Parte_1
da confermando la sentenza impugnata;
Controparte_2
2) condanna l'appellante principale ( e l'appellante incidentale ( Parte_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della delle spese di lite del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) nulla per le spese di lite nei confronti dell'appellata P_
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e incidentale proposto.
Così deciso nella camera di conIGlio del 15.1.2025
Il ConIGliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
11