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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Poggio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 502/2024, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Parte_1 P.IVA_1 in Albenga (SV), via Valle D'Aosta n. 4, rappresentata e difesa dall'avvocato EMANUELA
PREVE come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 PartitaIVA_2 tempore, corrente in Alessandria, corso Virginia Marini n. 103, rappresentata e difesa dall'avvocato
EZ SS come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
Per parte attrice opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
Previa ammissione della prova orale dedotta;
Previa, se ritenuta opportuna, CTU contabile atta a verificare i rapporti di dare/avere tra le parti in base al lodo emesso;
Previa, se ritenuta opportuna, CTU atta a verificare l'avverarsi della condizione di cui al punto 7) del lodo arbitrale, in particolare con riferimento al fatto che la struttura in carpenteria metallica sia conforme agli elaborati 23 settembre 2015 doc.22 e 30 marzo 2016 doc. 23; Accertare
e dichiarare che nulla è dovuto a da in relazione al punto 7) del lodo Controparte_1 Pt_1 arbitrale;
Dichiarare e condannare a corrispondere ad in ragione dei punti Controparte_1 Pt_1
3) e 5) del lodo arbitrale, dedotto quanto dovuto da a non in contestazione Pt_1 Controparte_1
l'importo di €.468.080,89, o altro importo diverso emergendo in corso di causa;
Per l'effetto
1 revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore forma rendere inefficace il decreto ingiuntivo n.
26/2024 – R.G. 1673/2023 emesso dal Giudice unico del Tribunale di Savona in data 15 gennaio
2024; Rigettare ogni domanda di parte opposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; Dichiarare tenuto e condannare a consegnare ad il castello Controparte_1 Pt_1 libero e sgombero da persone e cose, previa redazione di regolare verbale sottoscritto dalle parti e per effetto condannare al pagamento di quanto previsto al punto 5) del lodo Controparte_1 arbitrale , ulteriore rispetto a quanto già conteggiato al 31 gennaio 2024 dal dott. Persona_1 consulente della Società Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e Pt_1
CPA come per legge”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- per tutte le motivazioni di cui ai propri atti difensivi, respingere l'opposizione avversaria rigettando tutte le domande dalla stessa svolte sia in via principale che in via riconvenzionale e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo RG. 1673/23 del 10.07.23 emesso dal Tribunale di Savona. Con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato alla controparte, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona il 15.01.2024 (R.G. 1673/2023), esponendo che:
- la non aveva rispettato due delle condizioni dettate dal lodo arbitrale del Controparte_1
10.04.2020, e precisamente: - la restituzione ad del compendio immobiliare libero e Pt_1 sgombero da persone e cose;
- la verifica, in contraddittorio tra le parti, dell'idoneità funzionale del manufatto in carpenteria metallica;
- lo smontaggio dei ponteggi, infatti, non ha perfezionato la restituzione all'opponente del compendio immobiliare e del cantiere, né vi è mai stata la consegna delle chiavi che per Pt_1 accedere al proprio immobile, deve chiedere alla custode;
- inoltre, la condizione sospensiva della verifica in contraddittorio del manufatto, prevista al punto 7 del lodo, non si è avverata e la struttura in carpenteria metallica in acciaio è ancora di proprietà della Controparte_1
- la restituzione del castello e del cantiere non può dirsi avvenuta anche perché detto manufatto è
2 stato abbandonato da all'interno del cortile, insieme a piastrelle e materiale laterizio Controparte_1 di vario genere;
- pertanto, il calcolo del risarcimento dovuto ad per la mancata restituzione del compendio Pt_1 immobiliare al momento del recesso dal contratto d'appalto, di cui al punto 5 del lodo, decorre tutt'ora;
- vanta un credito per il mancato rilascio del cantiere e del castello di euro 442.558,22, Pt_1 calcolato al 31.1.2024, mentre nulla è dovuto a per il manufatto. Pertanto, alla luce Controparte_1 dei rapporti di dare/avere tra le parti, il credito di nei confronti di è pari a Pt_1 Controparte_1 euro 468.080,89.
Quanto sopra premesso, la concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 la condanna di a corrisponderle la somma di euro 468.080,89, o quella meglio vista, Controparte_1
e a rilasciare il castello libero da persone e cose.
Si costituiva in giudizio la società replicando alle avverse argomentazioni Controparte_1 che:
- in data 14.11.2017 la medesima introduceva, nei confronti di un procedimento arbitrale Pt_1 irrituale giusta clausola arbitrale contenuta nell'art. 7 del contratto preliminare di compravendita a rogito del notaio di Alassio sottoscritto in data 12.7.2013 e richiamato all'art. 9 Persona_2 del successivo contratto di compravendita del 7.5.2014;
- all'esito della procedura arbitrale, il collegio (costituito dagli avvocati Fiorella Goretta, Fabio
RD e IS ZO) notificava alle parti il lodo arbitrale del 10.4.2020, con cui venivano accertati e dichiarati: - l'estinzione del contratto d'appalto stipulato tra e
Pt_1 Controparte_1 per recesso comunicato da in data 27.4.2017 e ricevuto da il 2.05.2017; - il
Pt_1 Controparte_1 diritto di di ricevere da la somma di euro 305.406,17 oltre iva, a titolo di
Pt_1 Controparte_1 restituzione dell'acconto versato, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi a far data dal ricevimento da parte di della comunicazione del recesso;
- il diritto di Controparte_1 al rilascio da parte di del fabbricato denominato “ e delle
Pt_1 Controparte_1 Controparte_1 aree circostanti, di sua proprietà, libero da persone e cose;
- il diritto di a ricevere da
Pt_1 CP_1 il pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno per la mancata restituzione del
[...] compendio immobiliare al momento della estinzione del contratto d'appalto, da calcolarsi secondo le modalità indicate nel lodo;
- il diritto di di ricevere da la somma di euro Controparte_1 Pt_1
244.324,94 a titolo di indennità prevista dall'art. 21 dell'allegato “G” del contratto preliminare, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal giorno di ricevimento della comunicazione del recesso;
- il diritto di di ricevere da euro 115.380,00 Controparte_1 Pt_1 oltre iva (a fronte di emissione di relativa fattura da parte di a , maggiorata Controparte_1 Pt_1
3 (limitatamente all'importo di euro 75.483,00) di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data dei singoli pagamenti al saldo, con la precisazione che detto pagamento era sospensivamente condizionato alla verifica, in contraddittorio, della idoneità funzionale del manufatto rispetto a quanto previsto negli elaborati tecnici ad esso relativi (anch'essi da preventivamente consegnarsi ad da e rispetto a quanto previsto dal progetto Pt_1 Controparte_1 approvato al momento della realizzazione del citato manufatto, nonché alla consegna in cantiere, da parte di della carpenteria metallica, da dichiararsi di proprietà di Controparte_1 Pt_1 contestualmente e condizionatamente al suo pagamento;
- il diritto di a ricevere da Controparte_1 euro 18.043,00 per i costi fissi di impianto di cantiere, oltre interessi e rivalutazione Pt_1 monetaria maturati e maturandi dal giorno di ricevimento della comunicazione del recesso fino al saldo;
- ha provveduto al rilascio del cantiere in data 20.10.2020, dopo la messa in opera Controparte_1 di una struttura di protezione del bene tutelato, come da indicazioni del tecnico di geom. Pt_1
, in base a quanto stabilito dalla Soprintendenza dei beni culturali;
Controparte_2
- la relazione in data 3.8.2021 del tecnico di geom. , prova l'avvenuto rilascio del Pt_1 CP_2 compendio immobiliare e del cantiere edile;
- l'immobile è nella piena disponibilità di e la chiave è custodita in loco solo per ragioni di Pt_1 praticità, trattandosi di un ingombrate chiavistello antico;
