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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9108 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 45994/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fiaccavento Parte_1
e dall'avv. Marco Craia per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
e
, Controparte_2 E_ [...]
, CP_4
- contumaci -
OGGETTO: diritto all'assunzione e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 13 dicembre 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione da parte dell'ente resistente nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, per l'area tecnico – amministrativa – giuridica, in esito a procedure di scorrimento della graduatoria di cui al concorso bandito con decreto n. 877/2022 del 5 agosto 2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 71 del 6 settembre 2022, attuate con decreto n. 348/2024 del 16 ottobre 2024 e con decreto n. 427/2024 del 30 novembre 2024, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito, individuato nella somma di € 10.000, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e al pagamento di una penale nella misura di euro 250,00
o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'assunzione successivo all'emissione del provvedimento giudiziale. A sostegno della domanda la ricorrente ha esposto:
- che con decreto n. 876/2022 del 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2022, l' ha Controparte_5 pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 7 unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova, VI livello professionale, per l'area tecnico – amministrativa - economica;
- di essersi utilmente collocata nella suddetta graduatoria di merito, in posizione n. 3;
- di avere sottoscritto in data 19 marzo 2024 un contratto individuale di lavoro con l'amministrazione resistente, per l'assunzione alle dipendenze dello stesso nel profilo di collaboratore tecnico Controparte_5 enti di ricerca in prova, VI livello professionale;
- di essere stata assegnata con comunicazione del 25 marzo 2024 all'ufficio contratti dell' ; CP_5
- di essere stata confermata in servizio in data 3 luglio 2024, concluso favorevolmente il periodo di prova, con decreto n. 107/2024;
- di avere presentato domanda di partecipazione anche alla diversa procedura concorsuale, per titoli ed esami, bandita con decreto n. 877/2022, parimenti del 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2022, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 5 unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova, VI livello professionale dello stesso Istituto, per l'area tecnico – amministrativa
- giuridica;
- di avere espletato le prove concorsuali e di essersi collocata in posizione n. 8 nella graduatoria, risultando idonea non vincitrice;
- che con decreto n. 348/2024 del 16 ottobre 2024 l' Controparte_5
ha dato corso allo scorrimento della graduatoria del concorso per il
[...] profilo giuridico, al fine di provvedere alla chiamata di n. 2 idonei;
- che l'amministrazione resistente ha dichiarato vincitori la dott.ssa collocatasi in posizione n. 7 nella graduatoria di Persona_1 merito e il sig. collocatosi in posizione n. 9 nella medesima Controparte_2 graduatoria;
2 - di non essere stata chiamata allo scorrimento della graduatoria, pur se collocata in posizione utile, in quanto vincitrice di altro pubblico concorso indetto dal medesimo Istituto e già assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che con decreto n. 427/2024 del 30 novembre 2024 l' Controparte_5
ha dato ulteriormente corso allo scorrimento della graduatoria del
[...] concorso per il profilo giuridico al fine di provvedere alla chiamata di altri n. 2 idonei, dichiarando vincitori la sig.ra collocatasi in E_ posizione n. 10 nella graduatoria di merito e il sig. , Controparte_4 collocatosi in posizione n. 11 nella medesima graduatoria, omettendo nuovamente di convocarla per sottoporle la proposta di assunzione;
- di avere contestato, senza ricevere riscontro, il suddetto modus procedendi dall'amministrazione.
Alla stregua di queste premesse, la ricorrente ha dedotto la contrarietà al canone generale di correttezza e buona fede da parte dell'amministrazione, nonché la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, formulando le seguenti conclusioni: “- Anche previo annullamento e/o disapplicazione del decreto n.348/2024 e del decreto n. 427/2024 dell'
[...]
, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Controparte_5 Pt_1
all'assunzione presso l' con contratto di
[...] Controparte_5 lavoro subordinato a tempo indeterminato con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca, VI° livello professionale dello stesso Istituto, per l'Area Tecnico – Giuridica con decorrenza dal 16 ottobre 2024, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenziale condanna dell' ; Controparte_5
- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito, per tutti i motivi e le cause di cui al presente atto, e per l'effetto condannare l' Controparte_5 al versamento in favore della ricorrente della somma di €10.000,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Condannare l al pagamento in favore Controparte_5 della Sig.ra al pagamento di una penale per ogni giorno di Parte_1 ritardo nell'assunzione successivo all'emissione del provvedimento giudiziale, nella misura di euro 250,00 o nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari ivi incluso il rimborso del contributo unificato, secondo i parametri vigenti di cui al DM n. 55/2014”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'ente resistente, contestando la fondatezza del ricorso e domandandone il rigetto. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e , inseriti in graduatoria e CP_2 E_ Controparte_4 che hanno stipulato contratto di lavoro con il resistente per effetto di
3 scorrimento della stessa nel profilo giuridico rivendicato in ricorso, posta la mancata costituzione di questi ultimi ne va preliminarmente dichiarata la contumacia. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire, avendo la ricorrente rivendicato il diritto all'assunzione in un posto di lavoro diverso da quello assegnatole dall'amministrazione, sicché ricorre un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia che accerti la sussistenza di detto diritto.
3. Sempre in via preliminare, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale. Invero, secondo il pacifico insegnamento del Supremo Collegio, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all'assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre, ove l'affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l'amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, poiché investe l'esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo (cfr. Cass., sez. Un., n. 22566 del 19 luglio 2022). Posto che nel caso di specie l resistente ha ritenuto di procedere CP_5 allo scorrimento della graduatoria e che la ricorrente ha contestato la propria esclusione da detto scorrimento, la fattispecie rientra nell'ambito delle controversie devolute al giudice ordinaria.
4. Nel merito, le circostanze di fatto enunciate in ricorso e sopra sinteticamente esposte sono di riscontro documentale e, peraltro, non sono in contestazione tra le parti (cfr. doc. nn. da 1 a 9 del ricorso). In particolare, la ricorrente ha partecipato, peraltro come esterna, a due Part distinti concorsi per l , uno per l'area economica e uno per quella giuridica, in entrambi ha superato il concorso ed è stata immessa in graduatoria;
parimenti, risulta che, una volta assunta nell'area economica, in occasione dello scorrimento di graduatoria per quella giuridica la ricorrente non è stata
4 chiamata per stipulare il contratto di lavoro, venendo preferiti altri soggetti collocati in posizione successiva, perché già assunta. Orbene, posto che la scelta di scorrere o meno la graduatoria è discrezionale, dipendendo da scelte organizzative datoriali su altri posti da coprire, una volta che l'amministrazione ha optato per coprire altri posti nell'area giuridica avrebbe dovuto rivolgersi anche alla ricorrente, utilmente collocata nella graduatoria cui l' ha ritenuto di attingere. CP_5
L'avere stipulato un altro e diverso contratto di lavoro per un diverso profilo professionale, infatti, non l'ha fatta automaticamente depennare dall'altra graduatoria in cui era iscritta, né sono state allegate circostanze di fatto da cui possa desumersi una simile conseguenza, sicché la scelta di non chiamarla è contra legem, avendo la ricorrente il diritto di esercitare l'opzione tra i due concorsi cui ha partecipato – dando, eventualmente, le dimissioni dal rapporto di lavoro già instaurato – e dovendo, per contro, l'amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri, adottare ogni atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Il che, per converso, conforta in ordine alla permanenza dell'interesse ad agire, avendo la ricorrente presentato domanda di partecipazione, peraltro come esterna, a due diversi concorsi pubblici, per profili che, per quanto simili, erano comunque differenti, tanto che sono stati adottati due diversi bandi, svolte due diverse procedure selettive e stilate due differenti graduatorie. Va, in definitiva, accertato il diritto della ricorrente all'assunzione da parte dell'ente resistente nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, per l'area tecnico – amministrativa – giuridica, con condanna alla dell ai consequenziali adempimenti. CP_5
5. Va disattesa, per contro, la domanda risarcitoria, mancando, nell'atto introduttivo, qualsivoglia attività allegativa da cui evincere in cosa possa consistere il pregiudizio non patrimoniale asseritamente patito, nonché in ordine ai criteri da cui evincere la quantificazione del danno, forfettariamente indicato in € 10.000, tenuto conto che, peraltro, la ricorrente ha comunque svolto attività lavorativa, in settore simile a quello rivendicato, percependo il relativo trattamento economico. Invero, anche di recente, pronunciandosi in materia di demansionamento e dequalificazione, ma in termini sostanzialmente del tutto pertinenti al caso controverso, la Suprema Corte ha ribadito che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del
5 soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 21527 del 31 luglio 2024 in fattispecie di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione). Nello stesso crinale interpretativo, anche nel caso di danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità la risarcibilità è configurabile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, per quanto qui specificamente rileva, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cfr., in termini, di recente, Cass., Sez. 3, n. 33276 del 29 novembre 2023).
