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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5686/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con gli Avv.ti Giampaolo Lando e Alberto Chies, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Padova, Via Altinate 143
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Francesco Casini e Giulio Scrofani, con domicilio CP_1 P.IVA_1 eletto in Marotta di Mondolfo, viale della Repubblica 3/A
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09/05/2025,
ha convenuto in giudizio per l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
- accertata l'illegittimità del licenziamento, condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a reintegrare e a pagarle un'indennità risarcitoria mensile pari a euro 1.812,00 (oltre 120,00 euro Parte_1
a titolo di ferie) dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione ovvero, in subordine, al pagamento di 24 mensilità della retribuzione sopra individuata;
- con rivalutazione e interessi legali ex artt. 429 c.p.c. e 1284, co. 4, c.c.;
- con rifusione integrale delle spese di lite, e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, che non hanno riscosso diritti e onorari. Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
veniva assunta da in data 4 maggio 2009 quale impiegata. Parte_1 CP_1
Per quanto di interesse, in data 27 settembre 2024 la ricorrente veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo con la seguente motivazione:
Con la presente, in riferimento al rapporto di lavoro instauratosi in forza di contratto stipulato in data 04.05.2009, ci vediamo costretti, nostro malgrado, a comunicarLe la risoluzione con effetto immediato del Suo rapporto di lavoro per ragioni di carattere oggettivo.
Come è a Lei ben noto, infatti, la nostra azienda negli ultimi periodi ha dovuto far fronte a particolari situazioni economico-organizzative che hanno determinato una conseguente e necessaria riorganizzazione aziendale e produttiva. In ragione di ciò, la Sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata nel nuovo assetto aziendale. Rilevato che non è possibile all'interno dell'azienda reperire altra posizione lavorativa ove poterLa collocare, siamo costretti a licenziarLa per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge del 15 luglio
1966 n.604 e dell'art. 243 del C.C.N.L. di categoria, con effetto immediato.
Allo scopo di consentirLe di agire immediatamente per il reperimento di un nuovo impiego lavorativo, Le comunichiamo, altresì, che è esonerata dallo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, ferma restando l'integrale e tempestiva corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Nel presente giudizio, ha contestato la legittimità del licenziamento per Parte_1 mancanza di un fatto posto alla base, violazione dei criteri di scelta e dell'obbligo di repêchage e mancato svolgimento della procedura di cui all'articolo 7 L. 604/66.
***
Tanto premesso, come noto, sui criteri per l'accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la consolidata giurisprudenza di legittimità si è attestata sul seguente principio di diritto: Affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato perché, pur avendo accertato la riduzione del fatturato e l'eliminazione di una specifica attività aziendale, aveva rilevato che il lavoratore licenziato, formalmente inserito nell'organigramma quale addetto
a tale attività, non vi era mai stato adibito in concreto) (Cass., n. 8661 del 28/03/2019).
2 | 4 Si è, inoltre, evidenziato che: In tema di vizi della motivazione del licenziamento individuale in imprese con più di quindici dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto posto a base del provvedimento integra una violazione non meramente formale bensì sostanziale, dal momento che impedisce di pervenire all'identificazione di qualsivoglia ragione giustificativa (che dovrà, pertanto, essere dichiarata insussistente dal giudice), determinando l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'art.18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 (Cass., n. 9544 del 11/04/2025)
*
Ebbene, nel caso di specie deve convenirsi con la difesa della ricorrente circa l'assoluta genericità dei motivi indicati nella sopra richiamata lettera di licenziamento.
Le evocate particolari situazioni economico-organizzative appaiono essere più una clausola di stile che non un'apprezzabile ragione imprenditoriale, non essendovi alcun elemento per comprendere se dette particolari situazioni derivino dalla situazione finanziaria della società piuttosto che da interventi sulla struttura aziendale (e, nel caso, di quale tipo).