- la condizione sospensiva della verifica del materiale, di cui al punto n. 7 del lodo, si è pacificamente avverata, come risulta dall'esito dell'incontro tra i tecnici del 7.5.2021 e come attestato dalla relazione del 7.7.23 del direttore dei lavori, ing. ; Persona_3
- dopo l'emanazione del lodo, sollecitava a controparte la verifica dell'idoneità Controparte_1 funzionale della struttura metallica ma, stante l'inerzia di con la pec del 30.3.2021 l'opposta Pt_1 comunicava che nei giorni 15, 16 e 19 aprile 2021 il materiale sarebbe stato collocato ed accatastato presso il cortile del castello, anche per evitare i costi di custodia dovuti alla società fornitrice pari a euro 350,00 mensili;
Parte_2
- l'eventuale ammaloramento del materiale è ascrivibile esclusivamente ad che se ne è Pt_1 disinteressata e non ha provveduto alla sua installazione;
- in base a quanto stabilito al punto 7 del lodo, ha diritto di ricevere da la Controparte_1 Pt_1 somma di euro 115.380,00 oltre iva corrisposto alla e pertanto, in base ai rispettivi Parte_2 rapporti di dare e avere, l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, dovuto da a Pt_1 CP_1
è pari a euro 91.733,97.
[...]
Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc. Pt_1
4 La causa è stata istruita mediante espletamento di ctu ed escussione di testimoni;
previa assegnazione dei termini per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, veniva rinviata all'udienza del 7/11/2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.
****************
L'opposizione è fondata e va accolta, per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Innanzitutto, la società opponente ha sostenuto che non abbia ancora Pt_1 Controparte_1 rilasciato il compendio immobiliare libero e sgombero da persone e cose e che, conseguentemente, stia ancora decorrendo il conteggio dell'importo dovuto alla medesima a titolo di risarcimento, di cui al punto 5 del lodo.
Precisamente, al punto 4 del lodo il collegio arbitrale ha accertato e dichiarato “il diritto di Pt_1 al rilascio da parte di del fabbricato denominato “ e
[...] Controparte_1 Controparte_1 delle aree circostanti, di sua proprietà, libero da persone e cose”. Di conseguenza, al punto 5 ha stabilito “il diritto di nei confronti di a ricevere il pagamento di Parte_1 Controparte_1 un importo a titolo di risarcimento del danno per la mancata restituzione del compendio immobiliare al momento della estinzione del contratto d'appalto, da calcolarsi nel modo che segue: somma del valore derivante dall'applicazione dell'interesse legale all'importo di € 3.500.000,00 al valore derivante dall'applicazione del tasso di inflazione Istat (indice Foi) con risultato da ridursi della metà. Detto importo - pari, alla data del 29/02/2020 ad € 46.641,10 (già applicata la riduzione della metà), cifra derivante dalla somma di €. 41.117,81 per interessi e di €. 52.164,38 per maggior danno, divisa a metà - dovrà essere calcolato con decorrenza dalla data assegnata
a per il rilascio del cantiere con la lettera di recesso fino alla data Pt_1 Controparte_1 dell'effettiva restituzione del cantiere stesso”.
Inoltre, l'opponente ha affermato il mancato avverarsi della condizione di cui al punto 7 del lodo, a mente della quale il diritto di al rimborso di quanto pagato per la carpenteria Controparte_1 metallica era sospensivamente condizionato alla verifica, in contraddittorio, dell'idoneità funzionale del manufatto rispetto a quanto previsto negli elaborati tecnici e al progetto approvato al momento della sua realizzazione, nonché alla consegna in cantiere del materiale.
Le doglianze di sono fondate. Pt_1
E' necessario premettere che, all'esito del giudizio, risulta accertato che contrariamente a Pt_1 quanto dalla medesima sostenuto, accede liberamente al castello, senza l'intervento di un custode né di altri soggetti.
I testi escussi hanno infatti confermato che le chiavi sono conservate in una nicchia e che sono a disposizione della proprietà.
5 Il geom. , tecnico di parte ha affermato che “le chiavi in questione quando mi recai CP_2 Pt_1 sui luoghi accompagnato dal Signor le avevamo prelevate da una nicchia Testimone_1 esterna al Castello posta a sinistra del portone”.
socio della sul punto ha dichiarato: “le chiavi sono depositate all' Controparte_3 Controparte_1 interno di un manufatto chiamato “Torretta” di libero accesso a chiunque, poiché tale torretta ha sbocco sulla piazza del di proprietà comune tra le due società oggi in causa”. Controparte_1
La circostanza è stata confermata altresì da ingegnere collaboratore dell'opposta, Testimone_2 il quale ha affermato “le chiavi sono collocate in una torretta a pochi metri dal castello ed a disposizione della proprietà in qualunque momento” e da architetto che, Testimone_3 all'epoca dei fatti, collaborava con la “no mi risulta che la custode abbia queste Controparte_1 chiavi che invece sono riposte in una nicchia posta in prossimità del portone del , Controparte_1 ciò almeno fino un anno fa , forse anche meno.”
Inoltre, nella propria comparsa di costituzione, ha chiarito che la modalità scelta per Controparte_1 conservare la chiave è motivata dal fatto che si tratta di un chiavistello antico, non agevole da trasportare. Detta ultima circostanza non è stata contestata.
Pertanto, nonostante la mancanza di un formale documento che attesti l'avvenuta la consegna delle chiavi, è dimostrato che le medesime sono nella piena disponibilità di Pt_1
Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta che: - il 3.7.2020 il geom. indicava a CP_2 le opere da realizzare, prima di rimuovere la copertura provvisoria del castello e i Controparte_1 ponteggi, al fine di garantire l'impermeabilizzazione dell'ultimo piano del castello (doc. 3 CP_1
; - dette opere venivano eseguite a cura della convenuta opposta, come dimostrato dalla
[...] fattura n. 1873/2020 dell'impresa FR ON (doc. 4 e dalla comunicazione Controparte_1 del geom. del 20.10.2020 (doc. 5 ; - provvedeva quindi a CP_2 Controparte_1 Controparte_1 smontare i ponteggi, come illustrato dal medesimo geom. nella propria relazione del CP_2
3.8.2021 (doc. 15 , nella quale egli dichiara: “il sito risulta quindi pulito, sgombero Controparte_1 da materiali ed attrezzature ed opportunamente messo in sicurezza, ne deriva che nulla osta al regolare rilascio del cantiere”.
Da ciò discende che, nell'ottobre 2020, aveva effettivamente rilasciato l'immobile e Controparte_1 il relativo cantiere.
Nondimeno, la società opponente ha rilevato che, attualmente, nel cortile del castello si trova “la struttura in carpenteria metallica in acciaio abbandonata da all'interno della Controparte_1 proprietà in modo totalmente casuale e certamente non tale da assicurarne la conservazione Pt_1
e l'utilizzo al momento dell'acquisto”
La carpenteria metallica di cui trattasi, finalizzata alla ricostruzione e alla copertura dell'ultimo
6 piano del castello, è oggetto della statuizione di cui al punto 7 del lodo arbitrale, con cui il collegio ha accertato e dichiarato: “il diritto di nei confronti di di ricevere Controparte_1 Parte_1 in pagamento la somma di € 115.380,00 oltre IVA di legge (quest'ultima dovuta a fronte di emissione di relativa fattura da parte di a , maggiorata (limitatamente ad € Controparte_1 Pt_1
75.483,00) di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data dei singoli pagamenti, di cui alle fatture n. 102/206 del 23 luglio 2016, n. 107/2016 del 30 luglio 2016 e
108/2018 del 3 settembre 2018, al saldo. Il pagamento del menzionato importo è sospensivamente condizionato (1) alla verifica, in contraddittorio, della idoneità funzionale del manufatto rispetto a quanto previsto negli elaborati tecnici ad esso relativi (anch'essi da preventivamente consegnarsi ad da e rispetto a quanto previsto dal progetto approvato al Parte_1 Controparte_1 momento della realizzazione del citato manufatto, (2) alla consegna in cantiere, da parte di
della carpenteria metallica, di cui alla documentazione allegata sub 8 alla Controparte_1 relazione peritale del Geom. Ai sensi dell'art. 1658 c.c. si dispone che il materiale di cui Pt_3 alla documentazione allegata sub 8 alla relazione peritale del Geom. sia da dichiararsi di Pt_3 proprietà di contestualmente e condizionatamente al suo pagamento”. Parte_1
In forza di detta clausola arbitrale, sia il pagamento del materiale da parte di sia la consegna Pt_1 del medesimo erano sospensivamente condizionati alla sua verifica, da effettuare in contraddittorio tra le parti.
Sul punto, ha affermato che l'idoneità funzionale del manufatto deve considerarsi Controparte_1 verificata e che, pertanto, la condizione sospensiva si è pacificamente avverata.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la società opposta richiama la relazione del 7.7.23 a firma del direttore lavori ing. e del progettista e assistente alla D.L. arch. Persona_3 Testimone_3
(doc. 19 nonché l'e-mail in data 10.5.2021 dell'ing. (doc. 20 Controparte_1 Persona_4
Controparte_1
Tali assunti non sono condivisi.
Innanzitutto, si rileva che l'ing. e l'arch. si sono limitati, il primo, a confermare Per_3 Tes_3 genericamente “la coerenza del progetto esecutivo con i titoli edilizi allora autorizzati”, il secondo,
a dichiarare di avere illustrato “ai tecnici incaricati dalla società (ing. e geom. Pt_1 Per_4
), in diversi contatti telefonici e nell'incontro del 7/05/2021, le modalità esecutive CP_2 adottate”.
Dal documento in oggetto emerge, quindi, la valutazione positiva dei tecnici di Controparte_1 circa la carpenteria metallica, ma non certo che la medesima sia stata verificata in contraddittorio tra le parti.
Lo stesso dicasi dell'e-mail dell'ing. , dal contenuto peraltro non del tutto chiaro, dalla Per_4
7 quale risulta che i tecnici si sono incontrati e confrontati, ma non che abbiano verificato il materiale.
E invero, la circostanza che la verifica dell'idoneità della struttura, così come prescritta dal lodo, non sia stata effettuata, è pacificamente ammessa da La medesima, infatti, ha Controparte_1 affermato di avere ripetutamente sollecitato in merito alla verifica, come riportato altresì Pt_1 nella pec del 30.3.2021 (doc. 17 , con cui la convenuta opposta rappresentava ad Controparte_1 che, stante la sua inerzia, il 15, 16 e 19 aprile 2021 avrebbe provveduto a consegnare il Pt_1 manufatto presso il cortile del castello.
Sul punto, ha precisato che la necessità di procedere alla consegna era motivata Controparte_1 anche dal fatto che la società fornitrice della carpenteria metallica de quo, stava Parte_2 custodendo il materiale nel proprio magazzino dal gennaio 2016 per un corrispettivo di euro 350,00 mensili (doc. 18 . Controparte_1
Ciò posto, si rileva che la non ha agito in conformità alle prescrizioni del lodo Controparte_1 arbitrale.
Dal medesimo, infatti, risulta chiaramente che il diritto della convenuta opposta di ricevere da il rimborso di quanto versato per l'acquisto della struttura era sottoposto a una condizione Pt_1 sospensiva che prevedeva, per prima cosa, che le parti effettuassero la “verifica, in contraddittorio, della idoneità funzionale del manufatto rispetto a quanto previsto negli elaborati tecnici ad esso relativi e rispetto a quanto previsto dal progetto approvato al momento della realizzazione del citato manufatto” e, successivamente, che la consegnasse in cantiere il materiale Controparte_1 verificato.
L'opposta, tuttavia, non ha rispettato tali statuizioni, poiché ha effettuato la consegna senza che la carpenteria metallica venisse verificata;
pertanto, ha agito con il ricorso monitorio Controparte_1 senza avere maturato il relativo diritto di credito.
Ed invero, va evidenziato che, all'esito delle indagini espletate, il ctu nominato, ing. , Persona_5 ha accertato che il manufatto non è conforme agli elaborati del 23.9.2015 e del 30.3.2016.
Dopo avere preliminarmente puntualizzato che “il manufatto in carpenteria metallica richiamato al punto 7 del lodo arbitrale non è realizzato e pertanto di fatto non si concretizza la verifica della conformità del manufatto montato al piano attico rispetto agli elaborati progettuali. Infatti la struttura metallica alla data delle operazioni peritali risulta non montata e non installata in sommità all'edificio denominato e nel giardino antistante il castello di proprietà Controparte_1 della Società Attrice giacciono i profili metallici nonchè un bancale di piastre forate”, l'ausiliario ha evidenziato che “in sito non sono reperibili gli elementi, bulloni e dadi, necessari all'unione bullonata dei profili ed altresì non sono stati trovati gli elementi necessari alla realizzazione delle controventature.”
8 Venendo all'esame del materiale, il ctu ha accertato che “dal mero conteggio numerico dei profili
HEB 200 si rileva una discordanza tra il numero complessivo dei suddetti profili, che contati negli elaborati progettuali “Assemblati struttura” sarebbero in numero pari a 115, diversamente in sito sono stati contati 114 elementi. Altresì si riporta a livello macroscopico che in sede di operazioni peritali sono stati osservati 26 - (nn. 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 78, 79, 80, 83,
84, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 114) - elementi in carpenteria metallica con geometria non lineare, costituiti sinteticamente da profilati HEB 200 uniti tra loro perpendicolarmente con giunti saldati. Diversamente nelle tavole progettuali si contano 27 elementi di carpenteria metallica complessi (nn. 3 x 3, 6 x 2, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 45, 46,
49, 50, 51).”
L'ausiliario ha inoltre dichiarato che “misurati singolarmente tutti i profili HEB 200, si notano come sopra indicate delle incoerenze rispetto alle istruzioni sulle dimensioni e sulle geometrie dei profili, riportate nelle tavole progettuali” e ha “provveduto a sommare la lunghezza di tutti i profilati lineari indicati nell'elaborato progettuale, ottenendo una misura del loro complessivo sviluppo lineare pari a 272,545 m. L'operazione è stata ripetuta altresì con riferimento ai rilievi compiuti in sito, ottenendo che la lunghezza totale dei profilati lineari HEB 200 censiti in sede di operazioni peritali pari a 270,78 m. Quindi, comparando le due suddette determinazioni, risulta uno scarto di circa 1,765 m.”
Dopo avere elencato compiutamente le incoerenze e le discordanze rilevate, il ctu ha così specificato “si rileva dalle verifiche del progetto strutturale la necessità di rinforzare le travi del terzo solaio nelle zone maggiormente sollecitate, prevedendo di rinforzare la sezione trasversale mediante la saldatura di un piatto di 15 mm sull'ala inferiore dell'HEB 200. Orbene durante le operazioni peritali, per quanto potuto osservare, non è emersa la presenza di piatti non forati da saldare in cantiere alle travi per rinforzi più o meno estesi né sono state osservate travi già rinforzate mediante saldatura in stabilimento di piastre.”
All'esito dei rilievi effettuati, i cui esiti vengono recepiti integralmente in questa sede, in quanto svolti in modo accurato, tecnicamente corretto e logicamente motivato, il ctu ha così concluso: “Per quanto sopra esposto lo scrivente CTU ritiene che la fornitura della carpenteria metallica, osservata presso i luoghi di causa congiuntamente ai consulenti tecnici, non sia conforme al progetto di cui agli elaborati 22 e 23 in atti di causa richiamati dal quesito del Giudice.”
Sul punto, prive di pregio appaiono le osservazioni del ctp di parte convenuta opposta, arch.
[...]
il quale ha affermato che “[…] gli elementi sono utilizzabili per la costruzione del Per_6 manufatto del piano attico […] e che eventuali differenze sono agevolmente rimediabili in opera con minime integrazioni […]”. A tale proposito, infatti, il ctu ha chiaramente affermato che,
9 seppure i profilati possano ancora essere utilizzati in applicazioni strutturali, “sussistono delle incoerenze tra gli elementi presenti in loco e quelli progettati, che quindi necessiterebbero di integrazioni e/o modifiche.”
Superflua appare, altresì, l'osservazione del ctp di parte opposta sul fatto che mancanza delle c.d. minuterie, quali dadi, bulloni, tenditori ecc., sia facilmente superabile in fase di montaggio, posto che la non conformità del manufatto è ostativa all'installazione del medesimo.
Inoltre, l'ausiliario ha osservato che “detti elementi di carpenteria metallica sono liberamente esposti all'azione degli agenti atmosferici e all'aggressione chimica derivante dall'atmosfera marina ad elevata concentrazione salina (in particolare di cloruri) ed umidità con la quale sono a contatto. Altresì i manufatti sono poggiati prevalentemente direttamente sul terreno, circostanza negativa che da un lato agevola il contatto con le sostanze esterne e dall'altro non garantisce un adeguato appoggio dei profili e quindi la possibilità di agevolare un'eventuale perdita di linearità.
Dette condizioni hanno fatto si che gli elementi della carpenteria metallica in esame siano oggetto di un processo spontaneo e irreversibile di ossidazione di natura elettrochimica e presentino su tutta la loro superficie di una diffusa pattina di ruggine.” A tale proposito, egli ha puntualizzato che “i profilati e le piastre viste non presentano significative sfaldature, sfarinamenti, screpolature
o fenomeni di pitting/vaiolatura e non si osservano bucature o perdite e riduzioni significative della loro sezione resistente e la ruggine è superficiale” e che “alla luce delle osservazioni compiute e tenuto conto della natura “massiccia” dei profilati in esame e della tipologia di acciaio per strutture a basso contenuto di carbonio, ritiene che i profilati possano attualmente essere ancora utilizzati in applicazioni strutturali, ma che prima del loro impiego dovranno comunque essere oggetto di un trattamento superficiale mediante una spazzolatura/raschiatura meccanica o applicazione di prodotti specifici al fine di rimuovere la corrosione superficiale e di una ripetuta osservazione e verifica delle condizioni. Infatti l'apparire della ruggine non è indice di per sé di un acciaio rovinato, occorre però che questa si limiti alla superficie del manufatto. Lo scrivente evidenzia che il progetto strutturale indica quale trattamento superficiale da applicare alla carpenteria metallica la verniciatura.”
Pertanto, all'esito della espletata ctu, è stato chiaramente dimostrato che la carpenteria metallica consegnata da non è conforme agli elaborati progettuali. Controparte_1
Alla luce di quanto sopra, è accertato non solo che la condizione sospensiva relativa alla verifica in contraddittorio tra le parti, di cui al punto 7 del lodo, non si è realizzata, ma altresì che non può considerarsi rispettata neppure la condizione di cui al punto 4, relativa al rilascio del compendio immobiliare libero da persone e cose.
