Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3015 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso Parte_1
domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC:
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APPELLANTE
E in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Napolitano presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via F. Del Carretto n. 26
APPELLATA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, CP_2 dall'Avv. Maria Sofia Lizzi e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la CP_ sede di Via A. De Gasperi, 55 Napoli
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.12.2023, Pt_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 6392/2023 pubblicata in data
[...]
02.11.2023, con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro,
versamento dei contributi omessi per il periodo dal 05.04.2017 al 21.01.2019 o, in subordine, alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962.
Lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto rilevante, ai fini della regolarizzazione contributiva, la transazione intervenuta tra le parti in data 03.03.2022, rimarcando che in ogni caso “laddove l'accordo transattivo fosse stato opponibile all' il Giudice di primo grado avrebbe CP_2
dovuto comunque condannare la al pagamento della contribuzione CP_3
dovuta sulla somma da versarsi al lavoratore a titolo risarcimento per perdita della retribuzione come indicata nell'accordo transattivo, con cui erano state riviste tra le parti le somme dovute per effetto delle sentenze n. 45/2019 del
21/01/2019 e n. 555/2021 del 06/05/2021”; ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione “atteso che al momento della proposizione della domanda e della notifica del ricorso non erano ancora decorsi cinque anni dalla pubblicazione delle sentenze n. 45/2019 e n. 555/2021 del Tribunale di
Benevento”; ha censurato la decisione anche con riferimento al regime delle spese.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento integrale della propria domanda con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono ritualmente costituiti gli appellati che – rimarcata l'infondatezza dell'appello – ne hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata dall' CP_3
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n.
27199/2017 e da ultimo sent n. 13535/2018).
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In punto di fatto, si rileva che è pacifico tra le parti (e, in ogni caso risulta provato anche dalla documentazione prodotta) che:
- con sentenza n. 892/2016 del 20/06/2016, il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accertato la sussistenza di una interposizione illecita di manodopera tra le società appaltatrici dei servizi ferroviari CP_4
e COOPSERVICE e la committente Pt_2 Pt_3 CP_5
(oggi , dichiarando la sussistenza di un rapporto di
[...] CP_3
lavoro subordinato tra lui e quest'ultima a far data dal 09/10/1995 ed onerando la società soccombente alla ricostruzione della carriera a decorrere da tale data;
- l' non aveva mai provveduto ripristinare il rapporto di lavoro con il CP_3
lavoratore e che, pertanto, si era trovato costretto ad incardinare nuovo ricorso, volto ad accertare e dichiarare il suo diritto alla riammissione in servizio e a condannare la società al pagamento della retribuzione dovuta a partire dalla data di accertamento dell'interposizione di manodopera;
- che con sentenza n. 45/2019, pubblicata in data 21/01/2019, il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Benevento aveva accertato e dichiarato il suo diritto al ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...]
d aveva ordinato alla società di riammetterlo in servizio e di Controparte_1
corrispondergli la retribuzione globale di fatto mensile di euro 1.471,82 a decorrere dal 05/04/2017;
- che, ciò nonostante l' aveva continuato a rimanere inadempiente, CP_3
sicché il lavoratore aveva proposto un ulteriore ricorso e che il relativo giudizio si era concluso con sentenza n. 555/2021 del 06/05/2021, con la quale il Giudice del
Lavoro di Benevento aveva nuovamente condannato la società resistente al pagamento, in suo favore, della retribuzione globale di fatto mensile di euro
1.471,82 anche per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza n.
45/2019, ovvero dal 22/01/2019 e fino alla data della pronuncia (06/05/2021);
- che, non avendo la ancora provveduto ad ottemperare alle suddette CP_3
statuizioni giudiziali, aveva promosso un ultimo ricorso in relazione al quale - con sentenza n. 501/2022 del 09/05/2022 - il Giudice del Lavoro aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito di un accordo conciliativo intercorso tra le parti.
Orbene, è indubitabile che con le sentenze sopra indicate (ad eccezione dell'ultima in relazione alla quale vanno fatte considerazioni parzialmente differenti) è sorto l'obbligo della società convenuta (odierna appellata) non solo al rispristino del rapporto di lavoro con accettazione della prestazione lavorativa del lavoratore e correlativo obbligo di pagamento della retribuzione, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva dello . Pt_1
Con l'ultima sentenza (501/2022) il Tribunale prendeva atto della conciliazione intervenuta tra le parti. Con tale transazione, come si legge nel relativo verbale,
l'odierno appellante (originario ricorrente) rinunciava espressamente agli effetti delle sentenze del Tribunale di Benevento emesse tra il 2016 ed il 2021 sopra indicate. Rinunciava, in altri termini, alla costituzione del rapporto di lavoro a decorrere dall'anno 2017. Ciò a cui il ricorrente non poteva rinunciare – non essendone lui il creditore – erano i contributi da versarsi in esecuzione delle suddette sentenze. Né tanto meno può dirsi venuto meno il credito dell' a CP_2
tale versamento, posto che esso non era parte dell'accordo.
D'altro canto, come correttamente rimarcato da parte appellante, in tema di obblighi previdenziali, la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine all'obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all' (cfr. ex multis, Cass. n. 8662 del 28.03.2019), e CP_2
tanto in applicazione del principio, richiamato in numerosi arresti (v. in particolare, Cass. 04.08.2017 n. 19587, Cass. 23.11.2017 n. 27933, Cass.
05.02.2014 n. 2642; Cass. 17.04.2012 n. 6001, Cass. 23.09.2010 n. 20146), dell'autonomia tra il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. Tali principi sono stati da ultimo ancora una volta ribaditi da Cassazione civile sez. lav., n.8017/2023.
Ne consegue che l' deve ritenersi tenuta al versamento dei contributi CP_3
per il rapporto di lavoro in questione a decorrere dal 05/04/2017 (data di ripristino del rapporto così come indicata nella sent. n. 892/2016).
Né può ritenersi prescritto il debito contributivo.
Invero, pacifica l'applicazione del termine quinquennale, deve tenersi conto della previsione di cui all'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 secondo cui “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Occorre, poi, ricordare che l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito: “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, considerata l'emergenza COVID, la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma
2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21.
L'eccezione di prescrizione va, di conseguenza, respinta: infatti, il primo atto interruttivo posto dal ricorrente/odierno appellante è dato dalla notifica del ricorso in data 27/01/2023, sicché, per il periodo decorrente dal 05/04/2017 e fino al
06/05/2021, tenuto conto dei 311 giorni di sospensione, non è maturato il decorso della stessa.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Compensate le spese nei confronti dell' , evocato in CP_2
giudizio al solo fine di rendergli opponibile la sentenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al versamento dei Controparte_6
contributi calcolati sulle retribuzioni dovute per effetto delle sentenze del
Tribunale Benevento – Sezione Lavoro relativi al periodo dal 05/04/2017 al Contr 06/05/2021; condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2700,00, per il primo grado ed in € 2906,00 per il secondo grado oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione all'avv.
Pasquale Biondi. Compensa le spese del doppio grado con l' CP_2
Così deciso in Napoli il 21.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro