Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott. Andrea Ghinetti Presidente
− dott. Niccolò Bencini Giudice relatore / estensore
− dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 455/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in BOLOGNA (BO) il 26/11/1951 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. SARTORIS ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato/a in NOVARA (NO) il 16/11/1957 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GALLO SUSANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1. pronunciare la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1 separati, e dichiarare, la separazione addebitabile al marito;
2. assegnare la casa sita in Novara Via Maestra n. T.Q. alla moglie con tutti i relativi arredi con ordine di immediato allontanamento al marito;
CP_
3. ordinare a sig. di versare alla sig.ra un assegno mensile quale contributo al suo mantenimento Pt_1 di Euro 500,00 o la somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo, previa emanazione dei provvedimenti provvisori:
-Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere CP_1 Parte_1 separati;
Pag. 1
assegno rivalutabile in base agli indici ISTAT;
-Assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi, al sig. tranne gli effetti personali della sig.ra . CP_1 Pt_1
Pubblico Ministero:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 13.3.2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio in data CP_1
30.12.2002 a Novara. Dall'unione non nascevano figli. Ha lamentato la ricorrente che la convivenza diventata difficile a causa del comportamento aggressivo e violento del resistente, che aveva costretto la ha rivolgersi alle Forze Pt_1 dell'Ordine. In particolare, il convenuto la ingiuriava e la minacciava di morte;
in alcune occasioni, inoltre, l'uomo percuoteva la moglie, costringendo parte attrice a sporgere denuncia-querela nei confronti del marito. Nel giugno 2022, pertanto, la ricorrente veniva ospitata in una casa protetta per donne maltrattate. Dopo pochi mesi, tuttavia, la faceva rientro presso l'abitazione coniugale, a seguito Pt_1 della promessa del coniuge di seguire un percorso al e di smettere di assumere alcolici. CP_2
Nonostante le promesse dell'uomo, la situazione familiare peggiorava nuovamente. Circa la propria situazione patrimoniale, la ricorrente ha rappresentato di vivere in un alloggio in locazione, con canone di € 400,00 mensili;
il conto corrente cointestato è gestito integralmente dal marito, il quale dovrebbe percepire una pensione dell'importo di circa 1.400,00 € mensili. La ricorrente è invece priva di reddito. Parte attrice ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
* Si è costituito il resistente, che ha lamentato come i rapporti tra i coniugi erano connotati da frequenti litigi, nel corso dei quali anche la ricorrente ingiuriava il marito. Ha riferito di essere incensurato e di non avere procedimenti penali pendenti (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte resistente). Il resistente ha negato, altresì, di assumere sostanze alcoliche. Circa la richiesta di assegno di mantenimento ha rappresentato di percepire una pensione di € 1.400,00 con trattenuto di un quinto, pari ad € 181,77, per un prestito ottenuto per sostenere spese familiari. Ha rappresentato, poi, di soffrire “di gravi patologie morbo di Crohn, diverticolite, linfonodi periviscerali, osteopenia femorale, ipertensione arteriosa, come risulta dal certificato medico del 21/3/2024 e dalla RM dell'8/6/2024 (doc. 4)”. Ha rassegnato, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 16.7.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “io vivo ancora con mio marito, in una casa in affitto tutto intestato a Parte_1 CP_1
affitto, luce e bollette. I mobili della casa erano un regalo di nozze della sua mamma. Io quando ho conosciuto
[...]
Pag. 2 CP_ il sig. facevo la portinaia in via Gorizia, più di trent'anni fa. Poi ho fatto qualche lavoro di pulizia, ma poi ho smesso perché ho problemi al cuore e ad un braccio;
adesso è subentrato anche il piede. Lui era idraulico e abbiamo sempre vissuto con i suoi redditi. Io ho due figli, ma con il primo marito, che ora è morto. Purtroppo, non ho risparmi, non ho debiti. Attualmente fa la spesa mio marito e qualche volta mi dà qualche soldo. Nel 2006 mi davano una minima di invalidità di euro 247,00, che poi, dopo la seconda operazione, non mi hanno più dato. Non ho altro da aggiungere. Anzi, il problema è quello della casa che è di euro 400,00 di inverno e di euro 300,00 in estate. Aggiungo che non ho nessun familiare, mentre mio marito ha dall'altra parte della strada a disposizione un appartamento dove vive la sorella da sola, è morto mio cognato e ha anche un fratello. Io ho un fratello che sta curando mia mamma di 96 anni a Trieste e poi ho una sorella gemella con cui ho rotto i rapporti. (…) sto facendo la badante e prendo 8 euro all'ora. Non vado tutti i giorni. Faccio tre giorni alla settimana e quando vado sto dodici ore”.
ha dichiarato: “continuo a vivere con mia moglie fino ad oggi;
io ho sempre fatto l'idraulico, CP_1 dall'età di quindici anni, gli ultimi quindici anni ho lavorato per l'ospedale. Ai tempi prendevo circa euro 1.500. Sono andato in pensione nel 2020. Io prendo di pensione euro 1.400. Ho una trattenuta della pensione di circa euro 180 al mese fino al 2030 per due finanziamenti: il primo per coprire un debito con lo Stato con Agenzia delle Entrate e poi ne ho fatto uno per tenermi un gruzzoletto che ora non c'è più. Io non ho figli. Non ho altri debiti;
ho qualcosa indietro con l'affitto, poca roba. Di inverno io di affitto pago euro 480,00; d'estate sono invece euro 354,00, più le spese. Ho sempre pagato io l'affitto. Posseggo un'automobile. Preciso che mia moglie va a fare qualche ora di lavoro da una GN anziana e prende qualche soldo. Mia sorella mi ha già detto che non mi vuole perché la casa l'ha data ai figli;
mio fratello è conciato peggio di me e convive. Ho parenti, ma siamo un po' tutti distaccati. Io vivo della mia pensione”. Nel corso dell'udienza di comparizione le parti hanno raggiunto, in via provvisoria, i seguenti accordi: CP_
“- il sig. entro la data del 31 agosto 2024 rilascerà definitivamente la casa coniugale, condotta in locazione, che rimarrà in godimento alla GN , previa intestazione del contratto di locazione e delle relative utenze;
Pt_1 CP_
- dal momento in cui avrà rilasciato la casa e, dunque, non oltre settembre 2024 il sig. corrisponderà alla GN a titolo di contributo al mantenimento della moglie l'importo mensile di euro 400,00, soggetto a Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
*
2. La domanda di separazione In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. CP_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Pag. 3 Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Deve essere, invece, rigettata la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente. Giova, sul punto, rammentare come, per giurisprudenza costante, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento contestato (Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 e, più di recente, Ordinanza n. 11130 del 2022). Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha provato la condotta maltrattante posta in essere dal marito in danno della ricorrente, limitandosi ad allegare il contenuto di una querela sporta dalla
, di cui si sconosce l'esito processuale. Ancora, parte attrice non ha articolato alcuna Pt_1 richiesta di prova orale sul punto né ha prodotto documentazione che provasse quanto lamentato nel ricorso.
3. L'assegnazione della casa familiare Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale. La domanda è inammissibile, in quanto, nei procedimenti di separazione, l'assegnazione della casa familiare può essere disposta dal Giudice solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
4. Sull'assegno di mantenimento Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Va, tuttavia, ulteriormente considerato come gravi sul richiedente l'onere di provare l'assenza di adeguati redditi propri , nonché, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi
Pag. 4 fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (vedi, sul punto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene debba essere riconosciuto un obbligo di mantenimento a carico del n favore di CP_1 Parte_1
Pacifico è che il resistente percepisce una pensione mensile di circa € 1.400,00; la ricorrente, invece, per sua stessa ammissione svolge attività lavorativa saltuaria irregolare, con una retribuzione di 8,00
€ l'ora; la stessa ha dichiarato di lavorare tre giorni la settimana per circa 12 ore. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio determinare in € 350,00 il contributo a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge.
1. Spese di lite. Tenuto conto della natura necessaria della pronuncia di separazione e della parziale soccombenza delle parti sulle ulteriori domande, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
3) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4) dichiara inammissibili le domande di assegnazione della casa coniugale;
5) pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento, entro il giorno cinque di ciascun mese, l'importo mensile di € 350,00, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29 aprile 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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