E' innegabile, infatti, che l'ingente quantitativo di carpenteria metallica depositata presso il cortile
10 del castello impedisce, di fatto, la fruizione dell'immobile. Le fotografie allegate alla ctu documentano chiaramente il notevole ingombro del materiale, che non può essere agevolmente spostato né rimosso, posto che la sua consegna ha richiesto il trasporto da parte di due camion (cfr comunicazione della doc. 18 . Parte_2 Controparte_1
Osserva il giudicante che, qualora la verifica prescritta dal lodo arbitrale fosse stata effettuata, la parti si sarebbero avvedute delle difformità e delle mancanze rilevate dal ctu, e avrebbero potuto porvi rimedio, eventualmente coinvolgendo anche la ditta fornitrice della carpenteria metallica.
Al contrario, non ha rispettato le statuizioni del lodo e, allo stato attuale, il Controparte_1 materiale risulta non solo difforme, ma altresì ammalorato, seppur non irrimediabilmente.
L'intenzione dell'opposta di liberarsi della custodia del materiale e di recuperare gli importi pagati alla per la sua fornitura era del tutto legittima;
tuttavia, la avrebbe dovuto Pt_2 Controparte_1 agire nel rispetto delle statuizioni del collegio arbitrale e quindi, di fronte all'inerzia di Pt_1 imporle la verifica, promuovendo un accertamento tecnico preventivo o utilizzando un altro dei rimedi previsti dalla legge.
Poiché ciò non è stato fatto, non ha maturato il diritto di ricevere il rimborso Controparte_1 dell'importo pagato per la carpenteria metallica.
Per tutti gli indicati motivi, l'opposizione deve essere accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 26/2024 emesso dal Tribunale di Savona il 15.01.2024 (R.G. 1673/2023).
Quanto al risarcimento del danno per la mancata restituzione del compendio immobiliare, CP_1 ha dichiarato di avere effettuato la consegna ad aprile 2021, precisamente il 15, 16 e 19 del
[...] mese (cfr. doc. 17 . La circostanza, non contestata da si dà per appurata. Controparte_1 Pt_1
Pertanto, risulta accertato che il compendio immobiliare era stato rilasciato a ottobre 2020, per poi venire nuovamente occupato dall'opposta con la consegna della carpenteria metallica, ultimata il
19.4.2021; da ciò consegue che il conteggio del predetto risarcimento deve ripartire da tale data.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia indicato nell'atto di citazione in opposizione, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori medi di riferimento per ciascuna fase.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 502/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
11 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 26/2024, emesso dal
Tribunale di Savona in data 15.01.2024 (R.G. 1673/2023);
2) Condanna al pagamento in favore di delle seguenti Controparte_1 Parte_1 somme: - a titolo di restituzione dell'acconto versato, euro 305.406,17, oltre iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi a far data dal ricevimento da parte di della comunicazione del recesso;
- a titolo di risarcimento del danno per Controparte_1 la mancata restituzione del compendio immobiliare al momento della estinzione del contratto d'appalto, l'importo, calcolato come indicato al punto 5 del lodo arbitrale del
10.4.2020, con decorrenza dalla data assegnata da a per il rilascio Pt_1 Controparte_1 del cantiere con la lettera di recesso al 20.10.2020, e dal 19.4.2021 fino alla data dell'effettiva restituzione;
3) Dispone che, dalle somme sopra indicate, detragga gli importi alla Controparte_1 medesima dovuti da di euro 244.324,94 a titolo di indennità prevista dall'art. 21 Parte_1 dell'allegato “G” del contratto preliminare del 12 luglio 2013, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal giorno di ricevimento della comunicazione del recesso, e di euro 18.043,00 per i costi fissi di impianto di cantiere oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal giorno di ricevimento della comunicazione del recesso fino al saldo;
4) Condanna a rilasciare il fabbricato denominato e le Controparte_1 Controparte_1 aree circostanti, di proprietà di libero da persone e cose;
Parte_1
5) Dichiara tenuta al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in euro 10.860,00 per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
6) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., come liquidate in Controparte_1 corso di causa.
Savona, 01.12.2025 Il Giudice
Dott. Stefano Poggio
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