Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 30/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02562/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Scutari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS- e Prefettura di -OMISSIS-;
nei confronti
-OMISSIS-s.r.l. ed -OMISSIS- s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensiva,
del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 22 settembre 2025 n. prot. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha esposto in fatto e documentato che: A) egli ha fatto regolare ingresso in Italia in data 25 dicembre 2022 sulla base di un nulla osta per lavoro stagionale della durata di 120 giorni, richiesto dalla società -OMISSIS- s.r.l. e rilasciato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 15 luglio 2022; B) la stipula del contratto di lavoro e del contratto di soggiorno non si è perfezionata per fatto della predetta società; C) egli in data 18 gennaio 2023 ha presentato alla Prefettura di -OMISSIS- un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; D) la Prefettura, con provvedimento in data 22 settembre 2025, ha rigettato tale istanza; E) nelle more, egli ha rinvenuto una nuova occasione di lavoro ed è stato regolarmente assunto, dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, con mansioni di manovale edile, dalla società -OMISSIS-s.r.l., presso la quale egli stesso attualmente lavora, come risulta dal contratto di lavoro, dalla dichiarazione «Unilav» e dalle buste paga allegati al ricorso; F) il nulla osta per lavoro subordinato/stagionale non è mai stato revocato.
2. La Prefettura, ha disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno evidenziando in motivazione che: A) il ricorrente è entrato in Italia con visto di ingresso per lavoro stagionale, rilasciato a seguito di nulla osta per lo svolgimento di attività lavorativa presso la -OMISSIS- s.r.l., ma non ha mai stipulato il contratto di soggiorno; B) il predetto nulla osta poteva essere utilizzato solo per l’assunzione presso la -OMISSIS- s.r.l., entro il termine decadenziale di sei mesi, ma non risulta che il ricorrente abbia instaurato il rapporto di lavoro con tale società; C) per tali ragioni il ricorrente non ha maturato alcuna legittima aspettativa al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Del provvedimento impugnato il ricorrente ha chiesto l’annullamento affidando la propria domanda ad un unico motivo, così rubricato: «Violazione degli artt. 5 comma 5 e 22 del d.lgs. 286/98, e di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, carenza di motivazione del decreto impugnato, carenza di istruzione.»
In particolare il ricorrente deduce che: A) la Questura avrebbe dovuto verificare che la mancata stipula del contratto di soggiorno era dipesa dal fatto imputabile al datore di lavoro e, per tale ragione, avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione; B) la Questura, nella valutazione dell’istanza di permesso di soggiorno, avrebbe dovuto considerare altresì che l’unica ragione ostativa al rilascio del titolo di soggiorno era costituita dalla condotta del datore di lavoro e al fatto che nel frattempo egli è stato assunto da un altro datore di lavoro; C) il nulla osta al lavoro stagionale s’intende prorogato - e il permesso di soggiorno può essere rinnovato - in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale; D) il nulla osta rilasciato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 15 luglio 2022 non è mai stato revocato, ragion per cui non è decorso il termine per sottoscrivere il contratto di soggiorno; E) alle condizioni previste dall’art. 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno in lavoro subordinato anche oltre la data di scadenza del visto di ingresso per lavoro stagionale.
4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 è stato dato l’avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
La causa quindi è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
3. Giova premettere che l’eccepita e non contestata mancata stipula del contatto di soggiorno, addotta in motivazione dall’Amministrazione, costituisce, ai sensi dell’art. 5, comma 3 -bis , del decreto legislativo n. 286 del 1998, un elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, quindi, tale da imporre, senza alcun margine di discrezionalità, il diniego all’istanza proposta dal ricorrente.
Devono, però, essere esaminate le ulteriori questioni poste dal ricorrente all’attenzione del Collegio, che concernono: A) la pretesa del ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, perché la mancata conclusione della procedura deriva da una condotta del datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta; B) l’omessa valutazione dell’attuale situazione lavorativa del ricorrente.
4. La pretesa di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione non è fondata.
Ai sensi dell’art. 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998, “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell’ art. articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)”.
Questo stesso Tribunale in altre occasioni (T.A.R. Veneto, Sez. III, 17 novembre 2025, n. 2092; id. 28 novembre 2025, n. 2216) ha già chiarito che il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 ha natura eccezionale, costituisce un titolo accessorio rispetto al permesso per lavoro subordinato e presuppone necessariamente che il rapporto di lavoro sia stato almeno una volta validamente instaurato, ossia che il lavoratore abbia già ottenuto un permesso per motivi lavoro o abbia stipulato il contratto di soggiorno.
