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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 05/02/2026, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1752/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
TATO' GAETANO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15979/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249058941889000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120208592867000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130231202160000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140209782021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150089895292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160111965387000J TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170070943474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170102417813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170168129282000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170187483491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170208585401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13350/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, con ricorso depositato il 24/10/2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249058941889000 notificata il 2.7.2024 per l'importo complessivo pari ad €12.833,12, determinato da n. 12 cartelle di pagamento rimaste inevase, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120208592867000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130231202160000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140209782021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150089895292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160111965387000J TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170070943474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170102417813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170168129282000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170187483491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170208585401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia l'illegittimità della pretesa tributaria per le seguenti ragioni:
1.Mancata notifica degli atti presupposti al provvedimento gravato.
2.Prescrizione delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento.
Per i motivi esposti, il sig. Ricorrente_1 chiede: - in via preliminare, di rito: disporre la sospensione del compimento di qualsivoglia atto consequenziale alla intimazione di pagamento;
- in via preliminare, di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle impugnate essendo state le medesime notificate più di cinque anni fa;
- nel merito: ritenere e dichiarare illegittima e/o inefficace e/o priva di validità giuridica la intimazione di pagamento e, conseguentemente, dichiarare altrettanto prive di validità giuridica le cartelle di pagamento impugnate e tutti gli atti ad esse prodromici e presupposti in quanto carenti dei requisiti di legge.Il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della impugnativa si chiede che vengano compensate le spese di lite.
Con memorie depositate in data 24 novembre 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione per controdedurre, contestando le argomentazioni svolte nel ricorso e chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione in assenza dei presupposti di legge, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249058941889000 notificata il 2.7.2024, limitatamente alle sottese cartelle esattoriali relative a crediti iscritti a ruolo dalla Regione Lazio.
Con il primo notivo, il ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte .
La doglianza è infondata.
Ed in vero, come evidenziato dalla Agenzia delle entrate riscossione resistente come si evince dalla documentazione depositata in atti, le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata sono state ritualmente notificate al ricorrente, rispettivamente, tra il 12.12.2012 e il 24.8.2022.
In particolare, come precisato dalla resistente:
a) Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 09720120208592867000, dalla disamina della relata prodotta emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante: deposito dell'atto presso la casa comunale;
affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
invio al destinatario della prescritta raccomandata
“informativa”, con avviso di ricevimento.
b)Quanto alle cartelle n. 09720130231202160000, n.09720140209782021000, n.
09720150089895292000 e n. 09720200098399447000, non essendo stata rinvenuta l'abitazione del destinatario dell'atto, la notificazione è stata effettuata dal messo notificatore con il c.d. rito “degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante: - deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
- affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
c)Infine, per le cartelle n. 09720170070943474000,n.09720170102417813000, n.09720170168129282000,
n.09720170187483491000,n.09720170208585401000, n. 09720180128409268000, poiché l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido ed attivo, si è provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma
2, del D.P.R. n. 602/1973
1) a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima;
2) all'invio della raccomandata “informativa”.
In relazione alla predetta documentazione il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione.
Pertanto, la pretesa derivante dalla definità delle suddette cartelle non impugnate rende legittima l'intimazione impugnata.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Anche tale motivo è infondato.
Ed in vero, atteso che, come precisato dalla resistente, dopo le cartelle di pagamento e prima dell'intimazione impugnata notificata il 2 luglio 2024, al ricorrente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione
( 1. preavviso di fermo amministrativo n. 09780201400078404000 in data 15.10.2015; 2. intimazione di pagamento n. 09720179042430173000 in data 19.6.2017; 3. intimazione pagamento n.
09720179063244785000 in data 25.9.2017; 4. intimazione pagamento n. 09720189011810415000 in data
13.12.2018; 5. intimazione pagamento n. 09720189102787661000 in data 23.11.2018; 6. intimazione pagamento n. 09720199069098701000 in data 24.8.2022; 7. intimazione pagamento n.
