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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/05/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott. Maria Elena Catalano Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 342/2024 promossa da:
(C.F. TE
), con il patrocinio dell'avv. ROTIGLIANO RICCARDO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA NUNZIO MORELLO, 20 90144 PALERMO presso il difensore avv. ROTIGLIANO
RICCARDO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), (C.F. E_ C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ALDO elettivamente CP_4 C.F._4
domiciliati in VIA CAVALLEGGERI, 2 92019 SCIACCA presso il difensore avv. ROSSI ALDO
APPELLATO/I
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
), (C.F. , C.F._5 Controparte_7 C.F._6 CP_8
(C.F. ), E
[...] C.F._7 Controparte_9 CP_10 pagina 1 di 9 e in CP_6 CP_11 Controparte_6 E_2
qualità di eredi di (C.F. , Persona_1 C.F._8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per TE
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare, con ogni e qualsiasi motivazione, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale,
l'appello promosso dai sigg.ri , e E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n. 2768/17, emessa dal Tribunale di Milano in data 08.03.2017 e depositata in pari data, e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza.
Vinte le spese.
Salvo ogni altro diritto.”
Per , e E_ CP_2 Controparte_4 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio in appello, previa revoca della dichiarazione di contumacia del sig. , ogni contraria istanza, eccezione e E_
deduzione rigettate, in riforma della sentenza n. 2786/2017 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
XII Civile, pubblicata in data 08.03.2017 e notificata in pari data, così provvedere a seguito di rinvio:
In rito
- ritenere e dichiarare che la Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, con l'impugnata sentenza n. 939/2020, emessa in data 12.02.2020 e pubblicata il 17.04.2020, nell'ambito del procedimento riunito avente R.G. nn. 1602/2017+2086/2017, nel pronunciarsi sulla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta contro il , non ha TE
violato l'art. 112 c.p.c., per le motivazioni ut sopra dedotte e, per lo effetto, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
condannare, infine, l'attore in riassunzione al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Nel merito
- ritenere e dichiarare che il sig. , deceduto a causa del sinistro del 21.02.2010, era Persona_2
terzo trasportato sul veicolo VW Golf, tg CA 423 TR, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
pagina 2 di 9 - ritenere e dichiarare che il sinistro stradale che ha cagionato il decesso del sig. e del Persona_2
sig. , si è verificato per la presenza di una larga buca di alcuni centimetri di Persona_3 profondità che interessava l'intera corsia di marcia della strada S.P. n. 70, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
- ritenere e dichiarare, in capo al ER RZ , ex TE [...]
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- E_3
tempore, la responsabilità del sinistro stradale verificatosi sulla S.P. n. 70 altezza km 1+900, in data
21/02/2010 per omessa e/o insufficiente manutenzione della suindicata strada provinciale e, in ogni caso, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti e, per lo effetto, condannare l' al E_4
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli odierni convenuti in riassunzione, sigg.ri
, , e , iure proprio e iure hereditari, E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quantificabili in €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio, gravati di interessi dalla data del fatto, della rivalutazione monetaria al soddisfo, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
-condannare, infine, l'attore in riassunzione al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti
i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
In via subordinata
- ritenere e dichiarare che il sinistro stradale che ha cagionato il decesso del sig. e del Persona_2
sig. , si è verificato per la presenza di una larga buca di alcuni centimetri di Persona_3 profondità che interessava l'intera corsia di marcia della strada S.P. n. 70, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
- ritenere e dichiarare, in capo al ER RZ , ex TE [...]
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- E_3
tempore, la responsabilità del sinistro stradale verificatosi sulla S.P. n. 70 altezza km 1+900, in data
21/02/2010 per omessa e/o insufficiente manutenzione della suindicata strada provinciale e, in ogni caso, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti e, per lo effetto, condannare l' al E_4
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli odierni convenuti in riassunzione, sigg.ri
, , e , iure proprio e iure hereditari, E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quantificabili in €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio, gravati di interessi dalla data del fatto, della rivalutazione monetaria al soddisfo, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
pagina 3 di 9 - condannare, infine, l'attore in riassunzione al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti
i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
e , sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la Controparte_6 Controparte_7
potestà parentale sul figlio minore convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di Controparte_8
Milano, e la per sentirli condannare, in via solidale tra E_ E_5
loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure hereditatis che iure proprio, danni conseguenti al decesso, in data 21.02.2010, del figlio, che si trovava a bordo Persona_3
del veicolo modello VW Golf, tg. CA 423 TR, di proprietà di condotto dal figlio di E_ quest'ultimo, anch'egli deceduto nel medesimo incidente. Il veicolo era assicurato Persona_2
presso la con la polizza n. 2009/119257. Si costituiva E_5 E_
anche in qualità di genitore di minorenne, che affermava che il veicolo era condotto da Controparte_4
e non dal proprio figlio come affermato dagli attori, con la Persona_3 Persona_2
conseguenza che il fatto sarebbe stato imputabile ad e non ad Persona_3 Persona_2
Inoltre, secondo correzione, intervenuta in data 12.04.2011, del verbale n. 106/1-3 del 22.02.2010, redatto dalle forze dell'ordine, in corrispondenza della curva ove il veicolo era uscito di strada, sarebbe stata presente larga buca nel manto stradale. Di conseguenza, il convenuto chiedeva dichiararsi, nel caso in cui fosse emersa la responsabilità per la conduzione del veicolo di la Persona_2
responsabilità ex art. 2051 c.c. della , per mancata o insufficiente E_3
manutenzione della S.P. n. 70, ove il sinistro era avvenuto. Chiedeva, pertanto, e otteneva autorizzazione alla chiamata in causa della . E_3
chiedeva a otteneva autorizzazione alla chiamata in causa di e E_5 Persona_3
, nella qualità di nonni paterni di che si costituivano, e Persona_1 Persona_3 [...]
, in proprio e nella qualità di genitore di e si costituiva, CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_2
sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sulle figlie minori
[...]
e CP_4 Controparte_3
Il Giudice assumeva le prove testimoniali ed espletava CTU cinematica e psichiatrica. Con sentenza n.
2768/17, emessa in data 08.03.2017, il Tribunale rigettava le domande e compensava le spese di lite e di CTU.
Proponevano appello , e Controparte_6 Persona_1 Controparte_7 CP_8
chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, e l'accoglimento delle domande
[...]
formulate in primo grado.
pagina 4 di 9 Impugnavano la sentenza, in separato giudizio, anche e , sia in proprio E_ CP_2
che nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia minore e Controparte_4 CP_3
Chiedevano la riforma della sentenza di primo grado, con accertamento della responsabilità di
[...]
, perché alla guida dell'autovettura, mentre sarebbe stato terzo Persona_3 Persona_2
trasportato; la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non, E_5 subiti iure proprio e iure hereditatis, quantificabili in € 1.000.000,00 o altra somma di giustizia;
in via subordinata, la declaratoria che la responsabilità dell'incidente, ex art. 2051 c.c., era della Provincia
Regionale di Agrigento, per omessa e/o insufficiente manutenzione della strada provinciale;
e la condanna di quest'ultima al pagamento del risarcimento. Il TE
(ex ) resisteva. E_3
La Corte di Appello di Milano riuniva il giudizio promosso dal e dai suoi familiari, RG n. CP_1
2086/17, a quello promosso dal e dai suoi familiari, RG n. 1602/17. Per_3
Si costituiva la quale, in via principale, chiedeva il rigetto dell'appello E_5
proposto avverso la sentenza di primo grado;
in via subordinata, ove il Giudice adito avesse determinato chi fosse il conducente e chi il trasportato, chiedeva accertarsi la responsabilità del
[...]
ex art. 2051 c.c., condannandolo al risarcimento dei danni subiti dal TE
trasportato.