In particolare il Tribunale - richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 7186/2025 - ha precisato che «La perdita del posto di lavoro rilevante ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la preesistenza di un rapporto effettivo e formalizzato, non potendo il titolo per attesa occupazione sopperire alla mancata conclusione del contratto di soggiorno. Le circolari ministeriali del 2007 e del 2010 non introducono ipotesi aggiuntive di soggiorno, ma forniscono meri indirizzi interpretativi, privi di efficacia innovativa dell’ordinamento». Diversamente opinando, «si perverrebbe a un’estensione analogica di un istituto che la legge configura in modo tassativo, ammettendo la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato soltanto in continuità con un precedente rapporto regolare di lavoro e non anche nella fase antecedente alla stipula del contratto di soggiorno» (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 2092/2025 cit.).
5. Diverse considerazioni valgono per la censura incentrata sull’omessa valutazione dell’attuale situazione lavorativa del ricorrente.
Ritiene il Tribunale di far proprio l’orientamento della giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 29 dicembre 2025, n. 8428), anche del giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. III, ord. 29 agosto 2025, n. 3045; id., sent. 10 marzo 2025, n. 1977), secondo il quale il cittadino extracomunitario qualora provi la propria buona fede – ossia che il contratto di soggiorno non è stato stipulato per causa imputabile esclusivamente al datore di lavoro che lo aveva richiesto – e di aver medio tempore conseguito una nuova occasione di lavoro, venga a trovarsi in una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerando anche il lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale dello Stato italiano, comprovato dall’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Vale al riguardo rammentare l’orientamento oramai consolidato del Giudice d’appello secondo il quale: «La giurisprudenza amministrativa, in tema di immigrazione, ha talora ritenuto irrilevanti le sopravvenienze. Tale posizione trova conforto in una prospettiva del processo amministrativo inteso come giudizio meramente impugnatorio in cui al centro della valutazione del Giudice sta solo la legittimità dell’atto al momento della sua adozione. In questa prospettiva, il sindacato di legittimità dell’atto si limita alla verifica della ragionevolezza e della proporzionalità della decisione dell’amministrazione secondo quanto conosciuto dalla stessa al momento in cui aveva maturato la propria determinazione. Questa impostazione, legata alla qualificazione del giudizio amministrativo come meramente impugnatorio, non sempre risulta adeguata alla funzione assegnata al Giudice amministrativo dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e alla luce della successiva giurisprudenza sovranazionale e interna. Ciò tanto più nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori. Da tempo la giurisprudenza ha dato atto della trasformazione del processo amministrativo “da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata” (Adunanza Plenaria, 2011, n. 3). È proprio in questi casi in cui il bene della vita da tutelare ha natura personale che oggetto della valutazione giudiziale non può essere solo il provvedimento in sé poiché essa deve necessariamente avvolgere la situazione giuridica soggettiva che fa da sfondo alla vicenda procedimentale. Se a ciò si aggiungono gli ultimi approdi sull’inesauribilità del potere amministrativo e la specifica funzione riconosciuta al giudicato amministrativo e al giudizio di ottemperanza, diventa chiaro che il giudice amministrativo non può più limitarsi ad una valutazione di tipo statico, ancorata al provvedimento impugnato ma dovrà operare una valutazione di tipo dinamico - fermi restando il potere discrezionale dell’amministrazione competente e il divieto assoluto di sindacato esteso al merito - al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale. È in questo quadro che si collocano del resto le ordinanze propulsive, a mezzo delle quali il giudice amministrativo, in sede cautelare, ricorre chiedendo all’amministrazione competente di riesaminare la situazione giuridica del ricorrente. Nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone dunque la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana. Tutto quanto premesso, l’amministrazione, pertanto, nell’esercizio del suo potere, deve tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conoscibili perché non esistenti al momento dell’adozione dell’atto - che quindi deve ritenersi pienamente legittimo - comunque hanno modificato la situazione giuridica dell’appellante e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale» (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2023, n. 10245).
Orbene, con particolare riferimento al caso in esame il Collegio osserva che: A) il provvedimento impugnato è stato adottato oltre tre anni dopo il rilascio del nulla osta, che risale al 15 luglio 2022 e c non è mai stato revocato, e per ragioni imputabili solo al datore di lavoro che aveva richiesto il medesimo nulla osta; B) il ricorrente ha dimostrato di essere attualmente impiegato, con un contratto di lavoro e con prestazioni regolarmente retribuite, ragion per cui risulta provato il suo inserimento nella vita economica e sociale dello Stato italiano.
Sussistono, quindi i presupposti per annullare il provvedimento impugnato, con assorbimento delle residue censure, dall’eventuale accoglimento delle quali il ricorrente non trarrebbe alcuna ulteriore utilità.
Restano ferme le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in merito alla sussistenza dei presupposti per rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
6. Avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali innanzi richiamati e alla circostanza che l’annullamento del provvedimento impugnato è dipeso da una circostanza sopravvenuta rispetto a quella che ha determinato l’adozione del provvedimento stesso, sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL ID, Presidente
RE De Col, Primo Referendario
RE LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE LA | RL ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.