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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro In composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
OD, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 30 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1714/2022 R.G. promossa da
, (C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
NO (Te), ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Mariano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, Via I. Rozzi n.8, elettivamente domiciliato in Teramo, Corso
De Michetti, n. 28, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente di I fascia con incarico di funzione Dirigenziale di livello Generale di
Direttore Centrale della Direzione Centrale Prestazioni Economiche dell' , CP_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Majorano e Piera di Sante ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Francesco Franchi n. 37n virtù di procura alle liti in atti:
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali – malattia professionale. Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 13.10.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare, a seguito di necessitanda C.t.u. medico – legale, che la ricorrente è affetta da malattia professionale da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, concretizzando un danno biologico pari all'8% a carico della spalla Sx, pari al 5% a carico del polso Sx, valutabili omnicomprensivamente nella misura del 12% secondo DL 38/2000 e, ciò, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa;
2. condannare, per l'effetto, l' resistente al CP_2 pagamento dell'indennizzo nella misura del 12% del danno biologico secondo il
DL 38/2000 ovvero in quello che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
3. condannare l' a CP_1 rimborsare le spese sostenute per la consulenza medica di parte in misura non inferiore ad €610,00; 4. condannare l'Ente competente al pagamento delle spese
e competenze di lite”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) di aver lavorato, dall'aprile 1982 all'aprile 2002, presso l'azienda tessile
S.N.C. come addetta alla macchina rimagliatrice Controparte_3 con il compito di inserire colli alle maglie, lavorazione, quest'ultima, svolta per la durata di 8 ore giornaliere con movimenti ripetitivi di spalle e polsi;
b) di aver lavorato, dal 2006 al 2008, come pizzaiola in quanto titolare di impresa artigiana;
c) di essere dipendente, dal 2009 ad oggi, dell'azienda AL OO (ex nella quale, nel corso degli anni, è stata adibita in differenti Pt_2
reparti: - nei primi 6 anni, nel reparto prezzatura, le cui mansioni
Pag. 2 di 9 consistevano nello svuotamento manuale dei bancali, sollevamento di casse piene di confezioni di pollame le quali poi venivano singolarmente prezzate;
- nei successivi 2 anni circa e per 7 ore lavorative giornaliere, nel reparto imballo, dove veniva adibita alle mansioni di accosciatura dei polli mediante un macchinario che richiedeva l'impiego di un'ingente forza fisica (impiegando, per tale operazione, più di frequente l'arto superiore sinistro per la spinta del prodotto nel macchinario mantenuto in situ mentre, con l'arto destro, veniva attivato il processo meccanico) e del successivo imballaggio del prodotto;
- successivamente e sino ad oggi, nel reparto sala taglio adibita al confezionamento dei petti di pollo in catena;
d) che le attività lavorative sopra indicate richiedevano movimenti ripetitivi con sollecitazione degli arti superiori e del rachide, oltre alla sollecitazione ripetitiva delle mani e dei polsi;
e) che ella lamentava e tutt'ora lamenta, dolore con impotenza funzionale alle spalle, in particolar modo alla spalla sinistra, di mani e polsi (nello specifico a sinistra);
f) che la medesima aveva quindi proposto la domanda all' per CP_1
ottenere i benefici previdenziali derivanti dalla malattia professionale contratta (“dolore limitazione funzionale, formicolii, perdita di forza mano sx) e che l'Istituto, all'esito di Collegiale Medica, aveva riconosciuto la percentuale di invalidità pari al 4%;
g) che, successivamente, con certificato del 31 agosto 2018, ella aveva presentato il certificato medico di Malattia Professionale, a firma del dott. per “dolore limitazione funzionale spalla sx, Persona_1 formicolii, perdita di forza arto sup. sx” al fine di ottenere anche i benefici previdenziali derivanti dalla predetta tecnopatia;
h) che, tuttavia, l' aveva rigettato la sua domanda per assenza di nesso CP_1 causale con l'attività lavorativa svolta;
i) che, pertanto, la ricorrente aveva oggi proposto la domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento dei benefici conseguenti alla tecnopatia da
Pag. 3 di 9 sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, comportante un danno biologico pari all'8% a carico della spalla sx e pari al 5% a carico del polso Sx, valutabili complessivamente nella misura del 12%
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale ha eccepito, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda per prescrizione ai sensi dell'art. 112 d.P.R. 1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), perché il ricorso era stato proposto dopo il decorso di tre anni dalla definizione del procedimento istruttorio e, nel merito, l'insussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. L ha chiesto CP_1
quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, le prove orali ed è stata espletata la consulenza tecnica, affidata alla dott. Persona_2
.