Nelle more del giudizio, tutte le parti appellanti concludevano un accordo transattivo con
[...]
, rinunciando agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite ed E_5
espressa esclusione della quota di risarcimento riferibile al ER RZ UN . TE
Con sentenza n. 936/2020, emessa in data 12.02.2020 e pubblicata in data 17.04.2020, la Corte
d'Appello, dichiarata cessata la materia del contendere tra tutte le parti appellanti e
[...]
respingeva entrambi gli appelli e confermava la sentenza del Tribunale di Milano. E_5
Condannava le parti appellanti a rifondere le spese di lite incorse dal TE
.
[...]
, e proponevano ricorso avanti la Corte E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
di Cassazione;
il si costituiva e proponeva ricorso TE
incidentale.
Con ordinanza n. 30129/2023, emessa in data 05.10.2023 e pubblicata in data 30.10.2023, la Suprema
Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dal TE
, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello di Milano, in
[...]
diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il ha riassunto la causa avanti la Corte d'Appello di Milano. TE TE
pagina 5 di 9 Secondo l'appellante, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza della Corte di Appello, poiché essa si è pronunciata sulla domanda proposta contro il , pur TE non essendosi verificata la condizione richiesta per la pronuncia dalla stessa parte che l'aveva formulata, cioè l'accoglimento della domanda risarcitoria che era stata formulata, nei confronti di dai coniugi e . La Corte d'Appello, non E_ Controparte_6 E_6
essendosi verificata la condizione richiesta per la pronuncia, non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda proposta contro il , conformemente all'art. 112 TE
c.p.c, ai sensi del quale: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbito il ricorso in cassazione proposto dagli eredi di _2 avverso la sentenza di secondo grado.
[...]
Pertanto l'appellante in riassunzione ha chiesto di rigettare l'appello promosso da E_
, e avverso la sentenza n. 2768/17, emessa dal Tribunale CP_2 Controparte_3 Controparte_4 di Milano in data 08.03.2017 e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza, con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti , e , che hanno E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
osservato che la Corte di Appello di Milano non avrebbe potuto non pronunciarsi sulla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata dai signori , e E_ CP_2 Controparte_3
contro il , poiché, in quel giudizio, anche Controparte_4 TE
, , e tutti eredi del Controparte_6 Persona_1 Controparte_7 Controparte_8
deceduto , hanno chiesto, “nel merito”, di accogliere le domande formulate dagli Persona_3
stessi in primo grado, e condannare il , in via principale ai TE
sensi dell'art. 2051 c.c., e, in subordine, ex art. 2043 c.c. Perciò la Corte di Appello di Milano, con l'impugnata sentenza n. 939/2020, nel pronunciarsi sulla domanda, proposta contro il
[...]
, non avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., ai sensi e per gli effetti del quale “il TE giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. La Corte, come giudice del rinvio, dovrebbe confermare la sentenza cassata. Nel merito, ha chiesto dichiararsi che , Persona_2
deceduto a causa del sinistro del 21.02.2010, era terzo trasportato;
dichiararsi che l'incidente si è verificato per la presenza di una larga buca nella strada, con conseguente responsabilità del
[...]
; condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni, patrimoniali e TE
non, subiti da , e , iure proprio e iure E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4 hereditatis, quantificabili in €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulti nel corso del giudizio. In via subordinata, hanno chiesto dichiararsi che il sinistro stradale, che ha cagionato il decesso di e di , si è verificato per la presenza di buca nella strada Persona_2 Persona_3
pagina 6 di 9 S.P. n. 70, con conseguente condanna del al risarcimento dei TE
danni patrimoniali e non patrimoniali.
Preliminarmente la Corte revoca la dichiarazione di contumacia di che si è costituito. E_
La Corte osserva che la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello limitatamente alla pronuncia nel merito sulla responsabilità del , affermando che TE
la sentenza impugnata non avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito. La Suprema Corte ha ritenuti assorbiti i motivi di ricorso dei Colletti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita
(di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite. Si verifica omissione di pronunzia solo ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta. (ex multis: Cass.
