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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2024, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 911 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 06.09.1958, elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv.
Antonio Assunta PAGLIUSO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura C.F._2 rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF - nata a Lamezia Terme Controparte_1 C.F._3
(CZ) ed in data 19.09.1973, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella LUCIA - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 25 novembre 2024”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 21 novembre 2024 - che i ricorrenti, in data 20.09.1998, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario a Serrastretta (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, al numero 11, Parte II, Serie A, anno 1998;
Dall'unione coniugale nasceva un figlio, , nato a [...] ed in data 28.07.2004 – allo Per_1 stato studente universitario.
Da diverso tempo – tuttavia - i rapporti tra i coniugi si erano incrinati, a causa di forti contrasti ed incompatibilità caratteriali, a seguito del venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto presso, i coniugi chiedevano, all'intestato Tribunale, di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi rispetto reciproco;
2) La casa familiare di via XX Settembre, vico VII n. 18, di cui il signo è proprietario esclusivo Parte_1 rimarrà nella sua disponibilità per comune accordo tra le parti mentre la signora Controparte_1 provvederà a lasciare la casa coniugale e a spostare la propria residenza al momento della sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre il 15.12.2024;
3) Il signo corrisponderà, alla signor , al momento della sottoscrizione del Parte_1 Controparte_1 presente accordo e comunque, non oltre la data del 15.12.2024 la somma di € 3.500,00 mediante versamento su conto corrente di poste pay evolution al seguente Iban:
[...] intestato alla sig quale 50% pro quota dei risparmi Controparte_1 dei coniugi ed a lei spettanti;
4) Il sig inoltre, si impegna a versare la somma di € 1000,00 in favore del figlio. La predetta Parte_1 somma verrà versata in rate bimestrali sino alla concorrenza della suddetta somma;
5) Il sig provvederà, in modo esclusivo, a tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio, Parte_1
, inerente il percorso universitario, per motivi di salute e ludiche per espressa volontà delle Per_1 parti, mentre rimangono a carico della sig.ra tutte le spese ordinarie. Controparte_1
6) I coniugi dichiarano di avere già definito i rapporti patrimoniali, e di non avere null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a nessun titolo;
7) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
8) I coniugi sono divenuti alla decisione di una separazione consensuale alle condizioni su descritte;
9) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano entrambi all'udienza di comparizione personale degli stessi, per come risulta da dichiarazione separata in calce al presente atto, optando per il deposito di note scritte.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 911 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_2
- CF - rappresentato e difeso dall'Avv. - CF – C.F._4 Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Assunta PAGLIUSO - CF - e sig.ra C.F._2 [...]
- CF - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella LUCIA, il Presidente CP_1 C.F._3 del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 22 novembre 2024, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 10 dicembre 2024 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 25 novembre 2024, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa in decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi avanzavano la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 28 novembre 2024.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse del figlio,
e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Vanno inoltre disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge, mentre – stante la natura della procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti - nulla deve disporsi in ordine ad esse e che sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 911 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonio Assunta
PAGLIUSO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in C.F._2 calce al ricorso e sig.ra - CF - nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data Controparte_1 C.F._3
19.09.1973, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella LUCIA;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato, agli effetti del C.F._1 presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonio Assunta PAGLIUSO - CF - che lo C.F._2 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF Controparte_1
- nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data 19.09.1973, a sua volta rappresentata e difesa C.F._3 dall'avv. Gabriella LUCIA, alle seguenti e concordate condizioni:
1) La casa familiare di via XX Settembre, vico VII n. 18, di cui il signo è proprietario esclusivo Parte_1 rimarrà nella sua disponibilità per comune accordo tra le parti mentre la signora Controparte_1 provvederà a lasciare la casa coniugale e a spostare la propria residenza al momento della sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre il 15.12.2024;
2) Il signo corrisponderà, alla signor , al momento della sottoscrizione del Parte_1 Controparte_1 presente accordo e comunque, non oltre la data del 15.12.2024 la somma di € 3.500,00 mediante versamento su conto corrente di poste pay evolution al seguente Iban:
[...] intestato alla sig quale 50% pro quota dei risparmi Controparte_1 dei coniugi ed a lei spettanti;
3) Il sig. inoltre, verserà la somma di € 1000,00 in favore del figlio. La predetta somma Parte_1 verrà versata in rate bimestrali sino alla concorrenza della suddetta somma;
4) Il sig provvederà, in modo esclusivo, a tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio, Parte_1
, inerente il percorso universitario, per motivi di salute e ludiche per espressa volontà delle Per_1 parti, mentre rimangono a carico della sig.ra tutte le spese ordinarie. Controparte_1
5) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 11, parte II, serie A, anno 1998, comune di Serrastretta (CZ) - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore (dott. Giovanni GAROFALO)