[...]
Successivamente, la causa ha subito una serie di rinvii d'ufficio durante l'assenza della scrivente Giudice, per congedo straordinario di maternità.
All'esito dell'odierna udienza, sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – depositate solo dal ricorrente - la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
1. Relativamente all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che, come noto, ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere le prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale.
La decorrenza della prestazione resta sospesa (in forza dell'art. 111 dello stesso
D.P.R.) durante la fase di liquidazione amministrativa.
Tale sospensione è limitata ai soli termini di esaurimento di tale fase (fissati dallo stesso art. 111 in centocinquanta o duecentodieci giorni, a seconda che si versi in materia di prima costituzione ovvero di revisione della rendita).
Pag. 4 di 9 Per quanto riguarda la sospensione del suddetto termine di prescrizione, di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvendo un contrasto che si era formato sul punto, hanno affermato che “il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art 111, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cass. Civ., sez. un., 7 maggio
2019 n.11928).
Quindi, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha la facoltà di proporre azione giudiziaria.
Ciò posto, in ordine al dies a quo della prescrizione, l'Ente ha indicato quello di presentazione del ricorso amministrativo in opposizione (26/02/2019), termine invece rimasto sospeso durante la fase amministrativa.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, invero, il procedimento amministrativo può ritenersi concluso solo a seguito della comunicazione all'interessato della decisione negativa in ordine al ricorso amministrativo, senza che possa, invece, ritenersi sufficiente la prova della spedizione. Nella sentenza ottobre 2022, n. 29532, in fattispecie analoga, la S.C. ha chiarito che “Se é l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento
è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere”.
Pag. 5 di 9 Tale conclusione è corroborata, in primo luogo, dal carattere recettizio del provvedimento dell . CP_1
Applicando tale principio nel caso di specie, deve ritenersi che il termine di prescrizione inizi a decorrere non già, come dedotto dall' , dalla data della CP_1
presentazione del ricorso in opposizione in sede amministrativa, ma dal momento della comunicazione della definizione negativa del caso a seguito della domanda presentata dalla ricorrente.
La prova della data di consegna della lettera contenente la comunicazione di tale definizione negativa deve essere fornita dal1'1NAIL, quale parte interessata a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione del rigetto in data
22.10.2019 (cfr. ricorso introduttivo); a fronte di ciò, l' non ha dato prova CP_1 che la comunicazione sia avvenuta in diversa data.
Alla data del 13.10.2022, di deposito del ricorso giurisdizionale all' (cfr. CP_1
Cassazione civile sez. lav., 04/05/2018, n.10767 così massimata: “In tema di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale, il decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. sentenza 23 maggio 1986,
n. 129), è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, con effetto dalla data del suo deposito e non dalla sua notifica;
in caso di estinzione del processo, tuttavia, poiché l'effetto interruttivo è istantaneo, il termine riprende a decorrere, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., dalla data dell'atto interruttivo”.), il decorso del termine triennale di prescrizione, iniziato il
22.10.2019, non si era compiuto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
1.1 Sempre in tema di questioni preliminari, va rigettata l'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione al difetto di rappresentanza dell' , avendo CP_1
questo depositato, in data 23.09.2024, la procura alle liti del 22.10.2022 conferita ai difensori costituiti.
Pag. 6 di 9 2. Passando al merito della causa, osserva il Tribunale che la domanda della ricorrente è infondata per i motivi che seguono.
Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1 conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata di vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Il riconoscimento delle prestazioni previdenziali presuppone, evidentemente, che la patologia lamentata dal richiedente sia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta (per l'ipotesi di malattia professionale) o all'infortunio di lavoro occorso.
2.1 Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, secondo quanto accertato dal consulente medico legale, la patologia di cui è affetta la ricorrente (“lieve tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori non di tipo professionale”) non è attribuibile all'attività lavorativa.