Ciò si riflette necessariamente sul recesso, giacché l'ulteriore precisazione della lettera di licenziamento - ovvero che le citate particolari situazioni avrebbero comportato una riorganizzazione aziendale e produttiva, dal che poi l'impossibilità di utilizzare proficuamente nel nuovo assetto aziendale l'attività lavorativa della ricorrente – sono, oggettivamente, non apprezzabili e prive di un concreto contenuto.
In sostanza, la società ha comunicato un licenziamento senza offrire alla lavoratrice un solo elemento che le consentisse di comprenderne compiutamente le ragioni.
*
A nulla valga, pertanto, quanto poi ampiamente argomentato dalla società nella memoria difensiva (ove si evoca una riorganizzazione del reparto segreteria dell'area commerciale), giacché il vizio della lettera di licenziamento (che, come noto, cristallizza i motivi alla base della scelta dell'imprenditore) non può certamente essere sanato in sede di costituzione.
*
Tanto basta per ritenere illegittimo il licenziamento.
Quanto alle conseguenze, dalla visura camerale in atti risulta che abbia alle CP_1 proprie dipendenze più di 60 dipendenti e, considerato che risulta assunta in Parte_1 data 4 maggio 2009, trova applicazione la previsione dell'articolo 18, comma 4, L. 300/70.
Pertanto, va condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di CP_1 lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria, al tallone mensile di euro 1812,00, dal
3 | 4 licenziamento all'effettiva reintegra, in misura non superiore a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento andranno poi maggiorati di interessi legali e rivalutazione (con esclusione degli invocati interessi di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., avendo riguardo alla specialità della previsione dell'articolo 429 cpc.)
***
Il ricorso merita, quindi, integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo al valore indeterminabile ma di bassa complessità della controversia e potendosi collocare sui minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con lettera del 27/09/2024 e, CP_1 Parte_1 per l'effetto, condanna alla reintegrazione di nel posto di CP_1 Parte_1 lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria, al tallone mensile di euro 1812,00, dal licenziamento all'effettiva reintegra, in misura non superiore a 12 mensilità, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi euro 4.629,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 10/09/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
4 | 4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con gli Avv.ti Giampaolo Lando e Alberto Chies, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Padova, Via Altinate 143
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Francesco Casini e Giulio Scrofani, con domicilio CP_1 P.IVA_1 eletto in Marotta di Mondolfo, viale della Repubblica 3/A
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09/05/2025,
ha convenuto in giudizio per l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
- accertata l'illegittimità del licenziamento, condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a reintegrare e a pagarle un'indennità risarcitoria mensile pari a euro 1.812,00 (oltre 120,00 euro Parte_1
a titolo di ferie) dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione ovvero, in subordine, al pagamento di 24 mensilità della retribuzione sopra individuata;
- con rivalutazione e interessi legali ex artt. 429 c.p.c. e 1284, co. 4, c.c.;
- con rifusione integrale delle spese di lite, e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, che non hanno riscosso diritti e onorari. Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
veniva assunta da in data 4 maggio 2009 quale impiegata. Parte_1 CP_1
Per quanto di interesse, in data 27 settembre 2024 la ricorrente veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo con la seguente motivazione:
Con la presente, in riferimento al rapporto di lavoro instauratosi in forza di contratto stipulato in data 04.05.2009, ci vediamo costretti, nostro malgrado, a comunicarLe la risoluzione con effetto immediato del Suo rapporto di lavoro per ragioni di carattere oggettivo.
Come è a Lei ben noto, infatti, la nostra azienda negli ultimi periodi ha dovuto far fronte a particolari situazioni economico-organizzative che hanno determinato una conseguente e necessaria riorganizzazione aziendale e produttiva. In ragione di ciò, la Sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata nel nuovo assetto aziendale. Rilevato che non è possibile all'interno dell'azienda reperire altra posizione lavorativa ove poterLa collocare, siamo costretti a licenziarLa per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge del 15 luglio
1966 n.604 e dell'art. 243 del C.C.N.L. di categoria, con effetto immediato.
