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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2971/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 90021490801
elettivamente domiciliato presso Contrada Melissari 89047 Roccella Ionica RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030837586000 BONIFICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 30.04.2025, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) impugnava la cartella di pagamento n. 09420240030837586000, notificata in data 14.03.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della quota consortile per gli anni 2019 e 2020 in favore del Consorzio_1 , per l'importo complessivo di € 87,88.
Con il primo motivo la ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva relativa all'anno 2019, deducendo che i contributi consortili integrano prestazioni periodiche soggette al termine di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Con il secondo motivo deduceva l'inesistenza del presupposto impositivo, rilevando che la cartella risultava emessa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. Calabria n. 11/2003, disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 188/2018, depositata il 10.10.2018, nella parte in cui prevedeva la debenza del contributo indipendentemente dal beneficio fondiario.
Con il terzo motivo contestava l'assenza di qualsiasi beneficio diretto, specifico e concreto in favore dei propri immobili, deducendo che il Consorzio non aveva eseguito opere di bonifica o manutenzione idonee a determinare un incremento del valore fondiario, in violazione dei principi di cui al R.D. n. 215/1933, all'art. 860 c.c. e alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Con il quarto motivo deduceva il difetto di motivazione della cartella impugnata, rilevando l'assenza dell'indicazione del perimetro di contribuzione, del piano di classifica applicato e dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione dell'importo richiesto, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le censure riguardanti la sussistenza del credito, la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla consegna del ruolo, la motivazione degli atti presupposti e la loro notifica;
l'AdER rilevava che il ruolo n. 2024/002916 era stato reso esecutivo in data 12.05.2024, consegnato in data 10.07.2024 e che la cartella era stata notificata in data 14.03.2025, nel rispetto dei termini di legge;
deduceva altresì che l'obbligo motivazionale incombe sull'Ente impositore e che l'Agente della riscossione non è tenuto a sindacare il merito della pretesa tributaria;
concludeva pertanto per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva e, in subordine, per il rigetto del ricorso, con manleva da ogni conseguenza pregiudizievole, incluse le spese di lite.
Con memorie illustrative depositate in data 13.01.2026 la ricorrente ribadiva integralmente le censure già formulate nel ricorso introduttivo;
in particolare, insisteva sull'illegittimità radicale del piano di classifica applicato, in quanto fondato su criteri di riparto delle spese conformi alla formulazione dell'art. 23, comma 1, L.R. n. 11/2003 dichiarata incostituzionale, nonché sull'assenza di prova dell'esistenza di un beneficio concreto per gli immobili di proprietà; evidenziava, altresì, l'obbligo, in capo al Consorzio, di adottare un nuovo piano di classifica conforme alla L.R. n. 13/2017, che ha reintrodotto il criterio indefettibile del beneficio fondiario, nonché l'inutilizzabilità di eventuali produzioni documentali tardive, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992.
Il Consorzio_1, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace.
All'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per entrambi i motivi di ricorso, e senza considerare che per la cartella di pagamento n. 09420240030837586000 il Consorzio nulla addotto rispetto all'eccezione di difetto di titolarità dei beni gravati dal contributo;
la contraddittorietà delle pronunce intervenute in materia impone che si chiariscano alcuni punti della normativa di regolazione della materia dei contributi consortili da cui discendono anche gli oneri probatori che devono intendersi posti a carico delle parti. A tale riguardo, la Corte adita condivide l'orientamento espresso da altra Sezione (sentenza n.6264 del 2024) secondo cui deve intendersi ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 per effetto del quale «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni» per cui compete sicuramente al Consorzio fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza di opere concretamente effettuate. La citata pronuncia, ancora, precisa che «Tale prova avrebbe potuto essere variamente fornita e, inoltre, va ragionevolmente considerato che non può essere il proprietario cui viene richiesto il tributo a dover provare un fatto negativo, quanto piuttosto l'Ente impositore che ha realizzato i lavori, presupposto per il pagamento del dovuto. Quindi, in sostanza, alla luce della particolare natura corrispettiva del contributo, non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del piano di classifica e desumerne, automaticamente, positive ricadute in termini di arricchimento dello specifico terreno, pur se posto all'interno del relativo spazio consortile. L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione».
Si tratta di un principio che la Corte adita condivide e revoca in dubbio la consueta argomentazione del Consorzio secondo cui «il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, oltre che dalla normativa regionale, costituito dal vantaggio per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione della avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile», posto che si confonde la legittimità della pretesa azionata – che discende dal perfezionamento dell'iter previsto dalla normativa di settore, soprattutto regionale – dal fondatezza della stessa, non potendosi confondere la circostanza che il Consorzio abbia redatto atti generali non impugnati, con il fatto che, in corso di giudizio, sia chiamato a fornire la prova dell'esecuzione delle opere da cui discendono i benefici per i singoli proprietari i cui fondi ricadono nel comprensorio dell'Ente. In caso contrario – ed è questa la traiettoria delle considerazioni pur compiutamente espresse dal resistente – si verrebbe a determinare un'imposizione tributaria svincolata da qualsivoglia controllo giurisdizionale. Per intendersi: è evidente che l'aliquota impositiva è sottratta alla verifica giudiziaria, ma le condizioni di fatto che la legittimano non possono sfuggire all'adempimento dell'onere di prova;
altrimenti si viene a imporre un tributo che non è più rapportato al beneficio concreto, ma a meri presupposti formali che alterano l'onere consortile trasformandolo in un'imposta sul patrimonio agrario ricadente nel comprensorio.
Non ignora la Corte adita che il più recente indirizzo della Corte regolatrice ha precisato che «i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali dovuti da chi, al tempo della loro esazione, è proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo» (Cass. sez. 5, 25/10/2024, n. 27734). Più in generale, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento secondo cui, in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova di carenza di vantaggiosità fondiaria (utilitas) dipendente dall'esecuzione delle opere di bonifica e di manutenzione idraulica (Cass. nn.9511/2018, 24356/2018, 23220/2014). Più in dettaglio si è stabilito che «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite» (Cassazione 8/04/2022, n.11431). D'altronde le Sezioni unite avevano chiarito che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad “un piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio» (sentenza n.11722 del 2010). Ragione per cui solo, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni l'atto impositivo affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile» (Cass., 16/07/2021, n.20359).
Ma questi principi (anche alla luce della novella del comma 5-bis dell'art. 7 citato) pongono il problema concreto di stabilire – una volta individuata la distribuzione dell'onere probatorio - in quale modo il consorziato possa assolvere al proprio.
La Corte regolatrice (Cass. n.17066/2010) ha osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l'insussistenza del beneficio fondiario - sia sotto il profilo della obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che – soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del d.lgs. 546/1992 art.7 comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo (cfr. anche Cass.n.23251 del 2019).
In buona sostanza, come detto, il momento di verifica dell'attività impositiva in sede giurisdizionale è costituito dalla prova delle opere eseguite e dal controllo circa la loro ragionevole e concreta idoneità a recare un beneficio al fondo della parte ricorrente. Lungo questa traiettoria non giova al Consorzio la mera allegazione che esso contribuisce all'attività di sorveglianza predisposta «dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi della normativa nazionale, in attuazione delle direttive europee (2007/60/CE – D.Lgs. n.49/2010 – D.Lgs, n. 218/2020) e/o che tale attività di prevenzione del rischio, messa in atto dal Consorzio, prioritariamente in attuazione dei Piani Attuativi Annuali e Pluriennali di Forestazione approvati dalla Regione Calabria, determina un indiscutibile vantaggio, da qui il relativo evidente ed effettivo beneficio diretto e specifico, per tutti gli immobili ricadenti nelle aree di intervento (aree programma) individuati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvione di ambito regionale sopra richiamato», poiché si tratta di un circostanza che punta a trasformare in un generico e astratto beneficio un compito istituzionale del Consorzio con un aggravio tributario sulla cui incostituzionalità la Corte costituzionale si è già notoriamente espressa nel 2018.
Ciò chiarito è necessario precisare come possa e debba operare la presunzione relativa delineata dalla Corte di legittimità quando ha affermato, come visto, che «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite » (Cass. 8/04/2022, n.11431).
Per essere inadempiente rispetto ad un obbligo (o ad un'obbligazione) è, infatti, necessario che la stessa sia definita e delimitata nei suoi contorni quantomeno generali. Nel caso di specie, viceversa, la genericità del piano di classifica preclude la possibilità di contestare un inadempimento specifico. In ragione di ciò non può ritenersi, nonostante la formale approvazione del piano di classifica, operativa la presunzione relativa a favore del Consorzio che avrebbe, quindi, dovuto provare, per chiedere il tributo, il conseguimento, da parte del fondo del ricorrente, di concreti benefici per opere effettivamente realizzate. Una simile prova non è, tuttavia, stata fornita dal Consorzio che si è limitato a produrre documentazione assolutamente insufficiente e al più comprovante le somme stanziate in svariate annualità, ma non dimostrando quale fosse il beneficio specifico ed il vantaggio tratto dall'immobile della parte ricorrente con la conseguenza che il ricorso deve trovare accoglimento.
Quanto alla posizione di AdER e alla sua legittimazione passiva, mette conto osservare con riguardo alla sua ricaduta anche sulle spese di lite che, quantunque risulti evidente la circostanza per cui entrambi i resistenti devono ritenersi responsabile della soccombenza, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cassazione sez. 6-3, n. 3105 del 06/02/2017; sez.
6-3 n. 3154 del 07/02/2017; sez. 2, n.14125 del 11/07/2016; sez. 3, n. 15390 del 13/06/2018 e sez. 6-2, n. 23459 del 10/11/2011) che tra Ente impositore e concessionario non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti, ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cassazione sez. unite n. 16412 del 25/07/2007 e, da ultimo, 22/11/2021 n. 36044); ora, di una siffatta domanda trasversale non v'è traccia in atti. Quindi si deve considerare che tutta la questione delle relazioni intercorrenti tra l'Ente impositore e il Concessionario per la riscossione deve essere sottoposta a revisione alla luce della sentenza n. 158/2019 della Corte costituzionale dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art.32 d.lgs. 150/2011. E', infatti, da considerare che la Corte di cassazione ha, in applicazione di tale pronuncia, precisato che «la controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari» (Cassazione sez. VI - 2, n. 4501 del 20/02/2020, m. 657255 - 01); si legge, in proposito, nella sentenza della Consulta ora menzionata, che «il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l'opponente e l'ente concedente. Alla sede di quest'ultimo, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa»; in ragione di questo principio che, come evidente, tracima dalla questione della competenza in direzione del porsi della relazioni tra Ente impositore e Concessionario rispetto al cittadino ritenuto debitore delle somme pretese dal primo, deve escludersi un qualsivoglia difetto di legittimazione passiva in capo ad Ader;
a questo riguardo occorre, per giunta, considerare che la medesima Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che «l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. Non può pertanto affermarsi a priori …che il determinarsi, dopo l'affidamento in riscossione, della prescrizione non possa essere addebitata ad Equitalia e che solo il titolare del credito possa ritenersi legittimato ad interrompere il relativo termine» (così in motivazione Cassazione Sez. L n. 27218 del 26/10/2018, m. 651172 – 01); circostanza, questa, che regola ab intra i rapporti tra Ente impositore e Concessionario in caso di dispersione del credito per una condotta a questi riconducibile e prevede il cd. sgravio delle somme in favore del concedente.
Nel caso di specie, come visto, AdER ha spiegato rituale domanda di manleva in via subordinata nei confronti del Consorzio ed essa, quindi, è meritevole di accoglimento alla luce delle considerazioni sopra spese sul versante interno dei rapporti tra Ente impositore e Agente della riscossione.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti intimate al pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano in euro 220,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato con distrazione ex art. 93 c.p.c.; accoglie la domanda di manleva di AdER e per l'effetto condanna l'intimato Consorzio dal tenerla indenne da quanto corrisposto alla parte ricorrente in forza dell'odierna soccombenza;
spese compensate per il capo precedente;
(firmato digitalmente)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2971/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 90021490801
elettivamente domiciliato presso Contrada Melissari 89047 Roccella Ionica RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030837586000 BONIFICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 30.04.2025, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) impugnava la cartella di pagamento n. 09420240030837586000, notificata in data 14.03.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della quota consortile per gli anni 2019 e 2020 in favore del Consorzio_1 , per l'importo complessivo di € 87,88.