Civ. sent. 33764/2019; Cass. Civ. sent. 12193/2020; Cass Civ. ord. 37270/2022)
Nel caso odierno, la Suprema Corte ha statuito che la Corte d'Appello non potesse esaminare nel merito la domanda avanzata dai Colletti nei confronti del , non essendosi verificata la TE
condizione poste dagli stessi Colletti. La Suprema Corte ha infatti affermato che: “Invero, CP_1
padre del defunto in sede di atto di citazione per chiamata in causa del terzo,
[...] Persona_2
ha formulato domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. contro il TE
soltanto in via subordinata, cioè soltanto per la denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda risarcitoria che era stata formulata nei suoi confronti dai coniugi e Parte_2 P_
, genitori del defunto
[...] Persona_3
Senonché la domanda risarcitoria, proposta dai congiunti del deceduto nei confronti Persona_3
dei congiunti del deceduto (alla domanda originaria dei genitori si era infatti aggiunta Persona_2
quella dei chiamati in causa), è stata respinta dal giudice di primo grado, che ha conseguentemente ritenuta assorbita la domanda ex art. 2051 svolta dai congiunti del deceduto (alla Persona_2
domanda originaria del padre si era infatti aggiunta quella dei chiamati in causa) nei confronti dell' . E, d'altra parte, la corte territoriale, sulla base della riferita intervenuta E_4
transazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra i congiunti di entrambi i deceduti e la
pagina 7 di 9
E_5
Pertanto - poiché nell'ambito del giudizio di secondo grado, all'esito del quale è stata emessa
l'impugnata sentenza, la predetta ipotesi, espressamente riportata nelle conclusioni di parte appellante, non si è verificata - la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato, essendosi pronunciata sulla domanda proposta contro il , pur non Pt_1 TE TE essendosi verificata la condizione richiesta per la pronuncia dalla stessa parte che quest'ultima aveva formulato.”
Poiché il ricorso dei Colletti ha avuto ad oggetto la medesima domanda, avanzata nei confronti del
, che la Cassazione ha deciso non potere essere esaminata nel merito, è evidente che TE
l'assorbimento dei motivi di ricorso dei Colletti ne ha comportato l'implicito rigetto da parte della
Corte di legittimità.
Non potendo questa Corte fare altro che conformarsi alla decisione della Suprema Corte, le domande riproposte dai Colletti in questo grado del giudizio devono essere rigettate.
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale in riassunzione, deve essere dichiarata inammissibile la domanda proposta dai Colletti nei confronti del sia nel primo giudizio avanti la TE
Corte di Appello sia nel presente.
e devono essere condannati, in solido, E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
a rifondere le spese del grado del giudizio avanti la Corte di Appello, di quello avanti la Suprema Corte
e del presente a , in applicazione del principio della soccombenza. TE
Si applica il DM 147/22, nei valori minimi, tenuto conto sia del valore dichiarato della causa, che dell'unicità del limitato oggetto del contendere, essendo unica la questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca la dichiarazione di contumacia di costituito;
E_
dichiara inammissibile le domande proposte da e E_ CP_2 Controparte_3
nei confronti di;
Controparte_4 TE
conferma la sentenza n. 2768/17, emessa dal Tribunale di Milano in data 08.03.2017; condanna e , in solido tra loro, a E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rifondere a le spese di lite del giudizio svolto davanti alla TE
Corte di Appello, che si liquidano in euro 7.120,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie pagina 8 di 9 condanna e , in solido tra loro, a E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rifondere a le spese di lite del giudizio svolto davanti alla TE
Corte di Cassazione, che si liquidano in euro 10.773,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
condanna e , in solido tra loro, a E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, TE
che si liquidano in euro 7.120,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 7.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott. Maria Elena Catalano Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 342/2024 promossa da:
(C.F. TE
), con il patrocinio dell'avv. ROTIGLIANO RICCARDO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA NUNZIO MORELLO, 20 90144 PALERMO presso il difensore avv. ROTIGLIANO
RICCARDO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), (C.F. E_ C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ALDO elettivamente CP_4 C.F._4
domiciliati in VIA CAVALLEGGERI, 2 92019 SCIACCA presso il difensore avv. ROSSI ALDO
APPELLATO/I
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
), (C.F. , C.F._5 Controparte_7 C.F._6 CP_8
(C.F. ), E
[...] C.F._7 Controparte_9 CP_10 pagina 1 di 9 e in CP_6 CP_11 Controparte_6 E_2
qualità di eredi di (C.F. , Persona_1 C.F._8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per TE
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare, con ogni e qualsiasi motivazione, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale,
l'appello promosso dai sigg.ri , e E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n. 2768/17, emessa dal Tribunale di Milano in data 08.03.2017 e depositata in pari data, e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza.
