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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RGV 3223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3223 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato al C.so Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele II n.40 in Foggia presso lo studio dell'avv. Augusto Ulivieri, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato al C.so Vittorio CP_1 C.F._2
Emanuele II n.40 in Foggia presso lo studio dell'avv. Augusto Ulivieri, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso depositato in data 20.10.2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 23/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.29 c.p.c., 473 bis.47 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20.5.2025
e hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione Parte_1 CP_1 consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Foggia n.2013/2021 del 11.02.2021. Le parti hanno esposto: che nelle more è avvenuto il trasferimento della sig.ra e delle figlie Parte_1 in altra abitazione sempre in locazione in viale Giotto n.206 in Foggia al canone annuo di € 5.760,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di € 480,00 oltre oneri condominiali mensili di € 40,00 circa. I ricorrenti concordano che venga disposto il pagamento del canone di locazione e degli oneri condominiali dal sig. e, dunque, che l'assegno di mantenimento omologato in sede CP_1 di separazione in € 1.000,00 venga di conseguenza ridotto ad € 480,00.
Pertanto, le parti hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni di separazione come da scrittura privata depositata in data 20.10.2025, in riferimento alla condizione 1b), concernente il cambiamento di abitazione, e la condizione n.5, nel senso di porre a carico del sig. CP_1 il mantenimento “in favore della sig.ra la somma di € 480,00 da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici istat e per le figlie la somma di euro 500,00 ( € 250,00 per ciascuna figlia ) mensili oltre spese straordinarie che dovessero necessitare come previste nel protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Foggia ed il Tribunale di Foggia ed in particolare quelle mediche laddove non coperte dal servizio sanitario nazionale, inoltre tenuto conto del canone di locazione della casa coniugale pari ad € 480,00 mensili e delle spese condominiale pari ad € 40,00 mensili, il sig. si obbliga a versare dette somme pari a complessivi € 520,00 mensili CP_1 al fine di garantire un tetto alla sig.ra ed alle due figlie e Parte_1 CP_2 [...]
”. CP_3
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore, la quale, letto il ricorso sottoscritto da entrambe le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la sua decisione, una volta acquisito il parere favorevole del P.M. in data 23/10/2025.
*******
Il Collegio ritiene che nulla osta alla modifica delle condizioni di separazione concordemente richiesta dalle parti, in quanto rispondente all'interesse delle stesse, oltre che conforme alle norme inderogabili di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.47 c.p.c., congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51
c.p.c. da e , così provvede: Parte_1 CP_1 1) modifica le condizioni di separazione consensuale omologate con decreto del Tribunale di
Foggia n.2013/2021 del 11.02.2021., alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 20.10.2025, da intendersi qui per riportate e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3223 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato al C.so Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele II n.40 in Foggia presso lo studio dell'avv. Augusto Ulivieri, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato al C.so Vittorio CP_1 C.F._2
Emanuele II n.40 in Foggia presso lo studio dell'avv. Augusto Ulivieri, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso depositato in data 20.10.2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 23/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.29 c.p.c., 473 bis.47 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20.5.2025
e hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione Parte_1 CP_1 consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Foggia n.2013/2021 del 11.02.2021. Le parti hanno esposto: che nelle more è avvenuto il trasferimento della sig.ra e delle figlie Parte_1 in altra abitazione sempre in locazione in viale Giotto n.206 in Foggia al canone annuo di € 5.760,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di € 480,00 oltre oneri condominiali mensili di € 40,00 circa. I ricorrenti concordano che venga disposto il pagamento del canone di locazione e degli oneri condominiali dal sig. e, dunque, che l'assegno di mantenimento omologato in sede CP_1 di separazione in € 1.000,00 venga di conseguenza ridotto ad € 480,00.
Pertanto, le parti hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni di separazione come da scrittura privata depositata in data 20.10.2025, in riferimento alla condizione 1b), concernente il cambiamento di abitazione, e la condizione n.5, nel senso di porre a carico del sig. CP_1 il mantenimento “in favore della sig.ra la somma di € 480,00 da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici istat e per le figlie la somma di euro 500,00 ( € 250,00 per ciascuna figlia ) mensili oltre spese straordinarie che dovessero necessitare come previste nel protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Foggia ed il Tribunale di Foggia ed in particolare quelle mediche laddove non coperte dal servizio sanitario nazionale, inoltre tenuto conto del canone di locazione della casa coniugale pari ad € 480,00 mensili e delle spese condominiale pari ad € 40,00 mensili, il sig. si obbliga a versare dette somme pari a complessivi € 520,00 mensili CP_1 al fine di garantire un tetto alla sig.ra ed alle due figlie e Parte_1 CP_2 [...]
”. CP_3
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore, la quale, letto il ricorso sottoscritto da entrambe le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la sua decisione, una volta acquisito il parere favorevole del P.M. in data 23/10/2025.
*******
Il Collegio ritiene che nulla osta alla modifica delle condizioni di separazione concordemente richiesta dalle parti, in quanto rispondente all'interesse delle stesse, oltre che conforme alle norme inderogabili di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.47 c.p.c., congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51
c.p.c. da e , così provvede: Parte_1 CP_1 1) modifica le condizioni di separazione consensuale omologate con decreto del Tribunale di
Foggia n.2013/2021 del 11.02.2021., alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 20.10.2025, da intendersi qui per riportate e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro