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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1668/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 200/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Società_1 R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2326/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2513080010 CONTR.BONIFICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4844/2025 depositato il
21/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, la società Società_1 srl in persona del suo legale rappresentante, proponeva appello avverso la sentenza n. 2326/2024, emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di
Caserta, sezione 12, depositata in data 07/06/2024, con la quale la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima società, avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di pagamento, notificato in data 22.05.2023, per contributo consortile di bonifica per l' annualità 2020, per il complessivo importo di
€ 11.175,54 emesso dal Consorzio_1. A sostegno del ricorso, il contribuente aveva dedotto la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, la nullità dell'avviso per falsa applicazione della Legge Regionale Campania n. 4/2003, la violazione e falsa applicazione dell'art. 860 c.c. e degli artt. 3 e 10 R.D. n. 215/1933.
Si costituiva in giudizio il Consorzio sostenendo che ai sensi dell'art. 860 c.c. i proprietari dei beni situati nel perimetro del consorzio sono obbligati a contribuire in ragione della spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere consortili in ragioni del beneficio ritratto e producendo il piano di classifica che avrebbe individuato il beneficio idraulico a servizio delle zone in esso individuate.
Con sentenza n. 2326/2024, i giudici di primo grado rigettavano il ricorso ritenendo l'atto adeguatamente motivato essendo in esso indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.
Avverso detta sentenza, propone appello la società contribuente, che contesta:
1)Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in quanto ha erroneamente ritenuto l'atto adeguatamente motivato visto che l'avviso di pagamento non riporta alcun riferimento al beneficio concreto per le particelle di proprietà dell'appellante, limitandosi a un richiamo generico al Piano di
Classifica risalente al 1999;
2) l'errore nell'aver ritenuto il piano di classifica sufficiente a supportare la pretesa senza opportunamente considerare le motivazioni esposte dal ricorrente circa l'obsolescenza del Piano di Classifica e mancata prova del beneficio diretto.
Evidenzia inoltre che in caso di contestazione del Piano di Classifica, l'onere della prova si sposta sul
Consorzio che nessun documento ha esibito che dimostri l'approvazione dei ruoli o che descriva i benefici specifici ricevuti dai fondi consorziati. La Corte di primo grado, nel respingere il motivo, non ha considerato tale mancanza, incorrendo in un evidente vizio di valutazione. Si riporta poi a tutti i motivi del ricorso introduttivo che per omessa motivazione della sentenza sugli stessi.
Si costituisce in giudizio l'appellato evidenziando la correttezza della sentenza e sostenendo che non incombe al Consorzio l'onere di provare l'esistenza di un beneficio per i beni del consorziato, essendo, invece, quest'ultimo tenuto a dimostrare l'insussistenza di un'utilitas generata dalle opere di bonifica.
L'art. 860 c.c. stabilisce che: I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Nel giudizio de quo, i beni individuati si trovano nel comprensorio di bonifica ed agli stessi deriva il chiaro beneficio per effetto dell'opera di bonifica. Si chiede la conferma della sentenza con piena validità dell'avviso di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura dell'avviso di pagamento impugnato emerge che “Il contributo di bonifica ha natura tributaria.
Il presupposto impositivo dei contributi consortili si basa nell'esistenza di un beneficio conseguente alle attività svolte dal Consorzio. Esso trova la sua primaria fonte normativa negli artt. 860 e 864 del codice civile ed è determinato in applicazione del “Piano di classifica del comprensorio per il Riparto delle spese consortili”, vigente ratione temporis, adottato con deliberazione commissariale n. 4286 del 27.12.1999 e approvato giusta D.G.R. n. 0165/AC del 15.02.2000". Secondo la dottrina prevalente e un orientamento giurisprudenziale consolidato, i presupposti dell'obbligo di contribuire alle opere eseguite dai consorzi di bonifica sono la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile ed il fatto che le opere eseguite vadano a determinarne vantaggio o beneficio che si trasforma in un incremento di valore secondo un rapporto di causa-effetto. Tale vantaggio o beneficio generato dalla bonifica non può derivare dalla semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio proprio per la natura corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, "effettivo" e va accertato con riferimento a ciascun bene. Deve, altresì, essere verificato anno dopo anno in base all'incremento di valore dell'immobile provocato dalle opere di bonifica e dalla loro manutenzione periodicamente ripetuta. Il vantaggio di cui si parla può anche essere comune a più immobili ma in nessun caso presunto o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione. Irrilevante dunque il presunto beneficio scaturente dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a fine di interesse generale. In conclusione, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondo. Il contribuente ha contestato espressamente che alcuna attività sia stata eseguita a diretto vantaggio dei suoi immobili contestando che il consorzio abbia effettuato la manutenzione delle opere esistenti ed in aggiunta ha eccepito che “dell'originaria asta irrigua preesistente non vi è più traccia e ciò che resta non è altro che un relitto in totale stato di abbandono.” Orbene queste gravi rilievi presenti nel ricorso introduttivo non sono stati oggetto di smentita da parte dell'ente e, per il principio di non contestazione, supportano in modo significativo le eccezioni dell'appellante. Sarebbe stato onere del
Consorzio muovere opposizione a tali rilievi fornendo prova specifica in senso contrario. Circa gli oneri probatori la Suprema Corte, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio che deve essere specifico e diretto, anche se non immediato, deve essere provato necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (v. in tal senso Corte di Cassazione n. 8960 del 14 ottobre 1996 e n. 654 del 18 gennaio 2012).
Il contributo di bonifica ha natura tributaria. Il presupposto impositivo dei contributi consortili si basa nell'esistenza di un beneficio conseguente alle attività svolte dal Consorzio. Risultano pertanto accoglibili le doglianze dell'appellante, tenuto conto della documentazione depositata, dal momento che il Consorzio non ha provato la sussistenza del beneficio specifico e diretto per il cespite, a fronte di espressa contestazione da parte del ricorrente. E' mancata la prova a carico del Consorzio del beneficio diretto conseguito dal contribuente, prova necessaria, a fronte della contestazione del piano e della esecuzione delle opere, per legittimare la pretesa. La natura controversa della questione giustifica la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Sciolta riserva in data 18 luglio 2025, così decide, con redazione e consegna in Segreteria del dispostivo:
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 200/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Società_1 R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2326/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2513080010 CONTR.BONIFICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4844/2025 depositato il
21/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, la società Società_1 srl in persona del suo legale rappresentante, proponeva appello avverso la sentenza n. 2326/2024, emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di
Caserta, sezione 12, depositata in data 07/06/2024, con la quale la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima società, avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di pagamento, notificato in data 22.05.2023, per contributo consortile di bonifica per l' annualità 2020, per il complessivo importo di
€ 11.175,54 emesso dal Consorzio_1. A sostegno del ricorso, il contribuente aveva dedotto la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, la nullità dell'avviso per falsa applicazione della Legge Regionale Campania n. 4/2003, la violazione e falsa applicazione dell'art. 860 c.c. e degli artt. 3 e 10 R.D. n. 215/1933.
Si costituiva in giudizio il Consorzio sostenendo che ai sensi dell'art. 860 c.c. i proprietari dei beni situati nel perimetro del consorzio sono obbligati a contribuire in ragione della spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere consortili in ragioni del beneficio ritratto e producendo il piano di classifica che avrebbe individuato il beneficio idraulico a servizio delle zone in esso individuate.
Con sentenza n. 2326/2024, i giudici di primo grado rigettavano il ricorso ritenendo l'atto adeguatamente motivato essendo in esso indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.
Avverso detta sentenza, propone appello la società contribuente, che contesta:
1)Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in quanto ha erroneamente ritenuto l'atto adeguatamente motivato visto che l'avviso di pagamento non riporta alcun riferimento al beneficio concreto per le particelle di proprietà dell'appellante, limitandosi a un richiamo generico al Piano di
Classifica risalente al 1999;
2) l'errore nell'aver ritenuto il piano di classifica sufficiente a supportare la pretesa senza opportunamente considerare le motivazioni esposte dal ricorrente circa l'obsolescenza del Piano di Classifica e mancata prova del beneficio diretto.