Vinte le spese.
Salvo ogni altro diritto.”
Per , e E_ CP_2 Controparte_4 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio in appello, previa revoca della dichiarazione di contumacia del sig. , ogni contraria istanza, eccezione e E_
deduzione rigettate, in riforma della sentenza n. 2786/2017 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
XII Civile, pubblicata in data 08.03.2017 e notificata in pari data, così provvedere a seguito di rinvio:
In rito
- ritenere e dichiarare che la Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, con l'impugnata sentenza n. 939/2020, emessa in data 12.02.2020 e pubblicata il 17.04.2020, nell'ambito del procedimento riunito avente R.G. nn. 1602/2017+2086/2017, nel pronunciarsi sulla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta contro il , non ha TE
violato l'art. 112 c.p.c., per le motivazioni ut sopra dedotte e, per lo effetto, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
condannare, infine, l'attore in riassunzione al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Nel merito
- ritenere e dichiarare che il sig. , deceduto a causa del sinistro del 21.02.2010, era Persona_2
terzo trasportato sul veicolo VW Golf, tg CA 423 TR, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
pagina 2 di 9 - ritenere e dichiarare che il sinistro stradale che ha cagionato il decesso del sig. e del Persona_2
sig. , si è verificato per la presenza di una larga buca di alcuni centimetri di Persona_3 profondità che interessava l'intera corsia di marcia della strada S.P. n. 70, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
- ritenere e dichiarare, in capo al ER RZ , ex TE [...]
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- E_3
tempore, la responsabilità del sinistro stradale verificatosi sulla S.P. n. 70 altezza km 1+900, in data
21/02/2010 per omessa e/o insufficiente manutenzione della suindicata strada provinciale e, in ogni caso, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti e, per lo effetto, condannare l' al E_4
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli odierni convenuti in riassunzione, sigg.ri
, , e , iure proprio e iure hereditari, E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quantificabili in €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio, gravati di interessi dalla data del fatto, della rivalutazione monetaria al soddisfo, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
-condannare, infine, l'attore in riassunzione al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti
i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
In via subordinata
- ritenere e dichiarare che il sinistro stradale che ha cagionato il decesso del sig. e del Persona_2
sig. , si è verificato per la presenza di una larga buca di alcuni centimetri di Persona_3 profondità che interessava l'intera corsia di marcia della strada S.P. n. 70, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
- ritenere e dichiarare, in capo al ER RZ , ex TE [...]
