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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2050/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13929/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania - Via Armando Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB03T100002_2025 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB03T100002_2025 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB03T100002_2025 IRAP 2022
- ATTO CONT. SANZ n. TEBCOT100001_2025 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 579/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado,
l'avviso di accertamento n. TEB03T100002/2025, notificato a mezzo pec, in data 24 aprile 2025 a fini IRES,
IRAP ed IVA per l'anno 2022 e contestuale provvedimento di irrogazione sanzioni (doc.1) nonché il separato atto di contestazione sanzioni n. TEBCOT100001/2025, notificato a mezzo pec in pari data, 24 aprile 2025, per irrogare la sanzione IVA ex art. 11, co.
2-ter del d.lgs. n. 471/97 per presunta “infedele trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA” dell'anno 2022 (doc.2).
A fondamento del gravame ha dedotto il difetto di motivazione, anche per relationem, l'llegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di prova specifica della fondatezza dei recuperi, l'infondatezza, nel merito, dei recuperi operati: a) sulle spese di rappresentanza, ritenute indeducibili per asserita “mancanza di documentazione”; b) sui canoni di locazione dell'immobile sito in Firenze alla Indirizzo_1, in origine adibito a banca, locato dall'azienda per essere destinato a sede di ufficio commerciale (destinazione non realizzata per l'eccessiva onerosità della programmata “riqualificazione”), per asserita “mancanza di inerenza”.
Radicatasi la lite, si è costituita la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Circa l'eccezione di difetto di motivazione, si osserva che, in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio
(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 3610 del 12/02/2025).
L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito delle contestazioni sollevate si osserva quanto segue.
Come esposto in premessa, l'Ufficio ha recuperato ai fini IRES e IRAP spese di rappresentanza per l'importo di € 27.836,92 (su € 113.236,92).
Dal PVC della GdF si evince che sono stati sottoposti a controllo acquisti di merce di svariata natura (bottiglie di vino, borse, orologi, ecc.), ed è stato chiesto alla parte di giustificarne l'inerenza ai sensi dell'art. 108 comma 2 del TUIR e del D.M. 19 novembre del 2008 (finalità promozionali o di pubbliche relazioni, rispondenza a criteri di ragionevolezza e coerenza, gratuità).
La parte ha ottemperato esibendo le fatture a riprova della concomitanza con festività e ricorrenze. Deduce oggi l'ufficio che la parte non ha dimostrato che l'acquisto sia avvenuto "nell'ambito di attività promozionali a cui hanno partecipato potenziali clienti al fine di diffondere l'immagine dell'azienda".
L'assunto non può essere condiviso, non sottoponendo la norma a un sì stringente onere di allegazione la deducibilità di tali costi, posto che l'attività promozionale può avvenire anche al di fuori di specifici eventi e di circuiti di capillare tracciabilità.
Sussiste, peraltro, il requisito della ragionevolezza, avuto riguardo alla proporzione tra le spese a tal fine sostenute e il volume di affari della società.
Non pare, dunque, legittimo sostenerne l'indeducibilità in virtù di una interpretazione della norma che ne amplia oltre il dato letterale la portata.
Diversamente deve ragionarsi per quanto concerne il canone di affitto dell'immobile fiorentino.
Sul punto la parte ricorrente sostiene che l'art. 109 comma 5 del TUIR, che la DR cita come fonte del recupero, non possa trovare applicazione nel caso di specie.
A tal fine invoca il cd. principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, a tenore del quale, per i soggetti diversi dalle micro-imprese, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili”.
L'assunto non può essere condiviso.
In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass., Sez. V, 13 febbraio 2025, n. 3747).
La regola non patisce eccezioni in favore delle imprese soggette al regime di cui all'art. 83 del TUIR.
La circostanza che il legislatore abbia fatto ricorso alla tecnica del rinvio ai principi IASIIFRS colloca questi ultimi (per loro natura regole extralegali, riconosciute da una comunità scientifica internazionale, lo Associazione_1) all'interno del precetto della disposizione normativa nazionale in questione (della quale non sarebbe altrimenti individuabile il senso e la portata derogatoria dei successivi articoli della medesima sezione), oltre che di quella comunitaria dalla quale essa deriva, e fa sì che l'Amministrazione finanziaria possa accertarne la corretta applicazione e che la loro interpretazione ed applicazione costituisca anche una questione di diritto, quindi non necessariamente di mero fatto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17011 del 2020).
