Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 05/02/2026, n. 1752
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, evidenziando che le cartelle sottese all'intimazione sono state ritualmente notificate al ricorrente tra il 2012 e il 2022, con diverse modalità a seconda dei casi (notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., rito degli irreperibili ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/73, o notifica a mezzo PEC con deposito presso la Camera di Commercio). Il ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta dalla resistente in relazione a tali notifiche.

  • Rigettato
    Prescrizione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto infondato anche questo motivo. Ha evidenziato che, prima dell'intimazione di pagamento impugnata (notificata il 2.7.2024), sono stati notificati al ricorrente diversi atti interruttivi della prescrizione tra il 2015 e il 2022. Inoltre, ha considerato la sospensione/proroga dei termini di cui alla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19. Pertanto, la prescrizione non era maturata al momento della notifica dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 05/02/2026, n. 1752
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1752
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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