Art. 9.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad anticipare la somma di lire un miliardo, a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gia' inscritta al capitolo n. 500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, per la costruzione e l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.
La predetta somma di lire un miliardo e l'eccedenza di impegni di lire 7.500.000.000 sul capitolo n. 500 di cui all'articolo precedente - che si intende autorizzata a titolo di anticipazione rimborsabile - sono da considerarsi in aggiunta alla quota afferente l'esercizio 1947-48 della anticipazione di complessive lire 9 miliardi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95 .
Alla determinazione del periodo entro il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovra' restituire al Tesoro la somma di cui sopra, nonche' del tasso di interesse relativo e di tutte le altre modalita' e condizioni che si renderanno necessarie sara' provveduto con decreto Presidenziale, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli stanziamenti che potranno essere disposti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad anticipare la somma di lire un miliardo, a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gia' inscritta al capitolo n. 500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, per la costruzione e l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.
La predetta somma di lire un miliardo e l'eccedenza di impegni di lire 7.500.000.000 sul capitolo n. 500 di cui all'articolo precedente - che si intende autorizzata a titolo di anticipazione rimborsabile - sono da considerarsi in aggiunta alla quota afferente l'esercizio 1947-48 della anticipazione di complessive lire 9 miliardi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95 .
Alla determinazione del periodo entro il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovra' restituire al Tesoro la somma di cui sopra, nonche' del tasso di interesse relativo e di tutte le altre modalita' e condizioni che si renderanno necessarie sara' provveduto con decreto Presidenziale, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli stanziamenti che potranno essere disposti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato.