TRIB
Sentenza 9 novembre 2024
Sentenza 9 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/11/2024, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1860/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 9/9/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Corsica 9, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 81/C, presso lo studio dell'avv. Girotti Sabrina, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Corsica 9, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Ronco a Via Damone n. 2 E, presso lo studio dell'avv. La Rosa Carla, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 6/9/2008 (Anno 2008,
Parte 2, Serie A, N. 315);
-di avere scelto il regime della separazione dei beni;
-che dalla loro unione sono nati i figli, , nato a [...] il [...] e nato a Per_1 Per_2
Siracusa il 5/1/2017, entrambi minorenni.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10/05/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 9/9/2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 6/9/2008 (Anno
2008, Parte 2, Serie A, N. 315), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
08/10/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1860/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 9/9/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Corsica 9, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 81/C, presso lo studio dell'avv. Girotti Sabrina, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Corsica 9, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Ronco a Via Damone n. 2 E, presso lo studio dell'avv. La Rosa Carla, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 6/9/2008 (Anno 2008,
Parte 2, Serie A, N. 315);
-di avere scelto il regime della separazione dei beni;
-che dalla loro unione sono nati i figli, , nato a [...] il [...] e nato a Per_1 Per_2
Siracusa il 5/1/2017, entrambi minorenni.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10/05/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 9/9/2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 6/9/2008 (Anno
2008, Parte 2, Serie A, N. 315), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
08/10/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina2 di 2