In definitiva, la detraibilità spetta se il costo è stato sostenuto e se esso è inerente all'attività di impresa.
Nel caso di specie, la ricorrente, esercente l'attività industriale di imballaggi fabbricazioni in materie plastiche di imballaggi, ha stipulato, quale locataria, un contratto di locazione di un immobile ad uso ufficio al centro
Firenze, in origine adibito a banca, per un presunto utilizzo ai fini commerciali, in realtà mai avvenuto.
Non si tratta, in buona sostanza, dell'acquisto di un macchinario o di un impianto destinato, per natura, all'esercizio dell'attività d'impresa, per il quale la prova della strumentalità del bene è in re ipsa. Ebbene, sussistono, rispetto a tale spesa, plurimi elementi di dubbio circa la sua destinazione all'esercizio dell'impresa.
La ricorrente assume di avere acquisito, negli anni del Covid, la consapevolezza della eccessiva onerosità della riconversione del bene, e, cionodimeno, ne ha prolungato la locazione fino al 2023.
A fronte della dichiarata inutilizzabilità del bene le parti, facenti parte del medesimo gruppo societario, hanno convenuto addirittura di incrementare il canone di locazione di € 100.000,00.
Nè, infine, la ricorrente ha dimostrato di avere, in qualunque modo, occupato il bene, allacciando utenze ad essa riconducibili.
Difetta, pertanto, la prova dell'inerenza.
In definitiva, l'atto impugnato non merita censura in parte qua, mentre va annullato limitatamente al diniego di detraibilità delle sole spese di rappresentanza.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, che, per il residuo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e lo rigetta nel resto;
compensa le spese per un terzo e condanna la ricorrente al pagamento dei residui due terzi, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 900,00 per rimborso spese generali oltre cp e iva, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13929/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania - Via Armando Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB03T100002_2025 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB03T100002_2025 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB03T100002_2025 IRAP 2022
- ATTO CONT. SANZ n. TEBCOT100001_2025 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 579/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado,
l'avviso di accertamento n. TEB03T100002/2025, notificato a mezzo pec, in data 24 aprile 2025 a fini IRES,
IRAP ed IVA per l'anno 2022 e contestuale provvedimento di irrogazione sanzioni (doc.1) nonché il separato atto di contestazione sanzioni n. TEBCOT100001/2025, notificato a mezzo pec in pari data, 24 aprile 2025, per irrogare la sanzione IVA ex art. 11, co.
2-ter del d.lgs. n. 471/97 per presunta “infedele trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA” dell'anno 2022 (doc.2).
A fondamento del gravame ha dedotto il difetto di motivazione, anche per relationem, l'llegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di prova specifica della fondatezza dei recuperi, l'infondatezza, nel merito, dei recuperi operati: a) sulle spese di rappresentanza, ritenute indeducibili per asserita “mancanza di documentazione”; b) sui canoni di locazione dell'immobile sito in Firenze alla Indirizzo_1, in origine adibito a banca, locato dall'azienda per essere destinato a sede di ufficio commerciale (destinazione non realizzata per l'eccessiva onerosità della programmata “riqualificazione”), per asserita “mancanza di inerenza”.
Radicatasi la lite, si è costituita la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Circa l'eccezione di difetto di motivazione, si osserva che, in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio
(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 3610 del 12/02/2025).
L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito delle contestazioni sollevate si osserva quanto segue.
Come esposto in premessa, l'Ufficio ha recuperato ai fini IRES e IRAP spese di rappresentanza per l'importo di € 27.836,92 (su € 113.236,92).
Dal PVC della GdF si evince che sono stati sottoposti a controllo acquisti di merce di svariata natura (bottiglie di vino, borse, orologi, ecc.), ed è stato chiesto alla parte di giustificarne l'inerenza ai sensi dell'art. 108 comma 2 del TUIR e del D.M. 19 novembre del 2008 (finalità promozionali o di pubbliche relazioni, rispondenza a criteri di ragionevolezza e coerenza, gratuità).
La parte ha ottemperato esibendo le fatture a riprova della concomitanza con festività e ricorrenze. Deduce oggi l'ufficio che la parte non ha dimostrato che l'acquisto sia avvenuto "nell'ambito di attività promozionali a cui hanno partecipato potenziali clienti al fine di diffondere l'immagine dell'azienda".
L'assunto non può essere condiviso, non sottoponendo la norma a un sì stringente onere di allegazione la deducibilità di tali costi, posto che l'attività promozionale può avvenire anche al di fuori di specifici eventi e di circuiti di capillare tracciabilità.
Sussiste, peraltro, il requisito della ragionevolezza, avuto riguardo alla proporzione tra le spese a tal fine sostenute e il volume di affari della società.
Non pare, dunque, legittimo sostenerne l'indeducibilità in virtù di una interpretazione della norma che ne amplia oltre il dato letterale la portata.
Diversamente deve ragionarsi per quanto concerne il canone di affitto dell'immobile fiorentino.
Sul punto la parte ricorrente sostiene che l'art. 109 comma 5 del TUIR, che la DR cita come fonte del recupero, non possa trovare applicazione nel caso di specie.
A tal fine invoca il cd. principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, a tenore del quale, per i soggetti diversi dalle micro-imprese, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili”.
L'assunto non può essere condiviso.
In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass., Sez. V, 13 febbraio 2025, n. 3747).
La regola non patisce eccezioni in favore delle imprese soggette al regime di cui all'art. 83 del TUIR.
La circostanza che il legislatore abbia fatto ricorso alla tecnica del rinvio ai principi IASIIFRS colloca questi ultimi (per loro natura regole extralegali, riconosciute da una comunità scientifica internazionale, lo Associazione_1) all'interno del precetto della disposizione normativa nazionale in questione (della quale non sarebbe altrimenti individuabile il senso e la portata derogatoria dei successivi articoli della medesima sezione), oltre che di quella comunitaria dalla quale essa deriva, e fa sì che l'Amministrazione finanziaria possa accertarne la corretta applicazione e che la loro interpretazione ed applicazione costituisca anche una questione di diritto, quindi non necessariamente di mero fatto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17011 del 2020).
In definitiva, la detraibilità spetta se il costo è stato sostenuto e se esso è inerente all'attività di impresa.
Nel caso di specie, la ricorrente, esercente l'attività industriale di imballaggi fabbricazioni in materie plastiche di imballaggi, ha stipulato, quale locataria, un contratto di locazione di un immobile ad uso ufficio al centro
Firenze, in origine adibito a banca, per un presunto utilizzo ai fini commerciali, in realtà mai avvenuto.
Non si tratta, in buona sostanza, dell'acquisto di un macchinario o di un impianto destinato, per natura, all'esercizio dell'attività d'impresa, per il quale la prova della strumentalità del bene è in re ipsa. Ebbene, sussistono, rispetto a tale spesa, plurimi elementi di dubbio circa la sua destinazione all'esercizio dell'impresa.
La ricorrente assume di avere acquisito, negli anni del Covid, la consapevolezza della eccessiva onerosità della riconversione del bene, e, cionodimeno, ne ha prolungato la locazione fino al 2023.
A fronte della dichiarata inutilizzabilità del bene le parti, facenti parte del medesimo gruppo societario, hanno convenuto addirittura di incrementare il canone di locazione di € 100.000,00.
Nè, infine, la ricorrente ha dimostrato di avere, in qualunque modo, occupato il bene, allacciando utenze ad essa riconducibili.
Difetta, pertanto, la prova dell'inerenza.
In definitiva, l'atto impugnato non merita censura in parte qua, mentre va annullato limitatamente al diniego di detraibilità delle sole spese di rappresentanza.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, che, per il residuo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e lo rigetta nel resto;
compensa le spese per un terzo e condanna la ricorrente al pagamento dei residui due terzi, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 900,00 per rimborso spese generali oltre cp e iva, se dovuti.