Con il primo motivo la ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva relativa all'anno 2019, deducendo che i contributi consortili integrano prestazioni periodiche soggette al termine di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Con il secondo motivo deduceva l'inesistenza del presupposto impositivo, rilevando che la cartella risultava emessa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. Calabria n. 11/2003, disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 188/2018, depositata il 10.10.2018, nella parte in cui prevedeva la debenza del contributo indipendentemente dal beneficio fondiario.
Con il terzo motivo contestava l'assenza di qualsiasi beneficio diretto, specifico e concreto in favore dei propri immobili, deducendo che il Consorzio non aveva eseguito opere di bonifica o manutenzione idonee a determinare un incremento del valore fondiario, in violazione dei principi di cui al R.D. n. 215/1933, all'art. 860 c.c. e alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Con il quarto motivo deduceva il difetto di motivazione della cartella impugnata, rilevando l'assenza dell'indicazione del perimetro di contribuzione, del piano di classifica applicato e dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione dell'importo richiesto, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le censure riguardanti la sussistenza del credito, la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla consegna del ruolo, la motivazione degli atti presupposti e la loro notifica;
l'AdER rilevava che il ruolo n. 2024/002916 era stato reso esecutivo in data 12.05.2024, consegnato in data 10.07.2024 e che la cartella era stata notificata in data 14.03.2025, nel rispetto dei termini di legge;
deduceva altresì che l'obbligo motivazionale incombe sull'Ente impositore e che l'Agente della riscossione non è tenuto a sindacare il merito della pretesa tributaria;
concludeva pertanto per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva e, in subordine, per il rigetto del ricorso, con manleva da ogni conseguenza pregiudizievole, incluse le spese di lite.
Con memorie illustrative depositate in data 13.01.2026 la ricorrente ribadiva integralmente le censure già formulate nel ricorso introduttivo;
in particolare, insisteva sull'illegittimità radicale del piano di classifica applicato, in quanto fondato su criteri di riparto delle spese conformi alla formulazione dell'art. 23, comma 1, L.R. n. 11/2003 dichiarata incostituzionale, nonché sull'assenza di prova dell'esistenza di un beneficio concreto per gli immobili di proprietà; evidenziava, altresì, l'obbligo, in capo al Consorzio, di adottare un nuovo piano di classifica conforme alla L.R. n. 13/2017, che ha reintrodotto il criterio indefettibile del beneficio fondiario, nonché l'inutilizzabilità di eventuali produzioni documentali tardive, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992.
Il Consorzio_1, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace.
All'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per entrambi i motivi di ricorso, e senza considerare che per la cartella di pagamento n. 09420240030837586000 il Consorzio nulla addotto rispetto all'eccezione di difetto di titolarità dei beni gravati dal contributo;
la contraddittorietà delle pronunce intervenute in materia impone che si chiariscano alcuni punti della normativa di regolazione della materia dei contributi consortili da cui discendono anche gli oneri probatori che devono intendersi posti a carico delle parti. A tale riguardo, la Corte adita condivide l'orientamento espresso da altra Sezione (sentenza n.6264 del 2024) secondo cui deve intendersi ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 per effetto del quale «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni» per cui compete sicuramente al Consorzio fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza di opere concretamente effettuate. La citata pronuncia, ancora, precisa che «Tale prova avrebbe potuto essere variamente fornita e, inoltre, va ragionevolmente considerato che non può essere il proprietario cui viene richiesto il tributo a dover provare un fatto negativo, quanto piuttosto l'Ente impositore che ha realizzato i lavori, presupposto per il pagamento del dovuto. Quindi, in sostanza, alla luce della particolare natura corrispettiva del contributo, non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del piano di classifica e desumerne, automaticamente, positive ricadute in termini di arricchimento dello specifico terreno, pur se posto all'interno del relativo spazio consortile. L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione».