Il consulente ha evidenziato, in prima analisi, che il quadro clinico delle articolazioni scapolo-omerali, in particolare della spalla sinistra, l'esame clinico ha escluso con certezza segni di impingement (sintomatologia dolorosa a carico della spalle e di lesione della cuffia dei rotatori , con articolarità consentita su tutti i piani per ampiezza fisiologica, buon trofismo muscolare e negatività dei segni di interessamento patologico delle componenti muscolo-tendinee e osteo- articolari (cfr. relazione peritale).
Il CTU ha quindi concluso che, nel caso in esame, mancano non solo i segni di una patologia particolarmente grave, ma anche quelli di una patologia comune.
Pag. 7 di 9 Ad avviso del CTU, questi dati, unitamente al fatto che la tipologia di attività lavorativa svolta dalla ricorrente ha poca rilevanza in termini di sollecitazione delle spalle, consentono di escludere la natura professionale della lieve tendinopatia della spalla sofferta dalla ricorrente.
Le risultanze della consulenza medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
2.2 Di contro, non appaiono fondate le eccezioni mosse dalla difesa del ricorrente, le quali, per vero, si risolvono in contestazioni generiche.
Inoltre, diversamente da quanto preteso dalla difesa della ricorrente, non appaiono dirimenti in senso contrario a quanto accertato dal CTU, gli esiti delle prove orali svolte.
I testimoni, infatti, hanno confermato lo svolgimento di determinate mansioni da parte della ricorrente, ma il CTU ha chiarito che la ricorrente, sebbene compia movimenti ripetitivi, con postura eretta, utilizzando braccia, mani e polsi, non ha lavorato con le braccia posizionate sopra il piano delle spalle, contraendo quindi tutta la muscolatura della spalla in isometria. L'ausiliario del Giudice ha inoltre specificato che non v'è prova che la ricorrente con il braccio “intraruotato” (cioè, con il gomito puntato all'esterno e il pollice verso il basso), aumentando il rischio di “schiacciare” il tendine e il muscolo della cuffia dei rotatori della spalla.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 5/2014 e s.m.i. Alla luce del medesimo principio, le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicate, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 8 di 9 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle CP_1
spese di lite che liquida in €.2.000,00, oltre oneri di legge;
3) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato decreto.
Teramo, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia OD
Pag. 9 di 9
OD, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 30 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1714/2022 R.G. promossa da
, (C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
NO (Te), ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Mariano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, Via I. Rozzi n.8, elettivamente domiciliato in Teramo, Corso
De Michetti, n. 28, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente di I fascia con incarico di funzione Dirigenziale di livello Generale di
Direttore Centrale della Direzione Centrale Prestazioni Economiche dell' , CP_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Majorano e Piera di Sante ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Francesco Franchi n. 37n virtù di procura alle liti in atti:
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali – malattia professionale. Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 13.10.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare, a seguito di necessitanda C.t.u. medico – legale, che la ricorrente è affetta da malattia professionale da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, concretizzando un danno biologico pari all'8% a carico della spalla Sx, pari al 5% a carico del polso Sx, valutabili omnicomprensivamente nella misura del 12% secondo DL 38/2000 e, ciò, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa;
2. condannare, per l'effetto, l' resistente al CP_2 pagamento dell'indennizzo nella misura del 12% del danno biologico secondo il
DL 38/2000 ovvero in quello che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
3. condannare l' a CP_1 rimborsare le spese sostenute per la consulenza medica di parte in misura non inferiore ad €610,00; 4. condannare l'Ente competente al pagamento delle spese
e competenze di lite”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) di aver lavorato, dall'aprile 1982 all'aprile 2002, presso l'azienda tessile
S.N.C. come addetta alla macchina rimagliatrice Controparte_3 con il compito di inserire colli alle maglie, lavorazione, quest'ultima, svolta per la durata di 8 ore giornaliere con movimenti ripetitivi di spalle e polsi;
b) di aver lavorato, dal 2006 al 2008, come pizzaiola in quanto titolare di impresa artigiana;
c) di essere dipendente, dal 2009 ad oggi, dell'azienda AL OO (ex nella quale, nel corso degli anni, è stata adibita in differenti Pt_2
reparti: - nei primi 6 anni, nel reparto prezzatura, le cui mansioni
Pag. 2 di 9 consistevano nello svuotamento manuale dei bancali, sollevamento di casse piene di confezioni di pollame le quali poi venivano singolarmente prezzate;
- nei successivi 2 anni circa e per 7 ore lavorative giornaliere, nel reparto imballo, dove veniva adibita alle mansioni di accosciatura dei polli mediante un macchinario che richiedeva l'impiego di un'ingente forza fisica (impiegando, per tale operazione, più di frequente l'arto superiore sinistro per la spinta del prodotto nel macchinario mantenuto in situ mentre, con l'arto destro, veniva attivato il processo meccanico) e del successivo imballaggio del prodotto;
- successivamente e sino ad oggi, nel reparto sala taglio adibita al confezionamento dei petti di pollo in catena;
d) che le attività lavorative sopra indicate richiedevano movimenti ripetitivi con sollecitazione degli arti superiori e del rachide, oltre alla sollecitazione ripetitiva delle mani e dei polsi;
e) che ella lamentava e tutt'ora lamenta, dolore con impotenza funzionale alle spalle, in particolar modo alla spalla sinistra, di mani e polsi (nello specifico a sinistra);
f) che la medesima aveva quindi proposto la domanda all' per CP_1
ottenere i benefici previdenziali derivanti dalla malattia professionale contratta (“dolore limitazione funzionale, formicolii, perdita di forza mano sx) e che l'Istituto, all'esito di Collegiale Medica, aveva riconosciuto la percentuale di invalidità pari al 4%;
g) che, successivamente, con certificato del 31 agosto 2018, ella aveva presentato il certificato medico di Malattia Professionale, a firma del dott. per “dolore limitazione funzionale spalla sx, Persona_1 formicolii, perdita di forza arto sup. sx” al fine di ottenere anche i benefici previdenziali derivanti dalla predetta tecnopatia;
h) che, tuttavia, l' aveva rigettato la sua domanda per assenza di nesso CP_1 causale con l'attività lavorativa svolta;
i) che, pertanto, la ricorrente aveva oggi proposto la domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento dei benefici conseguenti alla tecnopatia da
Pag. 3 di 9 sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, comportante un danno biologico pari all'8% a carico della spalla sx e pari al 5% a carico del polso Sx, valutabili complessivamente nella misura del 12%
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale ha eccepito, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda per prescrizione ai sensi dell'art. 112 d.P.R. 1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), perché il ricorso era stato proposto dopo il decorso di tre anni dalla definizione del procedimento istruttorio e, nel merito, l'insussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. L ha chiesto CP_1
quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, le prove orali ed è stata espletata la consulenza tecnica, affidata alla dott. Persona_2
.
[...]
Successivamente, la causa ha subito una serie di rinvii d'ufficio durante l'assenza della scrivente Giudice, per congedo straordinario di maternità.
All'esito dell'odierna udienza, sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – depositate solo dal ricorrente - la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
1. Relativamente all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che, come noto, ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere le prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale.
La decorrenza della prestazione resta sospesa (in forza dell'art. 111 dello stesso
D.P.R.) durante la fase di liquidazione amministrativa.
Tale sospensione è limitata ai soli termini di esaurimento di tale fase (fissati dallo stesso art. 111 in centocinquanta o duecentodieci giorni, a seconda che si versi in materia di prima costituzione ovvero di revisione della rendita).
Pag. 4 di 9 Per quanto riguarda la sospensione del suddetto termine di prescrizione, di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvendo un contrasto che si era formato sul punto, hanno affermato che “il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art 111, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cass. Civ., sez. un., 7 maggio
2019 n.11928).
Quindi, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha la facoltà di proporre azione giudiziaria.
Ciò posto, in ordine al dies a quo della prescrizione, l'Ente ha indicato quello di presentazione del ricorso amministrativo in opposizione (26/02/2019), termine invece rimasto sospeso durante la fase amministrativa.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, invero, il procedimento amministrativo può ritenersi concluso solo a seguito della comunicazione all'interessato della decisione negativa in ordine al ricorso amministrativo, senza che possa, invece, ritenersi sufficiente la prova della spedizione. Nella sentenza ottobre 2022, n. 29532, in fattispecie analoga, la S.C. ha chiarito che “Se é l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento
è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere”.
Pag. 5 di 9 Tale conclusione è corroborata, in primo luogo, dal carattere recettizio del provvedimento dell . CP_1
Applicando tale principio nel caso di specie, deve ritenersi che il termine di prescrizione inizi a decorrere non già, come dedotto dall' , dalla data della CP_1
presentazione del ricorso in opposizione in sede amministrativa, ma dal momento della comunicazione della definizione negativa del caso a seguito della domanda presentata dalla ricorrente.
La prova della data di consegna della lettera contenente la comunicazione di tale definizione negativa deve essere fornita dal1'1NAIL, quale parte interessata a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione del rigetto in data
22.10.2019 (cfr. ricorso introduttivo); a fronte di ciò, l' non ha dato prova CP_1 che la comunicazione sia avvenuta in diversa data.
Alla data del 13.10.2022, di deposito del ricorso giurisdizionale all' (cfr. CP_1
Cassazione civile sez. lav., 04/05/2018, n.10767 così massimata: “In tema di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale, il decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. sentenza 23 maggio 1986,
n. 129), è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, con effetto dalla data del suo deposito e non dalla sua notifica;
in caso di estinzione del processo, tuttavia, poiché l'effetto interruttivo è istantaneo, il termine riprende a decorrere, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., dalla data dell'atto interruttivo”.), il decorso del termine triennale di prescrizione, iniziato il
22.10.2019, non si era compiuto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
1.1 Sempre in tema di questioni preliminari, va rigettata l'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione al difetto di rappresentanza dell' , avendo CP_1
questo depositato, in data 23.09.2024, la procura alle liti del 22.10.2022 conferita ai difensori costituiti.
Pag. 6 di 9 2. Passando al merito della causa, osserva il Tribunale che la domanda della ricorrente è infondata per i motivi che seguono.
Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1 conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata di vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Il riconoscimento delle prestazioni previdenziali presuppone, evidentemente, che la patologia lamentata dal richiedente sia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta (per l'ipotesi di malattia professionale) o all'infortunio di lavoro occorso.
2.1 Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, secondo quanto accertato dal consulente medico legale, la patologia di cui è affetta la ricorrente (“lieve tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori non di tipo professionale”) non è attribuibile all'attività lavorativa.
Il consulente ha evidenziato, in prima analisi, che il quadro clinico delle articolazioni scapolo-omerali, in particolare della spalla sinistra, l'esame clinico ha escluso con certezza segni di impingement (sintomatologia dolorosa a carico della spalle e di lesione della cuffia dei rotatori , con articolarità consentita su tutti i piani per ampiezza fisiologica, buon trofismo muscolare e negatività dei segni di interessamento patologico delle componenti muscolo-tendinee e osteo- articolari (cfr. relazione peritale).
Il CTU ha quindi concluso che, nel caso in esame, mancano non solo i segni di una patologia particolarmente grave, ma anche quelli di una patologia comune.
Pag. 7 di 9 Ad avviso del CTU, questi dati, unitamente al fatto che la tipologia di attività lavorativa svolta dalla ricorrente ha poca rilevanza in termini di sollecitazione delle spalle, consentono di escludere la natura professionale della lieve tendinopatia della spalla sofferta dalla ricorrente.
Le risultanze della consulenza medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
2.2 Di contro, non appaiono fondate le eccezioni mosse dalla difesa del ricorrente, le quali, per vero, si risolvono in contestazioni generiche.
Inoltre, diversamente da quanto preteso dalla difesa della ricorrente, non appaiono dirimenti in senso contrario a quanto accertato dal CTU, gli esiti delle prove orali svolte.
I testimoni, infatti, hanno confermato lo svolgimento di determinate mansioni da parte della ricorrente, ma il CTU ha chiarito che la ricorrente, sebbene compia movimenti ripetitivi, con postura eretta, utilizzando braccia, mani e polsi, non ha lavorato con le braccia posizionate sopra il piano delle spalle, contraendo quindi tutta la muscolatura della spalla in isometria. L'ausiliario del Giudice ha inoltre specificato che non v'è prova che la ricorrente con il braccio “intraruotato” (cioè, con il gomito puntato all'esterno e il pollice verso il basso), aumentando il rischio di “schiacciare” il tendine e il muscolo della cuffia dei rotatori della spalla.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 5/2014 e s.m.i. Alla luce del medesimo principio, le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicate, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 8 di 9 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle CP_1
spese di lite che liquida in €.2.000,00, oltre oneri di legge;
3) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato decreto.
Teramo, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia OD
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