Allo scopo di consentirLe di agire immediatamente per il reperimento di un nuovo impiego lavorativo, Le comunichiamo, altresì, che è esonerata dallo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, ferma restando l'integrale e tempestiva corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Nel presente giudizio, ha contestato la legittimità del licenziamento per Parte_1 mancanza di un fatto posto alla base, violazione dei criteri di scelta e dell'obbligo di repêchage e mancato svolgimento della procedura di cui all'articolo 7 L. 604/66.
***
Tanto premesso, come noto, sui criteri per l'accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la consolidata giurisprudenza di legittimità si è attestata sul seguente principio di diritto: Affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato perché, pur avendo accertato la riduzione del fatturato e l'eliminazione di una specifica attività aziendale, aveva rilevato che il lavoratore licenziato, formalmente inserito nell'organigramma quale addetto
a tale attività, non vi era mai stato adibito in concreto) (Cass., n. 8661 del 28/03/2019).
2 | 4 Si è, inoltre, evidenziato che: In tema di vizi della motivazione del licenziamento individuale in imprese con più di quindici dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto posto a base del provvedimento integra una violazione non meramente formale bensì sostanziale, dal momento che impedisce di pervenire all'identificazione di qualsivoglia ragione giustificativa (che dovrà, pertanto, essere dichiarata insussistente dal giudice), determinando l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'art.18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 (Cass., n. 9544 del 11/04/2025)
*
Ebbene, nel caso di specie deve convenirsi con la difesa della ricorrente circa l'assoluta genericità dei motivi indicati nella sopra richiamata lettera di licenziamento.
Le evocate particolari situazioni economico-organizzative appaiono essere più una clausola di stile che non un'apprezzabile ragione imprenditoriale, non essendovi alcun elemento per comprendere se dette particolari situazioni derivino dalla situazione finanziaria della società piuttosto che da interventi sulla struttura aziendale (e, nel caso, di quale tipo).
Ciò si riflette necessariamente sul recesso, giacché l'ulteriore precisazione della lettera di licenziamento - ovvero che le citate particolari situazioni avrebbero comportato una riorganizzazione aziendale e produttiva, dal che poi l'impossibilità di utilizzare proficuamente nel nuovo assetto aziendale l'attività lavorativa della ricorrente – sono, oggettivamente, non apprezzabili e prive di un concreto contenuto.
In sostanza, la società ha comunicato un licenziamento senza offrire alla lavoratrice un solo elemento che le consentisse di comprenderne compiutamente le ragioni.
*
A nulla valga, pertanto, quanto poi ampiamente argomentato dalla società nella memoria difensiva (ove si evoca una riorganizzazione del reparto segreteria dell'area commerciale), giacché il vizio della lettera di licenziamento (che, come noto, cristallizza i motivi alla base della scelta dell'imprenditore) non può certamente essere sanato in sede di costituzione.
*
Tanto basta per ritenere illegittimo il licenziamento.
Quanto alle conseguenze, dalla visura camerale in atti risulta che abbia alle CP_1 proprie dipendenze più di 60 dipendenti e, considerato che risulta assunta in Parte_1 data 4 maggio 2009, trova applicazione la previsione dell'articolo 18, comma 4, L. 300/70.
Pertanto, va condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di CP_1 lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria, al tallone mensile di euro 1812,00, dal
3 | 4 licenziamento all'effettiva reintegra, in misura non superiore a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento andranno poi maggiorati di interessi legali e rivalutazione (con esclusione degli invocati interessi di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., avendo riguardo alla specialità della previsione dell'articolo 429 cpc.)
***
Il ricorso merita, quindi, integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo al valore indeterminabile ma di bassa complessità della controversia e potendosi collocare sui minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con lettera del 27/09/2024 e, CP_1 Parte_1 per l'effetto, condanna alla reintegrazione di nel posto di CP_1 Parte_1 lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria, al tallone mensile di euro 1812,00, dal licenziamento all'effettiva reintegra, in misura non superiore a 12 mensilità, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi euro 4.629,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 10/09/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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