Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8304/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06/12/1989, ed ivi residente in [...]7,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]7,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Luca Boretti (C.F.
, che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 09/05/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e Parte_1 Pt_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Affidamento dei figli e loro collocamento prevalente
I figli minori e vengono affidati ai genitori in forma Persona_1 Persona_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 condivisa, con collocamento anagrafico e prevalente presso l'abitazione nella quale la madre si è trasferita, sita in Genova, via Stefanina Moro 120/16. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Casa coniugale
La casa familiare sita a Genova, via Aureliano Galeazzo 17/7, scala B, di proprietà esclusiva del IG. non viene assegnata ad alcuno, e resta in uso esclusivo Parte_2
al IG. , essendosi la moglie già trasferita altrove, come sopra indicato, Parte_2
insieme alla prole.
La IG e i figli vivranno stabilmente nell'immobile sito in Genova, via Parte_1
Stefanina Moro 120/16, condotto in locazione, in forza di regolare contratto della durata di anni 3+2, per il quale viene versato un canone mensile di € 500,00, maggiorato di € 150,00
a titolo di spese di ordinaria amministrazione condominiale.
3. Frequentazioni padre/figli
Il IG. , compatibilmente con i propri turni di lavoro, si impegna a tenere Parte_2
con sé i figli almeno 8 giorni feriali al mese (cena e pernottamento compresi) e 2 giorni festivi al mese (dalla mattina sino all'indomani), secondo un calendario che dovrà essere condiviso con la moglie di mese in mese, entro il giorno 25 del mese precedente, ciò al fine di permettere a ogni genitore di gestire al meglio i propri rapporti con i figli ed i personali impegni lavorativi ed extralavorativi. I coniugi concordano sin da subito che i bambini, fintanto che saranno nell'età della scuola dell'obbligo, dovranno cenare e pernottare con il genitore che sarà in grado il giorno successivo di accompagnarli a scuola.
4. Festività
Per quanto concerne le festività, salvo diverso accordo, i genitori terranno i figli con sé secondo il criterio dell'alternanza, compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 5. Vacanze estive
In riferimento alle vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere con i figli un periodo complessivo di giorni 20, anche non consecutivi. Detti periodi dovranno essere individuati di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno.
6. Contributo di mantenimento per figli
Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli la somma di € 420,00 (€ 210,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla stessa, anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione che sarà effettuata nel mese di Dicembre 2025.
I coniugi precisano che esclusivamente per il mese di dicembre 2024, il contributo di mantenimento ordinario versato dal padre è stato stabilito in € 200,00 complessivi.
7. Spese straordinarie figli
Le spese straordinarie per i minori saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% cadauno, secondo il protocollo del 15.09.2016, in uso presso il Tribunale di Genova, con le seguenti deroghe:
- le spese per rette scolastiche e/o mensa scolastica non saranno considerate parte integrante del contributo ordinario di mantenimento, ma ogni coniuge contribuirà in ragione del 50% ovvero ogni genitore pagherà la retta e la mensa di un figlio;
- le eventuali spese per baby sitter saranno ad integrale carico del genitore che ne usufruirà nel suo periodo di convivenza coi figli.
8. Assegno unico
L'assegno unico per i figli sarà incassato, così come già avviene, dai genitori, ognuno per la propria quota, pari al 50%.
9. Indennità di frequenza in favore di Per_1
Il IGnor continuerà a percepire integralmente l'indennità di frequenza Parte_2 erogata dall' a favore del figlio facendosi per conseguenza integralmente CP_1 Per_1
carico delle spese per le terapie necessarie allo stesso.
Laddove le spese mensili dovessero essere superiori a quanto erogato dall' la CP_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 differenza sarà ripartita tra i genitori in ragione del 50% cadauno;
laddove invece le spese dovessero essere inferiori, il IG. verserà mensilmente l'importo incassato Parte_2
da e non utilizzato per terapie legate all'handicap del figlio sul conto corrente già CP_1
in essere presso Mediobanca Spa, cointestato ai coniugi, avente ad oggi un saldo pari ad €
0,00.
10. Principi di comportamento
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, nel pieno e rigoroso rispetto del principio di bigenitorialità e si obbligano inoltre atutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza dei figli.
11. Passaporto
Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
12. Autonomia economica dei coniugi
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che dunque non sussiste alcun presupposto per il riconoscimento di un contributo di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole.
13. Rapporti patrimoniali tra i coniugi
Le parti stabiliscono altresì di voler così regolare i loro rapporti patrimoniali:
13.1 l'autovettura targata GC130DK. di proprietà del IG. , sarà utilizzata Parte_2
in via esclusiva dallo stesso, fatta eccezione per i periodi in cui occorrerà alla madre per esigenze esclusivamente legate ai figli;
il IGnor si dichiara disponibile fin Parte_2
da subito a mantenere tale regime di utilizzo della vettura, già praticato in costanza di matrimonio, anche successivamente, fino a quando la moglie non dovesse acquistare una propria vettura;
dal canto suo, la IG , nei periodi in cui utilizzerà l'auto Parte_1
del marito, metterà a disposizione di quest'ultimo lo scooter.
13.2 gli arredi, i mobili e gli elettrodomestici della casa coniugale, acquistati da entrambi restano in uso esclusivo del IGnor , fatta eccezione per: stampante, robot Parte_2
da cucina, fornetto elettrico, spremiagrumi, monta-latte, macchina del caffè, aspirapolvere,
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 tv camera da letto, lampada Gin, Alexa, il 50 % del servizio di pentole, piatti e bicchieri, il
50% della biancheria di casa, il 50% dei regali di matrimonio, da ripartirsi di comune accordo tra parti;
13.3 la IG sta ultimando di portare via dall'ex casa coniugale i Parte_1
propri beni ed effetti personali;
13.4 a regolazione dei complessivi rapporti patrimoniali, le parti hanno concordato altresì che il IGnor versasse, come in effetti ha fatto, alla IG Parte_2 Parte_1
la somma complessiva di € 2.500,00, entro la data del 09.02.2025;
13.5 i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale e, dunque, di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
14. Spese legali
Le spese legali della presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2018, Numero 133, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6