Si tratta di un principio che la Corte adita condivide e revoca in dubbio la consueta argomentazione del Consorzio secondo cui «il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, oltre che dalla normativa regionale, costituito dal vantaggio per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione della avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile», posto che si confonde la legittimità della pretesa azionata – che discende dal perfezionamento dell'iter previsto dalla normativa di settore, soprattutto regionale – dal fondatezza della stessa, non potendosi confondere la circostanza che il Consorzio abbia redatto atti generali non impugnati, con il fatto che, in corso di giudizio, sia chiamato a fornire la prova dell'esecuzione delle opere da cui discendono i benefici per i singoli proprietari i cui fondi ricadono nel comprensorio dell'Ente. In caso contrario – ed è questa la traiettoria delle considerazioni pur compiutamente espresse dal resistente – si verrebbe a determinare un'imposizione tributaria svincolata da qualsivoglia controllo giurisdizionale. Per intendersi: è evidente che l'aliquota impositiva è sottratta alla verifica giudiziaria, ma le condizioni di fatto che la legittimano non possono sfuggire all'adempimento dell'onere di prova;
altrimenti si viene a imporre un tributo che non è più rapportato al beneficio concreto, ma a meri presupposti formali che alterano l'onere consortile trasformandolo in un'imposta sul patrimonio agrario ricadente nel comprensorio.
Non ignora la Corte adita che il più recente indirizzo della Corte regolatrice ha precisato che «i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali dovuti da chi, al tempo della loro esazione, è proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo» (Cass. sez. 5, 25/10/2024, n. 27734). Più in generale, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento secondo cui, in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova di carenza di vantaggiosità fondiaria (utilitas) dipendente dall'esecuzione delle opere di bonifica e di manutenzione idraulica (Cass. nn.9511/2018, 24356/2018, 23220/2014). Più in dettaglio si è stabilito che «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite» (Cassazione 8/04/2022, n.11431). D'altronde le Sezioni unite avevano chiarito che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad “un piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio» (sentenza n.11722 del 2010). Ragione per cui solo, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni l'atto impositivo affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile» (Cass., 16/07/2021, n.20359).
Ma questi principi (anche alla luce della novella del comma 5-bis dell'art. 7 citato) pongono il problema concreto di stabilire – una volta individuata la distribuzione dell'onere probatorio - in quale modo il consorziato possa assolvere al proprio.
La Corte regolatrice (Cass. n.17066/2010) ha osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l'insussistenza del beneficio fondiario - sia sotto il profilo della obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che – soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del d.lgs. 546/1992 art.7 comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo (cfr. anche Cass.n.23251 del 2019).
In buona sostanza, come detto, il momento di verifica dell'attività impositiva in sede giurisdizionale è costituito dalla prova delle opere eseguite e dal controllo circa la loro ragionevole e concreta idoneità a recare un beneficio al fondo della parte ricorrente. Lungo questa traiettoria non giova al Consorzio la mera allegazione che esso contribuisce all'attività di sorveglianza predisposta «dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi della normativa nazionale, in attuazione delle direttive europee (2007/60/CE – D.Lgs. n.49/2010 – D.Lgs, n. 218/2020) e/o che tale attività di prevenzione del rischio, messa in atto dal Consorzio, prioritariamente in attuazione dei Piani Attuativi Annuali e Pluriennali di Forestazione approvati dalla Regione Calabria, determina un indiscutibile vantaggio, da qui il relativo evidente ed effettivo beneficio diretto e specifico, per tutti gli immobili ricadenti nelle aree di intervento (aree programma) individuati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvione di ambito regionale sopra richiamato», poiché si tratta di un circostanza che punta a trasformare in un generico e astratto beneficio un compito istituzionale del Consorzio con un aggravio tributario sulla cui incostituzionalità la Corte costituzionale si è già notoriamente espressa nel 2018.
Ciò chiarito è necessario precisare come possa e debba operare la presunzione relativa delineata dalla Corte di legittimità quando ha affermato, come visto, che «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite » (Cass. 8/04/2022, n.11431).
