Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Decreto cautelare 30 luglio 2025
Ordinanza cautelare 27 agosto 2025
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/04/2026, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3469 del 2025, proposto da
Ambiente Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6A3ABF224, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Marciano, con domicilio eletto presso il suo studio in S. Cipriano D'Aversa, via Roma, 107;
nei confronti
Sorgeko Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella, Guido Acquaviva Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della determina dirigenziale Comune di San Cipriano d’Aversa n. 542 del 9/06/2025, successivamente comunicata, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della società controinteressata del “Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata: rifiuti biodegradabili di cucina e mensa EER 200108 – rifiuti biodegradabili EER 200201 - residui della pulizia stradale EER 200303 – provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale” - CIG: B6A3ABF224;
b) del verbale di gara n. 2 del 22/05/2025 di apertura delle offerte economiche nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile l’offerta della controinteressata con contestuale adozione nei suoi riguardi della proposta di aggiudicazione, ove lesivo;
c) della nota prot. n. 0008539/2025 del 11/06/2025 con la quale la S.A. ha riscontrato negativamente la segnalazione di irregolarità dell’offerta prima graduata inviata dalla deducente ai fini dell’autotutela, ove lesiva;
d) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente ove lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sorgeko Spa e di Comune di San Cipriano D'Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale, con contestuale domanda di adozione di misure cautelari, la determinazione dirigenziale del Comune di San Cipriano d’Aversa n. 542 del 9/06/2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della società controinteressata del “Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata.
La ricorrente, graduatasi seconda, successivamente all’aggiudicazione, con nota del 10/06/2025, aveva chiesto alla stazione appaltante di accertare l’inammissibilità dell’offerta della controinteressata poiché formulata in violazione di prescrizioni del disciplinare che imponevano a pena di esclusione di formulare un ribasso percentuale unico sui prezzi a base d’asta. La controinteressata, al contrario, ha proposto ribassi percentuali differenziati per i prezzi relativi alle tre tipologie di rifiuti oggetto di appalto (pari rispettivamente al 22,54%, 40,60% e 8,83%).
L’istanza era stata respinta, con conseguente instaurazione del presente giudizio, in cui si costituivano sia il Comune resistente che la controinteressata.
Con ordinanza n. 1709 del 24 luglio 2025, la domanda cautelare veniva respinta, provvedimento confermato in grado di appello cautelare con ordinanza della IV Sezione del Consiglio di Stato del 25 luglio 2025 n. 6233.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, come da dichiarazione di parte ricorrente depositata agli atti del giudizio in data 22 aprile 2026 è venuto meno ogni interesse alla definizione nel merito della controversia con consequenziale improcedibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO