Articolo 11 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Articolo 10Articolo 12
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20 settembre 2025
Art. 11. Servizi di comunicazione 1. La continuita' dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonche' il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorita' per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.
2. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane nonche' per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, e' favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico e l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.
3. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani puo' prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.
Entrata in vigore il 20 settembre 2025