Per essere inadempiente rispetto ad un obbligo (o ad un'obbligazione) è, infatti, necessario che la stessa sia definita e delimitata nei suoi contorni quantomeno generali. Nel caso di specie, viceversa, la genericità del piano di classifica preclude la possibilità di contestare un inadempimento specifico. In ragione di ciò non può ritenersi, nonostante la formale approvazione del piano di classifica, operativa la presunzione relativa a favore del Consorzio che avrebbe, quindi, dovuto provare, per chiedere il tributo, il conseguimento, da parte del fondo del ricorrente, di concreti benefici per opere effettivamente realizzate. Una simile prova non è, tuttavia, stata fornita dal Consorzio che si è limitato a produrre documentazione assolutamente insufficiente e al più comprovante le somme stanziate in svariate annualità, ma non dimostrando quale fosse il beneficio specifico ed il vantaggio tratto dall'immobile della parte ricorrente con la conseguenza che il ricorso deve trovare accoglimento.
Quanto alla posizione di AdER e alla sua legittimazione passiva, mette conto osservare con riguardo alla sua ricaduta anche sulle spese di lite che, quantunque risulti evidente la circostanza per cui entrambi i resistenti devono ritenersi responsabile della soccombenza, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cassazione sez. 6-3, n. 3105 del 06/02/2017; sez.
6-3 n. 3154 del 07/02/2017; sez. 2, n.14125 del 11/07/2016; sez. 3, n. 15390 del 13/06/2018 e sez. 6-2, n. 23459 del 10/11/2011) che tra Ente impositore e concessionario non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti, ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cassazione sez. unite n. 16412 del 25/07/2007 e, da ultimo, 22/11/2021 n. 36044); ora, di una siffatta domanda trasversale non v'è traccia in atti. Quindi si deve considerare che tutta la questione delle relazioni intercorrenti tra l'Ente impositore e il Concessionario per la riscossione deve essere sottoposta a revisione alla luce della sentenza n. 158/2019 della Corte costituzionale dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art.32 d.lgs. 150/2011. E', infatti, da considerare che la Corte di cassazione ha, in applicazione di tale pronuncia, precisato che «la controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari» (Cassazione sez. VI - 2, n. 4501 del 20/02/2020, m. 657255 - 01); si legge, in proposito, nella sentenza della Consulta ora menzionata, che «il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l'opponente e l'ente concedente. Alla sede di quest'ultimo, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa»; in ragione di questo principio che, come evidente, tracima dalla questione della competenza in direzione del porsi della relazioni tra Ente impositore e Concessionario rispetto al cittadino ritenuto debitore delle somme pretese dal primo, deve escludersi un qualsivoglia difetto di legittimazione passiva in capo ad Ader;
a questo riguardo occorre, per giunta, considerare che la medesima Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che «l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. Non può pertanto affermarsi a priori …che il determinarsi, dopo l'affidamento in riscossione, della prescrizione non possa essere addebitata ad Equitalia e che solo il titolare del credito possa ritenersi legittimato ad interrompere il relativo termine» (così in motivazione Cassazione Sez. L n. 27218 del 26/10/2018, m. 651172 – 01); circostanza, questa, che regola ab intra i rapporti tra Ente impositore e Concessionario in caso di dispersione del credito per una condotta a questi riconducibile e prevede il cd. sgravio delle somme in favore del concedente.
Nel caso di specie, come visto, AdER ha spiegato rituale domanda di manleva in via subordinata nei confronti del Consorzio ed essa, quindi, è meritevole di accoglimento alla luce delle considerazioni sopra spese sul versante interno dei rapporti tra Ente impositore e Agente della riscossione.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti intimate al pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano in euro 220,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato con distrazione ex art. 93 c.p.c.; accoglie la domanda di manleva di AdER e per l'effetto condanna l'intimato Consorzio dal tenerla indenne da quanto corrisposto alla parte ricorrente in forza dell'odierna soccombenza;
spese compensate per il capo precedente;
(firmato digitalmente)