Evidenzia inoltre che in caso di contestazione del Piano di Classifica, l'onere della prova si sposta sul
Consorzio che nessun documento ha esibito che dimostri l'approvazione dei ruoli o che descriva i benefici specifici ricevuti dai fondi consorziati. La Corte di primo grado, nel respingere il motivo, non ha considerato tale mancanza, incorrendo in un evidente vizio di valutazione. Si riporta poi a tutti i motivi del ricorso introduttivo che per omessa motivazione della sentenza sugli stessi.
Si costituisce in giudizio l'appellato evidenziando la correttezza della sentenza e sostenendo che non incombe al Consorzio l'onere di provare l'esistenza di un beneficio per i beni del consorziato, essendo, invece, quest'ultimo tenuto a dimostrare l'insussistenza di un'utilitas generata dalle opere di bonifica.
L'art. 860 c.c. stabilisce che: I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Nel giudizio de quo, i beni individuati si trovano nel comprensorio di bonifica ed agli stessi deriva il chiaro beneficio per effetto dell'opera di bonifica. Si chiede la conferma della sentenza con piena validità dell'avviso di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura dell'avviso di pagamento impugnato emerge che “Il contributo di bonifica ha natura tributaria.
Il presupposto impositivo dei contributi consortili si basa nell'esistenza di un beneficio conseguente alle attività svolte dal Consorzio. Esso trova la sua primaria fonte normativa negli artt. 860 e 864 del codice civile ed è determinato in applicazione del “Piano di classifica del comprensorio per il Riparto delle spese consortili”, vigente ratione temporis, adottato con deliberazione commissariale n. 4286 del 27.12.1999 e approvato giusta D.G.R. n. 0165/AC del 15.02.2000". Secondo la dottrina prevalente e un orientamento giurisprudenziale consolidato, i presupposti dell'obbligo di contribuire alle opere eseguite dai consorzi di bonifica sono la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile ed il fatto che le opere eseguite vadano a determinarne vantaggio o beneficio che si trasforma in un incremento di valore secondo un rapporto di causa-effetto. Tale vantaggio o beneficio generato dalla bonifica non può derivare dalla semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio proprio per la natura corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, "effettivo" e va accertato con riferimento a ciascun bene. Deve, altresì, essere verificato anno dopo anno in base all'incremento di valore dell'immobile provocato dalle opere di bonifica e dalla loro manutenzione periodicamente ripetuta. Il vantaggio di cui si parla può anche essere comune a più immobili ma in nessun caso presunto o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione. Irrilevante dunque il presunto beneficio scaturente dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a fine di interesse generale. In conclusione, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondo. Il contribuente ha contestato espressamente che alcuna attività sia stata eseguita a diretto vantaggio dei suoi immobili contestando che il consorzio abbia effettuato la manutenzione delle opere esistenti ed in aggiunta ha eccepito che “dell'originaria asta irrigua preesistente non vi è più traccia e ciò che resta non è altro che un relitto in totale stato di abbandono.” Orbene queste gravi rilievi presenti nel ricorso introduttivo non sono stati oggetto di smentita da parte dell'ente e, per il principio di non contestazione, supportano in modo significativo le eccezioni dell'appellante. Sarebbe stato onere del
Consorzio muovere opposizione a tali rilievi fornendo prova specifica in senso contrario. Circa gli oneri probatori la Suprema Corte, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio che deve essere specifico e diretto, anche se non immediato, deve essere provato necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (v. in tal senso Corte di Cassazione n. 8960 del 14 ottobre 1996 e n. 654 del 18 gennaio 2012).
Il contributo di bonifica ha natura tributaria. Il presupposto impositivo dei contributi consortili si basa nell'esistenza di un beneficio conseguente alle attività svolte dal Consorzio. Risultano pertanto accoglibili le doglianze dell'appellante, tenuto conto della documentazione depositata, dal momento che il Consorzio non ha provato la sussistenza del beneficio specifico e diretto per il cespite, a fronte di espressa contestazione da parte del ricorrente. E' mancata la prova a carico del Consorzio del beneficio diretto conseguito dal contribuente, prova necessaria, a fronte della contestazione del piano e della esecuzione delle opere, per legittimare la pretesa. La natura controversa della questione giustifica la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Sciolta riserva in data 18 luglio 2025, così decide, con redazione e consegna in Segreteria del dispostivo:
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.