6. Parimenti, la richiesta di condanna a una penale di € 250 per ogni giorno di ritardo nella stipulazione del contratto rivendicato si presenta priva di qualsivoglia base normativa e va rigettata, tenuto peraltro conto che l'art. 614 bis c.p.c., che contempla la fattispecie di condanna al pagamento di una somma di denaro liquidata dal giudice nel caso di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, non si applica alle controversie di lavoro pubblico o privato, come espressamente stabilito dall'ultimo comma della norma.
7. Le spese di lite tra le parti costituite vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile
6 2021). L'importo delle stesse va, tuttavia, aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato interamente redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. Vanno compensate, per contro, le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci, i quali non hanno svolto attività difensiva per contrastare la pretesa attorea e si sono trovati a stipulare i contratti di lavoro con l'ente resistente in quanto convocati da quest'ultimo.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia di , e Controparte_2 E_
, qui dichiarata, dichiara il diritto della ricorrente Controparte_4 all'assunzione da parte dell' nel profilo di Controparte_5 collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, per l'area tecnico – amministrativa – giuridica per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreto n. 877/2022, con i consequenziali adempimenti di legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, che CP_5 liquida in complessivi € 9.590,10, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci. Roma, 18 settembre 2025 Il giudice Cesare Russo
7
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 45994/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fiaccavento Parte_1
e dall'avv. Marco Craia per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
e
, Controparte_2 E_ [...]
, CP_4
- contumaci -
OGGETTO: diritto all'assunzione e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 13 dicembre 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione da parte dell'ente resistente nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, per l'area tecnico – amministrativa – giuridica, in esito a procedure di scorrimento della graduatoria di cui al concorso bandito con decreto n. 877/2022 del 5 agosto 2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 71 del 6 settembre 2022, attuate con decreto n. 348/2024 del 16 ottobre 2024 e con decreto n. 427/2024 del 30 novembre 2024, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito, individuato nella somma di € 10.000, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e al pagamento di una penale nella misura di euro 250,00
o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'assunzione successivo all'emissione del provvedimento giudiziale. A sostegno della domanda la ricorrente ha esposto:
- che con decreto n. 876/2022 del 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2022, l' ha Controparte_5 pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 7 unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova, VI livello professionale, per l'area tecnico – amministrativa - economica;
- di essersi utilmente collocata nella suddetta graduatoria di merito, in posizione n. 3;
- di avere sottoscritto in data 19 marzo 2024 un contratto individuale di lavoro con l'amministrazione resistente, per l'assunzione alle dipendenze dello stesso nel profilo di collaboratore tecnico Controparte_5 enti di ricerca in prova, VI livello professionale;
- di essere stata assegnata con comunicazione del 25 marzo 2024 all'ufficio contratti dell' ; CP_5
- di essere stata confermata in servizio in data 3 luglio 2024, concluso favorevolmente il periodo di prova, con decreto n. 107/2024;
- di avere presentato domanda di partecipazione anche alla diversa procedura concorsuale, per titoli ed esami, bandita con decreto n. 877/2022, parimenti del 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2022, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 5 unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova, VI livello professionale dello stesso Istituto, per l'area tecnico – amministrativa
- giuridica;
- di avere espletato le prove concorsuali e di essersi collocata in posizione n. 8 nella graduatoria, risultando idonea non vincitrice;