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- E_3
tempore, la responsabilità del sinistro stradale verificatosi sulla S.P. n. 70 altezza km 1+900, in data
21/02/2010 per omessa e/o insufficiente manutenzione della suindicata strada provinciale e, in ogni caso, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti e, per lo effetto, condannare l' al E_4
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli odierni convenuti in riassunzione, sigg.ri
, , e , iure proprio e iure hereditari, E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quantificabili in €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio, gravati di interessi dalla data del fatto, della rivalutazione monetaria al soddisfo, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
pagina 3 di 9 - condannare, infine, l'attore in riassunzione al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti
i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
e , sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la Controparte_6 Controparte_7
potestà parentale sul figlio minore convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di Controparte_8
Milano, e la per sentirli condannare, in via solidale tra E_ E_5
loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure hereditatis che iure proprio, danni conseguenti al decesso, in data 21.02.2010, del figlio, che si trovava a bordo Persona_3
del veicolo modello VW Golf, tg. CA 423 TR, di proprietà di condotto dal figlio di E_ quest'ultimo, anch'egli deceduto nel medesimo incidente. Il veicolo era assicurato Persona_2
presso la con la polizza n. 2009/119257. Si costituiva E_5 E_
anche in qualità di genitore di minorenne, che affermava che il veicolo era condotto da Controparte_4
e non dal proprio figlio come affermato dagli attori, con la Persona_3 Persona_2
conseguenza che il fatto sarebbe stato imputabile ad e non ad Persona_3 Persona_2
Inoltre, secondo correzione, intervenuta in data 12.04.2011, del verbale n. 106/1-3 del 22.02.2010, redatto dalle forze dell'ordine, in corrispondenza della curva ove il veicolo era uscito di strada, sarebbe stata presente larga buca nel manto stradale. Di conseguenza, il convenuto chiedeva dichiararsi, nel caso in cui fosse emersa la responsabilità per la conduzione del veicolo di la Persona_2
responsabilità ex art. 2051 c.c. della , per mancata o insufficiente E_3
manutenzione della S.P. n. 70, ove il sinistro era avvenuto. Chiedeva, pertanto, e otteneva autorizzazione alla chiamata in causa della . E_3
chiedeva a otteneva autorizzazione alla chiamata in causa di e E_5 Persona_3
, nella qualità di nonni paterni di che si costituivano, e Persona_1 Persona_3 [...]
, in proprio e nella qualità di genitore di e si costituiva, CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_2
sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sulle figlie minori
[...]
e CP_4 Controparte_3
Il Giudice assumeva le prove testimoniali ed espletava CTU cinematica e psichiatrica. Con sentenza n.
2768/17, emessa in data 08.03.2017, il Tribunale rigettava le domande e compensava le spese di lite e di CTU.
Proponevano appello , e Controparte_6 Persona_1 Controparte_7 CP_8
chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, e l'accoglimento delle domande
[...]
formulate in primo grado.
pagina 4 di 9 Impugnavano la sentenza, in separato giudizio, anche e , sia in proprio E_ CP_2
che nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia minore e Controparte_4 CP_3
Chiedevano la riforma della sentenza di primo grado, con accertamento della responsabilità di
[...]
, perché alla guida dell'autovettura, mentre sarebbe stato terzo Persona_3 Persona_2
trasportato; la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non, E_5 subiti iure proprio e iure hereditatis, quantificabili in € 1.000.000,00 o altra somma di giustizia;
in via subordinata, la declaratoria che la responsabilità dell'incidente, ex art. 2051 c.c., era della Provincia
Regionale di Agrigento, per omessa e/o insufficiente manutenzione della strada provinciale;
e la condanna di quest'ultima al pagamento del risarcimento. Il TE
(ex ) resisteva. E_3
La Corte di Appello di Milano riuniva il giudizio promosso dal e dai suoi familiari, RG n. CP_1
2086/17, a quello promosso dal e dai suoi familiari, RG n. 1602/17. Per_3
Si costituiva la quale, in via principale, chiedeva il rigetto dell'appello E_5
proposto avverso la sentenza di primo grado;
in via subordinata, ove il Giudice adito avesse determinato chi fosse il conducente e chi il trasportato, chiedeva accertarsi la responsabilità del
[...]
ex art. 2051 c.c., condannandolo al risarcimento dei danni subiti dal TE
trasportato.
Nelle more del giudizio, tutte le parti appellanti concludevano un accordo transattivo con
[...]
, rinunciando agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite ed E_5
espressa esclusione della quota di risarcimento riferibile al ER RZ UN . TE
Con sentenza n. 936/2020, emessa in data 12.02.2020 e pubblicata in data 17.04.2020, la Corte
d'Appello, dichiarata cessata la materia del contendere tra tutte le parti appellanti e
[...]
respingeva entrambi gli appelli e confermava la sentenza del Tribunale di Milano. E_5
Condannava le parti appellanti a rifondere le spese di lite incorse dal TE
.
[...]
, e proponevano ricorso avanti la Corte E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
di Cassazione;
il si costituiva e proponeva ricorso TE
incidentale.
Con ordinanza n. 30129/2023, emessa in data 05.10.2023 e pubblicata in data 30.10.2023, la Suprema
Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dal TE
, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello di Milano, in
[...]
diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il ha riassunto la causa avanti la Corte d'Appello di Milano. TE TE
pagina 5 di 9 Secondo l'appellante, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza della Corte di Appello, poiché essa si è pronunciata sulla domanda proposta contro il , pur TE non essendosi verificata la condizione richiesta per la pronuncia dalla stessa parte che l'aveva formulata, cioè l'accoglimento della domanda risarcitoria che era stata formulata, nei confronti di dai coniugi e . La Corte d'Appello, non E_ Controparte_6 E_6
essendosi verificata la condizione richiesta per la pronuncia, non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda proposta contro il , conformemente all'art. 112 TE
c.p.c, ai sensi del quale: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbito il ricorso in cassazione proposto dagli eredi di _2 avverso la sentenza di secondo grado.
[...]
Pertanto l'appellante in riassunzione ha chiesto di rigettare l'appello promosso da E_
, e avverso la sentenza n. 2768/17, emessa dal Tribunale CP_2 Controparte_3 Controparte_4 di Milano in data 08.03.2017 e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza, con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti , e , che hanno E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
osservato che la Corte di Appello di Milano non avrebbe potuto non pronunciarsi sulla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata dai signori , e E_ CP_2 Controparte_3
contro il , poiché, in quel giudizio, anche Controparte_4 TE
, , e tutti eredi del Controparte_6 Persona_1 Controparte_7 Controparte_8
deceduto , hanno chiesto, “nel merito”, di accogliere le domande formulate dagli Persona_3
stessi in primo grado, e condannare il , in via principale ai TE
sensi dell'art. 2051 c.c., e, in subordine, ex art. 2043 c.c. Perciò la Corte di Appello di Milano, con l'impugnata sentenza n. 939/2020, nel pronunciarsi sulla domanda, proposta contro il
[...]
, non avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., ai sensi e per gli effetti del quale “il TE giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. La Corte, come giudice del rinvio, dovrebbe confermare la sentenza cassata. Nel merito, ha chiesto dichiararsi che , Persona_2
deceduto a causa del sinistro del 21.02.2010, era terzo trasportato;
dichiararsi che l'incidente si è verificato per la presenza di una larga buca nella strada, con conseguente responsabilità del
[...]
; condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni, patrimoniali e TE
non, subiti da , e , iure proprio e iure E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4 hereditatis, quantificabili in €. 500.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulti nel corso del giudizio. In via subordinata, hanno chiesto dichiararsi che il sinistro stradale, che ha cagionato il decesso di e di , si è verificato per la presenza di buca nella strada Persona_2 Persona_3
pagina 6 di 9 S.P. n. 70, con conseguente condanna del al risarcimento dei TE
danni patrimoniali e non patrimoniali.
Preliminarmente la Corte revoca la dichiarazione di contumacia di che si è costituito. E_
La Corte osserva che la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello limitatamente alla pronuncia nel merito sulla responsabilità del , affermando che TE
la sentenza impugnata non avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito. La Suprema Corte ha ritenuti assorbiti i motivi di ricorso dei Colletti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita
(di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite. Si verifica omissione di pronunzia solo ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta. (ex multis: Cass.
