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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10996 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. LU De FA CI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67444 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 12 marzo
2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Elena Jazzoni;
Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
PA IU;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la si opponeva al decreto ingiuntivo n. 11168/2022 del Parte_1
Tribunale di Roma, notificato in data 22 settembre 2022, recante condanna nei suoi confronti al pagamento in favore di di € 6.283,11, oltre interessi legali e spese Controparte_1 liquidate, a titolo di due rate di premi assicurativi insolute (rate del 8.4.2021 di Euro 4.624,63 della polizza 166576419 per la garanzia Furto e di Euro 1.658,28 della polizza 151653465 per le garanzie
Danni ai beni, Elettronica e Responsabilità Civile).
A sostegno della domanda, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la prescrizione degli importi ex adverso richiesti a titolo di pagamento di ratei di polizze assicurative e la decadenza nonché, nel merito, l'avvenuta disdetta delle polizze e l'assenza di rischio per cessazione dell'attività già assicurata.
1 Si costituiva , opponendosi all'accoglimento della domanda. Controparte_1
All'esito della prima udienza di comparizione e di trattazione, ha eccepito la tardiva costituzione di controparte, ha riservato di proporre querela di falso in ordine agli avvisi di ricevimento relativi alle missive inviate in data 26 ottobre 2021 e 11 febbraio 2022, “in quanto risultano ritirate presso
l'indirizzo di Roma, viale Gioacchino Rossini n. 26 nonostante che dalla visura depositata da controparte la sede legale della società opponente era in Roma, via Ruggero Bonghi sin dal 25 maggio 2021”, disconoscendo la conformità delle copie prodotte agli originali.
Così instaurato il contraddittorio e denegata la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Occorre, innanzitutto, soffermarsi sui principi giurisprudenziali in materia di interruzione del termine prescrizionale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 27412/2021) <L'atto di costituzione in mora
è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto>>.
Sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3786/2005) ha specificato che <La lettera raccomandata con cui si provveda a costituire in mora una società in persona del suo legale rappresentante è idonea ad interrompere la prescrizione, ancorchè inviata non alla sede della società ma al domicilio del detto rappresentante legale, non richiedendosi, come per la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, l'osservanza delle regole previste dall'art. 145 cod. proc. civ., bensì dovendosi ritenere che la società destinataria ne sia venuta a conoscenza tramite la persona di tale suo rappresentante>>.
Sulla scorta dei richiamati precedenti giurisprudenziali, si deve ritenere che la costituzione in mora debba essere effettuata in luoghi specifici ed univocamente ricollegabili al debitore destinataria, dovendosi altrimenti ritenere l'inefficacia della diffida spedita in altri luoghi.
2 2. La compagnia opposta contesta l'eccezione di prescrizione deducendo che la notifica tramite
PEC del Decreto Ingiuntivo in data 22.9.2022 è stata effettuata a seguito dell'invio di una diffida tramite raccomandata del 26.10.2021 ricevuta dal contraente in data 5.11.2021, alla quale è seguita altra diffida tramite raccomandata dell'11.2.2022, relativa alle rate insolute delle polizze in oggetto del 8.10.2020, ricevuta dal contraente in data 21.2.2022.
Tuttavia, come si evince dalla visura camerale depositata dalla stessa parte opposta, la società opponente ha sede in Roma ma in Via Ruggero Bonghi n. 11B avendo cambiato indirizzo – come si legge a pag. 3 della visura, in data 25 maggio 2021.
Ne discende l'inefficacia delle diffide stragiudiziali inviate dalla compagnia assicurativa ad indirizzo diverso dalla sede legale e non ricollegabile alla società (né a sede secondarie ed unità locali) al momento della spedizione.
L'effettiva ricezione della spedizione non assume rilevanza, atteso che non è chiaro l'effettivo collegamento del consegnatario con la società.
Ne consegue che, non avendo prodotto la prova di ricezione di quest'ultima missiva, deve ritenersi maturato il termine di prescrizione annuale applicabile al diritto del pagamento dei premi ai sensi dell'art. 2952, co. 1, c.c..
3. L'opposizione va, pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014
e successive modifiche, tenendo conto del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 11168/2022 del Tribunale di
Roma, notificato in data 22 settembre 2022;
b) condanna parte attrice a pagare a favore di parte convenuta le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi ed € 135,50 per eborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma addì, 17/07/2025.
Il giudice
LU De FA CI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. LU De FA CI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67444 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 12 marzo
2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Elena Jazzoni;
Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
PA IU;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la si opponeva al decreto ingiuntivo n. 11168/2022 del Parte_1
Tribunale di Roma, notificato in data 22 settembre 2022, recante condanna nei suoi confronti al pagamento in favore di di € 6.283,11, oltre interessi legali e spese Controparte_1 liquidate, a titolo di due rate di premi assicurativi insolute (rate del 8.4.2021 di Euro 4.624,63 della polizza 166576419 per la garanzia Furto e di Euro 1.658,28 della polizza 151653465 per le garanzie
Danni ai beni, Elettronica e Responsabilità Civile).
A sostegno della domanda, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la prescrizione degli importi ex adverso richiesti a titolo di pagamento di ratei di polizze assicurative e la decadenza nonché, nel merito, l'avvenuta disdetta delle polizze e l'assenza di rischio per cessazione dell'attività già assicurata.
1 Si costituiva , opponendosi all'accoglimento della domanda. Controparte_1
All'esito della prima udienza di comparizione e di trattazione, ha eccepito la tardiva costituzione di controparte, ha riservato di proporre querela di falso in ordine agli avvisi di ricevimento relativi alle missive inviate in data 26 ottobre 2021 e 11 febbraio 2022, “in quanto risultano ritirate presso
l'indirizzo di Roma, viale Gioacchino Rossini n. 26 nonostante che dalla visura depositata da controparte la sede legale della società opponente era in Roma, via Ruggero Bonghi sin dal 25 maggio 2021”, disconoscendo la conformità delle copie prodotte agli originali.
Così instaurato il contraddittorio e denegata la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Occorre, innanzitutto, soffermarsi sui principi giurisprudenziali in materia di interruzione del termine prescrizionale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 27412/2021) <L'atto di costituzione in mora
è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto>>.
Sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3786/2005) ha specificato che <La lettera raccomandata con cui si provveda a costituire in mora una società in persona del suo legale rappresentante è idonea ad interrompere la prescrizione, ancorchè inviata non alla sede della società ma al domicilio del detto rappresentante legale, non richiedendosi, come per la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, l'osservanza delle regole previste dall'art. 145 cod. proc. civ., bensì dovendosi ritenere che la società destinataria ne sia venuta a conoscenza tramite la persona di tale suo rappresentante>>.
Sulla scorta dei richiamati precedenti giurisprudenziali, si deve ritenere che la costituzione in mora debba essere effettuata in luoghi specifici ed univocamente ricollegabili al debitore destinataria, dovendosi altrimenti ritenere l'inefficacia della diffida spedita in altri luoghi.
2 2. La compagnia opposta contesta l'eccezione di prescrizione deducendo che la notifica tramite
PEC del Decreto Ingiuntivo in data 22.9.2022 è stata effettuata a seguito dell'invio di una diffida tramite raccomandata del 26.10.2021 ricevuta dal contraente in data 5.11.2021, alla quale è seguita altra diffida tramite raccomandata dell'11.2.2022, relativa alle rate insolute delle polizze in oggetto del 8.10.2020, ricevuta dal contraente in data 21.2.2022.
Tuttavia, come si evince dalla visura camerale depositata dalla stessa parte opposta, la società opponente ha sede in Roma ma in Via Ruggero Bonghi n. 11B avendo cambiato indirizzo – come si legge a pag. 3 della visura, in data 25 maggio 2021.
Ne discende l'inefficacia delle diffide stragiudiziali inviate dalla compagnia assicurativa ad indirizzo diverso dalla sede legale e non ricollegabile alla società (né a sede secondarie ed unità locali) al momento della spedizione.
L'effettiva ricezione della spedizione non assume rilevanza, atteso che non è chiaro l'effettivo collegamento del consegnatario con la società.
Ne consegue che, non avendo prodotto la prova di ricezione di quest'ultima missiva, deve ritenersi maturato il termine di prescrizione annuale applicabile al diritto del pagamento dei premi ai sensi dell'art. 2952, co. 1, c.c..
3. L'opposizione va, pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014
e successive modifiche, tenendo conto del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 11168/2022 del Tribunale di
Roma, notificato in data 22 settembre 2022;
b) condanna parte attrice a pagare a favore di parte convenuta le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi ed € 135,50 per eborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma addì, 17/07/2025.
Il giudice
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