- che con decreto n. 348/2024 del 16 ottobre 2024 l' Controparte_5
ha dato corso allo scorrimento della graduatoria del concorso per il
[...] profilo giuridico, al fine di provvedere alla chiamata di n. 2 idonei;
- che l'amministrazione resistente ha dichiarato vincitori la dott.ssa collocatasi in posizione n. 7 nella graduatoria di Persona_1 merito e il sig. collocatosi in posizione n. 9 nella medesima Controparte_2 graduatoria;
2 - di non essere stata chiamata allo scorrimento della graduatoria, pur se collocata in posizione utile, in quanto vincitrice di altro pubblico concorso indetto dal medesimo Istituto e già assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che con decreto n. 427/2024 del 30 novembre 2024 l' Controparte_5
ha dato ulteriormente corso allo scorrimento della graduatoria del
[...] concorso per il profilo giuridico al fine di provvedere alla chiamata di altri n. 2 idonei, dichiarando vincitori la sig.ra collocatasi in E_ posizione n. 10 nella graduatoria di merito e il sig. , Controparte_4 collocatosi in posizione n. 11 nella medesima graduatoria, omettendo nuovamente di convocarla per sottoporle la proposta di assunzione;
- di avere contestato, senza ricevere riscontro, il suddetto modus procedendi dall'amministrazione.
Alla stregua di queste premesse, la ricorrente ha dedotto la contrarietà al canone generale di correttezza e buona fede da parte dell'amministrazione, nonché la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, formulando le seguenti conclusioni: “- Anche previo annullamento e/o disapplicazione del decreto n.348/2024 e del decreto n. 427/2024 dell'
[...]
, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Controparte_5 Pt_1
all'assunzione presso l' con contratto di
[...] Controparte_5 lavoro subordinato a tempo indeterminato con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca, VI° livello professionale dello stesso Istituto, per l'Area Tecnico – Giuridica con decorrenza dal 16 ottobre 2024, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenziale condanna dell' ; Controparte_5
- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito, per tutti i motivi e le cause di cui al presente atto, e per l'effetto condannare l' Controparte_5 al versamento in favore della ricorrente della somma di €10.000,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Condannare l al pagamento in favore Controparte_5 della Sig.ra al pagamento di una penale per ogni giorno di Parte_1 ritardo nell'assunzione successivo all'emissione del provvedimento giudiziale, nella misura di euro 250,00 o nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari ivi incluso il rimborso del contributo unificato, secondo i parametri vigenti di cui al DM n. 55/2014”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'ente resistente, contestando la fondatezza del ricorso e domandandone il rigetto. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e , inseriti in graduatoria e CP_2 E_ Controparte_4 che hanno stipulato contratto di lavoro con il resistente per effetto di
3 scorrimento della stessa nel profilo giuridico rivendicato in ricorso, posta la mancata costituzione di questi ultimi ne va preliminarmente dichiarata la contumacia. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire, avendo la ricorrente rivendicato il diritto all'assunzione in un posto di lavoro diverso da quello assegnatole dall'amministrazione, sicché ricorre un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia che accerti la sussistenza di detto diritto.
3. Sempre in via preliminare, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale. Invero, secondo il pacifico insegnamento del Supremo Collegio, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all'assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre, ove l'affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l'amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, poiché investe l'esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo (cfr. Cass., sez. Un., n. 22566 del 19 luglio 2022). Posto che nel caso di specie l resistente ha ritenuto di procedere CP_5 allo scorrimento della graduatoria e che la ricorrente ha contestato la propria esclusione da detto scorrimento, la fattispecie rientra nell'ambito delle controversie devolute al giudice ordinaria.
4. Nel merito, le circostanze di fatto enunciate in ricorso e sopra sinteticamente esposte sono di riscontro documentale e, peraltro, non sono in contestazione tra le parti (cfr. doc. nn. da 1 a 9 del ricorso). In particolare, la ricorrente ha partecipato, peraltro come esterna, a due Part distinti concorsi per l , uno per l'area economica e uno per quella giuridica, in entrambi ha superato il concorso ed è stata immessa in graduatoria;
parimenti, risulta che, una volta assunta nell'area economica, in occasione dello scorrimento di graduatoria per quella giuridica la ricorrente non è stata
4 chiamata per stipulare il contratto di lavoro, venendo preferiti altri soggetti collocati in posizione successiva, perché già assunta. Orbene, posto che la scelta di scorrere o meno la graduatoria è discrezionale, dipendendo da scelte organizzative datoriali su altri posti da coprire, una volta che l'amministrazione ha optato per coprire altri posti nell'area giuridica avrebbe dovuto rivolgersi anche alla ricorrente, utilmente collocata nella graduatoria cui l' ha ritenuto di attingere. CP_5
L'avere stipulato un altro e diverso contratto di lavoro per un diverso profilo professionale, infatti, non l'ha fatta automaticamente depennare dall'altra graduatoria in cui era iscritta, né sono state allegate circostanze di fatto da cui possa desumersi una simile conseguenza, sicché la scelta di non chiamarla è contra legem, avendo la ricorrente il diritto di esercitare l'opzione tra i due concorsi cui ha partecipato – dando, eventualmente, le dimissioni dal rapporto di lavoro già instaurato – e dovendo, per contro, l'amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri, adottare ogni atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Il che, per converso, conforta in ordine alla permanenza dell'interesse ad agire, avendo la ricorrente presentato domanda di partecipazione, peraltro come esterna, a due diversi concorsi pubblici, per profili che, per quanto simili, erano comunque differenti, tanto che sono stati adottati due diversi bandi, svolte due diverse procedure selettive e stilate due differenti graduatorie. Va, in definitiva, accertato il diritto della ricorrente all'assunzione da parte dell'ente resistente nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, per l'area tecnico – amministrativa – giuridica, con condanna alla dell ai consequenziali adempimenti. CP_5
5. Va disattesa, per contro, la domanda risarcitoria, mancando, nell'atto introduttivo, qualsivoglia attività allegativa da cui evincere in cosa possa consistere il pregiudizio non patrimoniale asseritamente patito, nonché in ordine ai criteri da cui evincere la quantificazione del danno, forfettariamente indicato in € 10.000, tenuto conto che, peraltro, la ricorrente ha comunque svolto attività lavorativa, in settore simile a quello rivendicato, percependo il relativo trattamento economico. Invero, anche di recente, pronunciandosi in materia di demansionamento e dequalificazione, ma in termini sostanzialmente del tutto pertinenti al caso controverso, la Suprema Corte ha ribadito che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del
5 soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 21527 del 31 luglio 2024 in fattispecie di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione). Nello stesso crinale interpretativo, anche nel caso di danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità la risarcibilità è configurabile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, per quanto qui specificamente rileva, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cfr., in termini, di recente, Cass., Sez. 3, n. 33276 del 29 novembre 2023).
6. Parimenti, la richiesta di condanna a una penale di € 250 per ogni giorno di ritardo nella stipulazione del contratto rivendicato si presenta priva di qualsivoglia base normativa e va rigettata, tenuto peraltro conto che l'art. 614 bis c.p.c., che contempla la fattispecie di condanna al pagamento di una somma di denaro liquidata dal giudice nel caso di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, non si applica alle controversie di lavoro pubblico o privato, come espressamente stabilito dall'ultimo comma della norma.
7. Le spese di lite tra le parti costituite vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile
6 2021). L'importo delle stesse va, tuttavia, aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato interamente redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. Vanno compensate, per contro, le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci, i quali non hanno svolto attività difensiva per contrastare la pretesa attorea e si sono trovati a stipulare i contratti di lavoro con l'ente resistente in quanto convocati da quest'ultimo.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia di , e Controparte_2 E_
, qui dichiarata, dichiara il diritto della ricorrente Controparte_4 all'assunzione da parte dell' nel profilo di Controparte_5 collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, per l'area tecnico – amministrativa – giuridica per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreto n. 877/2022, con i consequenziali adempimenti di legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, che CP_5 liquida in complessivi € 9.590,10, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci. Roma, 18 settembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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