Civ. sent. 33764/2019; Cass. Civ. sent. 12193/2020; Cass Civ. ord. 37270/2022)
Nel caso odierno, la Suprema Corte ha statuito che la Corte d'Appello non potesse esaminare nel merito la domanda avanzata dai Colletti nei confronti del , non essendosi verificata la TE
condizione poste dagli stessi Colletti. La Suprema Corte ha infatti affermato che: “Invero, CP_1
padre del defunto in sede di atto di citazione per chiamata in causa del terzo,
[...] Persona_2
ha formulato domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. contro il TE
soltanto in via subordinata, cioè soltanto per la denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda risarcitoria che era stata formulata nei suoi confronti dai coniugi e Parte_2 P_
, genitori del defunto
[...] Persona_3
Senonché la domanda risarcitoria, proposta dai congiunti del deceduto nei confronti Persona_3
dei congiunti del deceduto (alla domanda originaria dei genitori si era infatti aggiunta Persona_2
quella dei chiamati in causa), è stata respinta dal giudice di primo grado, che ha conseguentemente ritenuta assorbita la domanda ex art. 2051 svolta dai congiunti del deceduto (alla Persona_2
domanda originaria del padre si era infatti aggiunta quella dei chiamati in causa) nei confronti dell' . E, d'altra parte, la corte territoriale, sulla base della riferita intervenuta E_4
transazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra i congiunti di entrambi i deceduti e la
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E_5
Pertanto - poiché nell'ambito del giudizio di secondo grado, all'esito del quale è stata emessa
l'impugnata sentenza, la predetta ipotesi, espressamente riportata nelle conclusioni di parte appellante, non si è verificata - la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato, essendosi pronunciata sulla domanda proposta contro il , pur non Pt_1 TE TE essendosi verificata la condizione richiesta per la pronuncia dalla stessa parte che quest'ultima aveva formulato.”
Poiché il ricorso dei Colletti ha avuto ad oggetto la medesima domanda, avanzata nei confronti del
, che la Cassazione ha deciso non potere essere esaminata nel merito, è evidente che TE
l'assorbimento dei motivi di ricorso dei Colletti ne ha comportato l'implicito rigetto da parte della
Corte di legittimità.
Non potendo questa Corte fare altro che conformarsi alla decisione della Suprema Corte, le domande riproposte dai Colletti in questo grado del giudizio devono essere rigettate.
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale in riassunzione, deve essere dichiarata inammissibile la domanda proposta dai Colletti nei confronti del sia nel primo giudizio avanti la TE
Corte di Appello sia nel presente.
e devono essere condannati, in solido, E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
a rifondere le spese del grado del giudizio avanti la Corte di Appello, di quello avanti la Suprema Corte
e del presente a , in applicazione del principio della soccombenza. TE
Si applica il DM 147/22, nei valori minimi, tenuto conto sia del valore dichiarato della causa, che dell'unicità del limitato oggetto del contendere, essendo unica la questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca la dichiarazione di contumacia di costituito;
E_
dichiara inammissibile le domande proposte da e E_ CP_2 Controparte_3
nei confronti di;
Controparte_4 TE
conferma la sentenza n. 2768/17, emessa dal Tribunale di Milano in data 08.03.2017; condanna e , in solido tra loro, a E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rifondere a le spese di lite del giudizio svolto davanti alla TE
Corte di Appello, che si liquidano in euro 7.120,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie pagina 8 di 9 condanna e , in solido tra loro, a E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rifondere a le spese di lite del giudizio svolto davanti alla TE
Corte di Cassazione, che si liquidano in euro 10.773,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
condanna e , in solido tra loro, a E_ CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, TE
che si liquidano in euro 7.120,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 7.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
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