09720219016128687000 in data 11.8.2022),documentazione sulla quale il ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione, la prescrizione in parola al momento della notifica dell'intimazione di pagamento solo ora impugnata (2.7.2024), non risulta maturata considerando, in ogni caso, come osservato dalla resistente, anche la sospensione/proroga dei termini di cui alla normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da Covid-19.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Roma resistente, delle spese del giudizio che liquida in euro 900,00 oltre oneri accessori di legge, se dovuti. Roma 17 dicembre 2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott. Gaetano
Tatò Dott. Ottavio Picozzi
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
TATO' GAETANO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15979/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249058941889000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120208592867000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130231202160000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140209782021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150089895292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160111965387000J TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170070943474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170102417813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170168129282000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170187483491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170208585401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13350/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, con ricorso depositato il 24/10/2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249058941889000 notificata il 2.7.2024 per l'importo complessivo pari ad €12.833,12, determinato da n. 12 cartelle di pagamento rimaste inevase, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120208592867000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130231202160000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140209782021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150089895292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160111965387000J TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170070943474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170102417813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170168129282000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170187483491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170208585401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia l'illegittimità della pretesa tributaria per le seguenti ragioni:
1.Mancata notifica degli atti presupposti al provvedimento gravato.
2.Prescrizione delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento.
Per i motivi esposti, il sig. Ricorrente_1 chiede: - in via preliminare, di rito: disporre la sospensione del compimento di qualsivoglia atto consequenziale alla intimazione di pagamento;
- in via preliminare, di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle impugnate essendo state le medesime notificate più di cinque anni fa;
- nel merito: ritenere e dichiarare illegittima e/o inefficace e/o priva di validità giuridica la intimazione di pagamento e, conseguentemente, dichiarare altrettanto prive di validità giuridica le cartelle di pagamento impugnate e tutti gli atti ad esse prodromici e presupposti in quanto carenti dei requisiti di legge.Il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della impugnativa si chiede che vengano compensate le spese di lite.
Con memorie depositate in data 24 novembre 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione per controdedurre, contestando le argomentazioni svolte nel ricorso e chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione in assenza dei presupposti di legge, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249058941889000 notificata il 2.7.2024, limitatamente alle sottese cartelle esattoriali relative a crediti iscritti a ruolo dalla Regione Lazio.
Con il primo notivo, il ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte .
La doglianza è infondata.
Ed in vero, come evidenziato dalla Agenzia delle entrate riscossione resistente come si evince dalla documentazione depositata in atti, le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata sono state ritualmente notificate al ricorrente, rispettivamente, tra il 12.12.2012 e il 24.8.2022.
In particolare, come precisato dalla resistente:
a) Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 09720120208592867000, dalla disamina della relata prodotta emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante: deposito dell'atto presso la casa comunale;
affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
invio al destinatario della prescritta raccomandata
“informativa”, con avviso di ricevimento.
b)Quanto alle cartelle n. 09720130231202160000, n.09720140209782021000, n.
09720150089895292000 e n. 09720200098399447000, non essendo stata rinvenuta l'abitazione del destinatario dell'atto, la notificazione è stata effettuata dal messo notificatore con il c.d. rito “degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante: - deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
- affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
c)Infine, per le cartelle n. 09720170070943474000,n.09720170102417813000, n.09720170168129282000,
n.09720170187483491000,n.09720170208585401000, n. 09720180128409268000, poiché l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido ed attivo, si è provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma
2, del D.P.R. n. 602/1973
1) a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima;
2) all'invio della raccomandata “informativa”.
In relazione alla predetta documentazione il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione.
Pertanto, la pretesa derivante dalla definità delle suddette cartelle non impugnate rende legittima l'intimazione impugnata.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Anche tale motivo è infondato.
Ed in vero, atteso che, come precisato dalla resistente, dopo le cartelle di pagamento e prima dell'intimazione impugnata notificata il 2 luglio 2024, al ricorrente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione
( 1. preavviso di fermo amministrativo n. 09780201400078404000 in data 15.10.2015; 2. intimazione di pagamento n. 09720179042430173000 in data 19.6.2017; 3. intimazione pagamento n.
09720179063244785000 in data 25.9.2017; 4. intimazione pagamento n. 09720189011810415000 in data
13.12.2018; 5. intimazione pagamento n. 09720189102787661000 in data 23.11.2018; 6. intimazione pagamento n. 09720199069098701000 in data 24.8.2022; 7. intimazione pagamento n.
09720219016128687000 in data 11.8.2022),documentazione sulla quale il ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione, la prescrizione in parola al momento della notifica dell'intimazione di pagamento solo ora impugnata (2.7.2024), non risulta maturata considerando, in ogni caso, come osservato dalla resistente, anche la sospensione/proroga dei termini di cui alla normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da Covid-19.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Roma resistente, delle spese del giudizio che liquida in euro 900,00 oltre oneri accessori di legge, se dovuti. Roma 17 dicembre 2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott. Gaetano
Tatò Dott. Ottavio Picozzi